CASS
Sentenza 2 febbraio 2023
Sentenza 2 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/02/2023, n. 4500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4500 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: GIUDICE DI PACE DI NAPOLI nei confronti di: TRIBUNALE DI NAPOLI con l'ordinanza del 14/03/2022 del GIUDICE DI PACE di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;
letteheerlite le conclusioni del PG STEFANO TOCCI ( j e, Grt-: eték-e-ii-tffferisrrE Penale Sent. Sez. 1 Num. 4500 Anno 2023 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 09/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 13/10/2020 il Tribunale di Napoli in composizione monocratica dichiarava la propria incompetenza per materia, ai sensi dell'art. 48 del d. Igs. 28 agosto 2000, n. 274, «perché il reato addebitato all'imputato - in assenza della contestazione in fatto di alcuna aggravante e non essendo il reato stato commesso "contro uno dei soggetti indicati dall'art. 577, secondo comma, ovvero contro il convivente" - appartiene alla competenza del giudice di pace ex art. 4, co. 1°, lett. a) D. L.vo n. 274/2000». Il Giudice di pace di Napoli, investito del processo a seguito del decreto di citazione a giudizio della Procura presso il Tribunale di Napoli, ha sollevato conflitto negativo di competenza, rilevando che il Pubblico ministero in udienza ha contestato all'imputato KO Zagarella l'aggravante ex art. 577, comma 1, n. 4, cod. pen. "per aver adoperato sevizie ed agito con crudeltà", ritenendo, pertanto, la sua incompetenza per materia e rimettendo gli atti a questa Corte per la risoluzione di tale conflitto. 2. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 del d. I. 28 ottobre 2020, n. 137, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, dott. NO CC, ha chiesto, con requisitoria scritta, la declaratoria di inammissibilità del conflitto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Senza dubbio nel caso in esame vi è un conflitto negativo di competenza, in quanto due giudici ricusano di prendere cognizione del fatto loro deferito, dando così luogo alla situazione prevista dall'art. 28 cod. proc. pen., la cui risoluzione è demandata a questa Corte dalle norme successive. Il conflitto, ammissibile in rito, deve essere risolto nel senso indicato dal giudice remittente. Invero, già con l'originario decreto di citazione a giudizio oggetto di imputazione era il reato di cui agli artt. 582, 585, 577, comma 1, n. 4 cod. pen. e, quindi, l'aggravante risultava contestata con riferimento al dato normativo ma non in fatto. Contestazione in fatto, che è poi intervenuta all'udienza davanti al Giudice di pace, alla quale il Pubblico ministero risulta avere integrato il capo di imputazione nei termini sopra specificati, in tal modo incardinando senza dubbio alcuno la competenza del Tribunale di Napoli (in composizione monocratica), cui gli atti devono essere trasmessi per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Napoli cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2022.
letteheerlite le conclusioni del PG STEFANO TOCCI ( j e, Grt-: eték-e-ii-tffferisrrE Penale Sent. Sez. 1 Num. 4500 Anno 2023 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 09/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 13/10/2020 il Tribunale di Napoli in composizione monocratica dichiarava la propria incompetenza per materia, ai sensi dell'art. 48 del d. Igs. 28 agosto 2000, n. 274, «perché il reato addebitato all'imputato - in assenza della contestazione in fatto di alcuna aggravante e non essendo il reato stato commesso "contro uno dei soggetti indicati dall'art. 577, secondo comma, ovvero contro il convivente" - appartiene alla competenza del giudice di pace ex art. 4, co. 1°, lett. a) D. L.vo n. 274/2000». Il Giudice di pace di Napoli, investito del processo a seguito del decreto di citazione a giudizio della Procura presso il Tribunale di Napoli, ha sollevato conflitto negativo di competenza, rilevando che il Pubblico ministero in udienza ha contestato all'imputato KO Zagarella l'aggravante ex art. 577, comma 1, n. 4, cod. pen. "per aver adoperato sevizie ed agito con crudeltà", ritenendo, pertanto, la sua incompetenza per materia e rimettendo gli atti a questa Corte per la risoluzione di tale conflitto. 2. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 del d. I. 28 ottobre 2020, n. 137, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, dott. NO CC, ha chiesto, con requisitoria scritta, la declaratoria di inammissibilità del conflitto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Senza dubbio nel caso in esame vi è un conflitto negativo di competenza, in quanto due giudici ricusano di prendere cognizione del fatto loro deferito, dando così luogo alla situazione prevista dall'art. 28 cod. proc. pen., la cui risoluzione è demandata a questa Corte dalle norme successive. Il conflitto, ammissibile in rito, deve essere risolto nel senso indicato dal giudice remittente. Invero, già con l'originario decreto di citazione a giudizio oggetto di imputazione era il reato di cui agli artt. 582, 585, 577, comma 1, n. 4 cod. pen. e, quindi, l'aggravante risultava contestata con riferimento al dato normativo ma non in fatto. Contestazione in fatto, che è poi intervenuta all'udienza davanti al Giudice di pace, alla quale il Pubblico ministero risulta avere integrato il capo di imputazione nei termini sopra specificati, in tal modo incardinando senza dubbio alcuno la competenza del Tribunale di Napoli (in composizione monocratica), cui gli atti devono essere trasmessi per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Napoli cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2022.