Art. 5. 1. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge 6 novembre 1989, n. 368 , e' sostituito dal seguente:
" 1. I membri del CGIE rimangono in carica per una durata equivalente a quella prevista per i membri dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES)".
" 1. I membri del CGIE rimangono in carica per una durata equivalente a quella prevista per i membri dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES)".