Ordinanza cautelare 13 giugno 2024
Sentenza 25 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. V, sentenza 25/02/2026, n. 528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 528 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00528/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00742/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 742 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Zimbardi e Arianna Coppola, con domicilio digitale corrispondente alla PEC come da Registri di Giustizia, e domicilio fisico ex lege presso la Segreteria della Sezione, Via Butera n. 6;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio digitale corrispondente alla PEC come da registri di giustizia, e domicilio fisico ex lege presso la sede in Palermo, Via Mariano Stabile n. 182;
per l'annullamento
- DEL DECRETO MINISTERIALE -OMISSIS-, CHE HA DISPOSTO LA SOSPENSIONE CAUTELARE DAL SERVIZIO;
- DI OGNI ALTRO ATTO PRESUPPOSTO, CONSEQUENZIALE E COMUNQUE CONNESSO.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2026 il dott. FA EN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Evidenziato:
- che l’interesse a ricorrere – il quale deve persistere per tutto il corso del giudizio – è caratterizzato dalla presenza degli stessi requisiti che caratterizzano l'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c., vale a dire la prospettazione di una lesione concreta ed attuale della sfera giuridica del ricorrente e l'effettiva utilità che potrebbe derivare a quest'ultimo dall'eventuale annullamento dell'atto impugnato;
- che pertanto il ricorso viene considerato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse in tutte le ipotesi in cui, durante il giudizio, l'annullamento giurisdizionale di un atto amministrativo diventi inidoneo ad arrecare alcun vantaggio all'interesse sostanziale del ricorrente (T.A.R. Abruzzo L’Aquila – 9/10/2020 n. 339);
- che nel caso in cui vi sia una espressa dichiarazione dell'interessato di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ne discende comunque l'improcedibilità dello stesso, non potendo in tal caso il giudice, in omaggio al principio dispositivo, decidere la controversia nel merito, né procedere d’ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, imponendosi in sostanza una declaratoria in conformità (cfr., per tutte, Consiglio di Stato, sez. VI – 11/9/2019 n. 6130);
Rilevato:
- che, con memoria depositata a mezzo PAT il 31/12/2025, il legale della parte ricorrente ( dominus dell’azione) ha dichiarato che l’assistito non ha più interesse alla prosecuzione del giudizio, e ha chiesto che venga dichiarata l’estinzione;
- che il Collegio recepisce il proposito manifestato dalla parte ricorrente;
- che le spese di lite devono essere poste a carico della parte ricorrente, alla luce delle ampie riflessioni sviluppate nell’ordinanza cautelare di rigetto n. 279/2024 (che non risulta appellata), previa compensazione del 50% per la peculiarità della vicenda e l’assenza di attività difensiva dopo la fase interinale;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando dichiara la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del ricorso in epigrafe.
Condanna la parte ricorrente a corrispondere all’amministrazione resistente le spese di lite, che si liquidano in 1.000 €, oltre a oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
La presente sentenza è depositata con le modalità previste dal processo telematico, e la Segreteria della Sezione provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
FA EN, Presidente, Estensore
Bartolo Salone, Primo Referendario
Andrea Illuminati, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| FA EN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.