Sentenza 18 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 18/02/2026, n. 342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 342 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00342/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00910/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 910 del 2025, proposto da Tasting Club S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Aldo Starace e Umberto Morelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Positano, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento n. 12270/2024, notificato il 28/03/2025, con il quale il Responsabile dell’Area Tecnica - Edilizia Privata del Comune di Positano ha accertato l’inottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 8 del 5/3/2020, dato atto che il provvedimento “costituisce titolo per l’immissione in possesso dei beni e per la trascrizione gratuita nei registri immobiliari a favore del Comune di Positano” ed ingiunto il pagamento della somma di euro 20.000,00 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria in danno della ricorrente Tasting Club srl in solido con New Africa Mining Limited; nonché, di tutti gli atti preordinati, antecedenti, connessi e conseguenti ivi compresi, se ed in quanto occorra, il verbale della Polizia Municipale prot. 7995 del 30/5/2024, la relazione n. 7063 del 10/5/2024 ivi richiamati, nonché l’ordinanza di demolizione 8/2020.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2026 il dott. IC Di MA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato nelle forme e nei termini di rito, la società ricorrente ha domandato l’annullamento del provvedimento n. 12270/2024, con il quale il Responsabile dell’Area Tecnica – Edilizia Privata del Comune di Positano ha accertato l’inottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 8 del 5/03/2020 ed ingiunto il pagamento della somma di euro 20.000,00 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria in danno della Tasting Club s.r.l.
1.2 Segnatamente, a fondamento della pretesa impugnatoria, parte ricorrente, premesso di essere comodataria di un immobile sito nel Comune di Positano, alla via Arienzo, ha allegato e dedotto, che: nell’anno 2015, avendo avuto conoscenza che, all’esito di un sopralluogo edilizio, il Comune di Positano aveva contestato alla proprietà la realizzazione di opere edilizie abusive, ha presentato, in via cautelativa, un’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica, ai sensi dell’art. 167 del D.lgs. n. 42/2004, acquisita al protocollo comunale al n. 8843 del 23/07/2015; il Settore Antiabusivismo Edilizio del Comune di Positano, con ordinanza n. 8 del 05/03/2020, ha denegato la richiesta di sanatoria e contestualmente ha ingiunto alla comodataria la demolizione delle opere ritenute abusive; avverso la menzionata ordinanza, ha proposto ricorso dinanzi a questo T.A.R., che, con sentenza n. 2714 del 23/11/2023, gravata in appello dinanzi al Consiglio di Stato, lo ha respinto in toto; in pendenza di giudizio, il Comune di Positano ha provveduto a notificare ad essa, in qualità di comodataria dell’immobile, il provvedimento n. 12270/2024, recante accertamento all’ordinanza di demolizione n. 8 del 05/03/2020, costituente, per espressa previsione, titolo per l’immissione in possesso dei beni e per la trascrizione gratuita nei registri immobiliari a favore del Comune e contenente, altresì, l’ingiunzione di pagamento della somma di euro 20.000,00 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria.
1.3 Dunque, rilevando l’illegittimità del provvedimento epigrafato, la società ricorrente ne ha domandato, in questa sede, l’annullamento affidando, il ricorso ai motivi di gravame di seguito rubricati:
1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 27 e 31 del DPR 380/2001. Atipicità. Eccesso di potere sotto molteplici profili. Erronea percezione dei presupposti di fatto. Difetto di istruttoria, travisamento, difetto di motivazione. Violazione del disposto di cui alla sentenza resa dal TAR Salerno n. 22714/2023 sul ricorso rg 842/2020 avverso l’ordine di demolizione n. 8/2020.
Con il primo motivo di censura, la ricorrente ha dedotto la violazione e la falsa applicazione degli artt. 27 e 31 del D.P.R. n. 380/2001.
A suo dire, l’ente comunale, piuttosto che applicare la disposizione di cui all’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001, avrebbe dovuto provvedere ai sensi dell’art. 27, co. 2 che fa salva l’ingiunzione di demolizione ma esclude l’applicazione della sanzione ultima dell’acquisizione in caso di accertata inottemperanza all’ordine ripristinatorio.
2) Violazione e falsa applicazione dell’art 31 del DPR 380/2001. Atipicità. Violazione e falsa applicazione dell’art 3 L. 689/1981. Eccesso di potere sotto molteplici profili. Erronea percezione dei presupposti di fatto. Difetto di istruttoria, travisamento, difetto di motivazione. Incompetenza. Violazione dell'art. 42 del D. Lgs. 267/2000.
Secondo l’assunto di parte ricorrente, il provvedimento lesivo gravato sarebbe illegittimo nella parte in cui ha individuato la società comodataria quale sua legittima destinataria, risultando questa di fatto impossibilitata ad eseguire l’ordine di demolizione perché non si troverebbe nella disponibilità delle contestate opere abusive.
Peraltro, a suo dire, il provvedimento de quo rifletterebbe un evidente deficit di istruttoria, avendo il Comune omesso di indicare, con la dovuta precisione, le consistenze interessare dall’acquisizione, differendo atipicamente ad un successivo provvedimento l’individuazione di aree ulteriori da acquisire in misura superiore ai limiti di legge e a dispetto di qualsivoglia giustificazione.
Da ultimo, la ricorrente, ha ribadito l’illegittimità dell’ingiunta sanzione pecuniaria pari a euro 20.000,00, che deriverebbe, all’evidenza da una non corretta applicazione degli articoli 31 e 27, co. 2 del D.P.R. n. 380/2001.
2. Sulla scorta delle descritte causali, ha invocato l’integrale accoglimento della domanda.
3. Pur ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio per resistere il Comune di Positano.
4. All’udienza pubblica del 18 febbraio 2026, all’esito di discussione, la causa è stata assegnata a sentenza.
DIRITTO
5. Tanto premesso, va innanzitutto detto che le doglianze con cui la parte ricorrente si è doluta dell’illegittimità della impugnata sanzione pecuniaria di euro 20.000,00 si rivelano prive di pregio.
6. Com’è noto, l’irrogazione della sanzione pecuniaria è disciplinata dal comma 4-bis dell’art. 31 cit. nei termini che si riportano: “L'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l’applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti”.
Orbene, il presupposto per l’irrogazione della sanzione pecuniaria è la mancata ottemperanza all’ordine di demolizione, di talché sussistendo, nella specie, tale presupposto (risultando che l’ordinanza di demolizione abbia fatto obbligo alla comodataria di demolire l’abuso), la sanzione è stata correttamente irrogata.
7. Né coglie nel segno la doglianza con la quale la parte ricorrente ha lamentato l’illegittimità dell’atto impugnato sul rilievo per il provvedimento demolitorio sarebbe astrattamente riconducibile (per via dell’insistenza dell’abuso su un’area vincolata) all’art. 27 del DPR n. 380 del 2001 anziché all’art. 31 di detto DPR.
Invero, tale censura non appare idonea a superare la motivazione (di carattere prettamente urbanistico) posta a fondamento dell’atto impugnato, da cui emerge che, contrariamente a quanto lamentato ed eccepito, le opere in contestazione, per caratteristiche funzionali e dimensionali, hanno determinato una significativa e permanente alterazione dello stato dei luoghi, con conseguente applicazione delle sanzioni previste dagli artt. 31 e ss. del D.P.R. n. 380/2001 (Cons. Stato, sez. II, 25 maggio 2020, n. 3329).
Tale conclusione viene ad essere ulteriormente corroborata dagli esiti del giudizio ad oggetto l’ordinanza di demolizione, definito dalla sentenza resa da questo Tribunale n. 2714/2023, in data 23.11.2023, la quale, giustappunto, ha accertato il carattere stabile e duraturo delle esigenze che le opere in questione (globalmente valutate) sono destinate a soddisfare.
8. Invece, le censure avanzate dalla parte ricorrente avverso l’acquisizione devono essere dichiarate inammissibili, in quanto il comodatario è un mero detentore e non vanta un diritto reale sull'immobile che possa essere leso dal mutamento di proprietà del bene
Pertanto, il comodatario non è legittimato a ricorrere contro il provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale (ex art. 31 del D.P.R. 380/2001), in quanto tale sanzione incide esclusivamente sulla titolarità del diritto di proprietà.
Tale circostanza non può che condurre a ritenere che nessun effetto la disposta acquisizione possa produrre nei confronti del diritto personale della comodataria.
Nel mentre spetta ai proprietari del bene di tutelare la loro posizione.
9. Conclusivamente, il ricorso in parte qua va dichiarato inammissibile per difetto d’interesse, dato che – per quanto si è detto – la posizione giuridica vantata dalla ricorrente non viene affatto danneggiata dalla disposta acquisizione (TAR Puglia Bari, sentenza n. 158/2014).
10. Alla stregua delle superiori osservazioni, il ricorso in esame deve essere in parte respinto e in parte dichiarato inammissibile.
11. Non v’è luogo a provvedere sulle spese, non essendovi stata costituzione in giudizio della parte intimata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo rigetta e in parte lo dichiara inammissibile, nei termini specificati in parte motiva.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
IC Di MA, Primo Referendario, Estensore
RA Zoppo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IC Di MA | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO