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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIII, sentenza 12/01/2026, n. 436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 436 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 436/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 13, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MAFFEI CORRADO, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13823/2024 depositato il 22/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Canton 20 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dp.2roma@pce.agenziaentrate.it
Regione Lazio - Via R. Raimondi Garibaldi 7 00145 Roma RM
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.regione.lazio.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249065640624000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249065640624000 BOLLO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249065640624000 BOLLO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249065640624000 BOLLO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249065640624000 BOLLO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249065640624000 BOLLO 2011
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110204840035000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120011608961000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120179775508000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130203457634000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140200088888000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti.
Resistente: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 30 luglio 2024, rispettivamente, all'Agenzia delle Entrate- IO (di seguito DE), all'Agenzia delle Entrate di Roma DP2 ed alla Regione Lazio, il contribuente Ricorrente_1
impugnava, innanzi a questa Corte, chiedendone l'annullamento, l'intimazione di pagamento n. 097
2024 906540624 000, notificatagli in data 1 luglio 2024, nonché le cinque cartelle sottostanti a detto atto, di cui la prima, avente il n. 097 2011 020484035 000, inerente al mancato pagamento dell'addizionale comunale IRPEF per l'esercizio 2005, per un importo complessivo di euro 2.349,10 (comprensivo di interessi e sanzioni) e le altre quattro relative all'omesso pagamento del bollo-auto alla Regione Lazio, oltre a sanzioni ed interessi, di cui una, la n. 097 2012 0011608961 000, per l'importo complessivo di euro 447,81 (anni
2006/2007 ), la seconda, avente il n. 097 2012 01797755080 000, per l'importo complessivo di euro 604,37
(anno 2009 ), la terza avente il n.097 2013 02034576340 000, per l'importo complessivo di euro 350,67
(anno 2010 ) e la quarta avente il n. 097 2014 02000888880 000, per l'importo complessivo di euro 685,68
(anno 2008 ) .
In particolare, il ricorrente contestava la debenza di dette somme, eccepiva la omessa notifica delle cartelle presupposte all'intimazione, l'intervenuta prescrizione di pretese e/o sanzioni ed interessi, l'omessa indicazione del criterio di calcolo degli interessi, il difetto di motivazione dell'atto di intimazione e la mancata allegazione degli atti ivi richiamati, nonché, in via istruttoria, chiedeva l'esibizione degli originali dei documenti eventualmente prodotti da DE.
Tutto ciò premesso, il ricorrente chiedeva a questa Corte di dichiarare la nullità e l'illegittimità dell'intimazione e delle cartelle sottese, nonché di interessi e sanzioni, il tutto con vittoria e distrazione di spese.
Si costituivano e resistevano in giudizio – con distinte difese e controdeduzioni - rispettivamente, l'Agenzia delle Entrate di Roma DP 2 in data 15 ottobre 2024, la Regione Lazio in data 29 gennaio 2025 e l'DE in data 23 maggio 2025, sollecitando tutte, per quanto di ragione, il rigetto del ricorso avversario con vittoria di spese.
In data 3 giugno 2025 il ricorrente depositava memoria illustrativa, contestando le controdeduzioni avversarie ed insistendo nelle conclusioni già rassegnate.
Alle udienze del 17 giugno 2025 e del 14 ottobre 2025 veniva disposta dalla Corte la rimessione degli atti al Presidente di Sezione per procedere alla conversione del rito (da collegiale a monocratico) per la trattazione della controversia che risultava essere di valore inferiore ad euro 5.000,00.
All'esito dell'udienza del 16 dicembre 2025, la Corte, in composizione monocratica, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Facendo applicazione del principio della ragione più liquida, va preliminarmente dichiarata d'ufficio la parziale estinzione del giudizio di opposizione all'intimazione, in relazione alle quattro cartelle di pagamento ad essa presupposte, relative al bollo auto degli anni 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010, tutte di importo inferiore ad euro 1.000, mentre per l'altra cartella, quella relativa all'addizionale comunale IRPEF dell'anno 2005 il ricorso va accolto, per omessa notifica della cartella medesima.
Alla stregua di quanto sopra esposto, l'atto di intimazione n. 097 2024 906540624 000 deve essere annullato.
***
Tanto detto, occorre subito precisare che l'atto di intimazione, qui impugnato dal contribuente, è destinato, in primo luogo, a cadere in parte, a seguito dell'annullamento - automatico e d'ufficio - di quattro delle cinque cartelle presupposte e più precisamente di quelle, aventi, rispettivamente, il n. 097 2012 0011608961 000, il n. 097 2012 01797755080 000, il n.097 2013 02034576340 000 e il n. 097 2014 02000888880 000, tutte riguardanti- come sopra ricordato in narrativa – debiti erariali, scaturiti dal mancato pagamento del bollo auto, per gli anni compresi tra il 2006 ed il 2010, di importo inferiore ad euro 1.000,00.
Nella fattispecie trova, invero, applicazione l'art. 1, co. 222, della l. n. 197/2022, come modificato dall'art. 3 bis , co.1, lett. d) del DL 18/2022, convertito dalla l. n. 14/2023 che così recita: “Sono automaticamente annullati, alla data del 30 aprile 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorchè compresi nelle definizioni di cui all'art. 3 del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni, dalla legge
17 dicembre 2018, n. 136, all'art. 16 bis del decreto legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'art. 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n.145”.
I debiti erariali presupposti, portati dall'atto impugnato e relativi ai bolli- auto di competenza della Regione
Lazio, sono, quindi, destinati, per entità ed esercizio di imposta, ad essere cancellati d'ufficio, senza necessità di svolgere alcuna indagine di merito.
***
Discorso diverso deve essere fatto per l'altra cartella impugnata, quella avente il n.097 2011 020484035
000, inerente al mancato pagamento dell' addizionale comunale IRPEF per l'anno 2005 (ente impositore,
l'Agenzia delle Entrate di Roma DP 2) per un importo complessivo di euro 2.349,10 (comprensivo di interessi e sanzioni) e per la quale il ricorrente ha eccepito - con il primo assorbente motivo di impugnazione - la omessa notifica con conseguente nullità della cartella e, in via derivata, dell'atto di intimazione.
La censura coglie nel segno.
La procedura notificatoria della cartella non si è, infatti, perfezionata ex art. 140 cpc, come bene eccepito da parte ricorrente nella memoria illustrativa del 3 giugno 2025, all'esito dell'esame della documentazione prodotta da DE.
Ed, invero, a seguito dell'assenza del contribuente Ricorrente_1 nel suo domicilio in Indirizzo_3, Roma (c.d. irreperibilità relativa), la consegna e, quindi, la notifica della cartella di pagamento, a mezzo agente postale, in data 22 ( e non 27) giugno 2012 non si sono esaurite con le modalità previste ex art. 139 cpc, rendendo necessario il ricorso alla procedura ex art. 140 cpc.
Ebbene, nella fattispecie, non vi è prova che la procedura integrativa ex art. 140 cpc si sia successivamente completata e perfezionata, essendo stato documentato da parte di DE (allegato 6) unicamente l'avvenuto deposito della raccomandata nella casa comunale e l'affissione dell'avviso di deposito ma non anche l'invio e la ricezione della seconda raccomandata informativa al contribuente, con conseguente nullità della notifica della cartella, da ritenersi non perfezionata.
In proposito la Corte non ritiene di doversi discostare dal principio fissato in materia da Cass. 17097/2023 secondo cui deve ritenersi nulla la notifica della cartella di pagamento al contribuente irreperibile, come nel caso di specie, se non viene fornita, da parte dell'agente della riscossione, la prova della avvenuta spedizione e ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, come previsto dall'art. 140 cpc, in virtù del combinato disposto degli artt. 26, u.c. DPR 602/1973 e 60, comma 1, lett. e)
DPR 600/1973.
La prova di tale ulteriore incombente notificatorio della cartella di cui trattasi non è stata offerta dall'DE, con la conseguenza di dovere considerare omessa la notifica dell'atto presupposto all'intimazione, costituente un vizio endoprocedimentale insanabile, suscettibile di cagionare la nullità derivata e a strascico dell'atto consequenziale di intimazione poi notificato.
L'accoglimento del primo motivo di ricorso è dirimente ed esime la Corte dall'esaminare le altre eccezioni e censure mosse dal contribuente Ricorrente_1.
*** In conclusione l'atto di intimazione opposto deve essere annullato in toto.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono ex art. 15 d.lgs. n. 546/1992 la soccombenza di DE.
Si ravvisano giusti motivi per compensare le spese tra il ricorrente e la Regione Lazio, essendo stata rilevata e dichiarata d'ufficio l'estinzione del giudizio per la loro quota di contenzioso relativa ai bolli- auto.
Parimenti sussistono giusti motivi per compensare le spese tra il ricorrente e l'Agenzia delle Entrate di Roma
DP 2, in quanto l'eccezione di omessa notifica della cartella n.097 2011 0204840035 000 – che ha risolto la controversia - era opponibile solo all'Agente della riscossione, non dovendo l'Ufficio rispondere di attività di esclusiva competenza istituzionale di DE.
P.Q.M.
1) accoglie il ricorso di Ricorrente_1 e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento n. 097 2024 906540624;
2) condanna l'Agenzia delle Entrate IO (DE) a rifondere al ricorrente le spese di lite, liquidate in euro 1.200,00 (milleduecento/00) per compensi oltre accessori di legge e contributo unificato;
3) distrae le somme indicate sub 2) in favore dell'Avv. Difensore_1, dichiaratasi antistataria;
4) spese compensate tra le altre parti.
Roma 16 dicembre 2025 Il Giudice monocratico dott. Corrado Maffei
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 13, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MAFFEI CORRADO, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13823/2024 depositato il 22/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Canton 20 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dp.2roma@pce.agenziaentrate.it
Regione Lazio - Via R. Raimondi Garibaldi 7 00145 Roma RM
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.regione.lazio.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249065640624000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249065640624000 BOLLO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249065640624000 BOLLO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249065640624000 BOLLO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249065640624000 BOLLO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249065640624000 BOLLO 2011
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110204840035000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120011608961000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120179775508000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130203457634000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140200088888000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti.
Resistente: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 30 luglio 2024, rispettivamente, all'Agenzia delle Entrate- IO (di seguito DE), all'Agenzia delle Entrate di Roma DP2 ed alla Regione Lazio, il contribuente Ricorrente_1
impugnava, innanzi a questa Corte, chiedendone l'annullamento, l'intimazione di pagamento n. 097
2024 906540624 000, notificatagli in data 1 luglio 2024, nonché le cinque cartelle sottostanti a detto atto, di cui la prima, avente il n. 097 2011 020484035 000, inerente al mancato pagamento dell'addizionale comunale IRPEF per l'esercizio 2005, per un importo complessivo di euro 2.349,10 (comprensivo di interessi e sanzioni) e le altre quattro relative all'omesso pagamento del bollo-auto alla Regione Lazio, oltre a sanzioni ed interessi, di cui una, la n. 097 2012 0011608961 000, per l'importo complessivo di euro 447,81 (anni
2006/2007 ), la seconda, avente il n. 097 2012 01797755080 000, per l'importo complessivo di euro 604,37
(anno 2009 ), la terza avente il n.097 2013 02034576340 000, per l'importo complessivo di euro 350,67
(anno 2010 ) e la quarta avente il n. 097 2014 02000888880 000, per l'importo complessivo di euro 685,68
(anno 2008 ) .
In particolare, il ricorrente contestava la debenza di dette somme, eccepiva la omessa notifica delle cartelle presupposte all'intimazione, l'intervenuta prescrizione di pretese e/o sanzioni ed interessi, l'omessa indicazione del criterio di calcolo degli interessi, il difetto di motivazione dell'atto di intimazione e la mancata allegazione degli atti ivi richiamati, nonché, in via istruttoria, chiedeva l'esibizione degli originali dei documenti eventualmente prodotti da DE.
Tutto ciò premesso, il ricorrente chiedeva a questa Corte di dichiarare la nullità e l'illegittimità dell'intimazione e delle cartelle sottese, nonché di interessi e sanzioni, il tutto con vittoria e distrazione di spese.
Si costituivano e resistevano in giudizio – con distinte difese e controdeduzioni - rispettivamente, l'Agenzia delle Entrate di Roma DP 2 in data 15 ottobre 2024, la Regione Lazio in data 29 gennaio 2025 e l'DE in data 23 maggio 2025, sollecitando tutte, per quanto di ragione, il rigetto del ricorso avversario con vittoria di spese.
In data 3 giugno 2025 il ricorrente depositava memoria illustrativa, contestando le controdeduzioni avversarie ed insistendo nelle conclusioni già rassegnate.
Alle udienze del 17 giugno 2025 e del 14 ottobre 2025 veniva disposta dalla Corte la rimessione degli atti al Presidente di Sezione per procedere alla conversione del rito (da collegiale a monocratico) per la trattazione della controversia che risultava essere di valore inferiore ad euro 5.000,00.
All'esito dell'udienza del 16 dicembre 2025, la Corte, in composizione monocratica, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Facendo applicazione del principio della ragione più liquida, va preliminarmente dichiarata d'ufficio la parziale estinzione del giudizio di opposizione all'intimazione, in relazione alle quattro cartelle di pagamento ad essa presupposte, relative al bollo auto degli anni 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010, tutte di importo inferiore ad euro 1.000, mentre per l'altra cartella, quella relativa all'addizionale comunale IRPEF dell'anno 2005 il ricorso va accolto, per omessa notifica della cartella medesima.
Alla stregua di quanto sopra esposto, l'atto di intimazione n. 097 2024 906540624 000 deve essere annullato.
***
Tanto detto, occorre subito precisare che l'atto di intimazione, qui impugnato dal contribuente, è destinato, in primo luogo, a cadere in parte, a seguito dell'annullamento - automatico e d'ufficio - di quattro delle cinque cartelle presupposte e più precisamente di quelle, aventi, rispettivamente, il n. 097 2012 0011608961 000, il n. 097 2012 01797755080 000, il n.097 2013 02034576340 000 e il n. 097 2014 02000888880 000, tutte riguardanti- come sopra ricordato in narrativa – debiti erariali, scaturiti dal mancato pagamento del bollo auto, per gli anni compresi tra il 2006 ed il 2010, di importo inferiore ad euro 1.000,00.
Nella fattispecie trova, invero, applicazione l'art. 1, co. 222, della l. n. 197/2022, come modificato dall'art. 3 bis , co.1, lett. d) del DL 18/2022, convertito dalla l. n. 14/2023 che così recita: “Sono automaticamente annullati, alla data del 30 aprile 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorchè compresi nelle definizioni di cui all'art. 3 del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni, dalla legge
17 dicembre 2018, n. 136, all'art. 16 bis del decreto legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'art. 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n.145”.
I debiti erariali presupposti, portati dall'atto impugnato e relativi ai bolli- auto di competenza della Regione
Lazio, sono, quindi, destinati, per entità ed esercizio di imposta, ad essere cancellati d'ufficio, senza necessità di svolgere alcuna indagine di merito.
***
Discorso diverso deve essere fatto per l'altra cartella impugnata, quella avente il n.097 2011 020484035
000, inerente al mancato pagamento dell' addizionale comunale IRPEF per l'anno 2005 (ente impositore,
l'Agenzia delle Entrate di Roma DP 2) per un importo complessivo di euro 2.349,10 (comprensivo di interessi e sanzioni) e per la quale il ricorrente ha eccepito - con il primo assorbente motivo di impugnazione - la omessa notifica con conseguente nullità della cartella e, in via derivata, dell'atto di intimazione.
La censura coglie nel segno.
La procedura notificatoria della cartella non si è, infatti, perfezionata ex art. 140 cpc, come bene eccepito da parte ricorrente nella memoria illustrativa del 3 giugno 2025, all'esito dell'esame della documentazione prodotta da DE.
Ed, invero, a seguito dell'assenza del contribuente Ricorrente_1 nel suo domicilio in Indirizzo_3, Roma (c.d. irreperibilità relativa), la consegna e, quindi, la notifica della cartella di pagamento, a mezzo agente postale, in data 22 ( e non 27) giugno 2012 non si sono esaurite con le modalità previste ex art. 139 cpc, rendendo necessario il ricorso alla procedura ex art. 140 cpc.
Ebbene, nella fattispecie, non vi è prova che la procedura integrativa ex art. 140 cpc si sia successivamente completata e perfezionata, essendo stato documentato da parte di DE (allegato 6) unicamente l'avvenuto deposito della raccomandata nella casa comunale e l'affissione dell'avviso di deposito ma non anche l'invio e la ricezione della seconda raccomandata informativa al contribuente, con conseguente nullità della notifica della cartella, da ritenersi non perfezionata.
In proposito la Corte non ritiene di doversi discostare dal principio fissato in materia da Cass. 17097/2023 secondo cui deve ritenersi nulla la notifica della cartella di pagamento al contribuente irreperibile, come nel caso di specie, se non viene fornita, da parte dell'agente della riscossione, la prova della avvenuta spedizione e ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, come previsto dall'art. 140 cpc, in virtù del combinato disposto degli artt. 26, u.c. DPR 602/1973 e 60, comma 1, lett. e)
DPR 600/1973.
La prova di tale ulteriore incombente notificatorio della cartella di cui trattasi non è stata offerta dall'DE, con la conseguenza di dovere considerare omessa la notifica dell'atto presupposto all'intimazione, costituente un vizio endoprocedimentale insanabile, suscettibile di cagionare la nullità derivata e a strascico dell'atto consequenziale di intimazione poi notificato.
L'accoglimento del primo motivo di ricorso è dirimente ed esime la Corte dall'esaminare le altre eccezioni e censure mosse dal contribuente Ricorrente_1.
*** In conclusione l'atto di intimazione opposto deve essere annullato in toto.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono ex art. 15 d.lgs. n. 546/1992 la soccombenza di DE.
Si ravvisano giusti motivi per compensare le spese tra il ricorrente e la Regione Lazio, essendo stata rilevata e dichiarata d'ufficio l'estinzione del giudizio per la loro quota di contenzioso relativa ai bolli- auto.
Parimenti sussistono giusti motivi per compensare le spese tra il ricorrente e l'Agenzia delle Entrate di Roma
DP 2, in quanto l'eccezione di omessa notifica della cartella n.097 2011 0204840035 000 – che ha risolto la controversia - era opponibile solo all'Agente della riscossione, non dovendo l'Ufficio rispondere di attività di esclusiva competenza istituzionale di DE.
P.Q.M.
1) accoglie il ricorso di Ricorrente_1 e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento n. 097 2024 906540624;
2) condanna l'Agenzia delle Entrate IO (DE) a rifondere al ricorrente le spese di lite, liquidate in euro 1.200,00 (milleduecento/00) per compensi oltre accessori di legge e contributo unificato;
3) distrae le somme indicate sub 2) in favore dell'Avv. Difensore_1, dichiaratasi antistataria;
4) spese compensate tra le altre parti.
Roma 16 dicembre 2025 Il Giudice monocratico dott. Corrado Maffei