Articolo 3 della Legge 31 dicembre 1996, n. 678
Articolo 2Articolo 4
Versione
25 gennaio 1997
Art. 3. 1. Alla fine di ciascun esercizio finanziario la presidenza del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale presenta al Ministero di grazia e giustizia una relazione delle attivita' svolte con allegato rendiconto delle entrate e delle spese dell'Istituto.
Entrata in vigore il 25 gennaio 1997