Articolo 5 della Legge 18 giugno 1998, n. 198
Articolo 4Articolo 6
Versione
15 luglio 1998
Art. 5. 1. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge 6 novembre 1989, n. 368 , e' sostituito dal seguente:
" 1. I membri del CGIE rimangono in carica per una durata equivalente a quella prevista per i membri dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES)".
Entrata in vigore il 15 luglio 1998