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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IV, sentenza 30/01/2026, n. 636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 636 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 636/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 4, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
IN ST ZO EUG, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1881/2025 depositato il 19/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Reggio Di Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 62979 TARI 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 125/2026 depositato il
26/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna e chiede l'annullamento dell'avviso avviso di accertamento tassa sui rifiuti (Tari) Nr. 62979 DEL 31.03.2023 – ANNO IMPOSTA 2019, notificatagli in data 04.03.2025 dal Comune di Reggio
Calabria, in ragione della decadenza dall'esercizio dell'azione di recupero.
Il Comune di Reggio Calabria, ritualmente citato, restava contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Il Comune di Reggio Calabria non si è costituito, sicché non ha trovato contrasto l'affermazione del ricorrente in ordine alla mancanza di atti prodromici a quello impugnato che è giunto dopo la scadenza del termine decadenziale.
In conseguenza, il ricorso va accolto, mentre alla soccombenza seguono le spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Reggio Calabria, Sezione IV, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso. Condanna parte convenuta a rifondere alla parte ricorrente le competenze di giudizio, liquidate in € 200,00 oltre diritti ed esborsi come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 4, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
IN ST ZO EUG, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1881/2025 depositato il 19/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Reggio Di Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 62979 TARI 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 125/2026 depositato il
26/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna e chiede l'annullamento dell'avviso avviso di accertamento tassa sui rifiuti (Tari) Nr. 62979 DEL 31.03.2023 – ANNO IMPOSTA 2019, notificatagli in data 04.03.2025 dal Comune di Reggio
Calabria, in ragione della decadenza dall'esercizio dell'azione di recupero.
Il Comune di Reggio Calabria, ritualmente citato, restava contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Il Comune di Reggio Calabria non si è costituito, sicché non ha trovato contrasto l'affermazione del ricorrente in ordine alla mancanza di atti prodromici a quello impugnato che è giunto dopo la scadenza del termine decadenziale.
In conseguenza, il ricorso va accolto, mentre alla soccombenza seguono le spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Reggio Calabria, Sezione IV, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso. Condanna parte convenuta a rifondere alla parte ricorrente le competenze di giudizio, liquidate in € 200,00 oltre diritti ed esborsi come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario.