Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VIII, sentenza 16/02/2026, n. 888
CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Tardività del ricorso

    La Corte dichiara inammissibile il ricorso poiché la cartella risulta notificata in data anteriore a quella indicata dal ricorrente, e la data di iscrizione a ruolo del ricorso originario non è stata provata come tempestiva.

  • Inammissibile
    Tardività del ricorso

    La Corte dichiara inammissibile il ricorso poiché la cartella risulta notificata in data anteriore a quella indicata dal ricorrente, e la data di iscrizione a ruolo del ricorso originario non è stata provata come tempestiva. Inoltre, una delle cartelle risulta essere un sollecito di pagamento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VIII, sentenza 16/02/2026, n. 888
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 888
    Data del deposito : 16 febbraio 2026

    Testo completo