CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XI, sentenza 02/02/2026, n. 584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 584 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 584/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 11, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
GREGORIO MARIA RITA, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6464/2025 depositato il 18/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 126 Isolato 137 98123 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240033956790000 TARSU/TIA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240033956790000 TARSU/TIA 2009 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240033956790000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240033956790000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 362/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 13.09.2025 Ricorrente_1 impugnava, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e dell'ATO ME1 S.p.A., in liquidazione, la cartella, notificata in data 25.07.2025, per il pagamento della somma di € 1.021,88 per tassa rifiuti anni 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012, eccependo la nullità delle cartelle per omessa notifica degli atti presupposti;
la prescrizione quinquennale della pretesa;
la non dovutezza della somma richiesta per errato calcolo e/o mancata indicazione del criteri di calcolo e/o mancata indicazione degli estremi identificativi dell'immobile cui si riferiscono i tributi;
l'illegittimità della cartella perchè firmato il ruolo da soggetto non legittimato;
la nullità dell'atto per difetto di motivazione;
per decadenza. Concludeva per la nullità della cartella, con il favore delle spese.
La società ATO Me1 S.p.a, costituendosi in giudizio, eccepiva l'inammissibilità del ricorso per definitività delle pretese per la notifica delle fatture e di avvisi di intimazione, richiamando l'art. 1335 C.C. e la normativa emergenziale sanitaria da COVID 19; contestava gli altri motivi. Concludeva per l'inammissibilità, improcedibilità e l'infondatezza del ricorso, con il favore delle spese con distrazione
Anche l'agenzia delle Entrate Riscossione si costituiva in giudizio, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva e deducendo la legittimità della procedura di riscossione e l'infondatezza dei motivi proposti dal ricorrente. Concludeva per il rigetto del ricorso, con il favore delle spese.
Il ricorrente depositava, quindi, memoria illustrativa, contestando la validità delle notifiche degli atti interruttivi prodotti, in assenza di produzione della cd. C.A.D. con riferimento, in particolare, all'intimazione
2019; insisteva nelle conclusioni prese.
All'udienza del 23.01.2026 la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata dall'Agenzia delle
Entrate-Riscossione, stante che comunque al soggetto esattore, che, peraltro, nella fattispecie, ha emanato l'atto impugnato, deve riconoscersi, a fronte della situazione di litisconsorzio processuale con l'ente impositore titolare della pretesa contestata, la concorrente legittimazione passiva.
La società costituita ATO ME1 ha depositato i seguenti atti: fatture saldo TIA 2012 e TIA 2010, notificate in data 15.12.2012 e 28.12.2012; avviso di intimazione n. 013256/2016 relativo a TIA 2010, 2011 e 2012 notificato il 20.12.2016 con firma del ricevente e pure l'avviso di intimazione 289021/2019 relativoa TIA dal 2008 al 2012, restituito al mittente per compiuta giacenza.
Orbene, anche a considerare regolari le notifiche delle fatture e dell'intimazione del 2016, è evidente che a decorrere dalle date di notifica dei suddetti atti a quella di notifica della cartella impugnata (25.07.2025)
è ampiamente decorso il termine quienquennale di prescrizione, pur tenendo conto delle sospensioni dei termini di prescrizione (gg. 542) di cui alla normativa emergenziale sanitaria da COVID 19 (art. 68 del d.l.
n. 18/2020 e succ. modif.).
Quanto invece all'intimazione del 2019 , restituita al mittente per compiuta giacenza, è altrettanto evidente la carenza di prova del perfezionamento del procedimento notificatorio previsto per la notifica a mezzo posta in caso di irreperabilità relativa del destinatario. Non è stato prodotto, infatti, l'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione all'interessato di avvenuto deposito del relativo plico, cd. CAD, non essendo sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata informativa (cfr. Cass. sez. un. sentenza n.10012 del 2021 e ordinanza n. 26957/2024), peraltro, nel caso, pure mancante.
Ne deriva, pertanto, la fondatezza dell'eccezione di prescrizione.
Restando assorbiti gli altri motivi, il ricorso va accolto, con il conseguente annullamento della cartella impugnata.
Sulle parti resistenti grava in solido, in quanto soccombenti, il pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano, come in dispositivo, in favore del ricorrente.
P.Q.M.
accoglie il ricorso ed annulla la cartella impugnata. Condanna le parti resistenti in solido al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano in complessivi € 349, 00, oltre accessori e rimborso c.u., se assolto, in favore del ricorrente. Messina 23.01.2026 Il Giudice monocratico dott.ssa M. Rita Gregorio
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 11, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
GREGORIO MARIA RITA, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6464/2025 depositato il 18/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 126 Isolato 137 98123 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240033956790000 TARSU/TIA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240033956790000 TARSU/TIA 2009 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240033956790000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240033956790000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 362/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 13.09.2025 Ricorrente_1 impugnava, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e dell'ATO ME1 S.p.A., in liquidazione, la cartella, notificata in data 25.07.2025, per il pagamento della somma di € 1.021,88 per tassa rifiuti anni 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012, eccependo la nullità delle cartelle per omessa notifica degli atti presupposti;
la prescrizione quinquennale della pretesa;
la non dovutezza della somma richiesta per errato calcolo e/o mancata indicazione del criteri di calcolo e/o mancata indicazione degli estremi identificativi dell'immobile cui si riferiscono i tributi;
l'illegittimità della cartella perchè firmato il ruolo da soggetto non legittimato;
la nullità dell'atto per difetto di motivazione;
per decadenza. Concludeva per la nullità della cartella, con il favore delle spese.
La società ATO Me1 S.p.a, costituendosi in giudizio, eccepiva l'inammissibilità del ricorso per definitività delle pretese per la notifica delle fatture e di avvisi di intimazione, richiamando l'art. 1335 C.C. e la normativa emergenziale sanitaria da COVID 19; contestava gli altri motivi. Concludeva per l'inammissibilità, improcedibilità e l'infondatezza del ricorso, con il favore delle spese con distrazione
Anche l'agenzia delle Entrate Riscossione si costituiva in giudizio, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva e deducendo la legittimità della procedura di riscossione e l'infondatezza dei motivi proposti dal ricorrente. Concludeva per il rigetto del ricorso, con il favore delle spese.
Il ricorrente depositava, quindi, memoria illustrativa, contestando la validità delle notifiche degli atti interruttivi prodotti, in assenza di produzione della cd. C.A.D. con riferimento, in particolare, all'intimazione
2019; insisteva nelle conclusioni prese.
All'udienza del 23.01.2026 la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata dall'Agenzia delle
Entrate-Riscossione, stante che comunque al soggetto esattore, che, peraltro, nella fattispecie, ha emanato l'atto impugnato, deve riconoscersi, a fronte della situazione di litisconsorzio processuale con l'ente impositore titolare della pretesa contestata, la concorrente legittimazione passiva.
La società costituita ATO ME1 ha depositato i seguenti atti: fatture saldo TIA 2012 e TIA 2010, notificate in data 15.12.2012 e 28.12.2012; avviso di intimazione n. 013256/2016 relativo a TIA 2010, 2011 e 2012 notificato il 20.12.2016 con firma del ricevente e pure l'avviso di intimazione 289021/2019 relativoa TIA dal 2008 al 2012, restituito al mittente per compiuta giacenza.
Orbene, anche a considerare regolari le notifiche delle fatture e dell'intimazione del 2016, è evidente che a decorrere dalle date di notifica dei suddetti atti a quella di notifica della cartella impugnata (25.07.2025)
è ampiamente decorso il termine quienquennale di prescrizione, pur tenendo conto delle sospensioni dei termini di prescrizione (gg. 542) di cui alla normativa emergenziale sanitaria da COVID 19 (art. 68 del d.l.
n. 18/2020 e succ. modif.).
Quanto invece all'intimazione del 2019 , restituita al mittente per compiuta giacenza, è altrettanto evidente la carenza di prova del perfezionamento del procedimento notificatorio previsto per la notifica a mezzo posta in caso di irreperabilità relativa del destinatario. Non è stato prodotto, infatti, l'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione all'interessato di avvenuto deposito del relativo plico, cd. CAD, non essendo sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata informativa (cfr. Cass. sez. un. sentenza n.10012 del 2021 e ordinanza n. 26957/2024), peraltro, nel caso, pure mancante.
Ne deriva, pertanto, la fondatezza dell'eccezione di prescrizione.
Restando assorbiti gli altri motivi, il ricorso va accolto, con il conseguente annullamento della cartella impugnata.
Sulle parti resistenti grava in solido, in quanto soccombenti, il pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano, come in dispositivo, in favore del ricorrente.
P.Q.M.
accoglie il ricorso ed annulla la cartella impugnata. Condanna le parti resistenti in solido al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano in complessivi € 349, 00, oltre accessori e rimborso c.u., se assolto, in favore del ricorrente. Messina 23.01.2026 Il Giudice monocratico dott.ssa M. Rita Gregorio