Cass. pen., sez. I, sentenza 24/10/2025, n. 34781
CASS
Sentenza 24 ottobre 2025

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentario1

  • 1Retrodatazione del reato associativo: il giudice dell’esecuzione deve motivare sulla richiesta difensiva, pena l’annullamento (Cass. Pen. n. 34781/25)
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 31 ottobre 2025

    La massima In tema di esecuzione penale, il giudice che rigetta l'istanza di rideterminazione della pena ai sensi dell'art. 657, comma 4, c.p.p. deve motivare sulla richiesta difensiva di retrodatazione della consumazione del reato associativo, qualora tale elemento costituisca presupposto logico-giuridico per la verifica della pena già espiata. L'omessa considerazione di un argomento decisivo prospettato dalla difesa — anche se contenuto in una memoria — integra vizio di motivazione rilevante ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. e comporta l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. La sentenza integrale Cassazione penale sez. I, 17/10/2025, (ud. 17/10/2025, dep. …

     Leggi di più…
Inizia subito la prova gratuita
Crea un account per accedere agli strumenti d’IA giuridica e sbloccare tutte le funzionalità di Doctrine Pro.
  • Accesso ai contenuti giuridici
  • Prova dell'IA giuridica
  • Collegamento al tuo cloud
Iscriviti gratuitamente

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 24/10/2025, n. 34781
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 34781
Data del deposito : 24 ottobre 2025

Testo completo