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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXVI, sentenza 09/02/2026, n. 1923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1923 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1923/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 36, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CLEMENTE ALESSANDRO, Presidente e Relatore
SINATRA ACHILLE, Giudice
VOLINO PASQUALE, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16924/2022 depositato il 28/12/2022
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar, 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Di Torre Spaccata, 110 00173 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dp.2roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 097202290302763 01 000 IRPEF-ALTRO 2005 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 09720229030276301000, notificata in data 26 agosto 2022 dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, con cui veniva richiesto il pagamento di somme iscritte a ruolo per un importo complessivo pari a euro 1.921,67.
L'intimazione di pagamento risulta fondata, per quanto qui rileva, sulle seguenti cartelle di pagamento:
- cartella di pagamento n. 09720090277266853000, relativa a IRPEF anno d'imposta 2005, per un importo in linea capitale pari a euro 1.369,00, asseritamente notificata in data 16 dicembre 2009;
- cartella di pagamento n. 09720170218578954000, riferita a tassa automobilistica anno 2015 e contravvenzioni al Codice della Strada, per un importo complessivo in linea capitale pari a euro 479,00, della quale l'Agente della riscossione assumeva l'avvenuta notifica sempre in data 16.12.2009;
- ulteriore cartella n. 09720190068827282000 relativa a sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada.
La ricorrente ha dedotto l'illegittimità dell'intimazione di pagamento, eccependo il difetto di motivazione per omessa allegazione degli atti presupposti;
l'omessa notifica delle cartelle sottese all'intimazione impugnata;
l'intervenuta prescrizione del credito relativo alla cartella n. 09720090277266853000, per essere decorso un termine superiore a dieci anni tra la data di notifica della cartella e quella dell'intimazione impugnata, in assenza di atti interruttivi validamente notificati.
Si sono costituite in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione e l'Agenzia delle Entrate – Direzione
Provinciale II di Roma, chiedendo entrambe il rigetto del ricorso, ed eccependo la prima il difetto di giurisdizione della Corte adita per le cartelle, o parte di esse, aventi ad oggetto contravvenzioni al codice della strada nonché la regolare notifica delle cartelle prodromiche all'intimazione impugnata.
La ricorrente ha depositato in atti lettera di rinuncia al mandato del difensore all'uopo nominato, che però in udienza pubblica ha confermato la validità del predetto mandato difensivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che, in via preliminare, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione in relazione alla parte dell'intimazione di pagamento fondata su cartelle concernenti sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada, trattandosi di materia devoluta alla giurisdizione del Giudice ordinario (parte della cartella n. 09720170218578954000 e cartella n. 09720190068827282000).
Nel merito, con riferimento alla cartella di pagamento n. 09720090277266853000, relativa a IRPEF anno
2005, deve rilevarsi che la stessa risulta correttamente notificata in data 16 dicembre 2009 mediante notifica diretta al portiere.
Tuttavia, dalla documentazione versata in atti, non emergono atti interruttivi della prescrizione validamente notificati anteriormente all'intimazione di pagamento del 26 agosto 2022 ed oggi impugnata. Essendo decorso un termine superiore a dieci anni, deve ritenersi prescritto il diritto alla riscossione, con conseguente illegittimità dell'intimazione impugnata nella parte riferita a tale cartella.
Parimenti fondato è il motivo di ricorso relativo alla cartella di pagamento n. 09720170218578954000, per la parte relativa alla tassa auto anno 2015, notificata per compiuta giacenza.
La documentazione prodotta dall'Agente della riscossione non consente di ritenere perfezionata la notifica dell'atto, risultando omessa la Comunicazione di Avvenuto Deposito (cd. CAD) e priva di indicazioni la relata in ordine al luogo di deposito dell'avviso di giacenza.
Tali omissioni integrano una violazione delle forme essenziali del procedimento notificatorio, determinando la nullità insanabile della notifica e, conseguentemente, l'illegittimità della pretesa azionata mediante l'intimazione impugnata nonché la prescrizione della prelativa pretesa fiscale.
Pertanto, dichiarato il parziale difetto di giurisdizione come in motivazione, per il resto il ricorso deve essere accolto. Le spese di giudizio seguono la soccombenza sostanziale dell'Agente della riscossione e vanno poste a suo carico, liquidate come in dispositivo;
spese compensate con l'Agenzia delle Entrate.
P.Q.M.
La Corte dichiara il parziale difetto di giurisdizione come in motivazione;
concede termine di legge alla ricorrente per la riassunzione dinanzi al giudice ordinario competente. Accoglie il ricorso per il resto e condanna l'Agenzia Entrate Riscossione al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.000,00 oltre accessori di legge. Spese compensate tra ricorrente e Agenzia delle Entrate.
Così deciso in Roma, 30 gennaio 2026
IL PRESIDENTE ESTENSORE
AN LE
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 36, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CLEMENTE ALESSANDRO, Presidente e Relatore
SINATRA ACHILLE, Giudice
VOLINO PASQUALE, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16924/2022 depositato il 28/12/2022
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar, 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Di Torre Spaccata, 110 00173 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dp.2roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 097202290302763 01 000 IRPEF-ALTRO 2005 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 09720229030276301000, notificata in data 26 agosto 2022 dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, con cui veniva richiesto il pagamento di somme iscritte a ruolo per un importo complessivo pari a euro 1.921,67.
L'intimazione di pagamento risulta fondata, per quanto qui rileva, sulle seguenti cartelle di pagamento:
- cartella di pagamento n. 09720090277266853000, relativa a IRPEF anno d'imposta 2005, per un importo in linea capitale pari a euro 1.369,00, asseritamente notificata in data 16 dicembre 2009;
- cartella di pagamento n. 09720170218578954000, riferita a tassa automobilistica anno 2015 e contravvenzioni al Codice della Strada, per un importo complessivo in linea capitale pari a euro 479,00, della quale l'Agente della riscossione assumeva l'avvenuta notifica sempre in data 16.12.2009;
- ulteriore cartella n. 09720190068827282000 relativa a sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada.
La ricorrente ha dedotto l'illegittimità dell'intimazione di pagamento, eccependo il difetto di motivazione per omessa allegazione degli atti presupposti;
l'omessa notifica delle cartelle sottese all'intimazione impugnata;
l'intervenuta prescrizione del credito relativo alla cartella n. 09720090277266853000, per essere decorso un termine superiore a dieci anni tra la data di notifica della cartella e quella dell'intimazione impugnata, in assenza di atti interruttivi validamente notificati.
Si sono costituite in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione e l'Agenzia delle Entrate – Direzione
Provinciale II di Roma, chiedendo entrambe il rigetto del ricorso, ed eccependo la prima il difetto di giurisdizione della Corte adita per le cartelle, o parte di esse, aventi ad oggetto contravvenzioni al codice della strada nonché la regolare notifica delle cartelle prodromiche all'intimazione impugnata.
La ricorrente ha depositato in atti lettera di rinuncia al mandato del difensore all'uopo nominato, che però in udienza pubblica ha confermato la validità del predetto mandato difensivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che, in via preliminare, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione in relazione alla parte dell'intimazione di pagamento fondata su cartelle concernenti sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada, trattandosi di materia devoluta alla giurisdizione del Giudice ordinario (parte della cartella n. 09720170218578954000 e cartella n. 09720190068827282000).
Nel merito, con riferimento alla cartella di pagamento n. 09720090277266853000, relativa a IRPEF anno
2005, deve rilevarsi che la stessa risulta correttamente notificata in data 16 dicembre 2009 mediante notifica diretta al portiere.
Tuttavia, dalla documentazione versata in atti, non emergono atti interruttivi della prescrizione validamente notificati anteriormente all'intimazione di pagamento del 26 agosto 2022 ed oggi impugnata. Essendo decorso un termine superiore a dieci anni, deve ritenersi prescritto il diritto alla riscossione, con conseguente illegittimità dell'intimazione impugnata nella parte riferita a tale cartella.
Parimenti fondato è il motivo di ricorso relativo alla cartella di pagamento n. 09720170218578954000, per la parte relativa alla tassa auto anno 2015, notificata per compiuta giacenza.
La documentazione prodotta dall'Agente della riscossione non consente di ritenere perfezionata la notifica dell'atto, risultando omessa la Comunicazione di Avvenuto Deposito (cd. CAD) e priva di indicazioni la relata in ordine al luogo di deposito dell'avviso di giacenza.
Tali omissioni integrano una violazione delle forme essenziali del procedimento notificatorio, determinando la nullità insanabile della notifica e, conseguentemente, l'illegittimità della pretesa azionata mediante l'intimazione impugnata nonché la prescrizione della prelativa pretesa fiscale.
Pertanto, dichiarato il parziale difetto di giurisdizione come in motivazione, per il resto il ricorso deve essere accolto. Le spese di giudizio seguono la soccombenza sostanziale dell'Agente della riscossione e vanno poste a suo carico, liquidate come in dispositivo;
spese compensate con l'Agenzia delle Entrate.
P.Q.M.
La Corte dichiara il parziale difetto di giurisdizione come in motivazione;
concede termine di legge alla ricorrente per la riassunzione dinanzi al giudice ordinario competente. Accoglie il ricorso per il resto e condanna l'Agenzia Entrate Riscossione al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.000,00 oltre accessori di legge. Spese compensate tra ricorrente e Agenzia delle Entrate.
Così deciso in Roma, 30 gennaio 2026
IL PRESIDENTE ESTENSORE
AN LE