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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 09/12/2025, n. 815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 815 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FROSINONE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Frosinone, dott. Stefano Troiani, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 2709 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2024 promossa
DA
, in persona del suo legale rappresentante, difeso dall'avv. Parte_1
ES NZ in forza di procura a margine dell'atto di citazione in opposizione, elettivamente domiciliata presso la sede in via Armando Fabi snc.
-OPPONENTE-
C O N T R O
in persona del suo legale rappresentante. Controparte_1
-OPPOSTO (contumace) -
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo prestazioni extra budget
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, l' di proponeva opposizione al decreto Parte_1 Parte_1 ingiuntivo n. 787/24 del 7/11/24 per l'importo di € 548.089,29, oltre interessi, convenendo in giudizio in giudizio dinanzi al Tribunale di Frosinone la , in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante.
Evidenziava, in proposito, la non dovutezza dellla somma ingiunta in quanto l'importo richiesto non era stato autorizzato dall'azienda, trattandosi di prestazioni aggiuntive c.d. extra budget.
Nessuno si costituiva per la predetta società, per la quale deve essere dichiarata la contumacia.
All'udienza del 2/12/2025 la causa veniva trattenuta in decisione, senza concessione dei termini.
Ritiene questo giudice che l'opposizione sia fondata.
In punto di diritto, occorre rilevare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, per effetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo si apre un ordinario giudizio di opposizione nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, restando a carico del creditore, avente veste di attore in senso sostanziale per aver richiesto l'ingiunzione, la prova dell'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente, avente veste sostanziale di convenuto, quella degli eventuali fatti estintivi dell'obbligazione. Risulta documentalmente da parte dell' che la prestazione per cui si chiede il pagamento Parte_1 della fattura n. 41/PA del 29/04/24 dell'importo di € 548.089,29 è una prestazione aggiuntiva, cd. extra budget, per la quale occorreva una preventiva autorizzazione dell'Azienda, previo utilizzo del sistema informatico SIASXL, mancante nel caso di specie.
Del resto, si osserva che la predetta richiesta supera grandemente l'importo massimo di € 129.072,67, assegnato alla società opposta come budget aggiuntivo.
D'altro canto, la società opposta, rimanendo contumace, non ha offerto alcun elemento di segno contrario.
Ne consegue che quanto ingiunto non appare dovuto, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'opposizione dell' e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 787/24 del Parte_1
7/11/24 per l'importo di € 548.089,29, sicché nulla è dovuto.
Condanna la , in persona del suo legale rappresentante, alla rifusione delle Controparte_1 spese di lite che liquida in € 843,00 per spese, € 15.000,00 oltre rimborso spese generali in ragione del 15& sui compensi, oltre iva e cpa, come per legge, se dovuta.
Così deciso in Frosinone, 5/12/25
Il Giudice
Dott. Stefano Troiani
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Frosinone, dott. Stefano Troiani, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 2709 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2024 promossa
DA
, in persona del suo legale rappresentante, difeso dall'avv. Parte_1
ES NZ in forza di procura a margine dell'atto di citazione in opposizione, elettivamente domiciliata presso la sede in via Armando Fabi snc.
-OPPONENTE-
C O N T R O
in persona del suo legale rappresentante. Controparte_1
-OPPOSTO (contumace) -
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo prestazioni extra budget
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, l' di proponeva opposizione al decreto Parte_1 Parte_1 ingiuntivo n. 787/24 del 7/11/24 per l'importo di € 548.089,29, oltre interessi, convenendo in giudizio in giudizio dinanzi al Tribunale di Frosinone la , in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante.
Evidenziava, in proposito, la non dovutezza dellla somma ingiunta in quanto l'importo richiesto non era stato autorizzato dall'azienda, trattandosi di prestazioni aggiuntive c.d. extra budget.
Nessuno si costituiva per la predetta società, per la quale deve essere dichiarata la contumacia.
All'udienza del 2/12/2025 la causa veniva trattenuta in decisione, senza concessione dei termini.
Ritiene questo giudice che l'opposizione sia fondata.
In punto di diritto, occorre rilevare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, per effetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo si apre un ordinario giudizio di opposizione nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, restando a carico del creditore, avente veste di attore in senso sostanziale per aver richiesto l'ingiunzione, la prova dell'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente, avente veste sostanziale di convenuto, quella degli eventuali fatti estintivi dell'obbligazione. Risulta documentalmente da parte dell' che la prestazione per cui si chiede il pagamento Parte_1 della fattura n. 41/PA del 29/04/24 dell'importo di € 548.089,29 è una prestazione aggiuntiva, cd. extra budget, per la quale occorreva una preventiva autorizzazione dell'Azienda, previo utilizzo del sistema informatico SIASXL, mancante nel caso di specie.
Del resto, si osserva che la predetta richiesta supera grandemente l'importo massimo di € 129.072,67, assegnato alla società opposta come budget aggiuntivo.
D'altro canto, la società opposta, rimanendo contumace, non ha offerto alcun elemento di segno contrario.
Ne consegue che quanto ingiunto non appare dovuto, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'opposizione dell' e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 787/24 del Parte_1
7/11/24 per l'importo di € 548.089,29, sicché nulla è dovuto.
Condanna la , in persona del suo legale rappresentante, alla rifusione delle Controparte_1 spese di lite che liquida in € 843,00 per spese, € 15.000,00 oltre rimborso spese generali in ragione del 15& sui compensi, oltre iva e cpa, come per legge, se dovuta.
Così deciso in Frosinone, 5/12/25
Il Giudice
Dott. Stefano Troiani