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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 12/12/2025, n. 1606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1606 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3789/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa ON RA Presidente relatore dr.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
11/06/1999, con il proc. dom. avv. CATTANEO LAURA, giusta procura in atti –
RICORRENTE; nei confronti di
(C.F. ), nato a [...] Controparte_1 C.F._2
(MOLDOVA) il 05/03/1996, cancellato per irreperibilità dai registri della popolazione residente nel Comune di Villa d'Almé, con ultima residenza in Villa
d'Almè, via Fornaci n. 6 – CONVENUTO CONTUMACE;
con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Regolamentazione delle condizioni inerenti all'affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI
Per Parte ricorrente: “si riporta a tutto quanto già dedotto in ricorso, chiedendo la conferma in via definitiva delle statuizioni rese in udienza in via provvisoria”.
Per il P.M.: “parere favorevole”.
1
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26/06/2025, – premettendo che dalla Parte_1 relazione more uxorio con , cancellato per irreperibilità dai Controparte_1 registri della popolazione residente nel Comune di Villa d'Almé, è nato Persona_1
(n. a Ponte San Pietro il 17 giugno 2022) – adiva l'intestato Tribunale
[...] chiedendo di disporre l'affidamento superesclusivo a sé del figlio minore, nonché di disporre che il sig. venga preso in carico dal Controparte_1 Pt_2 territorialmente competente al fine di determinare in modo certo se lo stesso faccia attualmente uso di sostanze stupefacenti, psicotrope e/o abuso di alcolici;
solo in caso di esito negativo degli esami di cui sopra, prevedere che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio in regime protetto, solamente all'esito di idonea C.T.U. sullo stesso, volta a determinarne le reali capacità genitoriali, secondo le modalità e tempi che codesto Ill.mo Tribunale riterrà più opportune nel superiore ed esclusivo interesse del minore; chiedeva, infine, di porre a carico del convenuto l'obbligo di versare un contributo di euro 500,00 al mese, oltre alla metà delle spese straordinarie.
A fondamento della domanda di affido superesclusivo, la ricorrente deduceva di aver scoperto solo dopo l'inizio della relazione sentimentale che il resistente faceva uso di sostanze stupefacenti, in particolare di crack; che, dopo questa scoperta, ella decideva di rientrare in Germania, dove aveva stretto delle amicizie, ma poche settimane dopo veniva raggiunta nuovamente dall'odierno resistente scoprendo di lì
a poco di essere in attesa del piccolo che, dunque, dopo aver appreso dello Per_1 stato di gravidanza, decideva di fare ritorno in Italia, per stare vicino ai propri parenti ed affetti e per ricevere dagli stessi aiuto e supporto emotivo (ed anche economico); che, una volta rientrata in Italia, la coppia genitoriale trovava ospitalità presso l'abitazione dei genitori della odierna ricorrente, che aiutavano anche il signor a regolarizzare la sua presenza sul territorio italiano donando allo stesso CP_1 anche la somma di 1.000 euro per l'acquisto di uno scooter con il quale recarsi al lavoro;
che, tuttavia, in quel periodo il signor riprendeva fare uso di CP_1 sostanze stupefacenti e così riprendevano i litigi con la compagna e con i genitori di lei;
che, comunque, già nell'agosto 2022 il convenuto decideva di lasciare l'abitazione della signora per trasferirsi in un albergo vicino al luogo di lavoro, Pt_1 rimanendovi per circa due o tre mesi;
che il convenuto si era reso responsabile di
2 agiti aggressivi, non solo danneggiando il mobilio presente nell'abitazione dei genitori della ricorrente, ma addirittura aggredendo fisicamente la madre della signora con un pugno al volto, episodio a cui seguiva in data 08/07/2023 un Pt_1 accesso al Pronto soccorso di Ponte San Pietro dove le veniva diagnosticato un trauma distorsivo del rachide cervicale in trauma contusivo facciale con infrazione spina nasale; che nel mese di luglio 2024 l'odierno convenuto si trasferiva in
Germania, a suo dire per motivi di lavoro, omettendo di comunicare alla ricorrente l'esatto indirizzo, da quel momento disinteressandosi così totalmente del piccolo
; che, dopo il trasferimento in Germania, faceva ritorno in Italia Per_1 CP_1 solo in due occasioni, una ad ottobre e l'altra a dicembre 2024, senza però curarsi dei bisogni del figlio, verso il quale aveva sempre mostrato un atteggiamento irresponsabile e disinteressato;
che, infatti, sin dalla nascita del bambino, solo la signora si era occupata interamente del minore riprendendo a svolgere anche Pt_1 attività lavorativa, tanto che dall'ottobre 2023 veniva assunta con un contratto di apprendistato a tempo pieno;
che, dunque, oggi, la madre deve affrontare da sola le spese di locazione dell'immobile dove vive con il figlio per euro 450 al mese, la spesa dell'asilo nido e tutto ciò che occorre per la vita quotidiana, senza alcuna forma di contributo da parte dell'odierno resistente, che ha effettuato complessivamente quattro bonifici per importi del tutto irrisori.
All'udienza fissata per il giorno 04/12/2025, il giudice delegato dichiarava la contumacia di - risultato irreperibile presso l'indirizzo di Controparte_1 residenza anagrafica - e procedeva a sentire liberamente l'odierna ricorrente, che dichiarava quanto si reputa utile trascrive di seguito: “ sta bene, frequenta la Per_1 scuola materna. Se mi chiede a quanto tempo fa risale l'ultima volta che ho visto o sentito il padre di mio figlio rispondo che non lo vedo da luglio di questo anno, però devo fare un passo indietro perché a gennaio gli dicevo che mi sarei rivolta a un avvocato per regolamentare la questione relativa a nostro figlio, ma lui chiudeva la chiamata dicendo che nona avrebbe voluto pagare solo per vedere suo figlio e che, pertanto, avrei potuto anche chiedere di toglierli la patria potestà. Da gennaio a luglio 2025 non si è fatto più vedere né sentire. A luglio mi suona il campanello di casa, senza nessun tipo di preavviso;
io in quel momento stavo uscendo per recuperare dai miei genitori;
lui mi diceva che voleva parlarmi, ma io in quel Per_1 momento ho avuto un blocco vedendolo dal balcone fuori da casa mia e quindi mi
3 sono chiusa dentro. Mi ha chiamata al telefono, a quel punto, chiedendomi se c'era una possibilità avere un rapporto con o se avrebbe dovuto rivolgersi a un Per_1 avvocato, io gli dicevo che avevo incaricato un avvocato e che avrebbe dovuto rivolgersi direttamente al mio legale e lui replicava dicendomi “ok, perfetto”.
Chiudeva la telefonata e da lì non ci siamo più sentiti. Prima della telefonata di gennaio, io scoprivo che da luglio 2024 lui si era trasferito in Germania (la nostra convivenza cessava quando aveva pochi mesi;
in via definitiva avveniva a Per_1 marzo/aprile 2024, perché durante il periodo precedente lui andava e veniva). Dopo il suo trasferimento in Germania iniziava a fare videochiamate, con il mio consenso, per vedere il bambino;
lì cercavamo di mantenere un rapporto civile anche per far star bene , per non farci sentire discutere davanti al bambino;
tuttavia, quelle Per_1 telefonate finivano sempre in una discussione tra me e lui, per qualsiasi cosa, sembrava che ci fosse nervosismo e una intolleranza reciproca. Lui in Germania lavorava e mi mandava i soldi per il mantenimento del bambino, solo per una mensilità mi ha riconosciuto anche la retta del nido;
mi ha poi mandato il mantenimento di novembre e dicembre. A gennaio quando gli dicevo degli avvocati smetteva definitivamente di versare il mantenimento. Ma verso dicembre già aveva ridotto la frequenza con cui chiamava il bambino, fino a dicembre si faceva sentire una volta ogni due/tre settimane e faceva queste videochiamate della durata di cinque minuti mentre era al lavoro, quindi nemmeno prestando attenzione al figlio.
A ottobre 2024 era tornato in Italia;
il giorno dopo siamo usciti a cena per parlare del bambino e da lì non ci siamo più visti;
qualche giorno dopo veniva a casa e mi diceva che doveva tornare in Germania, perché “era successo un casino” e poi parlando mi spiegava che c'era uno spacciatore gli aveva chiesto dei soldi indietro
e che finché non glieli avesse ridati questo spacciatore pretendeva che rimanesse a casa sua;
riusciva momentaneamente a scappare perché questo spacciatore era andato via di casa. Mi raccontava una storia quasi da film. Il 18 dicembre poi rientrava in Italia e ci siamo organizzati per andare insieme a prendere il bambino all'asilo, ci dovevamo incontrare alle 17 ma lui non si presentava. Io iniziavo a chiamarlo per chiedergli dove fosse, ma non mi rispondeva. Si presentava dopo mezz'ora, mi sembrava lucido, ma non rimaneva neanche tre quarti d'ora con il bambino perché poi mi diceva che doveva andare a prendere la sua ragazza. Poi con il bambino rientravamo a casa e lui poi mi diceva che aveva ancora la firma al
4 nido e poteva andare a prenderlo quando voleva. Mi veniva l'ansia e mi recavo al nido chiedendo se potevano non riconsegnare il bambino al padre quando era da solo. L'idea che potesse essere prelevare all'asilo mi terrorizzava in quanto
Per_1 tempo prima era capitato un episodio in cui consentivo al papà di recarsi da sua madre con la mia auto portando con sé , ma dopo un'ora e mezza scoprivo
Per_1 che a casa di sua madre non ci era ancora arrivato, quindi io e i miei genitori andavamo a cercarlo per il paese, in quelle zone dove sapevamo che lui si recava per prendere la droga e a un certo punto io e mia madre lo vedevamo sfrecciare ad alta velocità con a bordo lato passeggero una persona che sapevo essere uno spacciare droga, il quale teneva in braccio mio figlio. Mia mamma riusciva a far fermare la macchina, io scendevo, recuperavo di fretta il bambino, togliendolo dalle braccia di questo sconosciuto e il padre mi replicava che lo aveva posizionato davanti visto che dietro piangeva;
aggiungo che il padre usciva da una strada guidando in contro mano. Prima di questo episodio ci sono state volte in cui stava da solo con il bambino, però era un'epoca in cui era tranquillo, stava bene, nel senso che non aveva crisi di astinenza. Io vivo da sola con . La mamma del
Per_1 papà di vive in Italia, ma non ha rapporti con il bambino che non ha mai
Per_1 accettato, anche se ogni tanto lo vedeva. Comunque, sono tanti gli episodi che si sono verificati e che ha messo in pericolo fra tutti ricordo quando ancora
Per_1
gattonava e recuperava da sotto il mobile del bagno un cucchiaio sporco di Per_1 cocaina, un cucchiaio che lui aveva utilizzato evidentemente per consumare crack”
(v. verbale udienza).
All'esito del libero interrogatorio, pronunciati i provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 473-bis.22 c.p.c., il procuratore di parte ricorrente precisava le conclusioni e discuteva oralmente la causa, che veniva rimessa immediatamente in decisione innanzi al Collegio.
Ciò premesso, meritano integrale conferma i provvedimenti assunti dal giudice delegato in via temporanea e urgente, così come pedissequamente riportati in dispositivo.
Preme ricordare, in diritto, che nel nostro ordinamento il regime dell'affidamento condiviso costituisce la regola di prioritaria attuazione anche quando viene meno la coabitazione tra genitori sposati o conviventi, ma tale regime presuppone che ciascun genitore partecipi attivamente ai vari incombenti della vita quotidiana del
5 figlio, che sia idoneo ad assumere linee educative comuni all'altro genitore, coerenti con il modello comportamentale offerto, che sia in grado di esprimere delle preferenze sulle scelte che interessano la vita del figlio, tenendo conto delle inclinazioni ed aspirazioni di questo. La Suprema Corte, nel corso degli anni, ha più volte enunciato il principio di diritto secondo cui, in materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore.
L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi anche sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore (v. da ultimo, Cass. n.
23333/2023; conf. Cass. n. 28244/2019; Cass. n. 27348/2022). Costituendo, come detto, il modello preferenziale, l'art. 337-quater c.c. dispone che all'affidamento condiviso possa derogarsi quando risulti contrario all'interesse del minore, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento mono-genitoriale dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo “in positivo” sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche “in negativo” sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore, ravvisabile, ad esempio, nel sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione ed educazione del figlio, nella anomala condizione di vita, nella obiettiva lontananza, anche morale, dalla vita del minore (v. Cass. n. 6535/2019; conf. Cass. n. 16593/2008).
Ebbene, tutto quanto emerso dalla trattazione della causa, unitamente all'assenza del convenuto nella presente procedura, non può che condurre ad un giudizio di incapacità genitoriale in capo al padre, tale da rendere necessaria la concentrazione in capo alla madre di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che interessano la vita del bambino, avendo ella mostrato di essere pienamente idonea ad occuparsi delle esigenze materiali e morali del piccolo nella più completa Per_1 assenza della figura paterna.
6 Al fine di rispondere adeguatamente alle esigenze di vita del bambino, alla madre va attribuito il potere di intrattenere autonomamente i rapporti con le istituzioni scolastiche (es. colloqui con le insegnanti, sottoscrizioni di autorizzazioni a gite scolastiche, uscite anticipate etc.), con le autorità sanitarie (es. richiesta di prescrizioni di visite mediche di ruotine o farmaci etc.), nonché con tutti gli altri organi della pubblica amministrazione (ad esempio, per il rilascio/rinnovo dei documenti di identità, anche valida per l'espatrio, tessera sanitaria del figlio etc.).
Anche le decisioni di maggiore interesse per il minore di natura medico-sanitaria
(per tali debbono intendersi, a titolo esemplificativo, le decisioni in ordine a visite mediche specialistiche non di routine, percorsi psicologici etc.), ovvero quelle inerenti al percorso scolastico del figlio, alla sua educazione e residenza abituale, potranno essere assunte in via esclusiva dalla madre, senza il consenso dell'altro genitore, comunque, tenuto conto delle inclinazioni e aspirazioni espresse dal minore.
Fermo il collocamento del minore presso il domicilio materno, le frequentazioni con il padre debbono essere subordinate alla previa verifica di idoneità genitoriale di quest'ultimo da parte del Servizio sociale e specialistico territorialmente competente in base al luogo di residenza del minore, inizialmente alla presenza dell'educatore del Servizio sociale al fine di escludere possibili situazioni di pregiudizio per il bambino, comunque, pur sempre nel rispetto dei bisogni morali di Per_1
L'ascolto diretto del minore è omesso stante la tenerissima età del bambino.
In assenza di dati documentati sulle effettive disponibilità reddituali e patrimoniali dell'odierno convenuto, vista la totale assenza di oneri di mantenimento diretto in capo al genitore non affidatario, il Tribunale reputa equo e congruo confermare a carico di l'obbligo di versare alla madre un assegno pari ad euro 250,00 CP_1 al mese, per il mantenimento ordinario del figlio, entro il giorno 28 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso (mensilità di luglio 2025), somma annualmente rivalutabile ex indici Istat (con prima rivalutazione da luglio 2026), oltre al 50% delle spese straordinarie individuate in dispositivo.
In virtù del regime dell'affidamento esclusivo della prole alla madre, a quest'ultima CP_ compete il diritto di richiedere e percepire per intero l'assegno unico erogato dall' per il figlio minore.
7 Stante la soccombenza dell'odierno convenuto, va condannato Controparte_1
a rifondere in favore della odierna ricorrente le spese di lite del giudizio, liquidate in complessivi euro 2.906,00, oltre i.v.a. e c.p.a., oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, nella contumacia del convenuto, così decide:
1. affida in via esclusiva il figlio minore (nato a [...] Persona_1
San Pietro il 17 giugno 2022) alla madre, la quale potrà assumere autonomamente anche le decisioni più importanti per il minore in tema di salute, educazione, istruzione e residenza abituale, con contestuale limitazione della responsabilità genitoriale del padre ex art. 337-quater, comma 3 c.c.; tale regime, pertanto, consentirà alla madre di prendere autonomamente ogni decisione per il figlio, a prescindere dal consenso/autorizzazione del padre, anche rispetto ad ogni questione di natura amministrativa (per es. rilascio/rinnovo del documento d'identità, eventualmente valido anche per l'espatrio, tessera sanitaria, ecc.);
2. dispone il collocamento del figlio minore presso il domicilio materno, rimettendo le frequentazioni con il padre ad una previa verifica della idoneità genitoriale di quest'ultimo da parte del Servizio sociale e specialistico territorialmente competente
(SERD), in base al luogo di residenza del minore, incontri che inizialmente dovranno avvenire alla presenza dell'educatore del Servizio sociale al fine di escludere possibili situazioni di pregiudizio per il bambino, comunque, nel rispetto dei bisogni espressi dal minore;
fintanto che non verranno attivati i Servizi sociali su iniziativa paterna, la madre potrà favorire contatti telefonici con il minore (ove richiesti dal padre) purché non si rivelino di pregiudizio per il bambino;
3. pone a carico del convenuto l'obbligo di corrispondere mensilmente in favore di un assegno di mantenimento di euro 250,00 al mese per il figlio Parte_1 minore, entro il giorno 28 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso (mensilità di luglio 2025), somma annualmente rivalutabile ex indici Istat (con prima rivalutazione da luglio 2026), oltre all'obbligo di contribuire al 50% nelle spese di natura straordinaria di seguito individuate in base al Protocollo in uso presso questo Tribunale: «Premesso che sono da intendersi
8 ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio
Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari,
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post- universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero
e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede
9 universitaria; spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali
o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi. Modalità di concertazione ex ante delle spese: Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Modalità di documentazione e rimborso spese: Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento. Deducibilità fiscale e varie: La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie. Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non
10 convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate»;
4. dà atto che, in ragione del regime dell'affidamento esclusivo della prole alla madre, quest'ultima ha il diritto di richiedere e percepire per intero l'assegno unico erogato dall' per il figlio minore;
CP_2
5. condanna il convenuto a rifondere le spese di causa alla ricorrente, liquidate in complessivi euro 2.906,00 a titolo di compensi professionali, oltre al 15% di rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione del presente verbale al Servizio sociale competente per il Comune di Almé, per opportuna conoscenza.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 04/12/2025.
Il Presidente estensore
ON RA
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa ON RA Presidente relatore dr.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
11/06/1999, con il proc. dom. avv. CATTANEO LAURA, giusta procura in atti –
RICORRENTE; nei confronti di
(C.F. ), nato a [...] Controparte_1 C.F._2
(MOLDOVA) il 05/03/1996, cancellato per irreperibilità dai registri della popolazione residente nel Comune di Villa d'Almé, con ultima residenza in Villa
d'Almè, via Fornaci n. 6 – CONVENUTO CONTUMACE;
con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Regolamentazione delle condizioni inerenti all'affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI
Per Parte ricorrente: “si riporta a tutto quanto già dedotto in ricorso, chiedendo la conferma in via definitiva delle statuizioni rese in udienza in via provvisoria”.
Per il P.M.: “parere favorevole”.
1
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26/06/2025, – premettendo che dalla Parte_1 relazione more uxorio con , cancellato per irreperibilità dai Controparte_1 registri della popolazione residente nel Comune di Villa d'Almé, è nato Persona_1
(n. a Ponte San Pietro il 17 giugno 2022) – adiva l'intestato Tribunale
[...] chiedendo di disporre l'affidamento superesclusivo a sé del figlio minore, nonché di disporre che il sig. venga preso in carico dal Controparte_1 Pt_2 territorialmente competente al fine di determinare in modo certo se lo stesso faccia attualmente uso di sostanze stupefacenti, psicotrope e/o abuso di alcolici;
solo in caso di esito negativo degli esami di cui sopra, prevedere che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio in regime protetto, solamente all'esito di idonea C.T.U. sullo stesso, volta a determinarne le reali capacità genitoriali, secondo le modalità e tempi che codesto Ill.mo Tribunale riterrà più opportune nel superiore ed esclusivo interesse del minore; chiedeva, infine, di porre a carico del convenuto l'obbligo di versare un contributo di euro 500,00 al mese, oltre alla metà delle spese straordinarie.
A fondamento della domanda di affido superesclusivo, la ricorrente deduceva di aver scoperto solo dopo l'inizio della relazione sentimentale che il resistente faceva uso di sostanze stupefacenti, in particolare di crack; che, dopo questa scoperta, ella decideva di rientrare in Germania, dove aveva stretto delle amicizie, ma poche settimane dopo veniva raggiunta nuovamente dall'odierno resistente scoprendo di lì
a poco di essere in attesa del piccolo che, dunque, dopo aver appreso dello Per_1 stato di gravidanza, decideva di fare ritorno in Italia, per stare vicino ai propri parenti ed affetti e per ricevere dagli stessi aiuto e supporto emotivo (ed anche economico); che, una volta rientrata in Italia, la coppia genitoriale trovava ospitalità presso l'abitazione dei genitori della odierna ricorrente, che aiutavano anche il signor a regolarizzare la sua presenza sul territorio italiano donando allo stesso CP_1 anche la somma di 1.000 euro per l'acquisto di uno scooter con il quale recarsi al lavoro;
che, tuttavia, in quel periodo il signor riprendeva fare uso di CP_1 sostanze stupefacenti e così riprendevano i litigi con la compagna e con i genitori di lei;
che, comunque, già nell'agosto 2022 il convenuto decideva di lasciare l'abitazione della signora per trasferirsi in un albergo vicino al luogo di lavoro, Pt_1 rimanendovi per circa due o tre mesi;
che il convenuto si era reso responsabile di
2 agiti aggressivi, non solo danneggiando il mobilio presente nell'abitazione dei genitori della ricorrente, ma addirittura aggredendo fisicamente la madre della signora con un pugno al volto, episodio a cui seguiva in data 08/07/2023 un Pt_1 accesso al Pronto soccorso di Ponte San Pietro dove le veniva diagnosticato un trauma distorsivo del rachide cervicale in trauma contusivo facciale con infrazione spina nasale; che nel mese di luglio 2024 l'odierno convenuto si trasferiva in
Germania, a suo dire per motivi di lavoro, omettendo di comunicare alla ricorrente l'esatto indirizzo, da quel momento disinteressandosi così totalmente del piccolo
; che, dopo il trasferimento in Germania, faceva ritorno in Italia Per_1 CP_1 solo in due occasioni, una ad ottobre e l'altra a dicembre 2024, senza però curarsi dei bisogni del figlio, verso il quale aveva sempre mostrato un atteggiamento irresponsabile e disinteressato;
che, infatti, sin dalla nascita del bambino, solo la signora si era occupata interamente del minore riprendendo a svolgere anche Pt_1 attività lavorativa, tanto che dall'ottobre 2023 veniva assunta con un contratto di apprendistato a tempo pieno;
che, dunque, oggi, la madre deve affrontare da sola le spese di locazione dell'immobile dove vive con il figlio per euro 450 al mese, la spesa dell'asilo nido e tutto ciò che occorre per la vita quotidiana, senza alcuna forma di contributo da parte dell'odierno resistente, che ha effettuato complessivamente quattro bonifici per importi del tutto irrisori.
All'udienza fissata per il giorno 04/12/2025, il giudice delegato dichiarava la contumacia di - risultato irreperibile presso l'indirizzo di Controparte_1 residenza anagrafica - e procedeva a sentire liberamente l'odierna ricorrente, che dichiarava quanto si reputa utile trascrive di seguito: “ sta bene, frequenta la Per_1 scuola materna. Se mi chiede a quanto tempo fa risale l'ultima volta che ho visto o sentito il padre di mio figlio rispondo che non lo vedo da luglio di questo anno, però devo fare un passo indietro perché a gennaio gli dicevo che mi sarei rivolta a un avvocato per regolamentare la questione relativa a nostro figlio, ma lui chiudeva la chiamata dicendo che nona avrebbe voluto pagare solo per vedere suo figlio e che, pertanto, avrei potuto anche chiedere di toglierli la patria potestà. Da gennaio a luglio 2025 non si è fatto più vedere né sentire. A luglio mi suona il campanello di casa, senza nessun tipo di preavviso;
io in quel momento stavo uscendo per recuperare dai miei genitori;
lui mi diceva che voleva parlarmi, ma io in quel Per_1 momento ho avuto un blocco vedendolo dal balcone fuori da casa mia e quindi mi
3 sono chiusa dentro. Mi ha chiamata al telefono, a quel punto, chiedendomi se c'era una possibilità avere un rapporto con o se avrebbe dovuto rivolgersi a un Per_1 avvocato, io gli dicevo che avevo incaricato un avvocato e che avrebbe dovuto rivolgersi direttamente al mio legale e lui replicava dicendomi “ok, perfetto”.
Chiudeva la telefonata e da lì non ci siamo più sentiti. Prima della telefonata di gennaio, io scoprivo che da luglio 2024 lui si era trasferito in Germania (la nostra convivenza cessava quando aveva pochi mesi;
in via definitiva avveniva a Per_1 marzo/aprile 2024, perché durante il periodo precedente lui andava e veniva). Dopo il suo trasferimento in Germania iniziava a fare videochiamate, con il mio consenso, per vedere il bambino;
lì cercavamo di mantenere un rapporto civile anche per far star bene , per non farci sentire discutere davanti al bambino;
tuttavia, quelle Per_1 telefonate finivano sempre in una discussione tra me e lui, per qualsiasi cosa, sembrava che ci fosse nervosismo e una intolleranza reciproca. Lui in Germania lavorava e mi mandava i soldi per il mantenimento del bambino, solo per una mensilità mi ha riconosciuto anche la retta del nido;
mi ha poi mandato il mantenimento di novembre e dicembre. A gennaio quando gli dicevo degli avvocati smetteva definitivamente di versare il mantenimento. Ma verso dicembre già aveva ridotto la frequenza con cui chiamava il bambino, fino a dicembre si faceva sentire una volta ogni due/tre settimane e faceva queste videochiamate della durata di cinque minuti mentre era al lavoro, quindi nemmeno prestando attenzione al figlio.
A ottobre 2024 era tornato in Italia;
il giorno dopo siamo usciti a cena per parlare del bambino e da lì non ci siamo più visti;
qualche giorno dopo veniva a casa e mi diceva che doveva tornare in Germania, perché “era successo un casino” e poi parlando mi spiegava che c'era uno spacciatore gli aveva chiesto dei soldi indietro
e che finché non glieli avesse ridati questo spacciatore pretendeva che rimanesse a casa sua;
riusciva momentaneamente a scappare perché questo spacciatore era andato via di casa. Mi raccontava una storia quasi da film. Il 18 dicembre poi rientrava in Italia e ci siamo organizzati per andare insieme a prendere il bambino all'asilo, ci dovevamo incontrare alle 17 ma lui non si presentava. Io iniziavo a chiamarlo per chiedergli dove fosse, ma non mi rispondeva. Si presentava dopo mezz'ora, mi sembrava lucido, ma non rimaneva neanche tre quarti d'ora con il bambino perché poi mi diceva che doveva andare a prendere la sua ragazza. Poi con il bambino rientravamo a casa e lui poi mi diceva che aveva ancora la firma al
4 nido e poteva andare a prenderlo quando voleva. Mi veniva l'ansia e mi recavo al nido chiedendo se potevano non riconsegnare il bambino al padre quando era da solo. L'idea che potesse essere prelevare all'asilo mi terrorizzava in quanto
Per_1 tempo prima era capitato un episodio in cui consentivo al papà di recarsi da sua madre con la mia auto portando con sé , ma dopo un'ora e mezza scoprivo
Per_1 che a casa di sua madre non ci era ancora arrivato, quindi io e i miei genitori andavamo a cercarlo per il paese, in quelle zone dove sapevamo che lui si recava per prendere la droga e a un certo punto io e mia madre lo vedevamo sfrecciare ad alta velocità con a bordo lato passeggero una persona che sapevo essere uno spacciare droga, il quale teneva in braccio mio figlio. Mia mamma riusciva a far fermare la macchina, io scendevo, recuperavo di fretta il bambino, togliendolo dalle braccia di questo sconosciuto e il padre mi replicava che lo aveva posizionato davanti visto che dietro piangeva;
aggiungo che il padre usciva da una strada guidando in contro mano. Prima di questo episodio ci sono state volte in cui stava da solo con il bambino, però era un'epoca in cui era tranquillo, stava bene, nel senso che non aveva crisi di astinenza. Io vivo da sola con . La mamma del
Per_1 papà di vive in Italia, ma non ha rapporti con il bambino che non ha mai
Per_1 accettato, anche se ogni tanto lo vedeva. Comunque, sono tanti gli episodi che si sono verificati e che ha messo in pericolo fra tutti ricordo quando ancora
Per_1
gattonava e recuperava da sotto il mobile del bagno un cucchiaio sporco di Per_1 cocaina, un cucchiaio che lui aveva utilizzato evidentemente per consumare crack”
(v. verbale udienza).
All'esito del libero interrogatorio, pronunciati i provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 473-bis.22 c.p.c., il procuratore di parte ricorrente precisava le conclusioni e discuteva oralmente la causa, che veniva rimessa immediatamente in decisione innanzi al Collegio.
Ciò premesso, meritano integrale conferma i provvedimenti assunti dal giudice delegato in via temporanea e urgente, così come pedissequamente riportati in dispositivo.
Preme ricordare, in diritto, che nel nostro ordinamento il regime dell'affidamento condiviso costituisce la regola di prioritaria attuazione anche quando viene meno la coabitazione tra genitori sposati o conviventi, ma tale regime presuppone che ciascun genitore partecipi attivamente ai vari incombenti della vita quotidiana del
5 figlio, che sia idoneo ad assumere linee educative comuni all'altro genitore, coerenti con il modello comportamentale offerto, che sia in grado di esprimere delle preferenze sulle scelte che interessano la vita del figlio, tenendo conto delle inclinazioni ed aspirazioni di questo. La Suprema Corte, nel corso degli anni, ha più volte enunciato il principio di diritto secondo cui, in materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore.
L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi anche sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore (v. da ultimo, Cass. n.
23333/2023; conf. Cass. n. 28244/2019; Cass. n. 27348/2022). Costituendo, come detto, il modello preferenziale, l'art. 337-quater c.c. dispone che all'affidamento condiviso possa derogarsi quando risulti contrario all'interesse del minore, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento mono-genitoriale dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo “in positivo” sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche “in negativo” sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore, ravvisabile, ad esempio, nel sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione ed educazione del figlio, nella anomala condizione di vita, nella obiettiva lontananza, anche morale, dalla vita del minore (v. Cass. n. 6535/2019; conf. Cass. n. 16593/2008).
Ebbene, tutto quanto emerso dalla trattazione della causa, unitamente all'assenza del convenuto nella presente procedura, non può che condurre ad un giudizio di incapacità genitoriale in capo al padre, tale da rendere necessaria la concentrazione in capo alla madre di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che interessano la vita del bambino, avendo ella mostrato di essere pienamente idonea ad occuparsi delle esigenze materiali e morali del piccolo nella più completa Per_1 assenza della figura paterna.
6 Al fine di rispondere adeguatamente alle esigenze di vita del bambino, alla madre va attribuito il potere di intrattenere autonomamente i rapporti con le istituzioni scolastiche (es. colloqui con le insegnanti, sottoscrizioni di autorizzazioni a gite scolastiche, uscite anticipate etc.), con le autorità sanitarie (es. richiesta di prescrizioni di visite mediche di ruotine o farmaci etc.), nonché con tutti gli altri organi della pubblica amministrazione (ad esempio, per il rilascio/rinnovo dei documenti di identità, anche valida per l'espatrio, tessera sanitaria del figlio etc.).
Anche le decisioni di maggiore interesse per il minore di natura medico-sanitaria
(per tali debbono intendersi, a titolo esemplificativo, le decisioni in ordine a visite mediche specialistiche non di routine, percorsi psicologici etc.), ovvero quelle inerenti al percorso scolastico del figlio, alla sua educazione e residenza abituale, potranno essere assunte in via esclusiva dalla madre, senza il consenso dell'altro genitore, comunque, tenuto conto delle inclinazioni e aspirazioni espresse dal minore.
Fermo il collocamento del minore presso il domicilio materno, le frequentazioni con il padre debbono essere subordinate alla previa verifica di idoneità genitoriale di quest'ultimo da parte del Servizio sociale e specialistico territorialmente competente in base al luogo di residenza del minore, inizialmente alla presenza dell'educatore del Servizio sociale al fine di escludere possibili situazioni di pregiudizio per il bambino, comunque, pur sempre nel rispetto dei bisogni morali di Per_1
L'ascolto diretto del minore è omesso stante la tenerissima età del bambino.
In assenza di dati documentati sulle effettive disponibilità reddituali e patrimoniali dell'odierno convenuto, vista la totale assenza di oneri di mantenimento diretto in capo al genitore non affidatario, il Tribunale reputa equo e congruo confermare a carico di l'obbligo di versare alla madre un assegno pari ad euro 250,00 CP_1 al mese, per il mantenimento ordinario del figlio, entro il giorno 28 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso (mensilità di luglio 2025), somma annualmente rivalutabile ex indici Istat (con prima rivalutazione da luglio 2026), oltre al 50% delle spese straordinarie individuate in dispositivo.
In virtù del regime dell'affidamento esclusivo della prole alla madre, a quest'ultima CP_ compete il diritto di richiedere e percepire per intero l'assegno unico erogato dall' per il figlio minore.
7 Stante la soccombenza dell'odierno convenuto, va condannato Controparte_1
a rifondere in favore della odierna ricorrente le spese di lite del giudizio, liquidate in complessivi euro 2.906,00, oltre i.v.a. e c.p.a., oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, nella contumacia del convenuto, così decide:
1. affida in via esclusiva il figlio minore (nato a [...] Persona_1
San Pietro il 17 giugno 2022) alla madre, la quale potrà assumere autonomamente anche le decisioni più importanti per il minore in tema di salute, educazione, istruzione e residenza abituale, con contestuale limitazione della responsabilità genitoriale del padre ex art. 337-quater, comma 3 c.c.; tale regime, pertanto, consentirà alla madre di prendere autonomamente ogni decisione per il figlio, a prescindere dal consenso/autorizzazione del padre, anche rispetto ad ogni questione di natura amministrativa (per es. rilascio/rinnovo del documento d'identità, eventualmente valido anche per l'espatrio, tessera sanitaria, ecc.);
2. dispone il collocamento del figlio minore presso il domicilio materno, rimettendo le frequentazioni con il padre ad una previa verifica della idoneità genitoriale di quest'ultimo da parte del Servizio sociale e specialistico territorialmente competente
(SERD), in base al luogo di residenza del minore, incontri che inizialmente dovranno avvenire alla presenza dell'educatore del Servizio sociale al fine di escludere possibili situazioni di pregiudizio per il bambino, comunque, nel rispetto dei bisogni espressi dal minore;
fintanto che non verranno attivati i Servizi sociali su iniziativa paterna, la madre potrà favorire contatti telefonici con il minore (ove richiesti dal padre) purché non si rivelino di pregiudizio per il bambino;
3. pone a carico del convenuto l'obbligo di corrispondere mensilmente in favore di un assegno di mantenimento di euro 250,00 al mese per il figlio Parte_1 minore, entro il giorno 28 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso (mensilità di luglio 2025), somma annualmente rivalutabile ex indici Istat (con prima rivalutazione da luglio 2026), oltre all'obbligo di contribuire al 50% nelle spese di natura straordinaria di seguito individuate in base al Protocollo in uso presso questo Tribunale: «Premesso che sono da intendersi
8 ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio
Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari,
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post- universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero
e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede
9 universitaria; spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali
o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi. Modalità di concertazione ex ante delle spese: Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Modalità di documentazione e rimborso spese: Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento. Deducibilità fiscale e varie: La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie. Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non
10 convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate»;
4. dà atto che, in ragione del regime dell'affidamento esclusivo della prole alla madre, quest'ultima ha il diritto di richiedere e percepire per intero l'assegno unico erogato dall' per il figlio minore;
CP_2
5. condanna il convenuto a rifondere le spese di causa alla ricorrente, liquidate in complessivi euro 2.906,00 a titolo di compensi professionali, oltre al 15% di rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione del presente verbale al Servizio sociale competente per il Comune di Almé, per opportuna conoscenza.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 04/12/2025.
Il Presidente estensore
ON RA
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