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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 20/10/2025, n. 3356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3356 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13212/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
_______________
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Silvia Orani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 quinquies cpc nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13212/2023 promossa da:
(C.F. , in persona dell'Amministratore unico Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Lorenzo Rossi, (C.F. ), Parte_2 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Firenze, viale Bernardo Segni n. 7
ATTRICE
nei confronti di
P.IVA ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti CP_1 P.IVA_2
NT IA (C.F. ) e ND IA (C.F. C.F._2
), elettivamente domiciliato in Prato, via G. Valentini n. 23/A C.F._3
CONVENUTA
OGGETTO: vendita di cose mobili.
CONCLUSIONI DELL'ATTRICE: “- IN VIA ISTRUTTORIA: Si insiste per l'ammissione delle prove orali, già dedotte in 2° memoria, ex art. 171-ter c.p.c., ovvero: interrogatorio formale del legale rappresentante della società convenuta, (capp. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 13), e prova per testi, indicando a teste il sig. residente in [...], e il sig. (capp. 1, 4, 6), Testimone_1 Testimone_2 residente in S. Miniato (PI), sui capitoli ivi dedotti e di seguito ritrascritti:
1-DCV che, nell'esercizio della propria attività commerciale, a partire dal gennaio 2021, la soc. Coloniale
1 Europea ha trattato esclusivamente l'acquisto di zucchero di qualità semoule, tramite il fornitore
NI;
2-DCV nell'agosto 2022 la Europea ha richiesto ad , tramite il sig. Parte_1 CP_1
ed il sig. la disponibilità alla fornitura di zucchero “Cristalco- Controparte_2 CP_3 semoule”, (come risulta dalla comunicazione email che vi si mostra);
3-DCV che in tale occasione la comunicava di non avere disponibilità del prodotto, ed invitava a richiamare per la CP_1 campagna saccarifera dell'anno successivo 2023; 4-DCV che nell'Agosto 2023, il sig. vi CP_2 ha comunicato telefonicamente per conto di di potervi fornire lo zucchero Cristalco, CP_1 tipo semoule;
che avete richiesto sin dal 11/8/23, l'invio di n. 6 tir, ogni 5-6 giorni, dal CP_4
20/08/23 al 29/08/23, come da email che vi si mostra (all. n. 4);
6-DCV che la prima consegna, ricevuta in data 23/8/23, è stata contestata, in quanto zucchero marchiato NI e non
, e comunque non di tipo semoule;
7-DCV che in tale occasione, l'amministratore di CP_5
comunicava telefonicamente ai responsabili di la disponibilità ad Parte_1 CP_1 accettare la merce, a titolo di cortesia, purchè fosse inviato il quantitativo richiesto di zucchero tipo semoule;
8-DCV che nel mese di Agosto 2023, avete sollecitato alla fornitura del CP_1 prodotto, (come da email 28/8/23 che vi si mostra), ed avete riferito al sig. nonché al sig. CP_2 di non essere interessati allo zucchero “Cristalco”, a meno che non fosse di qualità CP_3 semoule;
9-DCV che è stata contestata la difformità della 2° partita di merce pervenuta presso la sede di in data 17/10/23 poiché a “marchio NI”, come da email che vi si Parte_1 mostra (all. n. 10); 10-DCV che la dichiarava che si trattava di un proprio errore e si CP_1 scusava, invitando a restituire la merce, come da email che vi si mostra (all. n. 11); 11-DCV che avete contestato la 3° spedizione pervenuta in data 30/10/23, poiché la colorazione dello zucchero risultava più scura rispetto al tipo semoule, come da e-mail che vi si mostra;
12-DCV che avete richiesto un'analisi comparativa dello zucchero ricevuto con la terza spedizione, all'esito della quale ne è emersa la diversa qualità, rispetto al semoule, come da documento che vi si mostra (doc.
17); 13-DCV che la qualità semoule rientra nella categoria CRISTALCO 2° cat. Cee, come da scheda tecnica che vi si mostra;
14-DCV che il ricarico applicato da sulla Parte_1 vendita dello zucchero è pari al 5% del costo lordo, sostenuto per l'acquisto. Si insiste altresì per
l'ammissione di CTU, onde accertare natura e qualità dello zucchero fornito da , ovvero CP_1 la sua difformità rispetto al tipo . NEL MERITO, si conclude come in atto di Parte_3 citazione, ovvero: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, 1) accertato e dichiarato che il contratto intercorso tra le parti aveva ad oggetto la fornitura di 1200 tonnellate di zucchero prodotto da
, tipo “semoule”, a partire da Settembre 2023, accertare e dichiarare il grave CP_5 inadempimento della (a) per l'omessa consegna della merce, nei tempi e nelle CP_1
2 quantità pattuite;
(b) per la difformità della merce consegnata in data 23/8/23 e 17/10/23, in quanto a marchio NI, anziché ; (c) per la mancanza delle qualità promesse e/o CP_5 essenziali della merce consegnata in data 30/10/23; 2) per l'effetto, dichiarare risolto il contratto di vendita S/144158 stipulato inter partes, in data 10/08/23; 3) conseguentemente, condannare la soc. a risarcire i danni subiti dalla per le mancate vendite ed il CP_1 Parte_1 mancato guadagno, nella misura di € 75.000,00, ovvero nella diversa somma, minore o maggiore, che sarà precisata o quantificata nel corso dell'istruttoria, ovvero che risulterà dovuta o di giustizia. Oltre interessi moratori ex d.Lgs. 231/02 dal dì della domanda al saldo. In ogni caso con reiezione delle domande ex adverso proposte in quanto inammissibili, o infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese ed onorari”.
CONCLUSIONI DELLA CONVENUTA: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, anche in via riconvenzionale: • respingere. siccome infondate in fatto ed in diritto. sia la domanda avversa di risoluzione per grave inadempimento di parte convenuta che la conseguente domanda di risarcimento contestata anche nel quantum debeatur e del tutto sfornita di supporto probatorio;
• accertare e dichiarare in via riconvenzionale la risoluzione del rapporto per fatto e colpa della società attrice, per tutti i motivi esposti nell'atto introduttivo ed in corso di causa, con condanna al risarcimento di tutti i danni procurati e procurandi alla società convenuta, per effetto dell'illegittima volontà risolutiva partecipata, sia in termini di lucro cessante che di danno emergente, danni che si quantificano nella somma di euro 411.588,00 (come specificamente indicato nei documenti depositati agli atti del giudizio e segnatamente allegati alla memoria ex art.101 ter n.2 c.p.c. di parte convenuta) o in quella diversa somma ritenuta di giustizia oltre interessi moratori dal dovuto al saldo. Con vittoria di spese e competenze della procedura e richiesta di distrazione a favore dei procuratori che si dichiarano antistatari”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, (nel prosieguo anche solo Parte_1
) ha convenuto in giudizio (nel prosieguo ) chiedendo la Parte_1 CP_1 CP_1 risoluzione del contratto di vendita S/144158 stipulato tra le parti in data 10/08/2023, avente ad oggetto la fornitura di 1200 tonnellate di zucchero di tipo “semoule” prodotto da a partire CP_5 dal mese di settembre del 2023, per inadempimento della convenuta consistito nella mancata consegna della merce nei tempi e nelle quantità pattuite e nell'aver eseguito consegne di partite di zucchero, nelle date del 23/08/2023, 17/10/2023 e 30/10/2023, rivelatosi difforme da quella ordinato in quanto riportante il diverso marchio NI, o mancante delle qualità promesse e/o
3 essenziali e, per l'effetto, condannare la convenuta al risarcimento dei danni cagionati a titolo di lucro cessante per il mancato guadagno derivante dalle occasioni di vendita perdute, quantificato in
€ 75.000,00 o nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi moratori nella misura di cui al D.lgs. n. 231/2002 dalla domanda al saldo e con vittoria delle spese di lite.
A sostegno delle domande proposte, l'attrice, esercente attività di impresa nel commercio all'ingrosso di zuccheri e suoi derivati, ha dedotto:
- di aver richiesto, in data 29/08/2022, la fornitura di zucchero di tipo “Cristalco semoule” alla convenuta, la quale, tuttavia, dava atto che detta merce non era disponibile e che era possibile presentare l'ordine nell'anno successivo;
- che, nell'agosto del 2023, dopo essere stata contattata da che confermava la CP_1 disponibilità dello zucchero richiesto nell'anno precedente, stipulava con questa il contratto di vendita S/144158 avente ad oggetto la fornitura di 1200 tonnellate di zucchero bianco cristallino
Cat. CE II prodotto da , al prezzo di € 1.030,00/ton., con consegne a partire dal mese di CP_5 settembre del 2023 fino al mese di settembre del 2024, presso la propria sede di Empoli;
- che, tuttavia, le specifiche tecniche contenute nel contratto (prodotto CR, cat. CE 2) erano generiche in quanto non individuavano descrizione delle caratteristiche qualitative e commerciali del prodotto chiesto, ossia dello zucchero cd. semoule;
- di aver richiesto alla convenuta, in data 11/08/2023, di dare inizio alle forniture pattuite nel contratto, mediante l'invio di n. 6 tir ogni 5-6 giorni tra il 20/08/2023 e il 29/08/2023;
- di aver accettato, pagandone il corrispettivo al solo scopo di mantenere buoni rapporti con la convenuta, la prima consegna di merce eseguita in data 23/08/2023 benchè non conforme al contratto, in quanto avente ad oggetto zucchero a marchio NI anziché ; CP_5
- di aver successivamente evidenziato, con e-mail in date 28/08/2023 e 28/09/2023, di avere interesse ad acquistare zucchero di tipo semoule e non di altre qualità, e che la convenuta aveva dichiarato in più occasioni, in particolare nelle comunicazioni e-mail del 12 e del 13 ottobre del
2023, di poter consegnare lo zucchero chiesto a marchio;
CP_5
- di aver contestato la conformità anche della seconda partita di zucchero consegnata in data
17/10/2023, in quanto recante il marchio NI, e che la convenuta imputava la consegna di detta merce ad un mero errore commesso dagli addetti al carico e scarico merci, rassicurandola sulla sostituzione del prodotto;
4 - di aver ulteriormente ribadito la propria intenzione di ricevere zucchero Parte_3 richiesto sin dall'agosto 2022, con e-mail del 17/10/2023, alla quale la convenuta rispondeva che il contratto prevedeva la consegna di zucchero non marchiato , bensì soltanto prodotto da CP_5 quest'ultima Società e di aver acconsentito a fornire zucchero in involucri riportanti impresso tale marchio soltanto a partire dall'ottobre 2023 come deroga alle pattuizioni intercorse;
- di aver contestato la mancanza di qualità della merce inviata con la terza consegna avvenuta in data 30/10/2023, atteso che la colorazione dello zucchero risultava “più bionda” (ossia più scura) rispetto al tipo semoule;
- il grave inadempimento della convenuta rispetto agli obblighi assunti con il contratto di vendita, consistito: nella consegna di quantità di zucchero inferiori a quelle pattuite (tre le partite consegnate, ridotte rispetto a quelle previste dal contratto e ai “6 tir” oggetto di richiesta dell'11/8/23, ribadita il 28/8/23); nella fornitura nei mesi di agosto e ottobre del 2023 di zucchero difforme rispetto a quello richiesto in quanto marchiato NI anziché ; nel difetto di CP_5 qualità promesse o essenziali, per essere lo zucchero di colore più scuro e i cristalli di dimensioni maggiori rispetto a quello di tipo semoule;
- di aver patito danni patrimoniali a titolo di lucro cessante, tenuto conto delle occasioni di vendita perse in relazione ai volumi di zucchero non consegnati dalla convenuta, da quantificarsi nella misura pari a € 75.000,00, corrispondente al guadagno conseguibile dalla vendita del prodotto, calcolato sul 5% del valore della merce.
Costituitasi regolarmente in giudizio, ha chiesto: in via preliminare, disporsi il mutamento CP_1 del rito da ordinario a semplificato;
in via principale, il rigetto della domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto;
in via riconvenzionale, dichiararsi la risoluzione del contratto di vendita per cui è causa per inadempimento dell'attrice, con condanna di quest'ultima al pagamento della somma, a titolo di risarcimento dei danni per lucro cessante e danno emergente, di €
285.825,00 o del diverso importo ritenuto di giustizia, oltre interessi moratori dal dovuto al saldo;
vinte le spese.
A fondamento delle domande proposte, la convenuta ha dedotto:
- che, nella corrispondenza antecedente alla stipula del contratto di vendita, l'attrice aveva inizialmente fatto riferimento allo zucchero del produttore non a quello del diverso CP_6 produttore , senza mai richiedere specifiche qualità, diverse rispetto a quelle della CP_5
5 categoria CE II, o l'utilizzo di un determinato marchio per l'imballaggio, né tantomeno che lo stesso provenisse da un preciso stabilimento di produzione;
- che il contratto di vendita, coerentemente con la documentazione tecnica relativa allo zucchero offerto previamente fornita all'attrice, faceva espresso riferimento alla “categoria CE II Qualità: zucchero bianco cristallino, Produttore: CR”, per un quantitativo totale di 1200 tonnellate;
- che la categoria CE II rappresenta il 95% di tutto lo zucchero consumato in Italia e correntemente trattata sul mercato dell'Unione Europea, sicché le altre tipologie, ivi inclusa quella che l'attrice afferma in questa sede di aver chiesto, sono da considerarsi speciali;
- che solo successivamente alla conclusione della compravendita l'attrice aveva avanzato contestazioni e richieste relative a diverse caratteristiche e provenienza del prodotto;
- l'inesistenza di inadempimenti a sé imputabili;
- di aver patito danni per effetto della condotta illegittima dell'attrice, che ha comunicato di voler addivenire alla risoluzione del contratto in difetto dei presupposti di Legge, pregiudizi quantificati nella somma di € 285.825,00 o in quella diversa risultante dovuta all'esito dell'istruttoria, oltre interessi.
Depositate dalle parti le memorie ex art. 171 ter c.p.c., il Giudice ha rigettato le richieste istruttorie e rinviato la causa per la rimessione in decisione all'udienza del 02.10.2025, sostituita con trattazione scritta e con termini per note sino a tale data a norma dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale viene depositata la presente Sentenza.
* * *
1. Sulla richiesta di mutamento del rito da ordinario a semplificato.
L'istanza, disattesa in corso di causa e reiterata all'atto della precisazione delle conclusioni, è assorbita dallo svolgimento del giudizio nelle forme del rito ordinario e dalla pronuncia della presente Sentenza.
2. Sulle reciproche domande di risoluzione del contratto per inadempimento.
Considerate le domande di risoluzione del contratto e risarcitorie avanzate da entrambe le parti sul presupposto dell'inadempimento della rispettiva controparte negoziale, va richiamato il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità secondo cui “Nei contratti con prestazioni corrispettive, in caso di denuncia di inadempienze reciproche, è necessario comparare il
6 comportamento di ambo le parti per stabilire quale di esse, con riferimento ai rispettivi interessi ed alla oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti ed abbia causato il comportamento della controparte, nonché della conseguente alterazione del sinallagma. Tale accertamento, fondato sulla valutazione dei fatti e delle prove, rientra nei poteri del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato. (…)” (Cass. n. 3273/2020. Conformi Cass. n.13627/2017; Cass. n.10477/2004).
Tanto premesso, l'attrice ha allegato plurimi inadempimenti della convenuta, consistiti nella consegna parziale e tardiva della merce e nella fornitura nei mesi di agosto e ottobre del 2023 di zucchero difforme rispetto a quello richiesto in quanto recante il marchio NI anziché
e di zucchero privo delle qualità promesse o essenziali, poichè di colore più scuro e con CP_5 cristalli di dimensioni maggiori rispetto alla tipologia denominata “semoule”, a suo dire richiesta sin dalla fase precontrattuale.
La convenuta, per contro, ha contestato le affermazioni dell'attrice e ha dedotto l'inadempimento di quest'ultima per aver richiesto, solo successivamente alla stipula dell'accordo, la consegna di un prodotto con marchio, qualità e provenienza diverse da quelle concordate, avanzato contestazioni pretestuose sulla conformità della merce fornita, omesso di inviare il programma di ritiro e precluso in tal modo di portare a termine le consegne a suo favore.
Riepilogate le posizioni delle parti, deve darsi atto in primo luogo della riconducibilità del contratto dalle stesse concluso alla fattispecie della vendita a consegne ripartite, con cessione di merce per effetto di un unico accordo e ripartizione delle consegne che attiene alla fase esecutiva (Cass. n.
7380/1991; Cass. n. 15189/2011; Cass. n. 33559/2021; Corte d'appello di Milano n. 3460/2023).
Quanto all'inquadramento giuridico delle domande attoree, i rimedi azionati sono volti ad ottenere la risoluzione e il risarcimento del danno tipici della garanzia per mancanza di qualità della cosa compravenduta e, in ogni caso, la risoluzione ed il risarcimento secondo le disposizioni generali di cui agli artt. 1453 e ss cc.
Risulta, quindi, in primo luogo, pertinente il richiamo ai criteri individuati dalla giurisprudenza di legittimità al fine di distinguere le ipotesi di mancanza di qualità promesse da quelle della presenza di vizi e di aliud pro alio, secondo cui “Il vizio redibitorio (art. 1490 cod. civ.) e la mancanza di qualità promesse o essenziali (art. 1497 cod. civ.), pur presupponendo entrambi l'appartenenza della cosa al genere pattuito, si differenziano, quindi, in quanto il primo riguarda le imperfezioni ed i difetti inerenti al processo di produzione, fabbricazione, formazione e conservazione della cosa
7 medesima, mentre la seconda è inerente alla natura della merce e concerne tutti quegli elementi essenziali e sostanziali che, nell'ambito del medesimo genere, influiscono sulla classificazione della cosa in una specie, piuttosto che in un'altra”, e secondo cui ricorre un'ipotesi di mancanza di qualità essenziali della cosa consegnata “qualora il bene presenti imperfezioni che lo rendano inidoneo all'uso cui dovrebbe essere destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, ovvero appartenga ad un tipo diverso o ad una specie diversa da quella pattuita” e di aliud pro alio
“soltanto qualora il bene consegnato sia completamente diverso da quello pattuito, in quanto, appartenendo ad un genere diverso, si riveli funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere la destinazione economico-sociale della "res" promessa” (Cass. n. 6596/2016).
Orbene, nel caso di specie, l'attrice ha lamentato problematiche derivanti dalla diversità del marchio e del colore dello zucchero consegnato rispetto a quello a suo dire ordinato, non integranti quindi difetti attinenti al processo di produzione o formazione del prodotto o tali da renderlo appartenente ad un genere merceologico del tutto diverso da quello pattuito, ma riguardanti caratteristiche fisiologiche di cui era stata promessa l'osservanza o comunque indispensabili, ovvero – come detto
– qualità promesse o essenziali.
Relativamente ai criteri di ripartizione dell'onere probatorio, secondo i principi in più occasioni Co enunciati dalla , il compratore che intenda fare valere la mancanza di qualità promesse o essenziali e fruire della garanzia è onerato della prova del titolo, costituito non soltanto dal contratto di vendita, ma altresì dall'intervenuta previsione pattizia del possesso di determinate qualità da parte del bene compravenduto, nonché dell'effettiva mancanza di queste ultime, atteso che, anche per l'azione di risoluzione di cui all'art. 1497 c.c., vale la regola dell'onere della prova a carico del compratore, trattandosi “di azione tipica rientrante nell'ambito della garanzia della vendita sul modello delle tradizionali «azioni edilizie», riguardo alle quali il requisito della gravità è prevalutato dal legislatore e compenetrato nella ricorrenza dei presupposti delineati dell'incidenza dei vizi sull'idoneità all'uso cui la cosa è destinata ovvero sulla diminuzione in modo apprezzabile del suo valore, per cui una diversa disciplina creerebbe una distonia di sistema, oltre a non avere alcuna ragione di differenziazione” (Cass. n. 14895/2023).
Ciò posto, dalle deduzioni delle parti e dai documenti agli atti si evince:
- che l'attrice, in tal senso onerata – specie a fronte delle puntuali contestazioni della convenuta – non ha dimostrato di aver chiesto, durante la fase preliminare alla stipula del contratto di vendita, la fornitura esclusiva di zucchero di qualità “semoule” né di aver dichiarato l'esigenza di acquistare detta tipologia di merce a marchio , proveniente da specifici stabilimenti o da impiegarsi CP_5
8 per uno scopo preciso non altrimenti surrogabile, atteso che nell'e-mail inviata il 29.08.2022
(l'anno prima della conclusione del contratto) si chiedevano solo generiche informazioni sulla possibilità di ottenere la consegna di più prodotti diversi, quali lo zucchero 2° cat. cee in CP_5 sacchi da 25 kg, lo zucchero in sacchi da 25 kg chiamato semoule e lo zucchero dalla in CP_6 sacco da 25 kg (cfr. doc. n. 1 dell'attrice in cui si legge “Buongiorno ti preghiamo appena possibile darci comunicazione, come da richieste fatte, se possiamo avere dalla in Parte_4 sacchi da 25 kg 2° cat cee, e zucchero in sacchi da 25 kg chiamato semoule. Inoltre comunicateci se avete disponibile dalla nordzucker sacco da 25 kg e big bag. In attesa ringraziandoti gradisci cordiali saluti ); Parte_1
- prima della conclusione dell'accordo, l'invio da parte della convenuta all'attrice – come da quest'ultima confermato – della scheda tecnica contenente l'indicazione delle caratteristiche dello zucchero CR oggetto dell'offerta di vendita, in cui non vi era alcun riferimento alla presenza di uno specifico marchio sugli involucri nè alla qualità di zucchero semoule e nemmeno alla provenienza da specifici stabilimenti (doc. n. 1 della convenuta);
- la successiva stipula del contratto di vendita S/144158 del 10.08.2023 avente ad oggetto la consegna di 1200 tonnellate di zucchero bianco cristallino Cat. CE II prodotto da come da CP_5 scheda tecnica inviata, al prezzo di € 1.030,00/ton., con consegne previste dal mese di settembre del
2023 e fino al settembre del 2024, da eseguirsi presso la sede di Empoli dell'attrice (doc. n. 2 e n. 3 dell'attrice);
- che l'attrice aveva indicato, con comunicazione e-mail del 11/08/2023, i tempi per la consegna senza nulla aggiungere rispetto alla descrizione dei prodotti ordinati (cfr. doc. n. 4 dell'attrice in cui si legge “Vogliate spedirci dopo il 20/08 e fino al 29/09 n.6 tir dilazionati ogni 5-6 giorni”);
- che, nella successiva e-mail del 28/08/2023, l'attrice non faceva alcun riferimento allo zucchero di tipo semoule o alla necessità di modificare gli accordi già assunti con il contratto di vendita stipulato, ma si limitava a chiedere informazioni volte a saggiare la disponibilità della società convenuta a fornire zucchero diverso da quello già acquistato, ossia il di grana fine, Parte_5 affermando genericamente “Ci potete far sapere qualcosa sullo zucchero di grana fine Parte_5 in sacchi da 25 kg? Ne abbiamo urgente necessità, altrimenti ordineremo ad altro fornitore” (doc.
n. 6 dell'attrice);
- che, con la comunicazione del 29/08/2023, la convenuta ha riepilogato la sequenza di corrispondenza e di rapporti intercorsi tra le parti, rilevando che l'attrice non aveva mai
9 specificamente richiesto la fornitura di zucchero di produzione , bensì soltanto la CP_8 consegna dello zucchero cat. CE 2 con le caratteristiche di cui alla scheda tecnica inviata,
CP_5 precisando altresì che “NI” era solo un marchio utilizzato da (vedi doc. n. 3 della
CP_5 convenuta in cui si afferma: “Tua e-mail con la quale contesti l'arrivo del primo camion con la scritta NI sui sacchi, pur trattandosi assolutamente ed esclusivamente di zucchero di produzione , cat. CE 2 come a te offerto e con te contrattato (all. 6). (Solo per il fatto che
CP_5 noi abbiamo caricato il camion a Ravenna, ha da te innescato il dubbio che si possa trattare di zucchero non prodotto da , fatto che semplicemente non esiste, perché lo zucchero a te
CP_5 consegnato è di produzione , corrisponde alla scheda tecnica a te inviata,
CP_5 CP_5 quindi con valori analitici identici a quelli da te pretesi poi con la scheda tecnica a noi inviata”);
- l'avvenuta consegna in data 23/08/2023 di una prima partita di zucchero prodotto da ma CP_5 con marchio NI che è stata accettata dall'attrice, la quale ha conseguentemente versato il prezzo dovuto;
- il fatto che, a fronte delle contestazioni dell'attrice, la convenuta ha successivamente acconsentito a fornire zucchero con imballo recante impresso il marchio in deroga a quanto CP_5 originariamente previsto dal contratto di vendita – in cui vi era riferimento esclusivamente a zucchero prodotto da detta società e non necessariamente recante il relativo marchio sull'involucro
– consegnando in data 30/10/2023, in sostituzione di una seconda partita di merce in sacchi marcati
“NI”, lo zucchero con apposizione del marchio richiesto dall'attrice (vedi e-mail del CP_5
12 e del 13 ottobre 20230 sub doc. n. 8 dell'attrice);
- il mancato completamento della fornitura, non avendo la convenuta contestato di non aver provveduto a completare le consegne di zucchero, adducendo quale motivazione la pretesa della controparte di ricevere merce diversa da quella acquistata.
I documenti di cui si è dato atto – nei quali si fa riferimento soltanto allo zucchero cat. CE II prodotto da – confermano quindi che l'attrice non aveva espressamente richiesto la CP_5 consegna di zucchero semoule né nel contratto di vendita del 10/08/2023, né mediante le missive via e-mail prodotte in giudizio e intercorse tra le parti prima e dopo la stipula di detto accordo, per cui non sono fondate le contestazioni attoree secondo cui lo zucchero ordinato doveva considerarsi quello della particolare e diversa qualità semoule.
10 Inoltre, non è stato allegato nè provato che lo zucchero consegnato fosse inidoneo ad assolvere alla propria funzione né vi è stata precisazione in ordine ai requisiti qualitativi assenti nello zucchero consegnato e propri invece di quello di tipo semoule.
A ciò si aggiunga che l'attrice, società attiva nel settore del commercio dello zucchero, era senza dubbio in possesso delle competenze specifiche per esaminare la scheda tecnica del prodotto
CR inviatale dalla convenuta, al fine di stabilire se la tipologia di zucchero offerta fosse confacente alle proprie esigenze, il che esclude che la stessa possa dolersi a posteriori delle caratteristiche della merce acquistata.
Inconsistenti si sono rivelati anche gli ulteriori rilievi dell'attrice in ordine alla non conformità dello zucchero fornito nelle due consegne avvenute in date 23/08/2023 e 30/10/2023.
Per un verso, infatti, prive di pregio risultano le contestazioni relative alla prima consegna di merce avvenuta nel mese di agosto del 2023, atteso che l'attrice, oltre ad aver confermato di aver accettato e pagato la partita di zucchero in questione, non ha contestato specificamente, con gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c., le affermazioni della convenuta secondo cui i sacchi di merce forniti erano stati effettivamente prodotti da in conformità alle previsioni del contratto di vendita, e CP_5 recavano come marchio quello di “NI” tramite cui detto prodotto era distribuito in precedenza in Italia (cfr. pag. 3 della comparsa di costituzione laddove precisa che “In replica alle contestazioni relative alla prima consegna di zucchero, ha subito precisato (in data 29/08/23) che lo CP_1 zucchero consegnato era prodotto da CR (Francia), come stabilito nel contratto di vendita;
che era conforme alla documentazione tecnica già inviata a Coloniale Europea prima della firma del contratto di vendita, con la precisazione che “NI” era solo un marchio utilizzato da
(doc. 3). Da precisare che nel Luglio 2016 il Gruppo Maccaferri cede il controllo di CP_5
(che detiene il marchio NI) al Gruppo Cooperativo francese Cristal Controparte_9
Union, tramite la società commerciale “Cristal.Co”).
E' dimostrato, invece, che soltanto in un momento successivo alla stipula del contratto di vendita per cui è causa l'attrice ha insistito per la consegna di zucchero in sacchi marchiati , CP_5 richiesta questa accettata dalla convenuta dopo l'esecuzione della prima fornitura in data
23/08/2023, in deroga agli accordi negoziali già raggiunti, che prevedevano esclusivamente che lo zucchero venisse prodotto da e non anche necessariamente l'apposizione del relativo CP_5 marchio sugli involucri.
11 Per altro verso, destituite di fondamento si sono rivelate anche le doglianze dell'attrice con riguardo alla seconda consegna di merce del 30/10/2023 avvenuta in sostituzione di quella del 17/10/2023, rispetto alla quale viene lamentata la fornitura di prodotto con qualità diverse da quelle tipiche dello zucchero semoule.
In proposito, è dirimente la mancata prova, mediante documenti e/o prove orali, della conclusione di un accordo tra le parti in merito all'acquisto di partite di zucchero di tipo semoule, che risulta invece smentita dal contenuto dell'accordo tra le parti (docc. 1, 2, 3 allegati alla citazione).
Sotto quest'ultimo profilo, inoltre, non possono considerarsi rilevanti ed utilizzabili i risultati delle analisi chimiche eseguite in difetto di contraddittorio, prodotti dall'attrice sub doc. n. 18 allegato alla memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c., atteso che non vi è alcuna dimostrazione della riferibilità delle verifiche eseguite a campioni o prelievi di prodotto fornito dalla convenuta.
Per quanto detto, non risulta allegata in maniera specifica né provata la mancanza di qualità promesse né la consegna di un prodotto appartenente ad un genere del tutto diverso e inidoneo ad assolvere alla propria funzione tipica.
Del pari indimostrate sono le deduzioni attoree poste alla base della domanda di risoluzione in ragione del ritardo nella consegna delle prime tre partite di merce e dell'omissione nella consegna delle restanti.
Invero, in primo luogo, è sufficiente constatare che il contratto di vendita tra le parti (docc. 1, 2, 3 allegati alla citazione) prevedeva la consegna delle merci nell'arco temporale di un anno a partire dal settembre 2023 e che con e mail dell'11.8.2023 l'attrice chiedeva alla convenuta l'invio “dopo il 20/08 e fino al 29/09” di “n.6 tir dilazionati ogni 5-6 giorni” (doc. 4), termine non essenziale, genericamente indicato e la cui inosservanza non è, in ogni caso, dipesa dal grave inadempimento imputabile alla convenuta, la quale – se si escludono ritardi di minima entità dipesi da problemi logistici di cui vi è traccia nella corrispondenza agli atti - si è resa disponibile ad assecondare le richieste di modifica delle merci avanzate dall'attrice sino al momento della terza consegna
(fornitura dello zucchero in sacchi a marchio ), il che ha inevitabilmente comportato una CP_5 dilazione dei tempi delle forniture ripartite.
In secondo luogo, la mancata consegna all'attrice di parte dello zucchero acquistato non è dipesa da un'omissione della convenuta, quanto piuttosto dalla condotta ostativa della prima, la quale si è di fatto dichiarata indisponibile, dopo la terza consegna, a ricevere zucchero diverso da quello semoule
CR prodotto nello stabilimento o comunque dello stesso tipo di quest'ultimo, Parte_5
12 sull'erroneo presupposto di averlo acquistato, laddove invece, come visto, il contratto con CP_1 nulla prevedeva a riguardo.
Segnatamente, con le ultime missive di un'intensa corrispondenza con la convenuta (docc. 6 e ss allegati alla citazione. In particolare, doc. 14), in data 30.10.2023, l'attrice si è mostrata irremovibile nell'esigere la consegna di zucchero diverso da quello già acquistato e che doveva solo esserle recapitato, definendo del tutto inadeguate le partite di merce ricevute e dichiarando testualmente, in risposta alle plurime richieste della venditrice di rendersi disponibile al ritiro e indicare le date a tal fine utili: “vi invieremo i campioni. Lo faremo provare e vi daremo risposta.
Eventualmente mandateci un altro camion URGENTE da uno stabilimento che produce lo zucchero come il . Inoltre insisto perché la non vi trasferisce i ritiri dallo Parte_5 CP_5 stabilimento ”. Parte_5
Ne consegue che difetta l'inadempimento grave della convenuta anche rispetto alla tardiva e parziale consegna delle merci vendute all'attrice e che, per contro, è quest'ultima a non aver adempiuto all'obbligo a suo carico di ricevere le merci acquistate e ad avere, al contrario, preteso di ottenerne di diverse, con ciò precludendo la regolare esecuzione del contratto, con significativa incidenza sull'equilibrio negoziale.
Integrando la condotta dell'attrice gli estremi dell'inadempimento di non scarsa importanza ai sensi dell'art. 1455 cc, il contratto va risolto con efficacia retroattiva a norma dell'art. 1458 cc.
In difetto di domande delle parti, nessuna pronuncia può essere resa in punto di restituzione delle prestazioni eseguite da ambedue i contraenti.
3. Sulle domande risarcitorie.
In difetto di inadempimento grave della convenuta, difettano i presupposti per l'accoglimento delle domande risarcitorie dell'attrice, avanzate sul presupposto – insussistente, per quanto visto - delle conseguenze pregiudizievoli sul piano patrimoniale della mancanza di qualità dello zucchero ovvero della consegna di merce del tutto inidonea allo scopo per il quale doveva essere impiegata e della sua consegna tardiva e parziale.
In ogni caso, la circostanza della mancata vendita a terzi e del mancato guadagno, nella misura di €
75.000,00, su cui si basano le pretese risarcitorie dell'acquirente, è dedotta in maniera del tutto generica e non supportata da alcuna prova, difettando documenti a supporto di dette affermazioni ed essendo le prove orali dedotte e oggetto di istanze reiterate all'atto della precisazione delle
13 conclusioni irrilevanti (per quanto sopra esposto) e inammissibili per i motivi già esplicati nell'ordinanza del 21.08.2024 che in questa sede vengono integralmente richiamati.
Infine, è da rigettare altresì la domanda risarcitoria della convenuta, in quanto anch'essa basata su fatti dedotti del tutto genericamente e non provati.
Invero, con comparsa di costituzione e risposta, la convenuta si è limitata a dare atto che
“l'improvvida e pretestuosa iniziativa di controparte ha invece procurato seri danni alla società convenuta sia in termini di lucro cessante che di danno emergente, danni che vengono indicativamente quantificati in €. 285.825,00 come da prospetto allegato (doc. 11) e per la cui rifusione si agisce in via riconvenzionale” e a depositare sub doc. 11 un elenco dei danni patiti e ascrivibili alle categorie del danno emergente e del lucro cessante, predisposto dalla parte stessa e sprovvisto di qualsiasi efficacia probatoria.
Ancora, sul piano assertivo, nessuna allegazione maggiormente precisa è contenuta nelle memorie integrative della convenuta, la quale si è limitata ad affermare di aver subito perdite e mancato di realizzare guadagni in conseguenza della condotta inadempiente dell'attrice.
Sul piano probatorio, i documenti da 13 a 16 allegati alla memoria ex art. 171 ter n. 1 cpc sono, in parte, riconducibili a modelli contrattuali da parte di e, in parte, anch'essi formati e di CP_1 provenienza dalla stessa convenuta che ha dichiarato di volersene valere e comunque riepilogativi di voci di danno indimostrate.
Per quanto detto, è del tutto esplorativa l'istanza di CTU avanzata dalla convenuta per la quantificazione dei danni patiti e ascrivibili a perdite e mancato guadagno prodotti dall'inadempimento della propria controparte negoziale.
4. Sulle spese di lite.
L'esito della causa, ovvero la risoluzione del contratto chiesta dalla convenuta ed il rigetto delle restanti domande delle parti, giustifica la compensazione delle spese di lite limitatamente alla metà,
a norma dell'art. 92 cpc, con condanna dell'attrice alla rifusione della restante parte alla convenuta, parzialmente vittoriosa.
La liquidazione ha luogo come da dispositivo in applicazione del D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore della causa e tenuto conto dei parametri medi per le fasi di studio, introduttiva del giudizio e decisionale, minimi per quella di trattazione e istruttoria, in considerazione dell'istruzione solo documentale del procedimento.
14 La condanna è comprensiva del rimborso delle spese documentate e di quelle generali, nella misura del 15% dei compensi, IVA e CPA come per Legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1) RISOLVE il contratto di vendita del 28.05.2021 per grave inadempimento di
[...]
Parte_1
2) RIGETTA le restanti domande delle parti;
3) COMPENSA le spese di lite limitatamente alla metà e CONDANNA Parte_1
a rimborsare ad la restante parte, con liquidazione per l'intero in €
[...] CP_1
14.170,00 per compensi di Avvocato, spese generali nella misura del 15% dei compensi, oltre
I.V.A. e C.P.A. come per Legge, con compensazione per la restante parte;
Firenze, 20.10.2025.
Il Giudice dott.ssa Silvia Orani
15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
_______________
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Silvia Orani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 quinquies cpc nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13212/2023 promossa da:
(C.F. , in persona dell'Amministratore unico Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Lorenzo Rossi, (C.F. ), Parte_2 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Firenze, viale Bernardo Segni n. 7
ATTRICE
nei confronti di
P.IVA ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti CP_1 P.IVA_2
NT IA (C.F. ) e ND IA (C.F. C.F._2
), elettivamente domiciliato in Prato, via G. Valentini n. 23/A C.F._3
CONVENUTA
OGGETTO: vendita di cose mobili.
CONCLUSIONI DELL'ATTRICE: “- IN VIA ISTRUTTORIA: Si insiste per l'ammissione delle prove orali, già dedotte in 2° memoria, ex art. 171-ter c.p.c., ovvero: interrogatorio formale del legale rappresentante della società convenuta, (capp. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 13), e prova per testi, indicando a teste il sig. residente in [...], e il sig. (capp. 1, 4, 6), Testimone_1 Testimone_2 residente in S. Miniato (PI), sui capitoli ivi dedotti e di seguito ritrascritti:
1-DCV che, nell'esercizio della propria attività commerciale, a partire dal gennaio 2021, la soc. Coloniale
1 Europea ha trattato esclusivamente l'acquisto di zucchero di qualità semoule, tramite il fornitore
NI;
2-DCV nell'agosto 2022 la Europea ha richiesto ad , tramite il sig. Parte_1 CP_1
ed il sig. la disponibilità alla fornitura di zucchero “Cristalco- Controparte_2 CP_3 semoule”, (come risulta dalla comunicazione email che vi si mostra);
3-DCV che in tale occasione la comunicava di non avere disponibilità del prodotto, ed invitava a richiamare per la CP_1 campagna saccarifera dell'anno successivo 2023; 4-DCV che nell'Agosto 2023, il sig. vi CP_2 ha comunicato telefonicamente per conto di di potervi fornire lo zucchero Cristalco, CP_1 tipo semoule;
che avete richiesto sin dal 11/8/23, l'invio di n. 6 tir, ogni 5-6 giorni, dal CP_4
20/08/23 al 29/08/23, come da email che vi si mostra (all. n. 4);
6-DCV che la prima consegna, ricevuta in data 23/8/23, è stata contestata, in quanto zucchero marchiato NI e non
, e comunque non di tipo semoule;
7-DCV che in tale occasione, l'amministratore di CP_5
comunicava telefonicamente ai responsabili di la disponibilità ad Parte_1 CP_1 accettare la merce, a titolo di cortesia, purchè fosse inviato il quantitativo richiesto di zucchero tipo semoule;
8-DCV che nel mese di Agosto 2023, avete sollecitato alla fornitura del CP_1 prodotto, (come da email 28/8/23 che vi si mostra), ed avete riferito al sig. nonché al sig. CP_2 di non essere interessati allo zucchero “Cristalco”, a meno che non fosse di qualità CP_3 semoule;
9-DCV che è stata contestata la difformità della 2° partita di merce pervenuta presso la sede di in data 17/10/23 poiché a “marchio NI”, come da email che vi si Parte_1 mostra (all. n. 10); 10-DCV che la dichiarava che si trattava di un proprio errore e si CP_1 scusava, invitando a restituire la merce, come da email che vi si mostra (all. n. 11); 11-DCV che avete contestato la 3° spedizione pervenuta in data 30/10/23, poiché la colorazione dello zucchero risultava più scura rispetto al tipo semoule, come da e-mail che vi si mostra;
12-DCV che avete richiesto un'analisi comparativa dello zucchero ricevuto con la terza spedizione, all'esito della quale ne è emersa la diversa qualità, rispetto al semoule, come da documento che vi si mostra (doc.
17); 13-DCV che la qualità semoule rientra nella categoria CRISTALCO 2° cat. Cee, come da scheda tecnica che vi si mostra;
14-DCV che il ricarico applicato da sulla Parte_1 vendita dello zucchero è pari al 5% del costo lordo, sostenuto per l'acquisto. Si insiste altresì per
l'ammissione di CTU, onde accertare natura e qualità dello zucchero fornito da , ovvero CP_1 la sua difformità rispetto al tipo . NEL MERITO, si conclude come in atto di Parte_3 citazione, ovvero: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, 1) accertato e dichiarato che il contratto intercorso tra le parti aveva ad oggetto la fornitura di 1200 tonnellate di zucchero prodotto da
, tipo “semoule”, a partire da Settembre 2023, accertare e dichiarare il grave CP_5 inadempimento della (a) per l'omessa consegna della merce, nei tempi e nelle CP_1
2 quantità pattuite;
(b) per la difformità della merce consegnata in data 23/8/23 e 17/10/23, in quanto a marchio NI, anziché ; (c) per la mancanza delle qualità promesse e/o CP_5 essenziali della merce consegnata in data 30/10/23; 2) per l'effetto, dichiarare risolto il contratto di vendita S/144158 stipulato inter partes, in data 10/08/23; 3) conseguentemente, condannare la soc. a risarcire i danni subiti dalla per le mancate vendite ed il CP_1 Parte_1 mancato guadagno, nella misura di € 75.000,00, ovvero nella diversa somma, minore o maggiore, che sarà precisata o quantificata nel corso dell'istruttoria, ovvero che risulterà dovuta o di giustizia. Oltre interessi moratori ex d.Lgs. 231/02 dal dì della domanda al saldo. In ogni caso con reiezione delle domande ex adverso proposte in quanto inammissibili, o infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese ed onorari”.
CONCLUSIONI DELLA CONVENUTA: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, anche in via riconvenzionale: • respingere. siccome infondate in fatto ed in diritto. sia la domanda avversa di risoluzione per grave inadempimento di parte convenuta che la conseguente domanda di risarcimento contestata anche nel quantum debeatur e del tutto sfornita di supporto probatorio;
• accertare e dichiarare in via riconvenzionale la risoluzione del rapporto per fatto e colpa della società attrice, per tutti i motivi esposti nell'atto introduttivo ed in corso di causa, con condanna al risarcimento di tutti i danni procurati e procurandi alla società convenuta, per effetto dell'illegittima volontà risolutiva partecipata, sia in termini di lucro cessante che di danno emergente, danni che si quantificano nella somma di euro 411.588,00 (come specificamente indicato nei documenti depositati agli atti del giudizio e segnatamente allegati alla memoria ex art.101 ter n.2 c.p.c. di parte convenuta) o in quella diversa somma ritenuta di giustizia oltre interessi moratori dal dovuto al saldo. Con vittoria di spese e competenze della procedura e richiesta di distrazione a favore dei procuratori che si dichiarano antistatari”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, (nel prosieguo anche solo Parte_1
) ha convenuto in giudizio (nel prosieguo ) chiedendo la Parte_1 CP_1 CP_1 risoluzione del contratto di vendita S/144158 stipulato tra le parti in data 10/08/2023, avente ad oggetto la fornitura di 1200 tonnellate di zucchero di tipo “semoule” prodotto da a partire CP_5 dal mese di settembre del 2023, per inadempimento della convenuta consistito nella mancata consegna della merce nei tempi e nelle quantità pattuite e nell'aver eseguito consegne di partite di zucchero, nelle date del 23/08/2023, 17/10/2023 e 30/10/2023, rivelatosi difforme da quella ordinato in quanto riportante il diverso marchio NI, o mancante delle qualità promesse e/o
3 essenziali e, per l'effetto, condannare la convenuta al risarcimento dei danni cagionati a titolo di lucro cessante per il mancato guadagno derivante dalle occasioni di vendita perdute, quantificato in
€ 75.000,00 o nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi moratori nella misura di cui al D.lgs. n. 231/2002 dalla domanda al saldo e con vittoria delle spese di lite.
A sostegno delle domande proposte, l'attrice, esercente attività di impresa nel commercio all'ingrosso di zuccheri e suoi derivati, ha dedotto:
- di aver richiesto, in data 29/08/2022, la fornitura di zucchero di tipo “Cristalco semoule” alla convenuta, la quale, tuttavia, dava atto che detta merce non era disponibile e che era possibile presentare l'ordine nell'anno successivo;
- che, nell'agosto del 2023, dopo essere stata contattata da che confermava la CP_1 disponibilità dello zucchero richiesto nell'anno precedente, stipulava con questa il contratto di vendita S/144158 avente ad oggetto la fornitura di 1200 tonnellate di zucchero bianco cristallino
Cat. CE II prodotto da , al prezzo di € 1.030,00/ton., con consegne a partire dal mese di CP_5 settembre del 2023 fino al mese di settembre del 2024, presso la propria sede di Empoli;
- che, tuttavia, le specifiche tecniche contenute nel contratto (prodotto CR, cat. CE 2) erano generiche in quanto non individuavano descrizione delle caratteristiche qualitative e commerciali del prodotto chiesto, ossia dello zucchero cd. semoule;
- di aver richiesto alla convenuta, in data 11/08/2023, di dare inizio alle forniture pattuite nel contratto, mediante l'invio di n. 6 tir ogni 5-6 giorni tra il 20/08/2023 e il 29/08/2023;
- di aver accettato, pagandone il corrispettivo al solo scopo di mantenere buoni rapporti con la convenuta, la prima consegna di merce eseguita in data 23/08/2023 benchè non conforme al contratto, in quanto avente ad oggetto zucchero a marchio NI anziché ; CP_5
- di aver successivamente evidenziato, con e-mail in date 28/08/2023 e 28/09/2023, di avere interesse ad acquistare zucchero di tipo semoule e non di altre qualità, e che la convenuta aveva dichiarato in più occasioni, in particolare nelle comunicazioni e-mail del 12 e del 13 ottobre del
2023, di poter consegnare lo zucchero chiesto a marchio;
CP_5
- di aver contestato la conformità anche della seconda partita di zucchero consegnata in data
17/10/2023, in quanto recante il marchio NI, e che la convenuta imputava la consegna di detta merce ad un mero errore commesso dagli addetti al carico e scarico merci, rassicurandola sulla sostituzione del prodotto;
4 - di aver ulteriormente ribadito la propria intenzione di ricevere zucchero Parte_3 richiesto sin dall'agosto 2022, con e-mail del 17/10/2023, alla quale la convenuta rispondeva che il contratto prevedeva la consegna di zucchero non marchiato , bensì soltanto prodotto da CP_5 quest'ultima Società e di aver acconsentito a fornire zucchero in involucri riportanti impresso tale marchio soltanto a partire dall'ottobre 2023 come deroga alle pattuizioni intercorse;
- di aver contestato la mancanza di qualità della merce inviata con la terza consegna avvenuta in data 30/10/2023, atteso che la colorazione dello zucchero risultava “più bionda” (ossia più scura) rispetto al tipo semoule;
- il grave inadempimento della convenuta rispetto agli obblighi assunti con il contratto di vendita, consistito: nella consegna di quantità di zucchero inferiori a quelle pattuite (tre le partite consegnate, ridotte rispetto a quelle previste dal contratto e ai “6 tir” oggetto di richiesta dell'11/8/23, ribadita il 28/8/23); nella fornitura nei mesi di agosto e ottobre del 2023 di zucchero difforme rispetto a quello richiesto in quanto marchiato NI anziché ; nel difetto di CP_5 qualità promesse o essenziali, per essere lo zucchero di colore più scuro e i cristalli di dimensioni maggiori rispetto a quello di tipo semoule;
- di aver patito danni patrimoniali a titolo di lucro cessante, tenuto conto delle occasioni di vendita perse in relazione ai volumi di zucchero non consegnati dalla convenuta, da quantificarsi nella misura pari a € 75.000,00, corrispondente al guadagno conseguibile dalla vendita del prodotto, calcolato sul 5% del valore della merce.
Costituitasi regolarmente in giudizio, ha chiesto: in via preliminare, disporsi il mutamento CP_1 del rito da ordinario a semplificato;
in via principale, il rigetto della domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto;
in via riconvenzionale, dichiararsi la risoluzione del contratto di vendita per cui è causa per inadempimento dell'attrice, con condanna di quest'ultima al pagamento della somma, a titolo di risarcimento dei danni per lucro cessante e danno emergente, di €
285.825,00 o del diverso importo ritenuto di giustizia, oltre interessi moratori dal dovuto al saldo;
vinte le spese.
A fondamento delle domande proposte, la convenuta ha dedotto:
- che, nella corrispondenza antecedente alla stipula del contratto di vendita, l'attrice aveva inizialmente fatto riferimento allo zucchero del produttore non a quello del diverso CP_6 produttore , senza mai richiedere specifiche qualità, diverse rispetto a quelle della CP_5
5 categoria CE II, o l'utilizzo di un determinato marchio per l'imballaggio, né tantomeno che lo stesso provenisse da un preciso stabilimento di produzione;
- che il contratto di vendita, coerentemente con la documentazione tecnica relativa allo zucchero offerto previamente fornita all'attrice, faceva espresso riferimento alla “categoria CE II Qualità: zucchero bianco cristallino, Produttore: CR”, per un quantitativo totale di 1200 tonnellate;
- che la categoria CE II rappresenta il 95% di tutto lo zucchero consumato in Italia e correntemente trattata sul mercato dell'Unione Europea, sicché le altre tipologie, ivi inclusa quella che l'attrice afferma in questa sede di aver chiesto, sono da considerarsi speciali;
- che solo successivamente alla conclusione della compravendita l'attrice aveva avanzato contestazioni e richieste relative a diverse caratteristiche e provenienza del prodotto;
- l'inesistenza di inadempimenti a sé imputabili;
- di aver patito danni per effetto della condotta illegittima dell'attrice, che ha comunicato di voler addivenire alla risoluzione del contratto in difetto dei presupposti di Legge, pregiudizi quantificati nella somma di € 285.825,00 o in quella diversa risultante dovuta all'esito dell'istruttoria, oltre interessi.
Depositate dalle parti le memorie ex art. 171 ter c.p.c., il Giudice ha rigettato le richieste istruttorie e rinviato la causa per la rimessione in decisione all'udienza del 02.10.2025, sostituita con trattazione scritta e con termini per note sino a tale data a norma dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale viene depositata la presente Sentenza.
* * *
1. Sulla richiesta di mutamento del rito da ordinario a semplificato.
L'istanza, disattesa in corso di causa e reiterata all'atto della precisazione delle conclusioni, è assorbita dallo svolgimento del giudizio nelle forme del rito ordinario e dalla pronuncia della presente Sentenza.
2. Sulle reciproche domande di risoluzione del contratto per inadempimento.
Considerate le domande di risoluzione del contratto e risarcitorie avanzate da entrambe le parti sul presupposto dell'inadempimento della rispettiva controparte negoziale, va richiamato il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità secondo cui “Nei contratti con prestazioni corrispettive, in caso di denuncia di inadempienze reciproche, è necessario comparare il
6 comportamento di ambo le parti per stabilire quale di esse, con riferimento ai rispettivi interessi ed alla oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti ed abbia causato il comportamento della controparte, nonché della conseguente alterazione del sinallagma. Tale accertamento, fondato sulla valutazione dei fatti e delle prove, rientra nei poteri del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato. (…)” (Cass. n. 3273/2020. Conformi Cass. n.13627/2017; Cass. n.10477/2004).
Tanto premesso, l'attrice ha allegato plurimi inadempimenti della convenuta, consistiti nella consegna parziale e tardiva della merce e nella fornitura nei mesi di agosto e ottobre del 2023 di zucchero difforme rispetto a quello richiesto in quanto recante il marchio NI anziché
e di zucchero privo delle qualità promesse o essenziali, poichè di colore più scuro e con CP_5 cristalli di dimensioni maggiori rispetto alla tipologia denominata “semoule”, a suo dire richiesta sin dalla fase precontrattuale.
La convenuta, per contro, ha contestato le affermazioni dell'attrice e ha dedotto l'inadempimento di quest'ultima per aver richiesto, solo successivamente alla stipula dell'accordo, la consegna di un prodotto con marchio, qualità e provenienza diverse da quelle concordate, avanzato contestazioni pretestuose sulla conformità della merce fornita, omesso di inviare il programma di ritiro e precluso in tal modo di portare a termine le consegne a suo favore.
Riepilogate le posizioni delle parti, deve darsi atto in primo luogo della riconducibilità del contratto dalle stesse concluso alla fattispecie della vendita a consegne ripartite, con cessione di merce per effetto di un unico accordo e ripartizione delle consegne che attiene alla fase esecutiva (Cass. n.
7380/1991; Cass. n. 15189/2011; Cass. n. 33559/2021; Corte d'appello di Milano n. 3460/2023).
Quanto all'inquadramento giuridico delle domande attoree, i rimedi azionati sono volti ad ottenere la risoluzione e il risarcimento del danno tipici della garanzia per mancanza di qualità della cosa compravenduta e, in ogni caso, la risoluzione ed il risarcimento secondo le disposizioni generali di cui agli artt. 1453 e ss cc.
Risulta, quindi, in primo luogo, pertinente il richiamo ai criteri individuati dalla giurisprudenza di legittimità al fine di distinguere le ipotesi di mancanza di qualità promesse da quelle della presenza di vizi e di aliud pro alio, secondo cui “Il vizio redibitorio (art. 1490 cod. civ.) e la mancanza di qualità promesse o essenziali (art. 1497 cod. civ.), pur presupponendo entrambi l'appartenenza della cosa al genere pattuito, si differenziano, quindi, in quanto il primo riguarda le imperfezioni ed i difetti inerenti al processo di produzione, fabbricazione, formazione e conservazione della cosa
7 medesima, mentre la seconda è inerente alla natura della merce e concerne tutti quegli elementi essenziali e sostanziali che, nell'ambito del medesimo genere, influiscono sulla classificazione della cosa in una specie, piuttosto che in un'altra”, e secondo cui ricorre un'ipotesi di mancanza di qualità essenziali della cosa consegnata “qualora il bene presenti imperfezioni che lo rendano inidoneo all'uso cui dovrebbe essere destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, ovvero appartenga ad un tipo diverso o ad una specie diversa da quella pattuita” e di aliud pro alio
“soltanto qualora il bene consegnato sia completamente diverso da quello pattuito, in quanto, appartenendo ad un genere diverso, si riveli funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere la destinazione economico-sociale della "res" promessa” (Cass. n. 6596/2016).
Orbene, nel caso di specie, l'attrice ha lamentato problematiche derivanti dalla diversità del marchio e del colore dello zucchero consegnato rispetto a quello a suo dire ordinato, non integranti quindi difetti attinenti al processo di produzione o formazione del prodotto o tali da renderlo appartenente ad un genere merceologico del tutto diverso da quello pattuito, ma riguardanti caratteristiche fisiologiche di cui era stata promessa l'osservanza o comunque indispensabili, ovvero – come detto
– qualità promesse o essenziali.
Relativamente ai criteri di ripartizione dell'onere probatorio, secondo i principi in più occasioni Co enunciati dalla , il compratore che intenda fare valere la mancanza di qualità promesse o essenziali e fruire della garanzia è onerato della prova del titolo, costituito non soltanto dal contratto di vendita, ma altresì dall'intervenuta previsione pattizia del possesso di determinate qualità da parte del bene compravenduto, nonché dell'effettiva mancanza di queste ultime, atteso che, anche per l'azione di risoluzione di cui all'art. 1497 c.c., vale la regola dell'onere della prova a carico del compratore, trattandosi “di azione tipica rientrante nell'ambito della garanzia della vendita sul modello delle tradizionali «azioni edilizie», riguardo alle quali il requisito della gravità è prevalutato dal legislatore e compenetrato nella ricorrenza dei presupposti delineati dell'incidenza dei vizi sull'idoneità all'uso cui la cosa è destinata ovvero sulla diminuzione in modo apprezzabile del suo valore, per cui una diversa disciplina creerebbe una distonia di sistema, oltre a non avere alcuna ragione di differenziazione” (Cass. n. 14895/2023).
Ciò posto, dalle deduzioni delle parti e dai documenti agli atti si evince:
- che l'attrice, in tal senso onerata – specie a fronte delle puntuali contestazioni della convenuta – non ha dimostrato di aver chiesto, durante la fase preliminare alla stipula del contratto di vendita, la fornitura esclusiva di zucchero di qualità “semoule” né di aver dichiarato l'esigenza di acquistare detta tipologia di merce a marchio , proveniente da specifici stabilimenti o da impiegarsi CP_5
8 per uno scopo preciso non altrimenti surrogabile, atteso che nell'e-mail inviata il 29.08.2022
(l'anno prima della conclusione del contratto) si chiedevano solo generiche informazioni sulla possibilità di ottenere la consegna di più prodotti diversi, quali lo zucchero 2° cat. cee in CP_5 sacchi da 25 kg, lo zucchero in sacchi da 25 kg chiamato semoule e lo zucchero dalla in CP_6 sacco da 25 kg (cfr. doc. n. 1 dell'attrice in cui si legge “Buongiorno ti preghiamo appena possibile darci comunicazione, come da richieste fatte, se possiamo avere dalla in Parte_4 sacchi da 25 kg 2° cat cee, e zucchero in sacchi da 25 kg chiamato semoule. Inoltre comunicateci se avete disponibile dalla nordzucker sacco da 25 kg e big bag. In attesa ringraziandoti gradisci cordiali saluti ); Parte_1
- prima della conclusione dell'accordo, l'invio da parte della convenuta all'attrice – come da quest'ultima confermato – della scheda tecnica contenente l'indicazione delle caratteristiche dello zucchero CR oggetto dell'offerta di vendita, in cui non vi era alcun riferimento alla presenza di uno specifico marchio sugli involucri nè alla qualità di zucchero semoule e nemmeno alla provenienza da specifici stabilimenti (doc. n. 1 della convenuta);
- la successiva stipula del contratto di vendita S/144158 del 10.08.2023 avente ad oggetto la consegna di 1200 tonnellate di zucchero bianco cristallino Cat. CE II prodotto da come da CP_5 scheda tecnica inviata, al prezzo di € 1.030,00/ton., con consegne previste dal mese di settembre del
2023 e fino al settembre del 2024, da eseguirsi presso la sede di Empoli dell'attrice (doc. n. 2 e n. 3 dell'attrice);
- che l'attrice aveva indicato, con comunicazione e-mail del 11/08/2023, i tempi per la consegna senza nulla aggiungere rispetto alla descrizione dei prodotti ordinati (cfr. doc. n. 4 dell'attrice in cui si legge “Vogliate spedirci dopo il 20/08 e fino al 29/09 n.6 tir dilazionati ogni 5-6 giorni”);
- che, nella successiva e-mail del 28/08/2023, l'attrice non faceva alcun riferimento allo zucchero di tipo semoule o alla necessità di modificare gli accordi già assunti con il contratto di vendita stipulato, ma si limitava a chiedere informazioni volte a saggiare la disponibilità della società convenuta a fornire zucchero diverso da quello già acquistato, ossia il di grana fine, Parte_5 affermando genericamente “Ci potete far sapere qualcosa sullo zucchero di grana fine Parte_5 in sacchi da 25 kg? Ne abbiamo urgente necessità, altrimenti ordineremo ad altro fornitore” (doc.
n. 6 dell'attrice);
- che, con la comunicazione del 29/08/2023, la convenuta ha riepilogato la sequenza di corrispondenza e di rapporti intercorsi tra le parti, rilevando che l'attrice non aveva mai
9 specificamente richiesto la fornitura di zucchero di produzione , bensì soltanto la CP_8 consegna dello zucchero cat. CE 2 con le caratteristiche di cui alla scheda tecnica inviata,
CP_5 precisando altresì che “NI” era solo un marchio utilizzato da (vedi doc. n. 3 della
CP_5 convenuta in cui si afferma: “Tua e-mail con la quale contesti l'arrivo del primo camion con la scritta NI sui sacchi, pur trattandosi assolutamente ed esclusivamente di zucchero di produzione , cat. CE 2 come a te offerto e con te contrattato (all. 6). (Solo per il fatto che
CP_5 noi abbiamo caricato il camion a Ravenna, ha da te innescato il dubbio che si possa trattare di zucchero non prodotto da , fatto che semplicemente non esiste, perché lo zucchero a te
CP_5 consegnato è di produzione , corrisponde alla scheda tecnica a te inviata,
CP_5 CP_5 quindi con valori analitici identici a quelli da te pretesi poi con la scheda tecnica a noi inviata”);
- l'avvenuta consegna in data 23/08/2023 di una prima partita di zucchero prodotto da ma CP_5 con marchio NI che è stata accettata dall'attrice, la quale ha conseguentemente versato il prezzo dovuto;
- il fatto che, a fronte delle contestazioni dell'attrice, la convenuta ha successivamente acconsentito a fornire zucchero con imballo recante impresso il marchio in deroga a quanto CP_5 originariamente previsto dal contratto di vendita – in cui vi era riferimento esclusivamente a zucchero prodotto da detta società e non necessariamente recante il relativo marchio sull'involucro
– consegnando in data 30/10/2023, in sostituzione di una seconda partita di merce in sacchi marcati
“NI”, lo zucchero con apposizione del marchio richiesto dall'attrice (vedi e-mail del CP_5
12 e del 13 ottobre 20230 sub doc. n. 8 dell'attrice);
- il mancato completamento della fornitura, non avendo la convenuta contestato di non aver provveduto a completare le consegne di zucchero, adducendo quale motivazione la pretesa della controparte di ricevere merce diversa da quella acquistata.
I documenti di cui si è dato atto – nei quali si fa riferimento soltanto allo zucchero cat. CE II prodotto da – confermano quindi che l'attrice non aveva espressamente richiesto la CP_5 consegna di zucchero semoule né nel contratto di vendita del 10/08/2023, né mediante le missive via e-mail prodotte in giudizio e intercorse tra le parti prima e dopo la stipula di detto accordo, per cui non sono fondate le contestazioni attoree secondo cui lo zucchero ordinato doveva considerarsi quello della particolare e diversa qualità semoule.
10 Inoltre, non è stato allegato nè provato che lo zucchero consegnato fosse inidoneo ad assolvere alla propria funzione né vi è stata precisazione in ordine ai requisiti qualitativi assenti nello zucchero consegnato e propri invece di quello di tipo semoule.
A ciò si aggiunga che l'attrice, società attiva nel settore del commercio dello zucchero, era senza dubbio in possesso delle competenze specifiche per esaminare la scheda tecnica del prodotto
CR inviatale dalla convenuta, al fine di stabilire se la tipologia di zucchero offerta fosse confacente alle proprie esigenze, il che esclude che la stessa possa dolersi a posteriori delle caratteristiche della merce acquistata.
Inconsistenti si sono rivelati anche gli ulteriori rilievi dell'attrice in ordine alla non conformità dello zucchero fornito nelle due consegne avvenute in date 23/08/2023 e 30/10/2023.
Per un verso, infatti, prive di pregio risultano le contestazioni relative alla prima consegna di merce avvenuta nel mese di agosto del 2023, atteso che l'attrice, oltre ad aver confermato di aver accettato e pagato la partita di zucchero in questione, non ha contestato specificamente, con gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c., le affermazioni della convenuta secondo cui i sacchi di merce forniti erano stati effettivamente prodotti da in conformità alle previsioni del contratto di vendita, e CP_5 recavano come marchio quello di “NI” tramite cui detto prodotto era distribuito in precedenza in Italia (cfr. pag. 3 della comparsa di costituzione laddove precisa che “In replica alle contestazioni relative alla prima consegna di zucchero, ha subito precisato (in data 29/08/23) che lo CP_1 zucchero consegnato era prodotto da CR (Francia), come stabilito nel contratto di vendita;
che era conforme alla documentazione tecnica già inviata a Coloniale Europea prima della firma del contratto di vendita, con la precisazione che “NI” era solo un marchio utilizzato da
(doc. 3). Da precisare che nel Luglio 2016 il Gruppo Maccaferri cede il controllo di CP_5
(che detiene il marchio NI) al Gruppo Cooperativo francese Cristal Controparte_9
Union, tramite la società commerciale “Cristal.Co”).
E' dimostrato, invece, che soltanto in un momento successivo alla stipula del contratto di vendita per cui è causa l'attrice ha insistito per la consegna di zucchero in sacchi marchiati , CP_5 richiesta questa accettata dalla convenuta dopo l'esecuzione della prima fornitura in data
23/08/2023, in deroga agli accordi negoziali già raggiunti, che prevedevano esclusivamente che lo zucchero venisse prodotto da e non anche necessariamente l'apposizione del relativo CP_5 marchio sugli involucri.
11 Per altro verso, destituite di fondamento si sono rivelate anche le doglianze dell'attrice con riguardo alla seconda consegna di merce del 30/10/2023 avvenuta in sostituzione di quella del 17/10/2023, rispetto alla quale viene lamentata la fornitura di prodotto con qualità diverse da quelle tipiche dello zucchero semoule.
In proposito, è dirimente la mancata prova, mediante documenti e/o prove orali, della conclusione di un accordo tra le parti in merito all'acquisto di partite di zucchero di tipo semoule, che risulta invece smentita dal contenuto dell'accordo tra le parti (docc. 1, 2, 3 allegati alla citazione).
Sotto quest'ultimo profilo, inoltre, non possono considerarsi rilevanti ed utilizzabili i risultati delle analisi chimiche eseguite in difetto di contraddittorio, prodotti dall'attrice sub doc. n. 18 allegato alla memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c., atteso che non vi è alcuna dimostrazione della riferibilità delle verifiche eseguite a campioni o prelievi di prodotto fornito dalla convenuta.
Per quanto detto, non risulta allegata in maniera specifica né provata la mancanza di qualità promesse né la consegna di un prodotto appartenente ad un genere del tutto diverso e inidoneo ad assolvere alla propria funzione tipica.
Del pari indimostrate sono le deduzioni attoree poste alla base della domanda di risoluzione in ragione del ritardo nella consegna delle prime tre partite di merce e dell'omissione nella consegna delle restanti.
Invero, in primo luogo, è sufficiente constatare che il contratto di vendita tra le parti (docc. 1, 2, 3 allegati alla citazione) prevedeva la consegna delle merci nell'arco temporale di un anno a partire dal settembre 2023 e che con e mail dell'11.8.2023 l'attrice chiedeva alla convenuta l'invio “dopo il 20/08 e fino al 29/09” di “n.6 tir dilazionati ogni 5-6 giorni” (doc. 4), termine non essenziale, genericamente indicato e la cui inosservanza non è, in ogni caso, dipesa dal grave inadempimento imputabile alla convenuta, la quale – se si escludono ritardi di minima entità dipesi da problemi logistici di cui vi è traccia nella corrispondenza agli atti - si è resa disponibile ad assecondare le richieste di modifica delle merci avanzate dall'attrice sino al momento della terza consegna
(fornitura dello zucchero in sacchi a marchio ), il che ha inevitabilmente comportato una CP_5 dilazione dei tempi delle forniture ripartite.
In secondo luogo, la mancata consegna all'attrice di parte dello zucchero acquistato non è dipesa da un'omissione della convenuta, quanto piuttosto dalla condotta ostativa della prima, la quale si è di fatto dichiarata indisponibile, dopo la terza consegna, a ricevere zucchero diverso da quello semoule
CR prodotto nello stabilimento o comunque dello stesso tipo di quest'ultimo, Parte_5
12 sull'erroneo presupposto di averlo acquistato, laddove invece, come visto, il contratto con CP_1 nulla prevedeva a riguardo.
Segnatamente, con le ultime missive di un'intensa corrispondenza con la convenuta (docc. 6 e ss allegati alla citazione. In particolare, doc. 14), in data 30.10.2023, l'attrice si è mostrata irremovibile nell'esigere la consegna di zucchero diverso da quello già acquistato e che doveva solo esserle recapitato, definendo del tutto inadeguate le partite di merce ricevute e dichiarando testualmente, in risposta alle plurime richieste della venditrice di rendersi disponibile al ritiro e indicare le date a tal fine utili: “vi invieremo i campioni. Lo faremo provare e vi daremo risposta.
Eventualmente mandateci un altro camion URGENTE da uno stabilimento che produce lo zucchero come il . Inoltre insisto perché la non vi trasferisce i ritiri dallo Parte_5 CP_5 stabilimento ”. Parte_5
Ne consegue che difetta l'inadempimento grave della convenuta anche rispetto alla tardiva e parziale consegna delle merci vendute all'attrice e che, per contro, è quest'ultima a non aver adempiuto all'obbligo a suo carico di ricevere le merci acquistate e ad avere, al contrario, preteso di ottenerne di diverse, con ciò precludendo la regolare esecuzione del contratto, con significativa incidenza sull'equilibrio negoziale.
Integrando la condotta dell'attrice gli estremi dell'inadempimento di non scarsa importanza ai sensi dell'art. 1455 cc, il contratto va risolto con efficacia retroattiva a norma dell'art. 1458 cc.
In difetto di domande delle parti, nessuna pronuncia può essere resa in punto di restituzione delle prestazioni eseguite da ambedue i contraenti.
3. Sulle domande risarcitorie.
In difetto di inadempimento grave della convenuta, difettano i presupposti per l'accoglimento delle domande risarcitorie dell'attrice, avanzate sul presupposto – insussistente, per quanto visto - delle conseguenze pregiudizievoli sul piano patrimoniale della mancanza di qualità dello zucchero ovvero della consegna di merce del tutto inidonea allo scopo per il quale doveva essere impiegata e della sua consegna tardiva e parziale.
In ogni caso, la circostanza della mancata vendita a terzi e del mancato guadagno, nella misura di €
75.000,00, su cui si basano le pretese risarcitorie dell'acquirente, è dedotta in maniera del tutto generica e non supportata da alcuna prova, difettando documenti a supporto di dette affermazioni ed essendo le prove orali dedotte e oggetto di istanze reiterate all'atto della precisazione delle
13 conclusioni irrilevanti (per quanto sopra esposto) e inammissibili per i motivi già esplicati nell'ordinanza del 21.08.2024 che in questa sede vengono integralmente richiamati.
Infine, è da rigettare altresì la domanda risarcitoria della convenuta, in quanto anch'essa basata su fatti dedotti del tutto genericamente e non provati.
Invero, con comparsa di costituzione e risposta, la convenuta si è limitata a dare atto che
“l'improvvida e pretestuosa iniziativa di controparte ha invece procurato seri danni alla società convenuta sia in termini di lucro cessante che di danno emergente, danni che vengono indicativamente quantificati in €. 285.825,00 come da prospetto allegato (doc. 11) e per la cui rifusione si agisce in via riconvenzionale” e a depositare sub doc. 11 un elenco dei danni patiti e ascrivibili alle categorie del danno emergente e del lucro cessante, predisposto dalla parte stessa e sprovvisto di qualsiasi efficacia probatoria.
Ancora, sul piano assertivo, nessuna allegazione maggiormente precisa è contenuta nelle memorie integrative della convenuta, la quale si è limitata ad affermare di aver subito perdite e mancato di realizzare guadagni in conseguenza della condotta inadempiente dell'attrice.
Sul piano probatorio, i documenti da 13 a 16 allegati alla memoria ex art. 171 ter n. 1 cpc sono, in parte, riconducibili a modelli contrattuali da parte di e, in parte, anch'essi formati e di CP_1 provenienza dalla stessa convenuta che ha dichiarato di volersene valere e comunque riepilogativi di voci di danno indimostrate.
Per quanto detto, è del tutto esplorativa l'istanza di CTU avanzata dalla convenuta per la quantificazione dei danni patiti e ascrivibili a perdite e mancato guadagno prodotti dall'inadempimento della propria controparte negoziale.
4. Sulle spese di lite.
L'esito della causa, ovvero la risoluzione del contratto chiesta dalla convenuta ed il rigetto delle restanti domande delle parti, giustifica la compensazione delle spese di lite limitatamente alla metà,
a norma dell'art. 92 cpc, con condanna dell'attrice alla rifusione della restante parte alla convenuta, parzialmente vittoriosa.
La liquidazione ha luogo come da dispositivo in applicazione del D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore della causa e tenuto conto dei parametri medi per le fasi di studio, introduttiva del giudizio e decisionale, minimi per quella di trattazione e istruttoria, in considerazione dell'istruzione solo documentale del procedimento.
14 La condanna è comprensiva del rimborso delle spese documentate e di quelle generali, nella misura del 15% dei compensi, IVA e CPA come per Legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1) RISOLVE il contratto di vendita del 28.05.2021 per grave inadempimento di
[...]
Parte_1
2) RIGETTA le restanti domande delle parti;
3) COMPENSA le spese di lite limitatamente alla metà e CONDANNA Parte_1
a rimborsare ad la restante parte, con liquidazione per l'intero in €
[...] CP_1
14.170,00 per compensi di Avvocato, spese generali nella misura del 15% dei compensi, oltre
I.V.A. e C.P.A. come per Legge, con compensazione per la restante parte;
Firenze, 20.10.2025.
Il Giudice dott.ssa Silvia Orani
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