CASS
Sentenza 25 agosto 2023
Sentenza 25 agosto 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/08/2023, n. 35654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35654 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI CATANIA nel procedimento a carico di: IO NE nato il [...] KA AE nato il [...] OR UN nato il [...] IA FA nato il [...] avverso la sentenza del 19/01/2022 della CORTE di APPELLO di CATANIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;
lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. VALENTINA MANUALI per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento cori rinvio della sentenza impugnata;
lette le conclusioni degli avv. Antonio Pecoraro, Cinzia Pecoraro e Roberta Provenzano che, in difesa di IO NE, IA FA e OR UN, chiedono che il ricorso sia dichiarato inammissibile ovvero rigettato. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'Appello di Catania con sentenza del 19/1/2022, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Catania in data 10/6/2020 ha assolto IO KI, KA AE, OR UN 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 35654 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: MONACO MARCO MARIA Data Udienza: 12/05/2023 e IAS FA per l'imputazione oggetto del capo 1) di cui all'art. 416 bis cod. pen. e, rideterminata la pena, ha confermato nel resto la condanna degli stessi in relazione al reato oggetto del capo 3) di cui all'art. 73 D.P.R. 309/1990. 2. Gli imputati, per quanto di rilievo nel presente giudizio di legittimità, sono stati rinviati a giudizio per avere fatto parte di un'associazione a delinquere di tipo mafioso denominata "Vikings" che sarebbe operante nel territorio di Catania e provincia e in modo particolare nel C.A.R.A. di Mineo. Gli stessi imputati sono stati rinviati a giudizio anche in relazione al reato di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti che però non risulta essere oggetto dell'odierna impugnazione. All'esito del giudizio di primo grado tutti gli imputati sono stati dichiarati responsabili per entrambe le imputazioni. Il giudice di primo grado ha fondato la dichiarazione di responsabilità in ordine al reato associativo di cui al capo 1) sulle dichiarazioni rese da alcuni collaboratori di giustizia, da alcuni testimoni e facendo riferimento al contenuto di alcune conversazioni intercettate, oltre che agli accertamenti effettuati, soprattutto presso il C.A.R.A. di Mineo, dalla polizia giudiziaria. Avverso la sentenza hanno proposto appello gli imputati e la Corte territoriale, all'esito del giudizio, ha ritenuto che il compendio probatorio acquisito nel corso delle indagini, in specifico le dichiarazioni dei collaboratori e delle persone comunque sentite, non fosse sufficiente a fondare un giudizio di responsabilità, ciò con specifico riferimento all'assenza di prove quanto all'effettiva e concreta partecipazione degli imputati a carico dei quali esisterebbe solo una generica indicazione nel senso di "fare parte" del gruppo, senza che in effetti sarebbe emerso alcun elemento dimostrativo del ruolo che gli stessi avrebbero svolto e quindi di un effettivo, dinamico e funzionale stabile inserimento degli stessi nell'associazione. 3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il Procuratore Generale che il deduce il vizio di motivazione, anche con riferimento al travisamento per omissione di alcune delle prove acquisite. L'organo dell'accusa, in un unico e articolato motivo, facendo specifico riferimento alle posizioni dei singoli imputati e analizzando gli elementi emersi, evidenzia che la sentenza impugnata non si sarebbe adeguatamente confrontata con l'attenta motivazione resa in ordine a ogni singolo imputato e, omettendo di considerare gli elementi acquisiti e l'effettiva valenza degli stessi, avrebbe reso una motivazione carente e frutto di evidenti travisamenti delle prove, quali il reale contenuto e tenore delle dichiarazioni rese dai testi e dal collaboratore di giustizia e le frasi contenute nelle conversazioni intercettate specificamente indicati nell'atto di ricorso. Sotto questo profilo, d'altro canto, la Corte territoriale si sarebbe sottratta all'obbligo di rendere una motivazione rafforzata 2 che incombe sul giudice dell'impugnazione nel caso di riforma della sentenza di primo grado. 3. In data 21 aprile 2023 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il Sost. Proc. Gen. Valentina Manuali, chiede che il ricorso sia accolto e la sentenza annullata con rinvio alla Corte d'Appello di Catania per nuovo giudizio. 4. In data 24 aprile 2023 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali l'avv. Provenzano, in difesa di DA AU, chiede che il ricorso sia rigettato. 5. In data 8 maggio 2023 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali l'avv. Pecoraro, in difesa di LL OU, chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile ovvero rigettato. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. 1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il Procuratore Generale che il deduce il vizio di motivazione, anche con riferimento al travisamento per omissione di alcune delle prove acquisite, evidenziando che la Corte territoriale si sarebbe sottratta all'obbligo di rendere una motivazione rafforzata che incombe sul giudice dell'impugnazione nel caso di riforma della sentenza di primo grado. La doglianza è fondata. 1.1. Il giudice d'appello, qualora si determini a riformare la sentenza di primo grado, anche se non ritiene di disporre la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ai sensi dell'art. 603, comma 3 bis cod. proc. pen., è tenuto a dare conto, in modo puntuale e specifico, delle ragioni che hanno determinato il "ribaltamento" della precedente decisione, fornendo sul punto la c.d. motivazione rafforzata. In tale corretta prospettiva anche la sentenza di appello che riformi integralmente la sentenza di condanna di primo grado, per non incorrere nel vizio di motivazione, seppure in termini meno puntuali di quanto avvenga nel caso di riforma di una sentenza di assoluzione (cfr. Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679; Sez. 3, n. 29253 del 05/05/2017, C., Rv. 270149; Sez. 4, n. 4222 del 20/12/2016 dep. 2017, Mangano, Rv. 268948; Sez. 3, n. 6880 del 26/10/2016, dep. 2017, B.D., Rv. 269523; Sez. 6, n. 10130 del 20/01/2015, Marsili, Rv. 262907), si deve confrontare in termini specifici con le ragioni poste a sostegno della decisione riformata, dimostrando la debolezza logica e giuridica degli argomenti sui quali si fonda la prima decisione e così, rendendo una motivazione che dia ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata a elementi di prova diversi o diversamente valutati, deve evidenziare la sostanziale inconsistenza del ragionamento seguito dal giudice di primo grado nel provvedimento impugnato. 3 Benché in questo caso non sia necessario che la sentenza abbia una "forza persuasiva superiore", come imposto dal canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio per la riforma dell'assoluzione, infatti, si deve ribadire quanto espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte per le quali il giudice d'appello che riformi in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado, anche se non ha l'obbligo di rinnovare l'istruzione dibattimentale mediante l'esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive, "deve offrire una motivazione puntuale e adeguata, che fornisca una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata, anche riassumendo, se necessario, la prova dichiarativa decisiva" (così Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, 2018, Troise, Rv. 272430 - 01 e, da ultimo, anche Sez. 4, n. 2474 del 15/10/2021, dep. 2022, Masturzo, Rv. 282612 - 01 nel senso che il giudice di appello deve indicare in maniera approfondita e diffusa gli argomenti ritenuti idonei a confutare le valutazioni del giudice di primo grado). 1.2. La Corte territoriale, omettendo di confrontarsi con l'articolata motivazione della sentenza di primo grado, non ha adempiuto all'obbligo di evidenziare le ragioni per le quali la conclusione in ordine alla dichiarazione di responsabilità degli imputati sarebbe errata. La motivazione della sentenza impugnata, quindi, nella quale gli elementi risultano valutati in modo superficiale e facendo ricorso a congetture e affermazioni apodittiche, non risulta avere una forza persuasiva idonea a confutare in termini adeguati il ragionamento seguito dal giudice di primo grado. Nel caso di specie il giudice di appello, a fronte della sentenza di primo grado, articolata e puntuale quanto all'analisi degli elementi acquisiti, delle dichiarazioni rese dal collaboratore e dai testimoni nonché del testo delle conversazioni intercettate, infatti, ha reso una motivazione parziale del compendio probatorio, incorrendo nei travisamenti per omissione indicati dall'organo dell'accusa ricorrente. Come evidenziato nell'atto di ricorso la conclusione secondo la quale le dichiarazioni del collaboratore sarebbero generiche e prive di effettivi e concreti riferimenti in ordine ai ruoli ricoperti, al contributo fornito e alle attività svolte, si fonda su di una lettura incompleta degli atti il cui contenuto, come risulta dalla lettura della sentenza di primo grado che li riporta per esteso, è diverso da quello superficialmente indicato nella motivazione della sentenza impugnata. EA AY, infatti, come evidenziato dal giudice di primo grado, ha fornito un'articolata e puntuale ricostruzione della struttura dell'associazione e ha indicato, anche facendo riferimento a fatti concreti, come erano ripartiti i ruoli e quale era il coinvolgimento degli imputati. A mero titolo di esempio. 4 1.2.1. Con riferimento alla posizione di EY Ewiarrion, diversamente da quanto indicato nella motivazione della sentenza impugnata, il collaboratore ha fornito indicazioni specifiche e dettagliate. Gli ha attribuito il ruolo di skull guard di primo grado e il compito di nascondere le armi e lo ha riconosciuto in fotografia come persona di rilievo nel gruppo e come il soggetto che lo aveva minacciato, sempre in virtù dell'appartenenza al gruppo stesso. Elementi questi, all'evidenza tutt'altro che generici, che hanno trovato riscontro nelle conversazioni intercettate e che il giudice di appello (escluso un laconico riferimento a quella nella quale l'imputato si attribuisce il significativo ruolo di executioner) ha totalmente omesso di considerare, incorrendo così nel dedotto travisamento per omissione. 1.2.2. Ad analoghe conclusioni si deve pervenire quanto a DA AU. Anche con riferimento a tale imputato, infatti, la Corte territoriale, che si è limitata ad affermare che le dichiarazioni del collaboratore e del teste SA EL erano nel senso di una generica partecipazione al gruppo, ha omesso di considerare che lo stesso testimone aveva riferito di un fatto specifico, cioè che lo stesso imputato lo aveva picchiato e rapinato e sottoposto a continue vessazioni per costringerlo a fare parte del gruppo. Elemento questo significativo dell'apoditticità della motivazione sul punto e della sussistenza del dedotto travisamento per omissione, che pure risulta quanto alle captazioni relative agli scontri avvenuti tra i Vikings e gli Eye il 5 e il 6 novembre 2018, in ordine alle dichiarazioni del teste AN DE e alle conversazioni intercettate circa gli ulteriori scontri dell'8 e del 9 gennaio 2018, prove queste oggetto di puntuale analisi nella sentenza di primo grado con le quali il giudice di appello non si è confrontato. 1.2.3. Alle medesime conclusioni si deve pervenire quanto a HA AY. L'affermazione secondo la quale le dichiarazioni del teste e quelle del collaboratore sarebbero difformi, fondata sulla considerazione che il ruolo di floor member attribuito all'imputato sarebbe quello di una sorta di clown, è in evidente contrasto con quanto riferito da EAh Osaji. Come correttamente indicato nella sentenza di primo grado, infatti, il collaboratore ha puntualmente spiegato cosa si intende per floor member e come questo sia il gradino iniziale della partecipazione al gruppo, tanto che i floor member possono poi essere utilizzati come picchiatori e aspirare a ricoprire il ruolo di skull guard di primo o secondo livello o anche di executioner (cfr. pag. 192 e 192 sentenza di primo grado nella quale si rinvia al verbale del 26/11/2018). Anche la conclusione in ordine al mancato rilievo attribuito all'ulteriore elemento, cioè la partecipazione dell'imputato alla riunione per l'elezione dell'executioner, è apodittica. 5 L'affermazione contenuta nella sentenza impugnata, infatti, non tiene in alcun conto di quanto indicato nella sentenza di primo grado circa la presenza dell'imputato a una riunione, come appunto il collaboratore aveva riferito ed è pure stato accertato dalle immagini estrapolate da un cellulare sottoposto a intercettazpne (cfr. pagine 193-194 della sentenza di primo grado). 1.2.4. Anche la conclusione secondo la quale la partecipazione di OU LL agli scontri del 5 e 6 novembre 2018 e l'avere lo stesso subito una rapina da parte del gruppo rivale non avrebbero valenza decisiva in ordine allo status di associato risulta apodittica. Come evidenziato nell'atto di ricorso, infatti, la Corte territoriale ha omesso di confrontarsi con la motivazione del giudice di primo grado nella quale erano stati correttamente valorizzati tutti gli elementi emersi nei confrotni dell'imputato, costituiti da numerose intercettazioni anche a carico dello stesso, dall'analisi dei profili Facebook e dalla partecipazione alla riunione del sodalizio criminoso del 28/10/2018. 1.3. Per le ragioni esposte la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio affinché la Corte di Appello di Catania proceda a nuovo giudizio in relazione al reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., oggetto del capo 1.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso del Procuratore Generale, annulla la sentenza impugnata in relazione al reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. di cui al capo 1 con rinvio per nuovo giudizio sul capo ad altra sezione della Corte di Appello di Catania. Così deciso il 12 maggio 2023 Il consig iere relatore
udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;
lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. VALENTINA MANUALI per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento cori rinvio della sentenza impugnata;
lette le conclusioni degli avv. Antonio Pecoraro, Cinzia Pecoraro e Roberta Provenzano che, in difesa di IO NE, IA FA e OR UN, chiedono che il ricorso sia dichiarato inammissibile ovvero rigettato. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'Appello di Catania con sentenza del 19/1/2022, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Catania in data 10/6/2020 ha assolto IO KI, KA AE, OR UN 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 35654 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: MONACO MARCO MARIA Data Udienza: 12/05/2023 e IAS FA per l'imputazione oggetto del capo 1) di cui all'art. 416 bis cod. pen. e, rideterminata la pena, ha confermato nel resto la condanna degli stessi in relazione al reato oggetto del capo 3) di cui all'art. 73 D.P.R. 309/1990. 2. Gli imputati, per quanto di rilievo nel presente giudizio di legittimità, sono stati rinviati a giudizio per avere fatto parte di un'associazione a delinquere di tipo mafioso denominata "Vikings" che sarebbe operante nel territorio di Catania e provincia e in modo particolare nel C.A.R.A. di Mineo. Gli stessi imputati sono stati rinviati a giudizio anche in relazione al reato di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti che però non risulta essere oggetto dell'odierna impugnazione. All'esito del giudizio di primo grado tutti gli imputati sono stati dichiarati responsabili per entrambe le imputazioni. Il giudice di primo grado ha fondato la dichiarazione di responsabilità in ordine al reato associativo di cui al capo 1) sulle dichiarazioni rese da alcuni collaboratori di giustizia, da alcuni testimoni e facendo riferimento al contenuto di alcune conversazioni intercettate, oltre che agli accertamenti effettuati, soprattutto presso il C.A.R.A. di Mineo, dalla polizia giudiziaria. Avverso la sentenza hanno proposto appello gli imputati e la Corte territoriale, all'esito del giudizio, ha ritenuto che il compendio probatorio acquisito nel corso delle indagini, in specifico le dichiarazioni dei collaboratori e delle persone comunque sentite, non fosse sufficiente a fondare un giudizio di responsabilità, ciò con specifico riferimento all'assenza di prove quanto all'effettiva e concreta partecipazione degli imputati a carico dei quali esisterebbe solo una generica indicazione nel senso di "fare parte" del gruppo, senza che in effetti sarebbe emerso alcun elemento dimostrativo del ruolo che gli stessi avrebbero svolto e quindi di un effettivo, dinamico e funzionale stabile inserimento degli stessi nell'associazione. 3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il Procuratore Generale che il deduce il vizio di motivazione, anche con riferimento al travisamento per omissione di alcune delle prove acquisite. L'organo dell'accusa, in un unico e articolato motivo, facendo specifico riferimento alle posizioni dei singoli imputati e analizzando gli elementi emersi, evidenzia che la sentenza impugnata non si sarebbe adeguatamente confrontata con l'attenta motivazione resa in ordine a ogni singolo imputato e, omettendo di considerare gli elementi acquisiti e l'effettiva valenza degli stessi, avrebbe reso una motivazione carente e frutto di evidenti travisamenti delle prove, quali il reale contenuto e tenore delle dichiarazioni rese dai testi e dal collaboratore di giustizia e le frasi contenute nelle conversazioni intercettate specificamente indicati nell'atto di ricorso. Sotto questo profilo, d'altro canto, la Corte territoriale si sarebbe sottratta all'obbligo di rendere una motivazione rafforzata 2 che incombe sul giudice dell'impugnazione nel caso di riforma della sentenza di primo grado. 3. In data 21 aprile 2023 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il Sost. Proc. Gen. Valentina Manuali, chiede che il ricorso sia accolto e la sentenza annullata con rinvio alla Corte d'Appello di Catania per nuovo giudizio. 4. In data 24 aprile 2023 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali l'avv. Provenzano, in difesa di DA AU, chiede che il ricorso sia rigettato. 5. In data 8 maggio 2023 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali l'avv. Pecoraro, in difesa di LL OU, chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile ovvero rigettato. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. 1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il Procuratore Generale che il deduce il vizio di motivazione, anche con riferimento al travisamento per omissione di alcune delle prove acquisite, evidenziando che la Corte territoriale si sarebbe sottratta all'obbligo di rendere una motivazione rafforzata che incombe sul giudice dell'impugnazione nel caso di riforma della sentenza di primo grado. La doglianza è fondata. 1.1. Il giudice d'appello, qualora si determini a riformare la sentenza di primo grado, anche se non ritiene di disporre la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ai sensi dell'art. 603, comma 3 bis cod. proc. pen., è tenuto a dare conto, in modo puntuale e specifico, delle ragioni che hanno determinato il "ribaltamento" della precedente decisione, fornendo sul punto la c.d. motivazione rafforzata. In tale corretta prospettiva anche la sentenza di appello che riformi integralmente la sentenza di condanna di primo grado, per non incorrere nel vizio di motivazione, seppure in termini meno puntuali di quanto avvenga nel caso di riforma di una sentenza di assoluzione (cfr. Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679; Sez. 3, n. 29253 del 05/05/2017, C., Rv. 270149; Sez. 4, n. 4222 del 20/12/2016 dep. 2017, Mangano, Rv. 268948; Sez. 3, n. 6880 del 26/10/2016, dep. 2017, B.D., Rv. 269523; Sez. 6, n. 10130 del 20/01/2015, Marsili, Rv. 262907), si deve confrontare in termini specifici con le ragioni poste a sostegno della decisione riformata, dimostrando la debolezza logica e giuridica degli argomenti sui quali si fonda la prima decisione e così, rendendo una motivazione che dia ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata a elementi di prova diversi o diversamente valutati, deve evidenziare la sostanziale inconsistenza del ragionamento seguito dal giudice di primo grado nel provvedimento impugnato. 3 Benché in questo caso non sia necessario che la sentenza abbia una "forza persuasiva superiore", come imposto dal canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio per la riforma dell'assoluzione, infatti, si deve ribadire quanto espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte per le quali il giudice d'appello che riformi in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado, anche se non ha l'obbligo di rinnovare l'istruzione dibattimentale mediante l'esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive, "deve offrire una motivazione puntuale e adeguata, che fornisca una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata, anche riassumendo, se necessario, la prova dichiarativa decisiva" (così Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, 2018, Troise, Rv. 272430 - 01 e, da ultimo, anche Sez. 4, n. 2474 del 15/10/2021, dep. 2022, Masturzo, Rv. 282612 - 01 nel senso che il giudice di appello deve indicare in maniera approfondita e diffusa gli argomenti ritenuti idonei a confutare le valutazioni del giudice di primo grado). 1.2. La Corte territoriale, omettendo di confrontarsi con l'articolata motivazione della sentenza di primo grado, non ha adempiuto all'obbligo di evidenziare le ragioni per le quali la conclusione in ordine alla dichiarazione di responsabilità degli imputati sarebbe errata. La motivazione della sentenza impugnata, quindi, nella quale gli elementi risultano valutati in modo superficiale e facendo ricorso a congetture e affermazioni apodittiche, non risulta avere una forza persuasiva idonea a confutare in termini adeguati il ragionamento seguito dal giudice di primo grado. Nel caso di specie il giudice di appello, a fronte della sentenza di primo grado, articolata e puntuale quanto all'analisi degli elementi acquisiti, delle dichiarazioni rese dal collaboratore e dai testimoni nonché del testo delle conversazioni intercettate, infatti, ha reso una motivazione parziale del compendio probatorio, incorrendo nei travisamenti per omissione indicati dall'organo dell'accusa ricorrente. Come evidenziato nell'atto di ricorso la conclusione secondo la quale le dichiarazioni del collaboratore sarebbero generiche e prive di effettivi e concreti riferimenti in ordine ai ruoli ricoperti, al contributo fornito e alle attività svolte, si fonda su di una lettura incompleta degli atti il cui contenuto, come risulta dalla lettura della sentenza di primo grado che li riporta per esteso, è diverso da quello superficialmente indicato nella motivazione della sentenza impugnata. EA AY, infatti, come evidenziato dal giudice di primo grado, ha fornito un'articolata e puntuale ricostruzione della struttura dell'associazione e ha indicato, anche facendo riferimento a fatti concreti, come erano ripartiti i ruoli e quale era il coinvolgimento degli imputati. A mero titolo di esempio. 4 1.2.1. Con riferimento alla posizione di EY Ewiarrion, diversamente da quanto indicato nella motivazione della sentenza impugnata, il collaboratore ha fornito indicazioni specifiche e dettagliate. Gli ha attribuito il ruolo di skull guard di primo grado e il compito di nascondere le armi e lo ha riconosciuto in fotografia come persona di rilievo nel gruppo e come il soggetto che lo aveva minacciato, sempre in virtù dell'appartenenza al gruppo stesso. Elementi questi, all'evidenza tutt'altro che generici, che hanno trovato riscontro nelle conversazioni intercettate e che il giudice di appello (escluso un laconico riferimento a quella nella quale l'imputato si attribuisce il significativo ruolo di executioner) ha totalmente omesso di considerare, incorrendo così nel dedotto travisamento per omissione. 1.2.2. Ad analoghe conclusioni si deve pervenire quanto a DA AU. Anche con riferimento a tale imputato, infatti, la Corte territoriale, che si è limitata ad affermare che le dichiarazioni del collaboratore e del teste SA EL erano nel senso di una generica partecipazione al gruppo, ha omesso di considerare che lo stesso testimone aveva riferito di un fatto specifico, cioè che lo stesso imputato lo aveva picchiato e rapinato e sottoposto a continue vessazioni per costringerlo a fare parte del gruppo. Elemento questo significativo dell'apoditticità della motivazione sul punto e della sussistenza del dedotto travisamento per omissione, che pure risulta quanto alle captazioni relative agli scontri avvenuti tra i Vikings e gli Eye il 5 e il 6 novembre 2018, in ordine alle dichiarazioni del teste AN DE e alle conversazioni intercettate circa gli ulteriori scontri dell'8 e del 9 gennaio 2018, prove queste oggetto di puntuale analisi nella sentenza di primo grado con le quali il giudice di appello non si è confrontato. 1.2.3. Alle medesime conclusioni si deve pervenire quanto a HA AY. L'affermazione secondo la quale le dichiarazioni del teste e quelle del collaboratore sarebbero difformi, fondata sulla considerazione che il ruolo di floor member attribuito all'imputato sarebbe quello di una sorta di clown, è in evidente contrasto con quanto riferito da EAh Osaji. Come correttamente indicato nella sentenza di primo grado, infatti, il collaboratore ha puntualmente spiegato cosa si intende per floor member e come questo sia il gradino iniziale della partecipazione al gruppo, tanto che i floor member possono poi essere utilizzati come picchiatori e aspirare a ricoprire il ruolo di skull guard di primo o secondo livello o anche di executioner (cfr. pag. 192 e 192 sentenza di primo grado nella quale si rinvia al verbale del 26/11/2018). Anche la conclusione in ordine al mancato rilievo attribuito all'ulteriore elemento, cioè la partecipazione dell'imputato alla riunione per l'elezione dell'executioner, è apodittica. 5 L'affermazione contenuta nella sentenza impugnata, infatti, non tiene in alcun conto di quanto indicato nella sentenza di primo grado circa la presenza dell'imputato a una riunione, come appunto il collaboratore aveva riferito ed è pure stato accertato dalle immagini estrapolate da un cellulare sottoposto a intercettazpne (cfr. pagine 193-194 della sentenza di primo grado). 1.2.4. Anche la conclusione secondo la quale la partecipazione di OU LL agli scontri del 5 e 6 novembre 2018 e l'avere lo stesso subito una rapina da parte del gruppo rivale non avrebbero valenza decisiva in ordine allo status di associato risulta apodittica. Come evidenziato nell'atto di ricorso, infatti, la Corte territoriale ha omesso di confrontarsi con la motivazione del giudice di primo grado nella quale erano stati correttamente valorizzati tutti gli elementi emersi nei confrotni dell'imputato, costituiti da numerose intercettazioni anche a carico dello stesso, dall'analisi dei profili Facebook e dalla partecipazione alla riunione del sodalizio criminoso del 28/10/2018. 1.3. Per le ragioni esposte la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio affinché la Corte di Appello di Catania proceda a nuovo giudizio in relazione al reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., oggetto del capo 1.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso del Procuratore Generale, annulla la sentenza impugnata in relazione al reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. di cui al capo 1 con rinvio per nuovo giudizio sul capo ad altra sezione della Corte di Appello di Catania. Così deciso il 12 maggio 2023 Il consig iere relatore