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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Molise, sez. II, sentenza 13/02/2026, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 36/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del MOLISE Sezione 2, riunita in udienza il 19/05/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LIBERATORE ANTONIO, Presidente DISCENZA GIUSEPPE, Relatore DI LORENZO CARMELA, Giudice
in data 19/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 150/2023 depositato il 07/09/2023
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Indirizzo_1Comune di ST CA - 86078 ST CA IS
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 50/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ISERNIA sez. 2 e pubblicata il 19/04/2023 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. PROT. N. 2019-00001061 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza la causa viene assegnata a sentenza.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO CONTENZIOSO
Con atto depositato in data 12/09/2023 la Ricorrente_1 spa propone appello avverso la sentenza n.
50/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Isernia.
Trattasi di avviso di accertamento notificato dal Comune di ST CA alla contribuente in epigrafe, con il quale si contestava per l'anno d'imposta 2018, l'omesso parziale versamento dell'IMU relativa alla Centrale di produzione di energia idroelettrica, c.d. “Centrale di Presenzano” insistente in parte prevalente sul territorio del Comune di Presenzano (CE) ed in parte minoritaria sul territorio del Comune di ST CA (IS). Il
Comune di ST CA accertava la maggiore IMU dovuta dalla Società per l'anno d'imposta 2018 e con l'Avviso di accertamento notificato richiedeva alla Ricorrente_1 SpA il pagamento di € 108.745,20 a titolo di IMU, € 24.467,75 a titolo di sanzioni, € 115,08 a titolo di interessi, oltre a spese di notifica, per un ammontare complessivo pari ad € 133.334,00.
Proponeva ricorso la società eccependo: la carenza di motivazione dell'Avviso di accertamento;
l'illegittimità dell'Avviso di accertamento per erronea applicazione dei criteri di determinazione della base imponibile ai fini
IMU; e chiedendo infine la sospensione del giudizio, ex art. 39, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 546/1992 e art. 295
c.p.c., in attesa della definizione del giudizio pregiudiziale instaurato per l'impugnazione dell'Atto di rettifica catastale.
In prima istanza il ricorso non veniva accolto poiché i giudici di prime cure eccepivano che “la conferma dell'operato dell'Agenzia delle Entrate da parte della Corte di Cassazione, relativamente alla maggiore rendita attribuita per quella parte dell'immobile ricadente nella provincia di Caserta e la sentenza della CTR del Molise, confermativa di quella n. 190/1/2018 della CTP di Isernia, di rigetto del gravame relativamente all'impugnativa dell'odierno ricorrente avverso il provvedimento di attribuzione della maggiore rendita catastale per quella parte di immobile ricadente nel Comune di ST CA, comportano la reiezione del ricorso perché infondato”.
Nel proporre appello la società eccepisce l'illegittimità della sentenza per violazione dell'art. 39, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 546/1992 e dell'art. 295 c.p.c., per mancata sospensione del giudizio in attesa della definizione del giudizio pregiudiziale instaurato per l'impugnazione dell'Atto di rettifica catastale;
violazione dell'art. 7 della L.
n. 212/2000 e dell'art. 1, comma 162, della L. n. 296/2006 in quanto l'Atto impugnato è privo della necessaria motivazione;
illegittimità derivata dell'Avviso di accertamento per avere il Comune calcolato la maggiore imposta asseritamente dovuta sulla base della rendita attribuita dall'Agenzia delle Entrate – Direzione
Provinciale di Isernia. L'appellante riformula la richiesta di sospensione del giudizio, già precedentemente avanzata. Poiché contrariamente a quanto statuito nella Sentenza impugnata, sussistono, ancora oggi, con evidenza, i presupposti per sospendere il giudizio in discorso, in attesa della definizione del giudizio avente ad oggetto l'Atto di rettifica catastale. La parte sottolinea che è indubbio, che tra l'Atto di rettifica catastale e l'Avviso di accertamento IMU su di esso fondato sussista una relazione di pregiudizialità tale per cui il giudizio dipendente debba essere sospeso, ex art. 295 c.p.c. e art. 39, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 546/1992, in attesa della definizione del giudizio pregiudiziale. Relativamente alla motivazione dell'atto si eccepisce che la motivazione esposta nell'Avviso di accertamento non permette di individuare in alcun modo l'iter logico-giuridico seguito dal Comune per l'emanazione dell'Atto impugnato. Relativamente alla erroneità della
Sentenza di Primo Grado data l'illegittimità derivata dell'Avviso di accertamento per avere il Comune calcolato la maggiore imposta asseritamente dovuta sulla base della rendita catastale attribuita dall'Agenzia delle
Entrate – Direzione Provinciale di Isernia, la società ribadisce l'eccessività ed incongruità dei valori unitari attribuiti dall'Ufficio al bacino superiore ed alla galleria di derivazione dei gruppi di produzione. Ed a sostegno della propria tesi ha depositato una perizia di stima redatta da un consulente tecnico di parte il quale, sulla base dei dati di costo ricavabili dai prezziari regionali e provinciali, ha confermato la correttezza della rendita proposta dalla Società con il Modello Docfa.
Per questi motivi
chiede l'accoglimento dell'atto di appello con conseguente dichiarazione di illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato.
Di contro il Comune nel presentare controdeduzioni ritiene le doglianze di parte non meritevoli di accoglimento, poiché l'avviso di accertamento fa riferimento ai presupposti della tassazione, all'omessa denuncia, all'opera tassata, ai motivi della tassazione, alla tariffa applicata ed ai mq. sui quali la tariffa è stata applicata, indicando altresì i termini per il pagamento e quelli per la presentazione dell'eventuale ricorso: in poche parole, l'avviso di accertamento notificato dal Comune di ST CA risulta essere completo in tutti i suoi elementi fondamentali. Relativamente poi alla l'illegittimità dell'avviso di accertamento, in quanto sarebbe stata calcolata la maggior imposta dovuta dal contribuente sulla base della rendita attribuita dall'Agenzia delle Entrate, il Comune precisa che la rendita modificata e corretta (€ 526.000,00) dall'Agenzia delle Entrate competente per l'anno 2020 è quella che è stata applicata in maniera corretta dal comune di
ST CA e posta a fondamento della pretesa impositiva. L'Ufficio ribadisce che la Suprema Corte ha statuito che quando l'immobile è già censito con attribuzione di rendita, che sia variata per effetto di modifiche materiali regolarmente denunciate, l'efficacia della rendita modificata è di carattere ricognitivo-dichiarativo, non costitutivo. Alla luce di questo, sottolinea che la procedura DOCFA altro non è che una modalità “partecipata” mediante la quale si addiviene, su di una base di una proposta proveniente dal contribuente, all'attribuzione della rendita. Ne consegue che ove la rendita provvisoriamente assegnata per effetto della dichiarazione DOCFA risulti errata, l'accertamento del maggior valore avrà necessariamente efficacia retroattiva. Pertanto l'ente comunale è obbligato ad emettere avvisi di accertamento annuali e ad emetterli sulla base di dati correttamente vigenti a livello catastale. Relativamente alla richiesta di parte appellante relativa alla sospensione del presente giudizio ex art. 39 c. 1 bis del d.lgs. n. 546/1992 ed art. 295
c.p.c., il Comune afferma come non sia possibile limitare e/o pregiudicare la potestà impositiva dell'ente accertatore procrastinando “sine die” la certezza di entrate tributarie e provocando, per ciò stesso, seri pregiudizi alle finanze dell'ente comunale. Per quanto riguarda invece la presunta illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione dell'art. 1 comma 792, della L. M. 160/2019 in merito alla riscossione frazionata in pendenza di giudizio, il Comune eccepisce che non sia applicabile ai tributi locali la riscossione frazionata prevista dall'articolo 68 del Dlgs 546/1992, in quanto valida solo per i tributi per i quali la stessa è espressamente prevista, come diversamente per le imposte dirette sui redditi.
Per questi motivi
chiede il rigetto dell'atto di appello con conseguente conferma della sentenza impugnata.
All'udienza odierna l'appello è riservato per la decisione.
Osserva nel merito il Collegio l'appello non è meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie questa Commissione rileva sussistere la piena legittimità dell'operato del Comune in ordine all'applicazione della imposta IMU in contestazione, essendo stata la stessa oggetto di rettifica in aumento stante gli accertamenti fiscali relativi alla rendita catastale dell'immobile posti in essere dall'A. d E. di Isernia.
Nel merito si precisa che l'accertamento della maggiore rendita catastale così come determinato dalla A. delle
E. di Isernia risultava relativo al maggior valore dell'immobile in oggetto, nella specie la Centrale Idroelettrica, calcolato dall'Ufficio in considerazione di tutti gli elementi giustificativi dello stesso valutati a seguito di attività di sopralluogo eseguita dall'Ufficio incaricato. Orbene si evidenzia che la rettifica in aumento della rendita catastale de qua di fatto veniva eseguita dall'ufficio in seguito alla valutazione della procedura DOCFA rappresentante solo una proposta di rendita catastale proveniente dalla società contribuente. Dunque, questa
Commissione osserva che la procedura DOCFA assegna solo provvisoriamente la rendita catastale all'immobile considerato, si ribadisce su proposta del contribuente, per cui se a seguito di accertamento essa dovesse risultare errata, l'accertamento da parte dell'ufficio del maggior valore attribuito al bene avrà efficacia retroattiva.
Le spese di giustizia seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di secondo grado del Molise rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio per un importo pari a €.
1.500,00.
Così deciso in Campobasso lì, 19/05/2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE
PP NZ Avv. Antonio Liberatore
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del MOLISE Sezione 2, riunita in udienza il 19/05/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LIBERATORE ANTONIO, Presidente DISCENZA GIUSEPPE, Relatore DI LORENZO CARMELA, Giudice
in data 19/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 150/2023 depositato il 07/09/2023
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Indirizzo_1Comune di ST CA - 86078 ST CA IS
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 50/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ISERNIA sez. 2 e pubblicata il 19/04/2023 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. PROT. N. 2019-00001061 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza la causa viene assegnata a sentenza.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO CONTENZIOSO
Con atto depositato in data 12/09/2023 la Ricorrente_1 spa propone appello avverso la sentenza n.
50/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Isernia.
Trattasi di avviso di accertamento notificato dal Comune di ST CA alla contribuente in epigrafe, con il quale si contestava per l'anno d'imposta 2018, l'omesso parziale versamento dell'IMU relativa alla Centrale di produzione di energia idroelettrica, c.d. “Centrale di Presenzano” insistente in parte prevalente sul territorio del Comune di Presenzano (CE) ed in parte minoritaria sul territorio del Comune di ST CA (IS). Il
Comune di ST CA accertava la maggiore IMU dovuta dalla Società per l'anno d'imposta 2018 e con l'Avviso di accertamento notificato richiedeva alla Ricorrente_1 SpA il pagamento di € 108.745,20 a titolo di IMU, € 24.467,75 a titolo di sanzioni, € 115,08 a titolo di interessi, oltre a spese di notifica, per un ammontare complessivo pari ad € 133.334,00.
Proponeva ricorso la società eccependo: la carenza di motivazione dell'Avviso di accertamento;
l'illegittimità dell'Avviso di accertamento per erronea applicazione dei criteri di determinazione della base imponibile ai fini
IMU; e chiedendo infine la sospensione del giudizio, ex art. 39, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 546/1992 e art. 295
c.p.c., in attesa della definizione del giudizio pregiudiziale instaurato per l'impugnazione dell'Atto di rettifica catastale.
In prima istanza il ricorso non veniva accolto poiché i giudici di prime cure eccepivano che “la conferma dell'operato dell'Agenzia delle Entrate da parte della Corte di Cassazione, relativamente alla maggiore rendita attribuita per quella parte dell'immobile ricadente nella provincia di Caserta e la sentenza della CTR del Molise, confermativa di quella n. 190/1/2018 della CTP di Isernia, di rigetto del gravame relativamente all'impugnativa dell'odierno ricorrente avverso il provvedimento di attribuzione della maggiore rendita catastale per quella parte di immobile ricadente nel Comune di ST CA, comportano la reiezione del ricorso perché infondato”.
Nel proporre appello la società eccepisce l'illegittimità della sentenza per violazione dell'art. 39, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 546/1992 e dell'art. 295 c.p.c., per mancata sospensione del giudizio in attesa della definizione del giudizio pregiudiziale instaurato per l'impugnazione dell'Atto di rettifica catastale;
violazione dell'art. 7 della L.
n. 212/2000 e dell'art. 1, comma 162, della L. n. 296/2006 in quanto l'Atto impugnato è privo della necessaria motivazione;
illegittimità derivata dell'Avviso di accertamento per avere il Comune calcolato la maggiore imposta asseritamente dovuta sulla base della rendita attribuita dall'Agenzia delle Entrate – Direzione
Provinciale di Isernia. L'appellante riformula la richiesta di sospensione del giudizio, già precedentemente avanzata. Poiché contrariamente a quanto statuito nella Sentenza impugnata, sussistono, ancora oggi, con evidenza, i presupposti per sospendere il giudizio in discorso, in attesa della definizione del giudizio avente ad oggetto l'Atto di rettifica catastale. La parte sottolinea che è indubbio, che tra l'Atto di rettifica catastale e l'Avviso di accertamento IMU su di esso fondato sussista una relazione di pregiudizialità tale per cui il giudizio dipendente debba essere sospeso, ex art. 295 c.p.c. e art. 39, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 546/1992, in attesa della definizione del giudizio pregiudiziale. Relativamente alla motivazione dell'atto si eccepisce che la motivazione esposta nell'Avviso di accertamento non permette di individuare in alcun modo l'iter logico-giuridico seguito dal Comune per l'emanazione dell'Atto impugnato. Relativamente alla erroneità della
Sentenza di Primo Grado data l'illegittimità derivata dell'Avviso di accertamento per avere il Comune calcolato la maggiore imposta asseritamente dovuta sulla base della rendita catastale attribuita dall'Agenzia delle
Entrate – Direzione Provinciale di Isernia, la società ribadisce l'eccessività ed incongruità dei valori unitari attribuiti dall'Ufficio al bacino superiore ed alla galleria di derivazione dei gruppi di produzione. Ed a sostegno della propria tesi ha depositato una perizia di stima redatta da un consulente tecnico di parte il quale, sulla base dei dati di costo ricavabili dai prezziari regionali e provinciali, ha confermato la correttezza della rendita proposta dalla Società con il Modello Docfa.
Per questi motivi
chiede l'accoglimento dell'atto di appello con conseguente dichiarazione di illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato.
Di contro il Comune nel presentare controdeduzioni ritiene le doglianze di parte non meritevoli di accoglimento, poiché l'avviso di accertamento fa riferimento ai presupposti della tassazione, all'omessa denuncia, all'opera tassata, ai motivi della tassazione, alla tariffa applicata ed ai mq. sui quali la tariffa è stata applicata, indicando altresì i termini per il pagamento e quelli per la presentazione dell'eventuale ricorso: in poche parole, l'avviso di accertamento notificato dal Comune di ST CA risulta essere completo in tutti i suoi elementi fondamentali. Relativamente poi alla l'illegittimità dell'avviso di accertamento, in quanto sarebbe stata calcolata la maggior imposta dovuta dal contribuente sulla base della rendita attribuita dall'Agenzia delle Entrate, il Comune precisa che la rendita modificata e corretta (€ 526.000,00) dall'Agenzia delle Entrate competente per l'anno 2020 è quella che è stata applicata in maniera corretta dal comune di
ST CA e posta a fondamento della pretesa impositiva. L'Ufficio ribadisce che la Suprema Corte ha statuito che quando l'immobile è già censito con attribuzione di rendita, che sia variata per effetto di modifiche materiali regolarmente denunciate, l'efficacia della rendita modificata è di carattere ricognitivo-dichiarativo, non costitutivo. Alla luce di questo, sottolinea che la procedura DOCFA altro non è che una modalità “partecipata” mediante la quale si addiviene, su di una base di una proposta proveniente dal contribuente, all'attribuzione della rendita. Ne consegue che ove la rendita provvisoriamente assegnata per effetto della dichiarazione DOCFA risulti errata, l'accertamento del maggior valore avrà necessariamente efficacia retroattiva. Pertanto l'ente comunale è obbligato ad emettere avvisi di accertamento annuali e ad emetterli sulla base di dati correttamente vigenti a livello catastale. Relativamente alla richiesta di parte appellante relativa alla sospensione del presente giudizio ex art. 39 c. 1 bis del d.lgs. n. 546/1992 ed art. 295
c.p.c., il Comune afferma come non sia possibile limitare e/o pregiudicare la potestà impositiva dell'ente accertatore procrastinando “sine die” la certezza di entrate tributarie e provocando, per ciò stesso, seri pregiudizi alle finanze dell'ente comunale. Per quanto riguarda invece la presunta illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione dell'art. 1 comma 792, della L. M. 160/2019 in merito alla riscossione frazionata in pendenza di giudizio, il Comune eccepisce che non sia applicabile ai tributi locali la riscossione frazionata prevista dall'articolo 68 del Dlgs 546/1992, in quanto valida solo per i tributi per i quali la stessa è espressamente prevista, come diversamente per le imposte dirette sui redditi.
Per questi motivi
chiede il rigetto dell'atto di appello con conseguente conferma della sentenza impugnata.
All'udienza odierna l'appello è riservato per la decisione.
Osserva nel merito il Collegio l'appello non è meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie questa Commissione rileva sussistere la piena legittimità dell'operato del Comune in ordine all'applicazione della imposta IMU in contestazione, essendo stata la stessa oggetto di rettifica in aumento stante gli accertamenti fiscali relativi alla rendita catastale dell'immobile posti in essere dall'A. d E. di Isernia.
Nel merito si precisa che l'accertamento della maggiore rendita catastale così come determinato dalla A. delle
E. di Isernia risultava relativo al maggior valore dell'immobile in oggetto, nella specie la Centrale Idroelettrica, calcolato dall'Ufficio in considerazione di tutti gli elementi giustificativi dello stesso valutati a seguito di attività di sopralluogo eseguita dall'Ufficio incaricato. Orbene si evidenzia che la rettifica in aumento della rendita catastale de qua di fatto veniva eseguita dall'ufficio in seguito alla valutazione della procedura DOCFA rappresentante solo una proposta di rendita catastale proveniente dalla società contribuente. Dunque, questa
Commissione osserva che la procedura DOCFA assegna solo provvisoriamente la rendita catastale all'immobile considerato, si ribadisce su proposta del contribuente, per cui se a seguito di accertamento essa dovesse risultare errata, l'accertamento da parte dell'ufficio del maggior valore attribuito al bene avrà efficacia retroattiva.
Le spese di giustizia seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di secondo grado del Molise rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio per un importo pari a €.
1.500,00.
Così deciso in Campobasso lì, 19/05/2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE
PP NZ Avv. Antonio Liberatore