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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 07/02/2025, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
N. 2929/2024 V.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Tania Vettore Presidente dott. Matteo Del Vesco Giudice relatore dott. Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa iscritta al N. 2929/2024 V.G. promossa da:
(C.F. ), e (C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Cristiano Coppi, elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Spinea (VE), via Roma n. 147;
Ricorrenti
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica di Venezia;
Intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.07.2024 e adivano il Tribunale di Parte_1 Parte_2
Venezia esponendo: che avevano contratto matrimonio concordatario in Torino, in data 12.02.2000; che pagina 1 di 3 dalla loro unione era nata il [...]; che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi Per_1
era venuta meno, così che essi avevano maturato la decisione di procedere alla separazione personale;
che avevano raggiunto un accordo in ordine alla regolamentazione degli aspetti della separazione anche rispetto alla prole.
Ciò premesso, i ricorrenti chiedevano l'omologa della separazione alle seguente condizioni:
“Voglia il Presidente del Tribunale disporre la separazione consensuale dei coniugi alle seguenti condizioni:
1 - dichiarare la separazione personale dei coniugi alle condizioni che seguono, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile le dovute trascrizioni;
2 - I coniugi vivranno separati di tetto e di mensa, liberi di fissare ove ritengono le rispettive residenze;
3 - ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri;
4 - La casa coniugale di proprietà esclusiva della signora , sita in LO (VE) via Fratelli Bandiera n. 8, Parte_1
viene concessa in comodato d'uso gratuito al signor , con gli arredi ed i corredi ivi contenuti, in forza dell'allegato Parte_2
contratto, affinchè quest'ultimo se ne possa servire in attesa del reperimento di idonea abitazione. Il comodato inizierà a decorrere dal momento in cui la signora avrà formalizzato l'acquisto di altra abitazione e vi si sarà definitivamente stabilita con Pt_1
la figlia.
5 – il cane ON rimarrà presso l'abitazione familiare di LO (VE) via Fratelli Bandiera n. 8 con il signor . Parte_2
La signora e la figlia potranno vedere l'animale d'affezione quando lo desidereranno, portandolo anche a Parte_1
passeggio, previo congruo preavviso al signor . Pt_2
I ricorrenti inoltre formulavano contestuale domanda di divorzio, chiedendo, una volta decorso il periodo temporale previsto dall'art. 3, comma 3, lett. b) legge n. 898/1970, la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni meglio indicati nel ricorso.
All'udienza del 05.11.2024, fissata nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c., le parti insistevano per l'accoglimento delle domande formulate. La causa veniva quindi riservata in decisione al Collegio. Il Pubblico ministero interveniva con nota del 18.12.2024 chiedendo l'accoglimento del ricorso congiunto.
****
Osserva il Collegio che va recepita la concorde volontà delle parti di ottenere la pronuncia della separazione consensuale dei coniugi alle condizioni pattuite che vanno ratificate dal Tribunale, poiché conformi alla legge e non contrastanti con gli interessi della prole.
pagina 2 di 3 Le spese di lite della presente fase vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, pronunciando nella causa n. V.G. 2929/2024, recependo l'accordo delle parti, così provvede:
- omologa la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni concordate;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune competente ove il matrimonio fu trascritto;
- dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
Così deciso il 07.01.2025 dal Tribunale civile di Venezia, come sopra composto e riunito in Camera di consiglio.
Il Giudice est. Il Presidente dott. Matteo Del Vesco dott.ssa Tania Vettore
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