(Bombardamento di obiettivi militari).
E' lecito il bombardamento diretto contro obiettivi nemici, la cui distruzione, totale o parziale, torni a vantaggio delle operazioni militari, e, in particolare, contro le forze armate e gli accantonamenti militari, le opere e gli stabilimenti militari, le opere e gli apprestamenti per la difesa, i depositi di armi e di materiale bellico, le navi da guerra e gli aeromobili militari, nonche' i depositi, le officine, le installazioni, le vie e i mezzi di comunicazione atti a essere utilizzati per i bisogni delle forze armate.