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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/06/2025, n. 2701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2701 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 9479/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Barbato, Rosario Capolongo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9479/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) il Parte_1
23/09/1959 rappresentato e difeso dall'avv. CAPODILUPO ELISABETTA ANTONIETTA, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. PERSICO ROSA
RESISTENTE
OGGETTO: differenze retributive
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
SINTESI DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 21/07/2024 parte ricorrente ha dedotto di essere stato lavoratore dipendente della parte resistente con
1 inquadramento nel livello A del C.C.N.L. di categoria;
di essere stato assegnato al settore polizia municipale servizi sociali ed educativi con disposizione di mobilità interna del 9.5.2018 e con disposizione dirigenziale del 22.5.2018 con le mansioni di cui all'art. 52 del
Regolamento dei Servizi Cimiteriali e di Polizia Municipale;
di aver svolto tali mansioni fino al 9.3.2020, data di assegnazione al settore Servizi
Finanziari; di aver lavorato tre giorni a settimana dalle 8.00 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 18.00 e tre giorni dalle 8.00 alle 13.00, alternandosi con il collega per 42 ore settimanali nonché due domeniche Parte_2 alterne per 6 ore e con reperibilità per 6 ore giornaliere a giorni alterni;
di aver mantenuto dal maggio 2018 al marzo 2020 l'inquadramento nell'area
A; di aver diritto all'inquadramento nell'area B;
che gli obblighi di sorveglianza e di controllo del coadiutore alle funzioni di Polizia Locali sono paragonarsi a quelli del custode cimiteriale, inquadrato nell'area B;
di aver diritto all'importo di € 5.915,58 a titolo di differenze sulla retribuzione ordinaria dal maggio 2018 al marzo 2020, comprensivi di tredicesima e di quattordicesima.
Egli ha quindi agito in giudizio chiedendo di condannare parte resistente al pagamento dell'importo indicato in ragione del superiore inquadramento, oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese di lite.
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
OGGETTO DEL GIUDIZIO
Il thema decidendum del presente giudizio è rappresentato dalla pretesa creditoria esperita da parte ricorrente nei confronti dell'ente resistente e basata sullo svolgimento delle mansioni riconducibili ad un livello di inquadramento superiore rispetto a quello formale.
2 Anche nel pubblico impiego privatizzato, infatti, il lavoratore ha diritto alle differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori in base all'art. 52 d.lgs. 165/2001 ma non anche alla qualifica superiore in base al principio costituzionale del concorso quale modalità di accesso al pubblico impiego ex art. 97 Cost.
GIUDICATO E DIFFERENZE RETRIBUTIVE PER MANSIONI
SUPERIORI
Tali principi, d'altra parte, sono stati recentemente ribaditi anche dalla
Suprema Corte (Cass. 18901/2019), anche con riferimento al rapporto di lavoro con il giudicato formatosi per un periodo di lavoro precedente, evidenziando che “in tema di rapporto di impiego privatizzato, il diritto a ricevere le retribuzioni proprie delle mansioni superiori rispetto a quelle di formale inquadramento sorge, di tempo in tempo, in ragione del concreto esercizio di esse e non dà luogo a modificazioni definitive del rapporto sotto il profilo dell'acquisizione della corrispondente migliore qualifica
(D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, comma 1, seconda parte e, precedentemente, D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 25, come modificato dal
D.Lgs. n. 80 del 1998), con la conseguenza che il giudicato maturato rispetto a periodi in cui è stato riconosciuto il diritto a tali retribuzioni superiori, per esservi stato esercizio delle corrispondenti mansioni, non pone a carico del datore di lavoro l'onere di allegare e dimostrare, rispetto ai periodi successivi, per i quali il lavoratore rivendichi il persistere del diritto alle differenze retributive, il verificarsi di mutamenti fattuali, spettando al lavoratore la prova in concreto di avere continuato a svolgere mansioni superiori rispetto a quelle di inquadramento. Il pregresso giudicato può peraltro risultare vincolante, una volta accertato il reiterarsi dell'esercizio della medesima attività e a condizione del permanere della medesima disciplina collettiva, rispetto alla qualificazione di tale attività come inerente mansioni superiori ed alle conseguenza retributive che ne derivano;
inoltre, quanto precedentemente accertato, può costituire dato istruttorio utilizzabile, ove ritenuto utile e pertinente, per l'apprezzamento
3 giudiziale, in sè del tutto autonomo, relativo al periodo oggetto della nuova controversia”.
FRAZIONAMENTO DEL CREDITO
La giurisprudenza appena richiamata consente di per sé di rigettare l'eccezione di inammissibilità per frazionamento del credito.
Occorre, infatti, evidenziare come la pretesa creditoria per differenze retributive costituisce domanda eterodeterminata in quanto, ai fini della sua individuazione, risulta fondamentale anche la causa petendi (periodo di svolgimento delle mansioni superiori e relative allegazioni).
Per tali ragioni, la domanda di condanna al pagamento di differenze retributive esperita nel presente giudizio si basa su un titolo diverso rispetto a quello relativo alla domanda oggetto della sentenza della Corte di Appello di Napoli e passata in giudicato in quanto i periodi di lavoro sono diversi ed, inoltre, le stesse mansioni di fatto svolte sono diverse.
La diversità di titolo, quindi, esclude in nuce la configurabilità di una fattispecie di frazionamento di un credito necessariamente unitario.
Tali considerazioni, d'altra parte, sono condivise dalla Suprema Corte
(Cass. SS UU 7299/2025) secondo cui “a) in tema di abusivo frazionamento del credito, i diritti di credito che, oltre a fare capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche in proiezione iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato oppure fondati sul medesimo o su analoghi fatti costitutivi il cui accertamento separato si traduca in un inutile e ingiustificato dispendio dell'attività processuale, non possono essere azionati in separati giudizi, a meno che non si accerti la titolarità, in capo al creditore, di un apprezzabile interesse alla tutela processuale frazionata, in mancanza del quale la domanda abusivamente frazionata deve essere dichiarata improponibile, impregiudicato il diritto alla sua riproposizione unitaria;
b) qualora non sia possibile l'introduzione di un giudizio unitario sulla pretesa arbitrariamente frazionata, per l'intervenuta formazione del giudicato sulla frazione di domanda separatamente proposta, il giudice è tenuto a decidere nel
4 merito sulla domanda anche se arbitrariamente frazionata, e terrà conto del comportamento del creditore in sede di liquidazione delle spese di lite, escludendo la condanna in suo favore o anche ponendo in tutto o in parte
a suo carico le spese di lite, ex artt. 88 e 92 primo comma c.p.c., integrando l'abusivo frazionamento della domanda giudiziale un comportamento contrario ai doveri di lealtà e probità processuale”.
ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE
Del pari è infondata l'eccezione di prescrizione in quanto non risulta decorso il termine prescrizionale quinquennale rispetto alla data di maturazione dei crediti (dal maggio 2018 al marzo 2020) in ragione della notifica a mezzo pec di una diffida stragiudiziale in data 10.11.2022.
ART. 52 D.LGS. 165/2001 – MODALITA' DI ACCERTAMENTO
Su un piano generale si osserva che la subordinazione, nell'ambito del rapporto di lavoro, è intesa come vincolo personale di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro. Incombe sul lavoratore, che agisce in giudizio per ottenere la condanna del datore al pagamento delle spettanze retributive fornire tutti gli elementi probatori utili ad accertare l'esistenza del rapporto di lavoro, la sua natura subordinata, l'orario di lavoro, le mansioni svolte, mentre è onere della parte datoriale dimostrare il verificarsi di fatti impeditivi, estintivi e modificativi.
Nel caso in esame risulta pacifico tra le parti, oltre che provato documentalmente la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con inquadramento nella categoria A del C.C.N.L. del relativo comparto.
Fondamentale ai fini della valutazione dell'operatività dell'art. 52 d.lgs.
165/2001 è, tuttavia, l'accertamento dello svolgimento, in fatto, di mansioni ascrivibili alla qualifica superiore, perché, secondo la giurisprudenza di legittimità, "nel procedimento logico - giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè dall'accertamento in fatto
5 delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda." (Cass. 26234/2008 e Cass.
20272/2010).
Del resto, onde poter riconoscere la qualifica superiore, è necessario, sia per il lavoro privato sia per il pubblico impiego privatizzato, che l'assegnazione del lavoratore alle mansioni superiori sia stata piena nel senso che essa abbia comportato anche l'assunzione delle relative responsabilità e l'autonomia propria della qualifica rivendicata (cfr. Cass.
12353/2003; 11125/2001; 2859/2001; 7170/98; 4200/92)”.
I punti controversi della vicenda, però, riguardano le mansioni svolte, in quanto il ricorrente allega che la mansioni svolte dal 2018 al 2020 siano riconducibili alla categoria B.
Risulta, infatti, pacifico tra le parti come parte ricorrente abbia svolto le mansioni di coadiutore alle funzioni di Polizia locale, come previsto dall'art. 52 del Regolamento dei Servizi Cimiteriali e di Polizia Mortuaria, dal maggio 2018 all'inizio di marzo 2020, come emerge dalla lettura della disposizione di mobilità interna del 9.5.2018, della disposizione dirigenziale del 23.5.2018 e della disposizione di mobilità interna del
9.3.2020.
L'art. 52 del regolamento comunale, infatti, affidata alla figura del coadiutore la funzione di verificare la corretta esecuzione dei trasporti ed onoranze funebri ed il rispetto di tutti gli obblighi derivanti dal regolamento comunale e dalla normativa vigente (“In qualunque momento
e senza preavviso potranno essere esercitati controlli da parte del personale della Polizia Locale, che sarà coadiuvata da due unità di personale assegnate dal Servizio Personale. Il suddetto personale, nell'ambito delle proprie competenze, potrà verificare la corretta esecuzione dei Trasporti ed Onoranze Funebri in ordine all'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal presente Regolamento e dal D.P.R. 285/90 dalla L.R. 12/2001 s.m.i.”).
6 Parte ricorrente è stato inquadrato nella categoria A del contratto collettivo di revisione del sistema di riclassificazione del personale, applicabile al caso in esame senza la necessità di apposita allegazione e produzione da parte delle parti in ragione del principio iura novit curia per i C.C.N.L. relativi al pubblico impiego. (cfr. Cass. Sez. Un. 23329/2009 e
Cass. 19507/2014), secondo cui “Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da: ●Conoscenze di tipo operativo generale (la cui base teorica si sviluppa con la scuola dell'obbligo) acquisibile attraverso esperienza diretta sulla mansione;
●
Contenuti di tipo ausiliario rispetto a più ampi processi produttivi/amministrativi; ●Problematiche lavorative di tipo semplice;
●Relazioni organizzative di tipo prevalentemente interno basate su interazione tra pochi soggetti;
Esemplificazione dei profili: ●lavoratore che provvede al trasporto di persone, alla movimentazione di merci, ivi compresa la consegna - ritiro della documentazione amministrativa.
Provvede, inoltre, alla ordinaria manutenzione dell'automezzo segnalando eventuali interventi di natura complessa ●lavoratore che provvede ad attività prevalentemente esecutive o di carattere tecnico manuali, comportanti anche gravosità o disagio ovvero uso e manutenzione ordinaria di strumenti ed arnesi di lavoro”.
In altre parole, a tale livello appartengono i lavoratori che svolgono per lo più mansioni operative o di ordine.
In base alla declaratoria della categoria B, invece, “Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da: ●Buone conoscenze specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la scuola dell'obbligo generalmente accompagnato da corsi di formazione specialistici) ed un grado di esperienza discreto;
●Contenuto di tipo operativo con responsabilità di risultati parziali rispetto a più ampi processi produttivi/amministrativi; ●Discreta complessità dei problemi da affrontare
e discreta ampiezza delle soluzioni possibili;
●Relazioni organizzative interne di tipo semplice anche tra più soggetti interagenti, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo indiretto e formale. ●Relazioni con gli
7 utenti di natura diretta. Esemplificazione dei profili: ●lavoratore che nel campo amministrativo provvede alla redazione di atti e provvedimenti utilizzando il software grafico, fogli elettronici e sistemi di videoscrittura nonché alla spedizione di fax e telefax, alla gestione della posta in arrivo e in partenza. Collabora, inoltre, alla gestione degli archivi e degli schedari ed all'organizzazione di viaggi e riunioni. ●lavoratore che provvede alla esecuzione di operazioni tecnico manuali di tipo specialistico quali
l'installazione, conduzione e riparazione di impianti complessi o che richiedono specifica abilitazione o patente. Coordina dal punto di vista operativo altro personale addetto all'impianto. ●lavoratore che esegue interventi di tipo risolutivo sull'intera gamma di apparecchiature degli impianti, effettuando in casi complessi diagnosi, impostazione e preparazione dei lavori. Appartengono, ad esempio, alla categoria i seguenti profili: lavoratore addetto alla cucina, addetto all'archivio, operatori CED, conduttore di macchine complesse (scuolabus, macchine operatrici che richiedono specifiche abilitazioni o patenti), operaio professionale, operatore socio assistenziale. Ai sensi dell'art. 3, comma 7, per i profili professionali che, secondo la disciplina del DPR 347/83 come integrato dal DPR 333/90, potevano essere ascritti alla V qualifica funzionale, il trattamento tabellare iniziale è fissato nella posizione economica B3”.
Si tratta, quindi, di un inquadramento relativo a prestazioni lavorative connotate dai caratteri di specificità e professionalità della prestazione in ragione del possesso di specifiche conoscenze specialistiche o di specifiche abilitazioni o patenti.
CATEGORIA SUPERIORE E POSIZIONI ECONOMICHE
Nel caso in esame, però, al di là del contrasto tra le parti in ordine al corretto inquadramento di parte ricorrente, il ricorso deve essere rigettato in quanto anche l'eventuale inquadramento nella categoria superiore non genererebbe alcuna differenza retributiva in favore di parte ricorrente per diverse ragioni.
8 In primo luogo, come ha evidenziato l'ente resistente, non spetta la quattordicesima ed, allo stesso modo, nulla viene richiesto a titolo di lavoro straordinario o per la reperibilità in quanto i conteggi riguardano solo le differenze sulla retribuzione ordinaria.
In secondo luogo, occorre evidenziare l'erroneità dei conteggi sotto diversi punti di vista.
Per quanto riguarda gli importi spettanti, il C.C.N.L. di comparto del
21.5.2018, applicabile al caso in esame senza necessità di allegazione da parte delle parti e prodotto da parte ricorrente in data 24.7.2024, ha previsto una retribuzione annuale per la posizione economica B1 a partire dall'1.4.2018 pari ad € 18.034,07, oltre tredicesima. Tale retribuzione è aumentata per il livello B1 ad € 18.143,27 dall'1.1.2019, ad € 18.290,87 dall'1.1.2020 ed ad € 18.745,67, sempre oltre tredicesima, dal C.C.N.L. del 16.11.2022.
La retribuzione mensile di € 1.860,20, indicata nei conteggi, invece, riguarda il livello B8 ed è prevista dal C.C.N.L. di comparto con decorrenza dall'1.1.2021 (periodo non rientrante in quello oggetto di causa).
Si prende, quindi, in considerazione un parametro retributivo non applicabile né ratione temporis né per motivi di diritto.
Parte ricorrente, infatti, omette di allegare come in base alle previsioni del
C.C.N.L. di comparto, all'interno di ciascuna categoria (A, B, C e D) sono previste diverse posizioni economiche.
Per tali ragioni, in caso di fondatezza della prospettazione attorea, egli avrebbe diritto all'inquadramento sì nella categoria B ma non nella posizione economica B8, riportata nei conteggi, ma in quella B1 in quanto quest'ultima è la posizione economica iniziale della categoria B secondo quanto previsto dall'art. 5 del C.C.N.L. del sistema di riclassificazione del personale del 31.3.1999.
Allo stesso modo, devono essere sanzionate le carenze assertive contenute in ricorso in quanto parte ricorrente omette di indicare expressis verbis in ricorso sia la propria posizione economica all'interno
9 della categoria A sia le ragioni del proprio inquadramento non solo nella categoria B ma anche nella posizione economica B8.
Per quanto riguarda il percepito, infine, parte ricorrente nei conteggi fa riferimento ad una retribuzione mensile di € 1.639,74 che risulta superiore a quella della posizione economica iniziale della categoria richiesta (€
18.034,07 anni, oltre tredicesima, pari ad € 1.502,84 mensili).
D'altra parte, la circostanza che il livello iniziale di una determina categoria preveda un trattamento economico più basso rispetto alla posizione più alta della categoria inferiore appare giustificabile in ragione del fatto che la categoria A risulta articolata in 6 posizioni economiche distinte (relative a diverse progressioni orizzontali) mentre la B è articolata in 8 posizioni economiche e che in base alle tabelle retributive allegate ai contratti collettivi summenzionati le posizioni economiche più alte all'interno della categoria inferiore prevedono un trattamento economico migliore rispetto alla posizione economica iniziale della categoria immediatamente superiore.
SPESE DI LITE
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna al pagamento, in favore del Parte_1 [...]
delle spese di lite che si liquidano in € Controparte_1
2.109,00 oltre rimb. forfettario al 15%, iva e cpa come per legge.
Si comunichi.
Aversa, 17/06/2025 il Giudice del Lavoro dott. Barbato, Rosario Capolongo
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Barbato, Rosario Capolongo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9479/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) il Parte_1
23/09/1959 rappresentato e difeso dall'avv. CAPODILUPO ELISABETTA ANTONIETTA, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. PERSICO ROSA
RESISTENTE
OGGETTO: differenze retributive
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
SINTESI DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 21/07/2024 parte ricorrente ha dedotto di essere stato lavoratore dipendente della parte resistente con
1 inquadramento nel livello A del C.C.N.L. di categoria;
di essere stato assegnato al settore polizia municipale servizi sociali ed educativi con disposizione di mobilità interna del 9.5.2018 e con disposizione dirigenziale del 22.5.2018 con le mansioni di cui all'art. 52 del
Regolamento dei Servizi Cimiteriali e di Polizia Municipale;
di aver svolto tali mansioni fino al 9.3.2020, data di assegnazione al settore Servizi
Finanziari; di aver lavorato tre giorni a settimana dalle 8.00 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 18.00 e tre giorni dalle 8.00 alle 13.00, alternandosi con il collega per 42 ore settimanali nonché due domeniche Parte_2 alterne per 6 ore e con reperibilità per 6 ore giornaliere a giorni alterni;
di aver mantenuto dal maggio 2018 al marzo 2020 l'inquadramento nell'area
A; di aver diritto all'inquadramento nell'area B;
che gli obblighi di sorveglianza e di controllo del coadiutore alle funzioni di Polizia Locali sono paragonarsi a quelli del custode cimiteriale, inquadrato nell'area B;
di aver diritto all'importo di € 5.915,58 a titolo di differenze sulla retribuzione ordinaria dal maggio 2018 al marzo 2020, comprensivi di tredicesima e di quattordicesima.
Egli ha quindi agito in giudizio chiedendo di condannare parte resistente al pagamento dell'importo indicato in ragione del superiore inquadramento, oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese di lite.
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
OGGETTO DEL GIUDIZIO
Il thema decidendum del presente giudizio è rappresentato dalla pretesa creditoria esperita da parte ricorrente nei confronti dell'ente resistente e basata sullo svolgimento delle mansioni riconducibili ad un livello di inquadramento superiore rispetto a quello formale.
2 Anche nel pubblico impiego privatizzato, infatti, il lavoratore ha diritto alle differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori in base all'art. 52 d.lgs. 165/2001 ma non anche alla qualifica superiore in base al principio costituzionale del concorso quale modalità di accesso al pubblico impiego ex art. 97 Cost.
GIUDICATO E DIFFERENZE RETRIBUTIVE PER MANSIONI
SUPERIORI
Tali principi, d'altra parte, sono stati recentemente ribaditi anche dalla
Suprema Corte (Cass. 18901/2019), anche con riferimento al rapporto di lavoro con il giudicato formatosi per un periodo di lavoro precedente, evidenziando che “in tema di rapporto di impiego privatizzato, il diritto a ricevere le retribuzioni proprie delle mansioni superiori rispetto a quelle di formale inquadramento sorge, di tempo in tempo, in ragione del concreto esercizio di esse e non dà luogo a modificazioni definitive del rapporto sotto il profilo dell'acquisizione della corrispondente migliore qualifica
(D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, comma 1, seconda parte e, precedentemente, D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 25, come modificato dal
D.Lgs. n. 80 del 1998), con la conseguenza che il giudicato maturato rispetto a periodi in cui è stato riconosciuto il diritto a tali retribuzioni superiori, per esservi stato esercizio delle corrispondenti mansioni, non pone a carico del datore di lavoro l'onere di allegare e dimostrare, rispetto ai periodi successivi, per i quali il lavoratore rivendichi il persistere del diritto alle differenze retributive, il verificarsi di mutamenti fattuali, spettando al lavoratore la prova in concreto di avere continuato a svolgere mansioni superiori rispetto a quelle di inquadramento. Il pregresso giudicato può peraltro risultare vincolante, una volta accertato il reiterarsi dell'esercizio della medesima attività e a condizione del permanere della medesima disciplina collettiva, rispetto alla qualificazione di tale attività come inerente mansioni superiori ed alle conseguenza retributive che ne derivano;
inoltre, quanto precedentemente accertato, può costituire dato istruttorio utilizzabile, ove ritenuto utile e pertinente, per l'apprezzamento
3 giudiziale, in sè del tutto autonomo, relativo al periodo oggetto della nuova controversia”.
FRAZIONAMENTO DEL CREDITO
La giurisprudenza appena richiamata consente di per sé di rigettare l'eccezione di inammissibilità per frazionamento del credito.
Occorre, infatti, evidenziare come la pretesa creditoria per differenze retributive costituisce domanda eterodeterminata in quanto, ai fini della sua individuazione, risulta fondamentale anche la causa petendi (periodo di svolgimento delle mansioni superiori e relative allegazioni).
Per tali ragioni, la domanda di condanna al pagamento di differenze retributive esperita nel presente giudizio si basa su un titolo diverso rispetto a quello relativo alla domanda oggetto della sentenza della Corte di Appello di Napoli e passata in giudicato in quanto i periodi di lavoro sono diversi ed, inoltre, le stesse mansioni di fatto svolte sono diverse.
La diversità di titolo, quindi, esclude in nuce la configurabilità di una fattispecie di frazionamento di un credito necessariamente unitario.
Tali considerazioni, d'altra parte, sono condivise dalla Suprema Corte
(Cass. SS UU 7299/2025) secondo cui “a) in tema di abusivo frazionamento del credito, i diritti di credito che, oltre a fare capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche in proiezione iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato oppure fondati sul medesimo o su analoghi fatti costitutivi il cui accertamento separato si traduca in un inutile e ingiustificato dispendio dell'attività processuale, non possono essere azionati in separati giudizi, a meno che non si accerti la titolarità, in capo al creditore, di un apprezzabile interesse alla tutela processuale frazionata, in mancanza del quale la domanda abusivamente frazionata deve essere dichiarata improponibile, impregiudicato il diritto alla sua riproposizione unitaria;
b) qualora non sia possibile l'introduzione di un giudizio unitario sulla pretesa arbitrariamente frazionata, per l'intervenuta formazione del giudicato sulla frazione di domanda separatamente proposta, il giudice è tenuto a decidere nel
4 merito sulla domanda anche se arbitrariamente frazionata, e terrà conto del comportamento del creditore in sede di liquidazione delle spese di lite, escludendo la condanna in suo favore o anche ponendo in tutto o in parte
a suo carico le spese di lite, ex artt. 88 e 92 primo comma c.p.c., integrando l'abusivo frazionamento della domanda giudiziale un comportamento contrario ai doveri di lealtà e probità processuale”.
ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE
Del pari è infondata l'eccezione di prescrizione in quanto non risulta decorso il termine prescrizionale quinquennale rispetto alla data di maturazione dei crediti (dal maggio 2018 al marzo 2020) in ragione della notifica a mezzo pec di una diffida stragiudiziale in data 10.11.2022.
ART. 52 D.LGS. 165/2001 – MODALITA' DI ACCERTAMENTO
Su un piano generale si osserva che la subordinazione, nell'ambito del rapporto di lavoro, è intesa come vincolo personale di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro. Incombe sul lavoratore, che agisce in giudizio per ottenere la condanna del datore al pagamento delle spettanze retributive fornire tutti gli elementi probatori utili ad accertare l'esistenza del rapporto di lavoro, la sua natura subordinata, l'orario di lavoro, le mansioni svolte, mentre è onere della parte datoriale dimostrare il verificarsi di fatti impeditivi, estintivi e modificativi.
Nel caso in esame risulta pacifico tra le parti, oltre che provato documentalmente la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con inquadramento nella categoria A del C.C.N.L. del relativo comparto.
Fondamentale ai fini della valutazione dell'operatività dell'art. 52 d.lgs.
165/2001 è, tuttavia, l'accertamento dello svolgimento, in fatto, di mansioni ascrivibili alla qualifica superiore, perché, secondo la giurisprudenza di legittimità, "nel procedimento logico - giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè dall'accertamento in fatto
5 delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda." (Cass. 26234/2008 e Cass.
20272/2010).
Del resto, onde poter riconoscere la qualifica superiore, è necessario, sia per il lavoro privato sia per il pubblico impiego privatizzato, che l'assegnazione del lavoratore alle mansioni superiori sia stata piena nel senso che essa abbia comportato anche l'assunzione delle relative responsabilità e l'autonomia propria della qualifica rivendicata (cfr. Cass.
12353/2003; 11125/2001; 2859/2001; 7170/98; 4200/92)”.
I punti controversi della vicenda, però, riguardano le mansioni svolte, in quanto il ricorrente allega che la mansioni svolte dal 2018 al 2020 siano riconducibili alla categoria B.
Risulta, infatti, pacifico tra le parti come parte ricorrente abbia svolto le mansioni di coadiutore alle funzioni di Polizia locale, come previsto dall'art. 52 del Regolamento dei Servizi Cimiteriali e di Polizia Mortuaria, dal maggio 2018 all'inizio di marzo 2020, come emerge dalla lettura della disposizione di mobilità interna del 9.5.2018, della disposizione dirigenziale del 23.5.2018 e della disposizione di mobilità interna del
9.3.2020.
L'art. 52 del regolamento comunale, infatti, affidata alla figura del coadiutore la funzione di verificare la corretta esecuzione dei trasporti ed onoranze funebri ed il rispetto di tutti gli obblighi derivanti dal regolamento comunale e dalla normativa vigente (“In qualunque momento
e senza preavviso potranno essere esercitati controlli da parte del personale della Polizia Locale, che sarà coadiuvata da due unità di personale assegnate dal Servizio Personale. Il suddetto personale, nell'ambito delle proprie competenze, potrà verificare la corretta esecuzione dei Trasporti ed Onoranze Funebri in ordine all'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal presente Regolamento e dal D.P.R. 285/90 dalla L.R. 12/2001 s.m.i.”).
6 Parte ricorrente è stato inquadrato nella categoria A del contratto collettivo di revisione del sistema di riclassificazione del personale, applicabile al caso in esame senza la necessità di apposita allegazione e produzione da parte delle parti in ragione del principio iura novit curia per i C.C.N.L. relativi al pubblico impiego. (cfr. Cass. Sez. Un. 23329/2009 e
Cass. 19507/2014), secondo cui “Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da: ●Conoscenze di tipo operativo generale (la cui base teorica si sviluppa con la scuola dell'obbligo) acquisibile attraverso esperienza diretta sulla mansione;
●
Contenuti di tipo ausiliario rispetto a più ampi processi produttivi/amministrativi; ●Problematiche lavorative di tipo semplice;
●Relazioni organizzative di tipo prevalentemente interno basate su interazione tra pochi soggetti;
Esemplificazione dei profili: ●lavoratore che provvede al trasporto di persone, alla movimentazione di merci, ivi compresa la consegna - ritiro della documentazione amministrativa.
Provvede, inoltre, alla ordinaria manutenzione dell'automezzo segnalando eventuali interventi di natura complessa ●lavoratore che provvede ad attività prevalentemente esecutive o di carattere tecnico manuali, comportanti anche gravosità o disagio ovvero uso e manutenzione ordinaria di strumenti ed arnesi di lavoro”.
In altre parole, a tale livello appartengono i lavoratori che svolgono per lo più mansioni operative o di ordine.
In base alla declaratoria della categoria B, invece, “Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da: ●Buone conoscenze specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la scuola dell'obbligo generalmente accompagnato da corsi di formazione specialistici) ed un grado di esperienza discreto;
●Contenuto di tipo operativo con responsabilità di risultati parziali rispetto a più ampi processi produttivi/amministrativi; ●Discreta complessità dei problemi da affrontare
e discreta ampiezza delle soluzioni possibili;
●Relazioni organizzative interne di tipo semplice anche tra più soggetti interagenti, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo indiretto e formale. ●Relazioni con gli
7 utenti di natura diretta. Esemplificazione dei profili: ●lavoratore che nel campo amministrativo provvede alla redazione di atti e provvedimenti utilizzando il software grafico, fogli elettronici e sistemi di videoscrittura nonché alla spedizione di fax e telefax, alla gestione della posta in arrivo e in partenza. Collabora, inoltre, alla gestione degli archivi e degli schedari ed all'organizzazione di viaggi e riunioni. ●lavoratore che provvede alla esecuzione di operazioni tecnico manuali di tipo specialistico quali
l'installazione, conduzione e riparazione di impianti complessi o che richiedono specifica abilitazione o patente. Coordina dal punto di vista operativo altro personale addetto all'impianto. ●lavoratore che esegue interventi di tipo risolutivo sull'intera gamma di apparecchiature degli impianti, effettuando in casi complessi diagnosi, impostazione e preparazione dei lavori. Appartengono, ad esempio, alla categoria i seguenti profili: lavoratore addetto alla cucina, addetto all'archivio, operatori CED, conduttore di macchine complesse (scuolabus, macchine operatrici che richiedono specifiche abilitazioni o patenti), operaio professionale, operatore socio assistenziale. Ai sensi dell'art. 3, comma 7, per i profili professionali che, secondo la disciplina del DPR 347/83 come integrato dal DPR 333/90, potevano essere ascritti alla V qualifica funzionale, il trattamento tabellare iniziale è fissato nella posizione economica B3”.
Si tratta, quindi, di un inquadramento relativo a prestazioni lavorative connotate dai caratteri di specificità e professionalità della prestazione in ragione del possesso di specifiche conoscenze specialistiche o di specifiche abilitazioni o patenti.
CATEGORIA SUPERIORE E POSIZIONI ECONOMICHE
Nel caso in esame, però, al di là del contrasto tra le parti in ordine al corretto inquadramento di parte ricorrente, il ricorso deve essere rigettato in quanto anche l'eventuale inquadramento nella categoria superiore non genererebbe alcuna differenza retributiva in favore di parte ricorrente per diverse ragioni.
8 In primo luogo, come ha evidenziato l'ente resistente, non spetta la quattordicesima ed, allo stesso modo, nulla viene richiesto a titolo di lavoro straordinario o per la reperibilità in quanto i conteggi riguardano solo le differenze sulla retribuzione ordinaria.
In secondo luogo, occorre evidenziare l'erroneità dei conteggi sotto diversi punti di vista.
Per quanto riguarda gli importi spettanti, il C.C.N.L. di comparto del
21.5.2018, applicabile al caso in esame senza necessità di allegazione da parte delle parti e prodotto da parte ricorrente in data 24.7.2024, ha previsto una retribuzione annuale per la posizione economica B1 a partire dall'1.4.2018 pari ad € 18.034,07, oltre tredicesima. Tale retribuzione è aumentata per il livello B1 ad € 18.143,27 dall'1.1.2019, ad € 18.290,87 dall'1.1.2020 ed ad € 18.745,67, sempre oltre tredicesima, dal C.C.N.L. del 16.11.2022.
La retribuzione mensile di € 1.860,20, indicata nei conteggi, invece, riguarda il livello B8 ed è prevista dal C.C.N.L. di comparto con decorrenza dall'1.1.2021 (periodo non rientrante in quello oggetto di causa).
Si prende, quindi, in considerazione un parametro retributivo non applicabile né ratione temporis né per motivi di diritto.
Parte ricorrente, infatti, omette di allegare come in base alle previsioni del
C.C.N.L. di comparto, all'interno di ciascuna categoria (A, B, C e D) sono previste diverse posizioni economiche.
Per tali ragioni, in caso di fondatezza della prospettazione attorea, egli avrebbe diritto all'inquadramento sì nella categoria B ma non nella posizione economica B8, riportata nei conteggi, ma in quella B1 in quanto quest'ultima è la posizione economica iniziale della categoria B secondo quanto previsto dall'art. 5 del C.C.N.L. del sistema di riclassificazione del personale del 31.3.1999.
Allo stesso modo, devono essere sanzionate le carenze assertive contenute in ricorso in quanto parte ricorrente omette di indicare expressis verbis in ricorso sia la propria posizione economica all'interno
9 della categoria A sia le ragioni del proprio inquadramento non solo nella categoria B ma anche nella posizione economica B8.
Per quanto riguarda il percepito, infine, parte ricorrente nei conteggi fa riferimento ad una retribuzione mensile di € 1.639,74 che risulta superiore a quella della posizione economica iniziale della categoria richiesta (€
18.034,07 anni, oltre tredicesima, pari ad € 1.502,84 mensili).
D'altra parte, la circostanza che il livello iniziale di una determina categoria preveda un trattamento economico più basso rispetto alla posizione più alta della categoria inferiore appare giustificabile in ragione del fatto che la categoria A risulta articolata in 6 posizioni economiche distinte (relative a diverse progressioni orizzontali) mentre la B è articolata in 8 posizioni economiche e che in base alle tabelle retributive allegate ai contratti collettivi summenzionati le posizioni economiche più alte all'interno della categoria inferiore prevedono un trattamento economico migliore rispetto alla posizione economica iniziale della categoria immediatamente superiore.
SPESE DI LITE
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna al pagamento, in favore del Parte_1 [...]
delle spese di lite che si liquidano in € Controparte_1
2.109,00 oltre rimb. forfettario al 15%, iva e cpa come per legge.
Si comunichi.
Aversa, 17/06/2025 il Giudice del Lavoro dott. Barbato, Rosario Capolongo
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