Sentenza breve 5 maggio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 05/05/2026, n. 827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 827 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00827/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00624/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 624 del 2026, proposto da
ME AM, rappresentata e difesa dall’avvocato Marco Fimiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele n. 58;
Comune di Camerota, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l’annullamento
del diniego nulla osta alla richiesta ex art. 13 della L. n. 394/1991, reso dall’area tecnica e conservazione natura del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni prot. n. 11099 del 24 luglio 2024, e della comunicazione di diniego del permesso di costruire, resa dal responsabile del Servizio Urbanistica, del Comune di Camerota in data 6 marzo 2026.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 la dott.ssa UR ZO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e IR
Con il presente ricorso si impugna il provvedimento dell’Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni di diniego del nulla osta ex art. 13 della L. n. 394/1991 relativo ad un intervento di ristrutturazione edilizia, mediante demolizione e ricostruzione, di un fabbricato per civile abitazione di proprietà della ricorrente, in uno con il diniego del permesso di costruire conseguentemente emesso dal Comune di Camerota.
Secondo la ricorrente, la determinazione negativa dell’Ente Parco si fonderebbe esclusivamente sulla circostanza che il Piano del Parco consente interventi di demolizione e ricostruzione ai soli imprenditori agricoli e contesta tale assunto affermando che: a) ai fini del rilascio del permesso di costruire, allorquando il richiedente sia il proprietario del fondo, non è necessario che lo stesso abbia la qualifica soggettiva di imprenditore agricolo a titolo principale, come erroneamente ritenuto dall’Ente parco ai sensi dell’art. 8, comma 8 delle N.T.A. del relativo Piano; b) la Legge Regionale Campania n. 14/1982 richiede la qualifica di “imprenditore agricolo” solo per affittuari e mezzadri, cioè per soggetti che hanno una disponibilità precaria del fondo, ma non per il proprietario.
Ancora, la ricorrente deduce che la qualifica di “imprenditore agricolo” è necessaria solo in caso di nuova costruzione della “residenza” dell’imprenditore stesso, e dunque non nel caso in esame, essendo il progetto limitato alla riqualificazione di un fabbricato esistente.
Ritiene dunque che la motivazione posta a sostegno del diniego contenuta nell’atto dell’Ente Parco sia illegittima, trattandosi di un intervento su di un fabbricato esistente (ubicato in un contesto completamente urbanizzato e antropizzato) irrimediabilmente compromesso nelle strutture, che necessita di un intervento di ricostruzione, senza aumenti di volumetria.
Lamenta che l’Ente Parco abbia omesso di comunicare alla ricorrente i motivi ostativi, che avrebbero permesso alla stessa di dimostrare la sua qualità di proprietaria, conduttrice in economia del fondo attiguo, rimarcando come l’intervento proposto sia conforme a tutte le prescrizioni di legge, senza che l’Ente Parco abbia del resto espresso alcun vulnus ambientale circa l’esecuzione dell’intervento richiesto, fondando il diniego esclusivamente sulla mancanza della qualifica di imprenditore agricolo.
Afferma, infine, che sia illegittimo e viziato anche il diniego conclusivo da parte del Comune di Camerota, per invalidità derivata.
Si è costituito in resistenza l’Ente Parco deducendo che, ai sensi del secondo comma dell’art. 12 della Legge 394/1991, in zona C1 “ sono ammessi gli interventi autorizzati ai sensi delle lettere a), b) e c) del primo comma dell’articolo 31 della citata legge n. 457 del 1978, salvo l’osservanza delle norme di piano sulle destinazioni d’uso ” e pertanto, nella succitata zona C1, sono ammessi solo interventi di: manutenzione ordinaria (art. 31, comma 1, lettera a, legge 457/1978); manutenzione straordinaria (art. 31, comma 1, lettera b, legge 457/1978); restauro e risanamento conservativo (art. 31, comma 1, lettera c, legge 457/1978), non già gli interventi di ristrutturazione edilizia, tra i quali, a norma dell’art. 3, comma 1, lett. d, D.P.R. n. 380/2001 rientrano “ gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti ”.
Ha precisato, tuttavia, che il Piano del Parco prevede per la zona di riferimento (C1) che possano ammettersi interventi edilizi eccedenti rispetto a quanto previsto alle lettere a, b, c, dell’art. 31 L. 457/1978 solo in funzione degli usi agricoli, agrituristici e della residenza dell’imprenditore agricolo, nei limiti delle esigenze adeguatamente dimostrate e di quanto stabilito dalla L.R. n. 14/1982 (e quindi solo al fine di garantire il prosieguo delle attività agro-silvo-pastorali secondo gli usi tradizionali), sicché, correttamente, il provvedimento in questa sede contestato ha negato l’istanza in quanto “ dalla documentazione trasmessa si evince che l’intervento proposto non è funzionale all’uso agricolo ”.
Infine, ha contestato l’asserita violazione dell’art. 10 bis della legge 241/1990 e del principio del contraddittorio procedimentale, rilevando di non aver mai ricevuto le “ osservazioni relative alla comunicazione di preavviso di diniego ” e rammentando che il nulla osta del Parco si inserisce nella sequenza del procedimento avviato e condotto dal Comune competente e pertanto nell’ambito del procedimento di autorizzazione paesaggistica per interventi rientranti in aree sottoposte alla tutela dell’Ente Parco “ il responsabile del procedimento o l’autorità competente ” di cui all’art. 10 bis è l’Ente comunale.
La causa è stata chiamata all’udienza in camera di consiglio del 22 aprile 2026 ed è stata trattenuta in decisione, previo avviso alle parti di possibile definizione con sentenza breve.
Il ricorso è manifestamente fondato e pertanto può essere deciso con sentenza in forma semplificata all’esito della presente fase cautelare.
In via preliminare e assorbente rispetto ad ogni altra contestazione, va affermata la fondatezza della censura con cui la ricorrente lamenta che l’Ente Parco abbia adottato il diniego di nulla osta senza previa comunicazione dei motivi ostativi, eludendo il principio di partecipazione e interlocuzione con la richiedente.
Invero, l’Ente Parco ha adottato il parere negativo, omettendo la comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10 bis L. n. 241 del 1990.
Sul punto, necessita rimarcare che, ai sensi dell’art. 13 L. n. 394 del 1991:
“ 1. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all’interno del parco è sottoposto al preventivo nulla osta dell’Ente parco. Il nulla osta verifica la conformità tra le disposizioni del piano e del regolamento e l’intervento ed è reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine il nulla osta si intende rilasciato. Il diniego, che è immediatamente impugnabile, è affisso contemporaneamente all’albo del comune interessato e all’albo dell’Ente parco e l’affissione ha la durata di sette giorni. L’Ente parco dà notizia per estratto, con le medesime modalità, dei nulla osta rilasciati e di quelli determinatisi per decorrenza del termine.
2. Avverso il rilascio del nulla osta è ammesso ricorso giurisdizionale anche da parte delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi della L. 8 luglio 1986, n. 349 ”.
Il nulla osta dell’Ente Parco è, quindi, atto immediatamente lesivo ed impugnabile prima e a prescindere dall’adozione dell’atto conclusivo dell’intero procedimento, come stabilito dalla norma citata.
Per quanto concerne l’art. 10 bis citato, si rammenta che esso sancisce che nei procedimenti a istanza di parte l’Amministrazione, “ prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all’accoglimento della domanda ”, assegnando il termine di dieci giorni per “ presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti ”.
La norma ha il fine “ di promuovere un’effettiva partecipazione dell’istante all’esercizio del potere amministrativo, sollecitando un contraddittorio procedimentale in funzione collaborativa e difensiva, le cui positive ricadute si apprezzano - oltre che per l’anticipata acquisizione in sede procedimentale di contestazioni (di natura difensiva) suscettibili di evidenziare eventuali profili di illegittimità delle ragioni ostative preannunciate dall’Amministrazione - anche sul piano della tendenziale completezza dell’istruttoria che, in tal modo, viene ad offrire all’Autorità decidente l’intero spettro degli interessi coinvolti dall’azione amministrativa ” (Cons. Stato, sez. III, 22 ottobre 2020, n. 6378) e va coordinata con l’art. 21-octies, comma 2, L. n. 241 del 1990, ai sensi del quale “ non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento qualora l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. La disposizione di cui al secondo periodo non si applica al provvedimento adottato in violazione dell’articolo 10-bis ” (quest’ultimo periodo è stato introdotto dall’art. 12, comma 1, lett. i, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, conv., con modif., dalla L. 11 settembre 2020, n. 120).
Circa la compatibilità dell’istituto con il procedimento di rilascio del nulla osta qui in discussione, si è affermata in giurisprudenza (cfr. T.A.R. Puglia, Bari, n. 53 del 14 gennaio 2010) la compatibilità dell’istituto in parola anche con il procedimento “ autorizzatorio espressione di valutazioni discrezionali tecniche quale il nulla osta di cui all’art. 13, L. n. 394 del 1991 ”.
Nel caso di specie, ove la parte privata avesse ricevuto il preavviso di rigetto, avrebbe potuto rappresentare in sede procedimentale che la mancanza della qualifica soggettiva di imprenditore agricolo (cui fa genericamente riferimento il parere dell’Ente) non è idonea a fondare il diniego di nulla osta, essendo richiesto dalla normativa di riferimento il requisito della mera conduzione del fondo, nel caso sussistente (v. pag. 6 della perizia allegata all’istanza di p.d.c.).
Per tale assorbente ragione, il parere impugnato va annullato, con conseguente annullamento anche del provvedimento comunale di diniego del permesso di costruire, affetto da evidente invalidità derivata.
Il carattere meramente procedimentale della violazione che ha portato all’accoglimento del ricorso giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il diniego nulla osta dell’Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni prot. n. 11099 del 24 luglio 2024 e il diniego del permesso di costruire del Comune di Camerota di data 6 marzo 2026.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
OL DU, Presidente
UR ZO, Primo Referendario, Estensore
Roberto Ferrari, Referendario
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| UR ZO | OL DU |
IL SEGRETARIO