CASS
Sentenza 3 ottobre 2024
Sentenza 3 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/10/2024, n. 36907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36907 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA avverso l'ordinanza del 08/02/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA emessa nei confronti di IO IO nato a [...] il [...] udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA;
lette le conclusioni del PG, GIULIO MONFERINI, che ha chiesto l'accoglimento dei motivi e l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 2 febbraio 2024, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo proposto dal Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria avverso la decisione del Magistrato di sorveglianza di Roma in data 29/05/2023 che aveva accolto la richiesta di OV Strangio, detenuto in regime di cui all'art. 41 bis ord. pen., di essere autorizzato all'acquisto di un lettore CD e di CD musicali e che pertanto lo aveva autorizzato ad acquistare a proprie spese e tramite l'impresa interna di mantenimento il lettore CD e compact disk dotati di sigilli SIAE, mandando alla direzione di stabilire le modalità esecutive al fine di controllare i dispositivi prima della consegna al detenuto. Penale Sent. Sez. 1 Num. 36907 Anno 2024 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: TONA GIOVANBATTISTA Data Udienza: 28/06/2024 Il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto che l'esercizio del diritto del detenuto di ascoltare musica, quale attività culturale e ricreativa, senza i vincoli delle programmazioni radiofoniche e televisive rientrasse tra i legittimi ambiti di libertà residua da garantire anche ai soggetti sottoposti a regime differenziato ex art. 41bis 0.P., potendo essere contemperato dalle particolare cautele che l'amministrazione è in grado di adottare per evitare manomissioni e rischi di occultamento di comunicazioni. 2. L'Avvocatura dello Stato nell'interesse del Ministero della Giustizia ricorre avverso tale provvedimento articolando due motivi. 2.1 Con il primo motivo denuncia inosservanza o erronea applicazione degli artt. 35b1s, comma 3, 41bis, comma 2quater lett. f, e 69, comma 6 lett. b, ord. pen. ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b, cod. proc. pen. Il Magistrato di sorveglianza non era legittimato ad intervenire mancando i presupposti previsti dall'art. 69, comma 6 lett. b, ord. pen., cioè l'inosservanza da parte dell'amministrazione di disposizioni dell'ordinamento penitenziario o del regolamento di attuazione e il correlato grave pregiudizio all'esercizio di un diritto del detenuto. 2.2 Con il secondo motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. a, cod. proc. pen., l'esercizio da parte del giudice di una potestà riservata ad organo amministrativo. 3. Il Procuratore Generale ha dedotto che il provvedimento non è conforme agli orientamenti più recenti dei giudici di legittimità e ha chiesto l'accoglimento del ricorso e l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e va accolto nei termini meglio appresso specificati. 2. Il provvedimento impugnato ritiene che il detenuto debba poter esercitare il suo diritto di ascoltare musica, integrando l'offerta di ascolto di TV e radio senza limiti, visto che tale suo interesse deve ritenersi qualificato e meritevole di tutela sotto il profilo trattamentale e che sia il lettore CD sia i CD, sigillati e contrassegnati con marchio SIAE possono essere acquistati dall'impresa di mantenimento dell'istituto di pena. A fronte di ciò l'amministrazione dovrà se del caso attuare le cautele necessarie a preservare il conseguimento delle finalità del regime restrittivo in atto a carico del detenuto. Orbene il principio così formulato dal Tribunale di sorveglianza non segue le direttive del giudice di legittimità dinanzi al quale, per casi analoghi, si è formato un diverso orientamento che in tema di regime penitenziario differenziato ai sensi dell'art. 41bis ord. pen., ha ritenuto legittimo il provvedimento dell'amministrazione penitenziaria, di diniego di autorizzazione all'acquisto ed alla detenzione di compact disk musicali e dei relativi lettori digitali, qualora - a causa dell'incidenza sull'organizzazione della vita dell'istituto, in termini di impiego di risorse umane e materiali - non sia possibile assicurare la messa in sicurezza di detti dispositivi e supporti (Sez. 1, n. 43484 del 30/09/2021, Ministero della giustizia, Rv. 282213). Come è stato affermato in altri pronunciamenti proprio in materia di acquisito di CD, in conformità a questa consolidata giurisprudenza, il Tribunale di sorveglianza deve verificare puntualmente che l'impiego non comporti inesigibili adempimenti, da parte dell'amministrazione penitenziaria, in relazione agli indispensabili interventi da compiere su dispositivi e supporti, finalizzati a tutelare il rispetto delle precauzioni connesse al regime penitenziario differenziato. E non può limitarsi a ritenere sufficiente - per evitare manomissioni - trattarsi di beni acquistati tramite il c.d. sopravvitto e di lettori e CD sigillati e contrassegnati SIAE. L'acquisto tramite impresa di mantenimento non implica necessariamente il controllo del materiale che fa ingresso in carcere, al fine precipuo di escludere che il contenuto sia privo di rischi per la protezione del regime differenziato. Come ha affermato Sez. 1, n. 49723 del 16/11/2022, Ministero della Giustizia in proc. Mulè, n.m., «unicamente l'apertura, l'esame e l'ascolto di tutto il materiale acquistato dal detenuto potrebbe assicurare, ove attentamente compiuto da diversi operatori di polizia penitenziaria dotati delle necessarie competenze, l'assenza dei paventati rischi per la sicurezza;
si tratta, come già si è detto, di un'operazione a tal punto onerosa che potrebbe determinare l'ingiustificato sviamento delle risorse umane dell'amministrazione per soddisfare una opzione di gusto musicale del detenuto che esorbita dal diritto soggettivo, ove si consideri che la fruizione della musica è ampiamente assicurata da altri canali facilmente accessibili all'interno dell'istituto carcerario». Sulla stessa linea si è posta anche più di recente Sez. 1, n. 1306 del 17/11/2023, dep. 2024, Rv. 285656-01, che ha ritenuto fondato un ricorso del Ministero della Giustizia in considerazione del fatto che soltanto adempimenti inesigibili come l'apertura, l'esame e l'ascolto del materiale acquistato dal detenuto possano assicurare l'assenza di rischi per la sicurezza. A ciò possono aggiungersi le considerazioni svolte da Sez. 1, n. 49280 del 28/09/2022, Rv. 283819 - 01: «Centrale resta l'obiettivo di inibire flussi comunicativi illeciti tra il detenuto e l'organizzazione criminale di provenienza. In vista del raggiungimento dell'obiettivo, rileva la possibilità di procedere, sul piano tecnico, alla messa in sicurezza dei predetti dispositivi al fine di evitare 3 manomissioni, nonché la facilità e prontezza di accesso ai relativi contenuti digitali. t Accanto alla astratta praticabilità di siffatti interventi, va apprezzata la loro diretta incidenza sull'organizzazione del carcere, in termini di risorse umane e materiali da destinare ai relativi compiti, anche nelle loro dimensioni quantitative. Va, dunque, ribadita la necessità che il Tribunale, prima di riconoscere il diritto del detenuto ad utilizzare CD ad uso ricreativo, verifichi se tale impiego, pur in assoluto non precluso dalla normativa vigente, possa nondimeno comportare inesigibili adempimenti da parte dell'Amministrazione penitenziaria in relazione agli indispensabili interventi su dispostivi e supporti, tali da rendere ragionevole la scelta, operata dalla direzione di istituto, di non autorizzarne l'ingresso nei reparti ove vige il regime penitenziario differenziato. Scelta che, implicando un apprezzamento della possibilità di soddisfare le esigenze ricreative dei detenuti alla luce delle risorse disponibili, rientrerebbe in un ambito di legittimo esercizio del potere di organizzazione della vita degli istituti penitenziari». Non può che concludersi che la ricognizione della costante giurisprudenza di legittimità dalla quale non vi sono motivi di discostarsi mostra la fondatezza delle ragioni proposte dal Ministero della Giustizia con il proprio ricorso, che pertanto deve essere accolto con conseguente annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e di quella reclamata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e il provvedimento reso dal Magistrato di sorveglianza di Roma in data 29 maggio 2023. Così deciso, il 28 giugno 2024 Il Cor:rSt Here estensore Il Presidente
lette le conclusioni del PG, GIULIO MONFERINI, che ha chiesto l'accoglimento dei motivi e l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 2 febbraio 2024, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo proposto dal Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria avverso la decisione del Magistrato di sorveglianza di Roma in data 29/05/2023 che aveva accolto la richiesta di OV Strangio, detenuto in regime di cui all'art. 41 bis ord. pen., di essere autorizzato all'acquisto di un lettore CD e di CD musicali e che pertanto lo aveva autorizzato ad acquistare a proprie spese e tramite l'impresa interna di mantenimento il lettore CD e compact disk dotati di sigilli SIAE, mandando alla direzione di stabilire le modalità esecutive al fine di controllare i dispositivi prima della consegna al detenuto. Penale Sent. Sez. 1 Num. 36907 Anno 2024 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: TONA GIOVANBATTISTA Data Udienza: 28/06/2024 Il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto che l'esercizio del diritto del detenuto di ascoltare musica, quale attività culturale e ricreativa, senza i vincoli delle programmazioni radiofoniche e televisive rientrasse tra i legittimi ambiti di libertà residua da garantire anche ai soggetti sottoposti a regime differenziato ex art. 41bis 0.P., potendo essere contemperato dalle particolare cautele che l'amministrazione è in grado di adottare per evitare manomissioni e rischi di occultamento di comunicazioni. 2. L'Avvocatura dello Stato nell'interesse del Ministero della Giustizia ricorre avverso tale provvedimento articolando due motivi. 2.1 Con il primo motivo denuncia inosservanza o erronea applicazione degli artt. 35b1s, comma 3, 41bis, comma 2quater lett. f, e 69, comma 6 lett. b, ord. pen. ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b, cod. proc. pen. Il Magistrato di sorveglianza non era legittimato ad intervenire mancando i presupposti previsti dall'art. 69, comma 6 lett. b, ord. pen., cioè l'inosservanza da parte dell'amministrazione di disposizioni dell'ordinamento penitenziario o del regolamento di attuazione e il correlato grave pregiudizio all'esercizio di un diritto del detenuto. 2.2 Con il secondo motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. a, cod. proc. pen., l'esercizio da parte del giudice di una potestà riservata ad organo amministrativo. 3. Il Procuratore Generale ha dedotto che il provvedimento non è conforme agli orientamenti più recenti dei giudici di legittimità e ha chiesto l'accoglimento del ricorso e l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e va accolto nei termini meglio appresso specificati. 2. Il provvedimento impugnato ritiene che il detenuto debba poter esercitare il suo diritto di ascoltare musica, integrando l'offerta di ascolto di TV e radio senza limiti, visto che tale suo interesse deve ritenersi qualificato e meritevole di tutela sotto il profilo trattamentale e che sia il lettore CD sia i CD, sigillati e contrassegnati con marchio SIAE possono essere acquistati dall'impresa di mantenimento dell'istituto di pena. A fronte di ciò l'amministrazione dovrà se del caso attuare le cautele necessarie a preservare il conseguimento delle finalità del regime restrittivo in atto a carico del detenuto. Orbene il principio così formulato dal Tribunale di sorveglianza non segue le direttive del giudice di legittimità dinanzi al quale, per casi analoghi, si è formato un diverso orientamento che in tema di regime penitenziario differenziato ai sensi dell'art. 41bis ord. pen., ha ritenuto legittimo il provvedimento dell'amministrazione penitenziaria, di diniego di autorizzazione all'acquisto ed alla detenzione di compact disk musicali e dei relativi lettori digitali, qualora - a causa dell'incidenza sull'organizzazione della vita dell'istituto, in termini di impiego di risorse umane e materiali - non sia possibile assicurare la messa in sicurezza di detti dispositivi e supporti (Sez. 1, n. 43484 del 30/09/2021, Ministero della giustizia, Rv. 282213). Come è stato affermato in altri pronunciamenti proprio in materia di acquisito di CD, in conformità a questa consolidata giurisprudenza, il Tribunale di sorveglianza deve verificare puntualmente che l'impiego non comporti inesigibili adempimenti, da parte dell'amministrazione penitenziaria, in relazione agli indispensabili interventi da compiere su dispositivi e supporti, finalizzati a tutelare il rispetto delle precauzioni connesse al regime penitenziario differenziato. E non può limitarsi a ritenere sufficiente - per evitare manomissioni - trattarsi di beni acquistati tramite il c.d. sopravvitto e di lettori e CD sigillati e contrassegnati SIAE. L'acquisto tramite impresa di mantenimento non implica necessariamente il controllo del materiale che fa ingresso in carcere, al fine precipuo di escludere che il contenuto sia privo di rischi per la protezione del regime differenziato. Come ha affermato Sez. 1, n. 49723 del 16/11/2022, Ministero della Giustizia in proc. Mulè, n.m., «unicamente l'apertura, l'esame e l'ascolto di tutto il materiale acquistato dal detenuto potrebbe assicurare, ove attentamente compiuto da diversi operatori di polizia penitenziaria dotati delle necessarie competenze, l'assenza dei paventati rischi per la sicurezza;
si tratta, come già si è detto, di un'operazione a tal punto onerosa che potrebbe determinare l'ingiustificato sviamento delle risorse umane dell'amministrazione per soddisfare una opzione di gusto musicale del detenuto che esorbita dal diritto soggettivo, ove si consideri che la fruizione della musica è ampiamente assicurata da altri canali facilmente accessibili all'interno dell'istituto carcerario». Sulla stessa linea si è posta anche più di recente Sez. 1, n. 1306 del 17/11/2023, dep. 2024, Rv. 285656-01, che ha ritenuto fondato un ricorso del Ministero della Giustizia in considerazione del fatto che soltanto adempimenti inesigibili come l'apertura, l'esame e l'ascolto del materiale acquistato dal detenuto possano assicurare l'assenza di rischi per la sicurezza. A ciò possono aggiungersi le considerazioni svolte da Sez. 1, n. 49280 del 28/09/2022, Rv. 283819 - 01: «Centrale resta l'obiettivo di inibire flussi comunicativi illeciti tra il detenuto e l'organizzazione criminale di provenienza. In vista del raggiungimento dell'obiettivo, rileva la possibilità di procedere, sul piano tecnico, alla messa in sicurezza dei predetti dispositivi al fine di evitare 3 manomissioni, nonché la facilità e prontezza di accesso ai relativi contenuti digitali. t Accanto alla astratta praticabilità di siffatti interventi, va apprezzata la loro diretta incidenza sull'organizzazione del carcere, in termini di risorse umane e materiali da destinare ai relativi compiti, anche nelle loro dimensioni quantitative. Va, dunque, ribadita la necessità che il Tribunale, prima di riconoscere il diritto del detenuto ad utilizzare CD ad uso ricreativo, verifichi se tale impiego, pur in assoluto non precluso dalla normativa vigente, possa nondimeno comportare inesigibili adempimenti da parte dell'Amministrazione penitenziaria in relazione agli indispensabili interventi su dispostivi e supporti, tali da rendere ragionevole la scelta, operata dalla direzione di istituto, di non autorizzarne l'ingresso nei reparti ove vige il regime penitenziario differenziato. Scelta che, implicando un apprezzamento della possibilità di soddisfare le esigenze ricreative dei detenuti alla luce delle risorse disponibili, rientrerebbe in un ambito di legittimo esercizio del potere di organizzazione della vita degli istituti penitenziari». Non può che concludersi che la ricognizione della costante giurisprudenza di legittimità dalla quale non vi sono motivi di discostarsi mostra la fondatezza delle ragioni proposte dal Ministero della Giustizia con il proprio ricorso, che pertanto deve essere accolto con conseguente annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e di quella reclamata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e il provvedimento reso dal Magistrato di sorveglianza di Roma in data 29 maggio 2023. Così deciso, il 28 giugno 2024 Il Cor:rSt Here estensore Il Presidente