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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 11/12/2025, n. 417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 417 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 3904/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Giovanni Campese GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi
(C.F. , nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Casalone Anna Maria del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2 residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Arena Romania del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 10/11/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la loro separazione consensuale.
I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito concordatario in Lamporo (VC) il
10/10/2010, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 1, Parte II -
Serie A, Anno 2010.
pagina 1 di 4 Dall'unione è nata, in data 17/12/2015, la figlia ancora minore. Per_1
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire alla figlia minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire alla figlia minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché
l'età della figlia minore, consentano di stimare non necessaria l'audizione diretta della stessa
(ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a OMOLOGA delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
PRONUNCIA
La separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio celebrato con rito concordatario in Lamporo (VC) il 10/10/2010, trascritto nei
Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 1, Parte II - Serie A, Anno 2010 alle
CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. DISPONE che la figlia minore venga affidata in via congiunta ad entrambi i genitori, i quali collaboreranno per assumere di comune accordo le decisioni di maggior interesse che riguardano la minore relativamente alla sua istruzione, educazione e salute, tenuto conto dei bisogni, delle capacità, delle naturali inclinazioni ed aspirazioni della stessa;
2. DISPONE che la minore abbia collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre, che continuerà ad abitare l'immobile già adibito a casa familiare, sita in Lamporo
pagina 2 di 4 alla via Roma 22, di proprietà esclusiva della stessa, che conseguentemente viene a lei assegnato, con i mobili che lo arredano;
3. DISPONE che la minore trascorra con il padre weekend alternati, dal sabato alla domenica sera, dopo cena, salvo ampliamenti successivi da concordare di volta in volta e, qualora possibile, anche una cena infrasettimanale, da concordarsi preventivamente di volta in volta;
nel caso di impossibilità a svolgere uno o più weekend di spettanza paterna, questi verranno recuperati facendo venire meno il principio di alternanza. Il padre dovrà garantire che la figlia abbia un abbigliamento adeguato ed effetti personali per tutta la durata della sua permanenza presso di sé;
4. DÀ ATTO che nel caso di impossibilità della madre a far fronte alle incombenze quotidiane di (es accompagnamento a scuola ecc.), la sig.ra potrà rivolgersi Per_1 CP_1 direttamente ai nonni paterni, in quanto figure di sostegno in sostituzione del padre, ed a persone di fiducia;
5. DISPONE che la minore trascorra il periodo delle festività natalizie dal 23 al 31 dicembre con la madre e dal 1 al 6 gennaio con il padre;
tre giorni comprensivi della Pasqua con uno e gli altri tre giorni comprensivi della Pasquetta con l'altro genitore, sempre in via alternata;
alternate le festività un solo giorno;
la giornata del compleanno verrà trascorsa disgiuntamente con la madre e/o con il padre il sabato o la domenica successiva;
durante le vacanze estive, la minore trascorrerà con il padre fino a due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro la fine di maggio, entrambi i genitori dovranno indicare all'altro genitore in modo specifico l'eventuale luogo di villeggiatura con relativo recapito telefonico;
6. DISPONE che il sig. corrisponda alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni Parte_1 CP_1 mese la somma di € 300,00 ( come peraltro sta versando dal mese del suo allontanamento dalla casa coniugale), annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal SSN, dentistiche, scolastiche (comprensive del corredo di inizio anno, libri, materiale scolastico, gite scolastiche), sportive (50% nuoto come sempre) per quanto riguarda l'equitazione il
Sig. provvederà a pagare le lezioni a cavallo quando porta al maneggio Parte_1 Per_1 di volta in volta, e ricreative -concordate o necessitate e documentate- nonché di altre spese straordinarie, congruamente documentate, come da protocollo in uso presso il Tribunale di
Vercelli; qualora, per impossibilità dei genitori e delle altre figure di sostegno, si rendesse necessario ricorrere ad una babysitter, il relativo esborso verrà pagato con i denari percepiti dalla Sig. con l'assegno unico;
CP_1
7. AUTORIZZA la sig.ra a continuare a richiedere e percepire integralmente CP_1
l'assegno unico;
8. DÀ ATTO che la sig.ra si impegna e obbliga a trasferire al Sig. al prezzo CP_1 Parte_1 di € 15.000,00 la propria quota di proprietà pari al 50% dell'immobile sito in Trino, Corso
Italia n. 55, individuato e censito al NCEU al Foglio 69 part. 638, ente urbano, superficie mq 790 N.C.E.U. Foglio 69 part. 638 sub. 8, cat. A/4 classe 2, piano T-3, consistenza 3 vani così come precedentemente meglio indicato essendo tale accordo strettamente funzionale alla definizione di detto rapporto coniugale;
9. DÀ ATTO che i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e danno atto di aver definito ogni questione patrimoniale tra di loro;
pagina 3 di 4 10. DÀ ATTO che i coniugi si concedono reciprocamente l'autorizzazione al rilascio/rinnovo dei passaporti loro intestati ed a quello intestato alla figlia minore;
11. DÀ ATTO che il sig. si è impegnato e obbligato a consegnare alla sig.ra Parte_1 CP_1 copia del materiale fotografico/video di famiglia in formato digitale ed a pagare tutte le spese extra arretrate entro la data del deposito di note scritte in sostituzione di udienza;
12. DÀ ATTO che le autovetture dei coniugi sono già intestate ad ognuno di loro;
13. DÀ ATTO che spese e competenze del giudizio saranno compensate tra le parti.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 10/12/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
Bozza di sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto UPP dott. Alberto William Iannello.
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 3904/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Giovanni Campese GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi
(C.F. , nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Casalone Anna Maria del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2 residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Arena Romania del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 10/11/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la loro separazione consensuale.
I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito concordatario in Lamporo (VC) il
10/10/2010, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 1, Parte II -
Serie A, Anno 2010.
pagina 1 di 4 Dall'unione è nata, in data 17/12/2015, la figlia ancora minore. Per_1
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire alla figlia minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire alla figlia minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché
l'età della figlia minore, consentano di stimare non necessaria l'audizione diretta della stessa
(ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a OMOLOGA delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
PRONUNCIA
La separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio celebrato con rito concordatario in Lamporo (VC) il 10/10/2010, trascritto nei
Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 1, Parte II - Serie A, Anno 2010 alle
CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. DISPONE che la figlia minore venga affidata in via congiunta ad entrambi i genitori, i quali collaboreranno per assumere di comune accordo le decisioni di maggior interesse che riguardano la minore relativamente alla sua istruzione, educazione e salute, tenuto conto dei bisogni, delle capacità, delle naturali inclinazioni ed aspirazioni della stessa;
2. DISPONE che la minore abbia collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre, che continuerà ad abitare l'immobile già adibito a casa familiare, sita in Lamporo
pagina 2 di 4 alla via Roma 22, di proprietà esclusiva della stessa, che conseguentemente viene a lei assegnato, con i mobili che lo arredano;
3. DISPONE che la minore trascorra con il padre weekend alternati, dal sabato alla domenica sera, dopo cena, salvo ampliamenti successivi da concordare di volta in volta e, qualora possibile, anche una cena infrasettimanale, da concordarsi preventivamente di volta in volta;
nel caso di impossibilità a svolgere uno o più weekend di spettanza paterna, questi verranno recuperati facendo venire meno il principio di alternanza. Il padre dovrà garantire che la figlia abbia un abbigliamento adeguato ed effetti personali per tutta la durata della sua permanenza presso di sé;
4. DÀ ATTO che nel caso di impossibilità della madre a far fronte alle incombenze quotidiane di (es accompagnamento a scuola ecc.), la sig.ra potrà rivolgersi Per_1 CP_1 direttamente ai nonni paterni, in quanto figure di sostegno in sostituzione del padre, ed a persone di fiducia;
5. DISPONE che la minore trascorra il periodo delle festività natalizie dal 23 al 31 dicembre con la madre e dal 1 al 6 gennaio con il padre;
tre giorni comprensivi della Pasqua con uno e gli altri tre giorni comprensivi della Pasquetta con l'altro genitore, sempre in via alternata;
alternate le festività un solo giorno;
la giornata del compleanno verrà trascorsa disgiuntamente con la madre e/o con il padre il sabato o la domenica successiva;
durante le vacanze estive, la minore trascorrerà con il padre fino a due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro la fine di maggio, entrambi i genitori dovranno indicare all'altro genitore in modo specifico l'eventuale luogo di villeggiatura con relativo recapito telefonico;
6. DISPONE che il sig. corrisponda alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni Parte_1 CP_1 mese la somma di € 300,00 ( come peraltro sta versando dal mese del suo allontanamento dalla casa coniugale), annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal SSN, dentistiche, scolastiche (comprensive del corredo di inizio anno, libri, materiale scolastico, gite scolastiche), sportive (50% nuoto come sempre) per quanto riguarda l'equitazione il
Sig. provvederà a pagare le lezioni a cavallo quando porta al maneggio Parte_1 Per_1 di volta in volta, e ricreative -concordate o necessitate e documentate- nonché di altre spese straordinarie, congruamente documentate, come da protocollo in uso presso il Tribunale di
Vercelli; qualora, per impossibilità dei genitori e delle altre figure di sostegno, si rendesse necessario ricorrere ad una babysitter, il relativo esborso verrà pagato con i denari percepiti dalla Sig. con l'assegno unico;
CP_1
7. AUTORIZZA la sig.ra a continuare a richiedere e percepire integralmente CP_1
l'assegno unico;
8. DÀ ATTO che la sig.ra si impegna e obbliga a trasferire al Sig. al prezzo CP_1 Parte_1 di € 15.000,00 la propria quota di proprietà pari al 50% dell'immobile sito in Trino, Corso
Italia n. 55, individuato e censito al NCEU al Foglio 69 part. 638, ente urbano, superficie mq 790 N.C.E.U. Foglio 69 part. 638 sub. 8, cat. A/4 classe 2, piano T-3, consistenza 3 vani così come precedentemente meglio indicato essendo tale accordo strettamente funzionale alla definizione di detto rapporto coniugale;
9. DÀ ATTO che i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e danno atto di aver definito ogni questione patrimoniale tra di loro;
pagina 3 di 4 10. DÀ ATTO che i coniugi si concedono reciprocamente l'autorizzazione al rilascio/rinnovo dei passaporti loro intestati ed a quello intestato alla figlia minore;
11. DÀ ATTO che il sig. si è impegnato e obbligato a consegnare alla sig.ra Parte_1 CP_1 copia del materiale fotografico/video di famiglia in formato digitale ed a pagare tutte le spese extra arretrate entro la data del deposito di note scritte in sostituzione di udienza;
12. DÀ ATTO che le autovetture dei coniugi sono già intestate ad ognuno di loro;
13. DÀ ATTO che spese e competenze del giudizio saranno compensate tra le parti.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 10/12/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
Bozza di sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto UPP dott. Alberto William Iannello.
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