Art. 3. 1. Alla fine di ciascun esercizio finanziario la presidenza del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale presenta al Ministero di grazia e giustizia una relazione delle attivita' svolte con allegato rendiconto delle entrate e delle spese dell'Istituto.
Articolo 3 della Legge 31 dicembre 1996, n. 678
Articolo 2Articolo 4
- Legge 31 dicembre 1996, n. 678
Articolo 3 della Legge 31 dicembre 1996, n. 678
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25 gennaio 1997
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