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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/09/2025, n. 8279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8279 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
RG.21975\2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Guardasole ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 21975/2022 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi e rappresentati e difesi dall'avv. Vincenzo Sauro, presso il cui studio sito C.F._2 in Napoli alla via E. Nicolardi n. 52 sono elettivamente domiciliati giusta procura alle liti in atti.
OPPONENTI
Contro
(p. IVA n. con sede in Milano alla via Caldera n.21 in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Gianfranco Caggiano, presso il cui studio sito in Napoli alla via Cervantes n. 55/5 è elettivamente domiciliata giusta procura alle liti in atti
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 13.05.2025 e memorie conclusionali e di replica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato il 21.09.2022 e proponevano Parte_1 Parte_2 opposizione al decreto ingiuntivo n.5094/2022 emesso dal Tribunale di Napoli in data 08/07/2022 e ritualmente notificato, con il quale gli era stato intimato il pagamento in solido tra loro della somma di €
13.828,81, oltre interessi legali come chiesti in ricorso per il mancato pagamento delle rate del finanziamento n. 15806725 intestato alla e di cui il risultava coobbligato, nonché Parte_1 Parte_2 della somma di euro 732,14 a carico della sola quale ammontare dell'esposizione debitoria Parte_1 del contratto della carta di credito “Easy” n. 32161551460. 1 Con la spiegata opposizione gli intimati eccepivano in via preliminare l'improcedibilità della domanda monitoria per violazione della clausola pattizia di mediazione e nello specifico per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione previsto dall'art. 18 del contratto di finanziamento n. 15806725
a tenore del quale “In caso di controversie, prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, è obbligatorio esperire un tentativo di conciliazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente. A tal fine, l'organismo di mediazione prescelto è il
Conciliatore Bancario Finanziario”; a dire di parte opponente, le parti contrattuali si sarebbero così impegnate, in tutti i casi di controversia derivante dal contratto tra loro sottoscritto, ad esperire preventivamente un tentativo di conciliazione presso il conciliatore bancario finanziario.
Eccepivano altresì gli attori: l'inesigibilità del credito ingiunto per mancata comunicazione della decadenza del beneficio del termine, non avendo mai ricevuto l'obbligatoria comunicazione in tal senso;
l'infondatezza del credito ingiunto per il finanziamento n. 15806725 per carenza dei requisiti di certezza e liquidità, stante l'insufficienza in tal senso della documentazione prodotta dall'ingiungente;
l'inefficacia della coobbligazione del sig. per difetto di causa e la decadenza della dal Parte_2 CP_1 diritto di escussione della garanzia;
la novazione del rapporto di debito e la conseguente estraneità del sig. ; Parte_2
l'infondatezza del credito ingiunto per la carta di credito n. 32161551460 per carenza dei requisiti di certezza e liquidità.
In via pregiudiziale ed in rito gli opponenti concludevano per la dichiarazione di improcedibilità della domanda monitoria per mancato espletamento del tentativo obbligatorio di mediazione previsto da contratto con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 5094/2022.
Nel merito chiedevano di “accertare e dichiarare che nulla è dovuto alla dalla sig.ra Controparte_1 per il contratto di finanziamento, stabilendo, solo in via gradata, la somma effettivamente dovuta a Parte_1 tale titolo, qualora provata dalla Banca essendo contestato il credito ingiunto, e, per l'effetto, accogliere l'opposizione e revocare il decreto ingiuntivo n. 5094/2022;
accertare e dichiarare che nulla è dovuto alla dal sig. per il contratto di Controparte_1 Parte_2 finanziamento, per non debenza del credito ingiunto, per inefficacia della c.d. coobbligazione e per decadenza del creditore dal diritto di riscossione e, per l'effetto, accogliere l'opposizione e revocare il decreto ingiuntivo n. 5094/2022 nei confronti del sig. ; Parte_2 accertare e dichiarare che nulla è dovuto alla dalla sig.ra per la carta di Controparte_1 Parte_1 credito, stabilendo, solo in via gradata, la somma effettivamente dovuta a tale titolo, qualora provata dalla Banca essendo contestato il credito ingiunto, e, per l'effetto, accogliere l'opposizione e revocare il decreto ingiuntivo n. 5094/2022; condannare la al pagamento delle spese e competenze di giudizio, con distrazione”. Controparte_1
L'ingiungente, costituendosi, insisteva nell'accoglimento della propria domanda di pagamento nei confronti degli opponenti.
2 Con riguardo alla preliminare eccezione di improcedibilità della domanda per violazione dell'art. 18 del contratto di finanziamento, l'odierna opposta, operando il richiamo all'art.5 co.4 D.Lgs n.28\2010 ( vigente ratione temporis) sulla disciplina della mediazione obbligatoria nei casi previsti per legge, riteneva che vertendo la presente controversia in tema di inadempimento contrattuale, aveva legittimamente esercitato l'azione monitoria, senza alcuna necessità del preventivo esperimento del tentativo di conciliazione innanzi ad un Organismo di mediazione.
Nel merito riteneva infondata l'opposizione sul punto relativo all'obbligatorietà della comunicazione di decadenza dal beneficio del termine, per aver inviato agli ingiunti dette comunicazioni a mezzo racc A\R, richiamate anche nelle successive lettere di messa in mora.
Ritiene ancora l'opposta di aver ai sensi dell'art. 2697 c.c. compiutamente provato tutti i fatti costitutivi della pretesa creditoria con le proprie produzioni documentali che fornirebbero un quadro affidabile e completo del vantato credito sia nell'an che sul quantum, nonché tutti gli elementi per affermare la certezza, liquidità ed esigibilità del credito stesso.
Quanto alla inefficacia della coobbligazione del , parte opposta ritiene che lo stesso sia parte Parte_2 del contratto di finanziamento n.15806725 avendolo sottoscritto in ogni sua parte, così manifestando la propria volontà di rendersi coobbligato della e dunque ai sensi dell'art. 1292 c.c. ne Parte_1 deriverebbe la responsabilità solidale di entrambi gli opponenti.
Ritiene, altresì, l'opposta che in merito al presunto accordo novativo eccepito dagli opponenti, gli stessi non hanno allegato e provato gli elementi costituivi della novazione, anzi stante la propria morosità concordavano con l'opposta un piano di rientro cambiario – poi non rispettato, riconoscendo espressamente nei contratti di cui al monitorio la fonte delle proprie obbligazioni.
Sulla fondatezza della domanda relativa al dovuto sulla carta di credito n. 32161551460, l'opposta ritiene di aver assolto proprio onere probatorio, avendo prodotto in atti sia l'estratto conto ex art. 50 TUB ed il contratto n. 32161551460 che gli estratti conto dall'origine del rapporto.
Concludeva per l'integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto, con concessione della provvisoria esecuzione dello stesso ex art 648 c.p.c.
Nel corso del giudizio, verificata la ritualità delle costituzioni, concessa la provvisoria esecutività ex art
648 c.p.c. limitatamente alla posizione di concessi i termini ex art 183 comma VI Parte_1
c.p.c., rigettate le richieste istruttorie, rilevata d'ufficio la questione relativa alla possibile vessatorietà delle clausole contrattuali inerenti la misura degli interessi moratori indicata nel contratto di finanziamento con soggetto da qualificarsi consumatore, il giudice alla udienza del 13.05.2025 riservava la causa in decisione con i termini di legge ex art 190 c.p.c.
Ebbene, in via pregiudiziale va rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato espletamento del tentativo di mediazione avendo l'opposta depositato verbale negativo a seguito del termine all'uopo concesso dal giudice ai sensi dell'art 5 del D.lgs.n.28\2010.
3 Deve osservarsi che il quinto comma dell'art. 5 del D.lgs. n. 28/2010, applicabile ratione temporis, con riferimento alla mediazione c.d. contrattuale prevede espressamente, che in ipotesi quale quella di specie
“ qualora il tentativo non risulti esperito, pur in presenza di tale clausola, «il giudice o l'arbitro, su eccezione di parte, proposta nella prima difesa, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione
e fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'art. 6».
Lo stesso inoltre dispone che “ I commi 1 bis e 2 non si applicano: a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa
l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione”.
Ne discende che alcun obbligo di mediazione sussisteva in fase monitoria.
Passando all'esame del merito, va in primis definito l'inquadramento della figura del in Parte_2 riferimento al contratto di finanziamento n.15806725 ove viene definito coobbligato.
Ebbene il nostro ordinamento non conosce la figura del "coobbligato" quale figura autonoma, il termine
“coobbligato” descrive o la solidarietà dell'obbligazione tra soggetti tutti debitori ovvero un vincolo di accessorietà quale quello derivante dalla fideiussione.
Il coobbligato è tale o perché parte del rapporto obbligatorio principale, ovvero perché, in forza di un'obbligazione accessoria di garanzia, risponde dell'adempimento dell'obbligazione altrui, quest'ultima ipotesi integra una fideiussione.
Nel caso di specie dalla disamina del contratto emerge che la richiesta di finanziamento proviene unicamente dalla sig.ra sul cui conto solo hanno operato gli addebiti delle rate ed unica Parte_1 beneficiaria delle somme.
Il non è dunque stato parte attiva del rapporto di finanziamento e come tale non è debitore, Parte_2 ma risponde dell'obbligazione quale fideiussore.
Ciò premesso in punto di qualificazione giuridica è fondata e va accolta l'eccezione di decadenza dallo stesso formulato.
Ed invero ai sensi dell'art 1957 c.c. “ il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”
L'istanza contro il debitore deve essere giudiziale, non basta la notifica di un atto stragiudiziale (Cass. n.
25197/2023; Cass. 16041/16; 1724/16;) pertanto non costituisce idonea istanza ex art. 1957 c.c., la notifica di un atto stragiudiziale, contrariamente a quanto sostenuto da parte opposta, secondo la quale il termine sarebbe stato rispettato con il deposito del ricorso monitorio in data 05/07/2022, avendo preventivamente diffidato il all'adempimento bonario con raccomandata a/r del 09/03/2022. Parte_2
Tale atto avrebbe valenza solo nella diversa ipotesi di fideiussione a prima richiesta che nel caso di specie non ricorre.
Ebbene dalla disamina dell'estratto conto emerge che la debitrice è decaduta dal beneficio del termine in data 14/08/2018 laddove la prima iniziativa giudiziale effettuata dalla creditrice risulta essere il ricorso per ingiunzione depositato il 02\07\2022, dunque ben oltre il termine di sei mesi di cui all'art. 1957 c.c.
4 Ne deriva che il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato nei confronti di Parte_2 per intervenuta decadenza dal diritto di garanzia ex art. 1957 c.c.
Assorbita l'ulteriore eccezione formulata dal solo di estinzione della propria obbligazione per Parte_2 intervenuta novazione.
Parimenti assorbite le ulteriori questioni connesse alla qualifica soggettiva del in termini di Parte_2 consumatore sollevate d'ufficio nel corso del giudizio.
Quanto alla posizione della debitrice principale va osservato che la stessa, in contrasto con quanto indicato nel modulo contrattuale, ha dichiarato nei propri scritti difensivi che la richiesta di prestito personale è stata funzionale al suo ruolo di amministratore unico della società ( Controparte_2 allegando a riprova visura camerale) e che lo scopo del finanziamento è stato del tutto estraneo ad un interesse personale e\o familiare ed è stato utilizzato per provvedere al pagamento delle retribuzioni di alcuni dipendenti della società, pertanto avendo agito per scopi intranei alla propria attività imprenditoriale, la stessa non può definirsi “Consumatore” nell'accezione di cui all'art.3 co.1 lett.a) del
Codice del Consumo con la conseguente esclusione l'applicazione delle tutele consumeristiche.
Priva di fondatezza può dirsi, altresì, la doglianza di parte opponente relativa alla mancanza della prova del credito sia nell'an che nel quantum.
Quanto al contratto di finanziamento va difatti precisato che secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, nelle controversie aventi ad oggetto i contratti di finanziamento, differentemente dai processi aventi ad oggetto i contratti di conto corrente, essendo il credito definito nel suo esatto ammontare sin dall'inizio della stipula del contratto, non è necessario depositare gli estratti conto, potendo il creditore – come in ogni fattispecie inerente l'adempimento dei crediti derivanti da contratto
– limitarsi a depositare esclusivamente il solo negozio giudico (conformandosi alla già citata Cass., S.U. n
13533/2001), non dovendo depositare l'elenco delle movimentazioni contrattuali che, peraltro, risulta depositato nel caso in esame.
A fronte della documentazione prodotta (contratto, estratto conto certificato ex art 50 TUB e lista integrale movimenti), quindi, l'opponente non soltanto non offre la prova dell'intervento di fatti estintivi o modificativi del credito azionato, ma muove contestazioni generiche, in quanto tali inammissibili.
Quanto al contratto di carta di credito operante secondo lo schema del fido con tetto ad euro 4.000,00 e regolato in conto corrente la banca ha prodotto non solo il contratto ed il certificato di saldaconto ex art
50 TUB ma altresì il riepilogo degli utilizzi che non può essere considerato alla pari di un estratto di saldaconto rappresentando un'attestazione di tutti i movimenti contabili eseguiti dalle parti nei cui confronti l'opponente non ha posto alcuna contestazione specifica.
“Ove il documento prodotto in giudizio dalla banca contenga (come nel caso in esame) la indicazione delle singole partite che hanno concorso a formare il saldo - in tal modo essendo stata data al correntista la possibilità di un dettagliato esame e, quindi, di una eventuale specifica contestazione delle singole poste dalle quali discende quel saldo - il correntista deve ritenersi
5 onerato, nel momento in cui il documento viene portato a sua conoscenza, di provvedere, al fine di superarne l'efficacia probatoria, alla sua specifica contestazione, con la conseguenza che ove il correntista si sia limitato ad una generica affermazione di non riconoscere valore all'estratto prodotto, come nel caso di specie, potrà essere attribuita dal giudice efficacia probatoria delle singole poste indicate come a credito della banca ed a debito del correntista” (cfr. Corte appello Roma, sez. III, 03/08/2017, n. 5267).
Orbene, come anticipato, la generica contestazione della parte opponente impedisce di sottrarre fondatezza alla pretesa attorea quanto alla quantificazione del credito dal punto di vista del procedimento contabile a mezzo del quale è stato formato anche in relazione al debito inerente alla carta di credito.
Da quanto sin qui detto ne consegue il rigetto della opposizione formulata dalla con Parte_1 conseguente conferma nei soli confronti della stessa del decreto ingiuntivo.
La soccombenza reciproca giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
PQM
Il Tribunale di Napoli, II sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione di e per l'effetto revoca nei suoi confronti il decreto Parte_2 ingiuntivo n.5094/2022 emesso dal Tribunale di Napoli in data 08/07/2022;
2. Rigetta l'opposizione della e per l'effetto conferma nei suoi confronti il Parte_1 decreto ingiuntivo n.5094/2022 emesso dal Tribunale di Napoli in data 08/07/2022;
3. Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Napoli, lì 23.09.2025
Il Giudice
Dott.ssa Roberta Guardasole
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Guardasole ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 21975/2022 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi e rappresentati e difesi dall'avv. Vincenzo Sauro, presso il cui studio sito C.F._2 in Napoli alla via E. Nicolardi n. 52 sono elettivamente domiciliati giusta procura alle liti in atti.
OPPONENTI
Contro
(p. IVA n. con sede in Milano alla via Caldera n.21 in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Gianfranco Caggiano, presso il cui studio sito in Napoli alla via Cervantes n. 55/5 è elettivamente domiciliata giusta procura alle liti in atti
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 13.05.2025 e memorie conclusionali e di replica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato il 21.09.2022 e proponevano Parte_1 Parte_2 opposizione al decreto ingiuntivo n.5094/2022 emesso dal Tribunale di Napoli in data 08/07/2022 e ritualmente notificato, con il quale gli era stato intimato il pagamento in solido tra loro della somma di €
13.828,81, oltre interessi legali come chiesti in ricorso per il mancato pagamento delle rate del finanziamento n. 15806725 intestato alla e di cui il risultava coobbligato, nonché Parte_1 Parte_2 della somma di euro 732,14 a carico della sola quale ammontare dell'esposizione debitoria Parte_1 del contratto della carta di credito “Easy” n. 32161551460. 1 Con la spiegata opposizione gli intimati eccepivano in via preliminare l'improcedibilità della domanda monitoria per violazione della clausola pattizia di mediazione e nello specifico per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione previsto dall'art. 18 del contratto di finanziamento n. 15806725
a tenore del quale “In caso di controversie, prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, è obbligatorio esperire un tentativo di conciliazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente. A tal fine, l'organismo di mediazione prescelto è il
Conciliatore Bancario Finanziario”; a dire di parte opponente, le parti contrattuali si sarebbero così impegnate, in tutti i casi di controversia derivante dal contratto tra loro sottoscritto, ad esperire preventivamente un tentativo di conciliazione presso il conciliatore bancario finanziario.
Eccepivano altresì gli attori: l'inesigibilità del credito ingiunto per mancata comunicazione della decadenza del beneficio del termine, non avendo mai ricevuto l'obbligatoria comunicazione in tal senso;
l'infondatezza del credito ingiunto per il finanziamento n. 15806725 per carenza dei requisiti di certezza e liquidità, stante l'insufficienza in tal senso della documentazione prodotta dall'ingiungente;
l'inefficacia della coobbligazione del sig. per difetto di causa e la decadenza della dal Parte_2 CP_1 diritto di escussione della garanzia;
la novazione del rapporto di debito e la conseguente estraneità del sig. ; Parte_2
l'infondatezza del credito ingiunto per la carta di credito n. 32161551460 per carenza dei requisiti di certezza e liquidità.
In via pregiudiziale ed in rito gli opponenti concludevano per la dichiarazione di improcedibilità della domanda monitoria per mancato espletamento del tentativo obbligatorio di mediazione previsto da contratto con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 5094/2022.
Nel merito chiedevano di “accertare e dichiarare che nulla è dovuto alla dalla sig.ra Controparte_1 per il contratto di finanziamento, stabilendo, solo in via gradata, la somma effettivamente dovuta a Parte_1 tale titolo, qualora provata dalla Banca essendo contestato il credito ingiunto, e, per l'effetto, accogliere l'opposizione e revocare il decreto ingiuntivo n. 5094/2022;
accertare e dichiarare che nulla è dovuto alla dal sig. per il contratto di Controparte_1 Parte_2 finanziamento, per non debenza del credito ingiunto, per inefficacia della c.d. coobbligazione e per decadenza del creditore dal diritto di riscossione e, per l'effetto, accogliere l'opposizione e revocare il decreto ingiuntivo n. 5094/2022 nei confronti del sig. ; Parte_2 accertare e dichiarare che nulla è dovuto alla dalla sig.ra per la carta di Controparte_1 Parte_1 credito, stabilendo, solo in via gradata, la somma effettivamente dovuta a tale titolo, qualora provata dalla Banca essendo contestato il credito ingiunto, e, per l'effetto, accogliere l'opposizione e revocare il decreto ingiuntivo n. 5094/2022; condannare la al pagamento delle spese e competenze di giudizio, con distrazione”. Controparte_1
L'ingiungente, costituendosi, insisteva nell'accoglimento della propria domanda di pagamento nei confronti degli opponenti.
2 Con riguardo alla preliminare eccezione di improcedibilità della domanda per violazione dell'art. 18 del contratto di finanziamento, l'odierna opposta, operando il richiamo all'art.5 co.4 D.Lgs n.28\2010 ( vigente ratione temporis) sulla disciplina della mediazione obbligatoria nei casi previsti per legge, riteneva che vertendo la presente controversia in tema di inadempimento contrattuale, aveva legittimamente esercitato l'azione monitoria, senza alcuna necessità del preventivo esperimento del tentativo di conciliazione innanzi ad un Organismo di mediazione.
Nel merito riteneva infondata l'opposizione sul punto relativo all'obbligatorietà della comunicazione di decadenza dal beneficio del termine, per aver inviato agli ingiunti dette comunicazioni a mezzo racc A\R, richiamate anche nelle successive lettere di messa in mora.
Ritiene ancora l'opposta di aver ai sensi dell'art. 2697 c.c. compiutamente provato tutti i fatti costitutivi della pretesa creditoria con le proprie produzioni documentali che fornirebbero un quadro affidabile e completo del vantato credito sia nell'an che sul quantum, nonché tutti gli elementi per affermare la certezza, liquidità ed esigibilità del credito stesso.
Quanto alla inefficacia della coobbligazione del , parte opposta ritiene che lo stesso sia parte Parte_2 del contratto di finanziamento n.15806725 avendolo sottoscritto in ogni sua parte, così manifestando la propria volontà di rendersi coobbligato della e dunque ai sensi dell'art. 1292 c.c. ne Parte_1 deriverebbe la responsabilità solidale di entrambi gli opponenti.
Ritiene, altresì, l'opposta che in merito al presunto accordo novativo eccepito dagli opponenti, gli stessi non hanno allegato e provato gli elementi costituivi della novazione, anzi stante la propria morosità concordavano con l'opposta un piano di rientro cambiario – poi non rispettato, riconoscendo espressamente nei contratti di cui al monitorio la fonte delle proprie obbligazioni.
Sulla fondatezza della domanda relativa al dovuto sulla carta di credito n. 32161551460, l'opposta ritiene di aver assolto proprio onere probatorio, avendo prodotto in atti sia l'estratto conto ex art. 50 TUB ed il contratto n. 32161551460 che gli estratti conto dall'origine del rapporto.
Concludeva per l'integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto, con concessione della provvisoria esecuzione dello stesso ex art 648 c.p.c.
Nel corso del giudizio, verificata la ritualità delle costituzioni, concessa la provvisoria esecutività ex art
648 c.p.c. limitatamente alla posizione di concessi i termini ex art 183 comma VI Parte_1
c.p.c., rigettate le richieste istruttorie, rilevata d'ufficio la questione relativa alla possibile vessatorietà delle clausole contrattuali inerenti la misura degli interessi moratori indicata nel contratto di finanziamento con soggetto da qualificarsi consumatore, il giudice alla udienza del 13.05.2025 riservava la causa in decisione con i termini di legge ex art 190 c.p.c.
Ebbene, in via pregiudiziale va rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato espletamento del tentativo di mediazione avendo l'opposta depositato verbale negativo a seguito del termine all'uopo concesso dal giudice ai sensi dell'art 5 del D.lgs.n.28\2010.
3 Deve osservarsi che il quinto comma dell'art. 5 del D.lgs. n. 28/2010, applicabile ratione temporis, con riferimento alla mediazione c.d. contrattuale prevede espressamente, che in ipotesi quale quella di specie
“ qualora il tentativo non risulti esperito, pur in presenza di tale clausola, «il giudice o l'arbitro, su eccezione di parte, proposta nella prima difesa, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione
e fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'art. 6».
Lo stesso inoltre dispone che “ I commi 1 bis e 2 non si applicano: a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa
l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione”.
Ne discende che alcun obbligo di mediazione sussisteva in fase monitoria.
Passando all'esame del merito, va in primis definito l'inquadramento della figura del in Parte_2 riferimento al contratto di finanziamento n.15806725 ove viene definito coobbligato.
Ebbene il nostro ordinamento non conosce la figura del "coobbligato" quale figura autonoma, il termine
“coobbligato” descrive o la solidarietà dell'obbligazione tra soggetti tutti debitori ovvero un vincolo di accessorietà quale quello derivante dalla fideiussione.
Il coobbligato è tale o perché parte del rapporto obbligatorio principale, ovvero perché, in forza di un'obbligazione accessoria di garanzia, risponde dell'adempimento dell'obbligazione altrui, quest'ultima ipotesi integra una fideiussione.
Nel caso di specie dalla disamina del contratto emerge che la richiesta di finanziamento proviene unicamente dalla sig.ra sul cui conto solo hanno operato gli addebiti delle rate ed unica Parte_1 beneficiaria delle somme.
Il non è dunque stato parte attiva del rapporto di finanziamento e come tale non è debitore, Parte_2 ma risponde dell'obbligazione quale fideiussore.
Ciò premesso in punto di qualificazione giuridica è fondata e va accolta l'eccezione di decadenza dallo stesso formulato.
Ed invero ai sensi dell'art 1957 c.c. “ il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”
L'istanza contro il debitore deve essere giudiziale, non basta la notifica di un atto stragiudiziale (Cass. n.
25197/2023; Cass. 16041/16; 1724/16;) pertanto non costituisce idonea istanza ex art. 1957 c.c., la notifica di un atto stragiudiziale, contrariamente a quanto sostenuto da parte opposta, secondo la quale il termine sarebbe stato rispettato con il deposito del ricorso monitorio in data 05/07/2022, avendo preventivamente diffidato il all'adempimento bonario con raccomandata a/r del 09/03/2022. Parte_2
Tale atto avrebbe valenza solo nella diversa ipotesi di fideiussione a prima richiesta che nel caso di specie non ricorre.
Ebbene dalla disamina dell'estratto conto emerge che la debitrice è decaduta dal beneficio del termine in data 14/08/2018 laddove la prima iniziativa giudiziale effettuata dalla creditrice risulta essere il ricorso per ingiunzione depositato il 02\07\2022, dunque ben oltre il termine di sei mesi di cui all'art. 1957 c.c.
4 Ne deriva che il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato nei confronti di Parte_2 per intervenuta decadenza dal diritto di garanzia ex art. 1957 c.c.
Assorbita l'ulteriore eccezione formulata dal solo di estinzione della propria obbligazione per Parte_2 intervenuta novazione.
Parimenti assorbite le ulteriori questioni connesse alla qualifica soggettiva del in termini di Parte_2 consumatore sollevate d'ufficio nel corso del giudizio.
Quanto alla posizione della debitrice principale va osservato che la stessa, in contrasto con quanto indicato nel modulo contrattuale, ha dichiarato nei propri scritti difensivi che la richiesta di prestito personale è stata funzionale al suo ruolo di amministratore unico della società ( Controparte_2 allegando a riprova visura camerale) e che lo scopo del finanziamento è stato del tutto estraneo ad un interesse personale e\o familiare ed è stato utilizzato per provvedere al pagamento delle retribuzioni di alcuni dipendenti della società, pertanto avendo agito per scopi intranei alla propria attività imprenditoriale, la stessa non può definirsi “Consumatore” nell'accezione di cui all'art.3 co.1 lett.a) del
Codice del Consumo con la conseguente esclusione l'applicazione delle tutele consumeristiche.
Priva di fondatezza può dirsi, altresì, la doglianza di parte opponente relativa alla mancanza della prova del credito sia nell'an che nel quantum.
Quanto al contratto di finanziamento va difatti precisato che secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, nelle controversie aventi ad oggetto i contratti di finanziamento, differentemente dai processi aventi ad oggetto i contratti di conto corrente, essendo il credito definito nel suo esatto ammontare sin dall'inizio della stipula del contratto, non è necessario depositare gli estratti conto, potendo il creditore – come in ogni fattispecie inerente l'adempimento dei crediti derivanti da contratto
– limitarsi a depositare esclusivamente il solo negozio giudico (conformandosi alla già citata Cass., S.U. n
13533/2001), non dovendo depositare l'elenco delle movimentazioni contrattuali che, peraltro, risulta depositato nel caso in esame.
A fronte della documentazione prodotta (contratto, estratto conto certificato ex art 50 TUB e lista integrale movimenti), quindi, l'opponente non soltanto non offre la prova dell'intervento di fatti estintivi o modificativi del credito azionato, ma muove contestazioni generiche, in quanto tali inammissibili.
Quanto al contratto di carta di credito operante secondo lo schema del fido con tetto ad euro 4.000,00 e regolato in conto corrente la banca ha prodotto non solo il contratto ed il certificato di saldaconto ex art
50 TUB ma altresì il riepilogo degli utilizzi che non può essere considerato alla pari di un estratto di saldaconto rappresentando un'attestazione di tutti i movimenti contabili eseguiti dalle parti nei cui confronti l'opponente non ha posto alcuna contestazione specifica.
“Ove il documento prodotto in giudizio dalla banca contenga (come nel caso in esame) la indicazione delle singole partite che hanno concorso a formare il saldo - in tal modo essendo stata data al correntista la possibilità di un dettagliato esame e, quindi, di una eventuale specifica contestazione delle singole poste dalle quali discende quel saldo - il correntista deve ritenersi
5 onerato, nel momento in cui il documento viene portato a sua conoscenza, di provvedere, al fine di superarne l'efficacia probatoria, alla sua specifica contestazione, con la conseguenza che ove il correntista si sia limitato ad una generica affermazione di non riconoscere valore all'estratto prodotto, come nel caso di specie, potrà essere attribuita dal giudice efficacia probatoria delle singole poste indicate come a credito della banca ed a debito del correntista” (cfr. Corte appello Roma, sez. III, 03/08/2017, n. 5267).
Orbene, come anticipato, la generica contestazione della parte opponente impedisce di sottrarre fondatezza alla pretesa attorea quanto alla quantificazione del credito dal punto di vista del procedimento contabile a mezzo del quale è stato formato anche in relazione al debito inerente alla carta di credito.
Da quanto sin qui detto ne consegue il rigetto della opposizione formulata dalla con Parte_1 conseguente conferma nei soli confronti della stessa del decreto ingiuntivo.
La soccombenza reciproca giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
PQM
Il Tribunale di Napoli, II sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione di e per l'effetto revoca nei suoi confronti il decreto Parte_2 ingiuntivo n.5094/2022 emesso dal Tribunale di Napoli in data 08/07/2022;
2. Rigetta l'opposizione della e per l'effetto conferma nei suoi confronti il Parte_1 decreto ingiuntivo n.5094/2022 emesso dal Tribunale di Napoli in data 08/07/2022;
3. Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Napoli, lì 23.09.2025
Il Giudice
Dott.ssa Roberta Guardasole
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