Articolo 63 della Legge 8 gennaio 1952, n. 6
Articolo 62Articolo 64
Versione
20 febbraio 1952
Art. 63.
Gli iscritti all'Ente di previdenza che non abbiano esercitato il diritto di riscatto previsto dall'art. 60 possono conseguire l'ammissione al trattamento di pensione dopo almeno cinque anni di iscrizione alla Cassa, anche se non sono decorsi i termini indicati nell'art. 32 e senza chiedere la cancellazione dall'albo qualora il capitale accreditato nel conto individuale, con le integrazioni previste dall'art. 54 e con gli eventuali versamenti volontari, assicuri la liquidazione di assegni di pensione diretta per un importo non inferiore a lire 180 mila annue.
Entrata in vigore il 20 febbraio 1952
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