CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VIII, sentenza 16/02/2026, n. 888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 888 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 888/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 8, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
URBANO MASSIMO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso in riassunzione n. 7711/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Cariati - Piazza Rocco Trento Snc 87062 Cariati CS
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220114716450000 TARI 2016
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120239016444438000 TARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120239016444438000 TARI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120239016444438000 TARI 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120239016444438000 TARI 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in riassunzione notificato a mezzo pec, Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 07120220114716450000, notificatagli in data 14.12.2023 e la cartella di pagamento n.
07120239016444438000, notificatagli il 3.7.2023, con le quali AD gli richiedeva, per conto del Comune di Cariati, con la prima, il pagamento della complessiva somma pari ad € 144,88 relativa al mancato pagamento della TARI per le annualità 2016, e con la seconda la complessiva somma di € 514,76 relativa al mancato pagamento della TARI per le annualità 2014/2015/2019/2020. Deduceva preliminarmente il ricorrente il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto l'immobile tassato era stato compravenduto con una società fallita nel 1988. Eccepiva poi la illegittimità della cartella per la omessa notifica dell'avviso ad essa prodromico. Concludeva per l'annullamento della cartella con vittoria delle spese da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva AD deducendo preliminarmente che la cartella 07120239016444438000 era in realtà un sollecito di pagamento mentre la cartella 0712022011471645000 era stata notificata il 23.10.2023 e non il
14.12.2023, eccependo la intempestività dell'originario ricorso. Eccepiva poi il proprio difetto di legittimazione passiva quanto alle questioni relative alla formazione del ruolo controdeducendo, quanto alla cartella, la piena legittimità della stessa e concludendo per il rigetto del ricorso con vittoria delle spese.
Nessuno si costituiva per il Comune di Cariati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Invero, la cartella impugnata in riassunzione risulta notificata il 23.10.2023 per compiuta giacenza non avendo il messo notificatore dell'AD trovato il ricorrente al suo indirizzo di residenza e inviandgli la comunicazione del deposito presso la Casa comunale a mezzo raccomandata del 13.10.2023 non ritirata e restituita al mittente per compiuta giacenza.
Risulta quindi non rispondente al vero la circostanza della diversa data di notifica prospettata in ricorso.
La data di notifica dell'originario ricorso dinanzi alla CGT di Napoli non risulta essere stata depositata, neanche a fronte della spiegata eccezione di tardività, mentre la iscrizione di quel ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia di Napoli a dire dell'Agenzia resistente, non smentita sul punto, sarebbe stato iscritto il 27.3.2024 senza dare prova della tempestività della notifica.
A fronte delle dette circostanza, il ricorso va, quindi, dichiarato inammisibile.
Tanto più se ci si riferisce a quella che viene indicata come una cartella ma, in realtà, è un sollecito di pagamento che, per stessa ammissione del ricorrente, sarebbe stato notificato addirittura a luglio 2023.
L'accoglimento della preliminare questione procedurale, al di là del rilievo in ordine ad un parziale difetto di giurisdizione, attenendo la cartella anche ad entrate patrimoniali, assorbe anche le questioni di merito.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, così decide:
a) dichiara l'inammissibilità del ricorso;
b) condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti di AD che liquida in € 500,00 oltre accessori di legge.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 8, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
URBANO MASSIMO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso in riassunzione n. 7711/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Cariati - Piazza Rocco Trento Snc 87062 Cariati CS
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220114716450000 TARI 2016
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120239016444438000 TARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120239016444438000 TARI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120239016444438000 TARI 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120239016444438000 TARI 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in riassunzione notificato a mezzo pec, Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 07120220114716450000, notificatagli in data 14.12.2023 e la cartella di pagamento n.
07120239016444438000, notificatagli il 3.7.2023, con le quali AD gli richiedeva, per conto del Comune di Cariati, con la prima, il pagamento della complessiva somma pari ad € 144,88 relativa al mancato pagamento della TARI per le annualità 2016, e con la seconda la complessiva somma di € 514,76 relativa al mancato pagamento della TARI per le annualità 2014/2015/2019/2020. Deduceva preliminarmente il ricorrente il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto l'immobile tassato era stato compravenduto con una società fallita nel 1988. Eccepiva poi la illegittimità della cartella per la omessa notifica dell'avviso ad essa prodromico. Concludeva per l'annullamento della cartella con vittoria delle spese da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva AD deducendo preliminarmente che la cartella 07120239016444438000 era in realtà un sollecito di pagamento mentre la cartella 0712022011471645000 era stata notificata il 23.10.2023 e non il
14.12.2023, eccependo la intempestività dell'originario ricorso. Eccepiva poi il proprio difetto di legittimazione passiva quanto alle questioni relative alla formazione del ruolo controdeducendo, quanto alla cartella, la piena legittimità della stessa e concludendo per il rigetto del ricorso con vittoria delle spese.
Nessuno si costituiva per il Comune di Cariati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Invero, la cartella impugnata in riassunzione risulta notificata il 23.10.2023 per compiuta giacenza non avendo il messo notificatore dell'AD trovato il ricorrente al suo indirizzo di residenza e inviandgli la comunicazione del deposito presso la Casa comunale a mezzo raccomandata del 13.10.2023 non ritirata e restituita al mittente per compiuta giacenza.
Risulta quindi non rispondente al vero la circostanza della diversa data di notifica prospettata in ricorso.
La data di notifica dell'originario ricorso dinanzi alla CGT di Napoli non risulta essere stata depositata, neanche a fronte della spiegata eccezione di tardività, mentre la iscrizione di quel ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia di Napoli a dire dell'Agenzia resistente, non smentita sul punto, sarebbe stato iscritto il 27.3.2024 senza dare prova della tempestività della notifica.
A fronte delle dette circostanza, il ricorso va, quindi, dichiarato inammisibile.
Tanto più se ci si riferisce a quella che viene indicata come una cartella ma, in realtà, è un sollecito di pagamento che, per stessa ammissione del ricorrente, sarebbe stato notificato addirittura a luglio 2023.
L'accoglimento della preliminare questione procedurale, al di là del rilievo in ordine ad un parziale difetto di giurisdizione, attenendo la cartella anche ad entrate patrimoniali, assorbe anche le questioni di merito.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, così decide:
a) dichiara l'inammissibilità del ricorso;
b) condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti di AD che liquida in € 500,00 oltre accessori di legge.