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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. XI, sentenza 12/02/2026, n. 868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 868 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 868/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 11, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LA EC EP, Presidente PELLINGRA DANIELA, Relatore NAPOLI ANTONIO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3180/2025 depositato il 15/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
Email_2 elettivamente domiciliata presso
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliata presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259026077045000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259026077045000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259026077045000 IRPEF-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620140039217447000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620140039217447000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620140039217447000 IRPEF-ALTRO 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Il rappresentante dell'Agenzia delle Entrate si riporta ai motivi delle controdeduzioni e chiede il rigetto del ricorso, eccependo l'inammissibilità della documentazione depositata tardivamente dal ricorrente insieme alla memoria. La Corte pone la causa in decisione, riservandosi il deposito del dispositivo nel termine di sette giorni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 15 settembre 2025, Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento notificatagli l'11 luglio 2025 dall'Agenzia delle Entrate Riscossione per la Provincia di Palermo, nonché la sottesa cartella n.29620140039217447000 – relativa ad IRPEF 2011 - pari alla complessiva somma di € 25.326,00, deducendo la omessa notifica di quest'ultima e la conseguente illegittimità dell'impugnata intimazione, anche con riguardo alla prescrizione della pretesa. Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate -Direzione Provinciale di Palermo, chiedendo il rigetto del ricorso. Con ordinanza del 21 novembre 2025, veniva accolta l'istanza di inibitoria formulata dalla parte ricorrente. In data 21 gennaio 2026, il ricorrente depositava memoria difensiva. In data odierna, questa Corte deliberava come da dispositivo che segue, all'esito della contestuale camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, anzitutto, rilevata la inammissibilità della memoria difensiva – e della documentazione ad essa allegata -depositata dalla parte ricorrente il 21 gennaio 2026, in violazione dei termini di cui all'art. 32 del D.L. vo n.546/1992. Va, poi, osservato che la cartella di pagamento prodromica all'intimazione per cui è causa risulta regolarmente notificata in data 28 marzo 2015 (vedi relata in atti ), risultando, in ogni caso, che la stessa fosse pervenuta alla conoscenza del ricorrente prima della notifica dell'atto impugnato in considerazione del fatto che quest'ultimo ha presentato per tale cartella, in data 29 aprile 2019, istanza di definizione agevolata, il cui accoglimento è stato comunicato, via pec, allo stesso contribuente l'8 luglio 2019. I formulati motivi attinenti alla invalidità della cartella in questione non sono, dunque, più deducibili nella presente sede, a cagione della intervenuta decadenza derivante dalla mancata impugnazione della stessa cartella. E' invece, parzialmente, fondata l'eccezione di prescrizione sollevata, in subordine, dal ricorrente in ordine alle sanzioni ed agli interessi, com'è noto soggetti a prescrizione quinquennale. Se infatti per il tributo erariale - pari ad € 18.407,41 - non può dirsi decorso il termine decennale di legge, calcolato a partire dall'8 luglio 2019, diversamente è a dirsi quanto agli accessori, per i quali alla data di notifica dell'intimazione (11 luglio 2025) risultava decorso il termine quinquennale di legge. Nei limiti anzidetti, va dunque accolto il ricorso. Le spese vanno compensate tra le parti, considerata la parziale reciproca soccombenza delle parti costituite.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso, nei termini di cui in motivazione e compensa le spese. Palermo, 30 gennaio 2026.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 11, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LA EC EP, Presidente PELLINGRA DANIELA, Relatore NAPOLI ANTONIO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3180/2025 depositato il 15/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
Email_2 elettivamente domiciliata presso
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliata presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259026077045000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259026077045000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259026077045000 IRPEF-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620140039217447000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620140039217447000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620140039217447000 IRPEF-ALTRO 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Il rappresentante dell'Agenzia delle Entrate si riporta ai motivi delle controdeduzioni e chiede il rigetto del ricorso, eccependo l'inammissibilità della documentazione depositata tardivamente dal ricorrente insieme alla memoria. La Corte pone la causa in decisione, riservandosi il deposito del dispositivo nel termine di sette giorni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 15 settembre 2025, Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento notificatagli l'11 luglio 2025 dall'Agenzia delle Entrate Riscossione per la Provincia di Palermo, nonché la sottesa cartella n.29620140039217447000 – relativa ad IRPEF 2011 - pari alla complessiva somma di € 25.326,00, deducendo la omessa notifica di quest'ultima e la conseguente illegittimità dell'impugnata intimazione, anche con riguardo alla prescrizione della pretesa. Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate -Direzione Provinciale di Palermo, chiedendo il rigetto del ricorso. Con ordinanza del 21 novembre 2025, veniva accolta l'istanza di inibitoria formulata dalla parte ricorrente. In data 21 gennaio 2026, il ricorrente depositava memoria difensiva. In data odierna, questa Corte deliberava come da dispositivo che segue, all'esito della contestuale camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, anzitutto, rilevata la inammissibilità della memoria difensiva – e della documentazione ad essa allegata -depositata dalla parte ricorrente il 21 gennaio 2026, in violazione dei termini di cui all'art. 32 del D.L. vo n.546/1992. Va, poi, osservato che la cartella di pagamento prodromica all'intimazione per cui è causa risulta regolarmente notificata in data 28 marzo 2015 (vedi relata in atti ), risultando, in ogni caso, che la stessa fosse pervenuta alla conoscenza del ricorrente prima della notifica dell'atto impugnato in considerazione del fatto che quest'ultimo ha presentato per tale cartella, in data 29 aprile 2019, istanza di definizione agevolata, il cui accoglimento è stato comunicato, via pec, allo stesso contribuente l'8 luglio 2019. I formulati motivi attinenti alla invalidità della cartella in questione non sono, dunque, più deducibili nella presente sede, a cagione della intervenuta decadenza derivante dalla mancata impugnazione della stessa cartella. E' invece, parzialmente, fondata l'eccezione di prescrizione sollevata, in subordine, dal ricorrente in ordine alle sanzioni ed agli interessi, com'è noto soggetti a prescrizione quinquennale. Se infatti per il tributo erariale - pari ad € 18.407,41 - non può dirsi decorso il termine decennale di legge, calcolato a partire dall'8 luglio 2019, diversamente è a dirsi quanto agli accessori, per i quali alla data di notifica dell'intimazione (11 luglio 2025) risultava decorso il termine quinquennale di legge. Nei limiti anzidetti, va dunque accolto il ricorso. Le spese vanno compensate tra le parti, considerata la parziale reciproca soccombenza delle parti costituite.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso, nei termini di cui in motivazione e compensa le spese. Palermo, 30 gennaio 2026.