Sentenza 2 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Campobasso, sez. I, sentenza 02/04/2026, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Campobasso |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00137/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00216/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 216 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla Associazione “ Carro dei NO ” – Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio D'Agnone e Danilo Leva, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune San Martino in Pensilis, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Scarano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
l’Associazione “ Carro dei Giovani ”, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Angela Catalano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del provvedimento sindacale del Comune di San Martino in Pensilis prot. n. 0006572 del 22-05-2025, con il quale è stata inflitta nei confronti dell’odierna ricorrente una sanzione così articolata:
1) squalifica di detta associazione dalla Corsa dei Carri del 30.04.2025;
2) provvisoria rideterminazione dell’ordine di arrivo della detta corsa, in virtù del quale la citata associazione risulta 2°classificata;
3) retrocessione della stessa associazione al terzo posto di partenza per la Carrese del 30.04.2026;
4) decurtazione, sempre nei confronti dell’associazione ricorrente, del contributo economico assegnato dal Comune per la Carrese del 30.04.2026;
nonché di ogni altro atto presupposto conseguenziale e/o, comunque, connesso.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dall’Associazione ricorrente in data 19.12.2025 :
del Decreto Sindacale del 2/10/2025 - Protocollo n. 0012153 con cui è stata comminata la squalifica dell’Associazione Carro dei NO Onlus per la Corsa dei Carri del 30 aprile 2025 e, quindi, la retrocessione al terzo posto per la Carrese del 2026 e la decurtazione del sollievo economico comunale a detta associazione per la preparazione della corsa 2026
e, per quanto occorrer possa,
della propedeutica nota sindacale prot. n. 0007564 del 18/06/2025 (all.2), nonché, in parte qua, del regolamento comunale della tradizionale “Carrese” approvato con D.C.C. n. 7 del 26/02/2025 art. 10 lett. B e C e del disciplinare della “Corsa dei Carri” art. 9 lett. d).
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune San Martino in Pensilis e della controinteressata Associazione “ Carro dei Giovani ”;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 il dott. IO RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, l’Associazione “ Carro dei NO ” ha impugnato, chiedendone in via cautelare la sospensione dell’efficacia, il provvedimento del Sindaco del Comune di San Martino in Pensilis avente prot. n. 0006572 del 22.05.2025, con il quale all’esito della tradizionale manifestazione cittadina della “ Carrese ” - corsa di carri trainati da buoi, che si tiene annualmente in onore del Santo Patrono -, svoltasi in data 30.4.2025, è stata comminata all’odierna ricorrente, la quale, unitamente alla Associazione “ Carro dei Giovani ” ha partecipato alla detta manifestazione, la seguente sanzione: 1) squalifica della suddetta associazione dalla Corsa dei Carri del 30.04.2025; 2) provvisoria rideterminazione dell’ordine di arrivo della detta corsa per cui la citata associazione risulta 2°classificata; 3) retrocessione dell’associazione ricorrente al terzo posto per la Carrese del 30.04.2026; 4) decurtazione nei confronti dell’associazione ricorrente del contributo economico assegnato dal comune per la Carrese del 30.04.2026, nonché di ogni altro atto presupposto conseguenziale e/o, comunque, connesso.
2. Il ricorso è stato affidato ad un unico ed articolato motivo, così rubricato:
I. Violazione falsa applicazione del regolamento comunale della carrese di san leo originariamente approvato con deliberazione consiliare del 12 aprile 1995 art 7 lettere j, k, l) e del disciplinare della corsa dei carri approvato con d.c.c. n. 2 del 4.01.2016 – violazione e falsa applicazione dell’art. 3 l. n. 241/1990 e dell’art. 97 cost. – eccesso di potere per travisamento dei presupposti e/o sviamento, illogicità manifesta, contraddittorietà e irragionevolezza, difetto di istruttoria – violazione del principio del legittimo affidamento nell’autorità amministrativa – violazione dei principi di proporzionalità e gradualità della sanzione - assenza di motivazione in merito all'interesse pubblico da tutelare.
3. In resistenza al ricorso si è costituito il Comune di San Martino in Pensilis che, in via preliminare, ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in favore della giurisdizione del giudice ordinario; nel merito, il Comune resistente ha dedotto l’infondatezza del gravame.
4. All’esito dell’udienza camerale del 3 settembre 2025 il Tribunale, con l’ordinanza n. 245/2025 ha disposto la rinnovazione della notificazione del ricorso nei confronti dell’Associazione “ Carro dei Giovani ”, odierna controinteressata; con la medesima ordinanza è stata fissata per la prosecuzione del giudizio cautelare la camera di consiglio dell’8.10.2025.
5. Si è quindi costituita in giudizio la controinteressata Associazione “ Carro dei Giovani ”, che, in via preliminare, ha del pari eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, assumendo la giurisdizione del giudice ordinario; nel merito, la controinteressata ha dedotto l’infondatezza del gravame.
6. All’ udienza camerale dell’8.10.2025 il difensore di parte ricorrente ha manifestato la necessità di proporre atto di motivi aggiunti avverso il provvedimento da ultimo adottato dall’Amministrazione e ha chiesto, pertanto, un rinvio dell’udienza alla prima camera di consiglio di dicembre.
All’esito della discussione tra le parti, su proposta del Collegio, la causa è stata rinviata, per la sua trattazione nel merito, all’udienza pubblica dell’11 febbraio 2026, con abbinamento della domanda cautelare al merito.
7. Con i motivi aggiunti, depositati in data 19.12.2025, l’Associazione ricorrente ha quindi impugnato:
a) il Decreto sindacale del 2/10/2025 - Protocollo n. 0012153 con cui è stata comminata la squalifica dell’Associazione Carro dei NO Onlus per la Corsa dei Carri del 30 aprile 2025 e, quindi, la retrocessione al terzo posto per la Carrese del 2026 e la decurtazione del sollievo economico comunale a detta associazione per la preparazione della corsa 2026;
b) la propedeutica nota sindacale prot. n. 0007564 del 18/06/2025;
c) in parte qua , il regolamento comunale della tradizionale “Carrese” approvato con D.C.C. n. 7 del 26/02/2025, art. 10 lett. B e C, e il disciplinare della “ Corsa dei Carri ”, art. 9 lett. d).
Il provvedimento sanzionatorio qui impugnato, riferisce la ricorrente, è stato adottato per una presunta positività di uno dei buoi utilizzati dalla ricorrente per la corsa, “ a sostanze proibite dal regolamento, previa nota sindacale prot. n. 0007564 del 18/06/2025 con cui informava la ricorrente di detto esito e della possibilità di procedere alle controanalisi (cit. all.2), nonché del parere della Commissione Unica di Vigilanza del 24/09/2025 ” (cfr. motivi aggiunti, pag. 2).
I motivi aggiunti sono stati affidati alle censure così rubricate:
I . violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7 e ss. l. n. 241/1990 e ss.mm.im.;
II . violazione e falsa applicazione dell’art. 10 lett. c) e dell’art. 11 lett. a, par. iv del regolamento della “Carrese” e degli artt. 9 e 10 del disciplinare, nonché falsa applicazione del regolamento antidoping equini (ead) e del codice di regolamentazione anti doping ex unire (regolamento per il controllo delle sostanze proibite) – eccesso di potere per travisamento di fatti - irragionevolezza e illogicità manifeste – difetto di istruttoria e motivazione – violazione dell’art. 97 cost. – illegittimità derivata dal regolamento e dal disciplinare in parte qua rispettivamente agli artt. 10 lett. c) e b) e art. 9 lett d) - illegittimita’ del regolamento approvato con d.c.c. n 7 del 26/02/2025 in parte qua lett. c).
8. Il Comune resistente ha dedotto l’inammissibilità/improcedibilità dei motivi aggiunti per omessa impugnazione del verbale della C.U.V. (Commissione Unica di Vigilanza) avente Prot. n. 0011964 del 29-09-2025 dotato di autonoma lesività e costituente atto presupposto del provvedimento finale di squalifica; nel merito ha dedotto l’infondatezza dei motivi aggiunti.
9. In vista dell’udienza pubblica la ricorrente ha depositato una memoria ex art. 73 c.p.a., insistendo sulle proprie tesi; la ricorrente e il Comune resistente hanno altresì depositato i rispettivi scritti di replica; la controinteressata ha, infine, depositato una memoria con la quale ha dedotto l’infondatezza (anche) dei motivi aggiunti.
10. All’udienza pubblica dell’11 febbraio 2026 Il Collegio ha rilevato, ai sensi dell’art. 73 comma 3 c.p.a., il possibile difetto di giurisdizione del giudice adito in relazione all’atto di motivi aggiunti.
Il difensore della ricorrente, dal canto suo, ha dedotto la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo; la difesa comunale ha eccepito l’inammissibilità e l’infondatezza dell’impugnativa nel suo complesso, al pari della difesa della controinteressata.
La causa, al termine di ampia discussione, è stata infine trattenuta in decisione.
11. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo in favore del Giudice ordinario, in accoglimento (anche) della eccezione in rito articolata, sia pure con specifico riferimento al solo ricorso introduttivo, dal Comune resistente e dalla controinteressata.
12. Ed infatti, come affermato in fattispecie analoghe dalla giurisprudenza amministrativa, le sanzioni disciplinari comminate in applicazione dei regolamenti che disciplinano le manifestazioni del Palio non sono atti amministrativi imputabili all’amministrazione comunale (cfr. Tar Piemonte, sentenza n. 677/20219; Tar Emilia Romagna, Bologna, n. 378/2018; Tar Lombardia, Milano, sent. n. 2637/2015; Tar Toscana n. 572/1988, secondo cui devono essere distinte le attività degli organi comunali riguardanti la tutela dell’ordine pubblico in occasione della manifestazione da quelle proprie della gestione della manifestazione tratteggiate dalla disciplina regolamentare interna. Le prime sono svolte nel rispetto delle competenze stabilite dalla legge e con l’osservanza dei limiti del buon uso dei poteri; le seconde involgono, invece, i « rapporti tra i soggetti che a vario titolo svolgono la loro partecipazione alla celebrazione ludica. La singolare configurazione della struttura organizzatoria della manifestazione, pur avvalendosi degli ordinari organi comunali, «conferisce a questi funzioni istituzionalmente diverse che si discostano dal modello delineato dalla legge […]»).
Anche i gravati provvedimenti sindacali, sanzionatori e di squalifica, comminati all’Associazione ricorrente, in applicazione del regolamento comunale della “ tradizionale Carrese di San Leo a San Martino in Pensilis ” approvato con D.C.C. n. 7 del 26/02/2025 e del disciplinare della “ Corsa dei Carri” , sono, dunque, atti emanati da un organo che, in tale contesto, deve ritenersi estraneo all’organizzazione comunale: gli atti impugnati sono, per questo, privi della natura e dei caratteri propri del provvedimento amministrativo.
Sul punto, come efficacemente illustrato nella succitata sentenza n. 2637/2015 del Tar Lombardia – Milano, relativa ad una vicenda del tutto sovrapponibile a quella per cui è causa, nella disciplina regolatoria di tali manifestazioni locali, “ i tipici organi locali quali il Sindaco, gli Assessori ed il Consiglio comunale, sono, invero, individuati per la loro connotazione genetica rappresentativa della comunità cittadina e pertanto « mutuati » dall'apparato pubblicistico dell'ente locale solo in quanto ne è storicamente colto il valore di rappresentanza del commune civitatis.
Ne discende che gli atti emanati nell'esercizio di siffatti anomali poteri civici non sono imputabili all'ente locale secondo l'ordinamento proprio del decentramento amministrativo statuale, né sono assoggettabili al regime degli atti e provvedimenti amministrativi, in particolare gli atti con funzione giustiziale nei confronti delle sanzioni irrogate nell'ambito della speciale disciplina del Palio ”.
12. Per le ragioni esposte il ricorso e i motivi aggiunti vanno dunque dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo in favore del Giudice ordinario, innanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto, con salvezza degli effetti della domanda, entro tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, così come previsto dall’art. 11 cod. proc. amm..
13. La complessità della vicenda contenziosa e le sue peculiarità fattuali giustificano, infine, la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara inammissibili per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo in favore del Giudice ordinario, innanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto entro tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza con salvezza degli effetti della domanda.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
GI LL, Presidente FF
IO RO, Referendario, Estensore
Costanza Cappelli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO RO | GI LL |
IL SEGRETARIO