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Sentenza 8 febbraio 2025
Sentenza 8 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 08/02/2025, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Sentenza
Tribunale Ordinario di Oristano SEZIONE ORDINARI/SPECIALI CIVILE
Collegio
Consuelo Mighela ................................................................... Presidente
Nicolò Sesta ..............................................................................estensore
Gabriele Bordiga ......................................................................... giudice
Indicazione delle parti
c.f. ) Parte_1 C.F._1
Difeso dall'avv. DEIANA CARMEN (c.f. ) C.F._2 con studio in VIA TUVERI, 12 09100 CAGLIARI
– Parte principale –
(c.f. ) Parte_2 C.F._3 Difeso dall'avv. SEGURI KATIA (c.f. ), con C.F._4 studio in
– Controparte –
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ORISTANO
– Pubblico Ministero –
Ruolo: n. 238/2024 r.g.c.c.
— 1 — Conclusioni delle parti
Le parti hanno così concluso:
GE RR:
a) Rimettere in istruttoria la causa, al fine di consentire alle parti di depositare la documentazione formatasi successivamente al termine di cui all'art. 183 VI c.p.c.;
In via subordinata b) Disporre che il ricorrente limiti il suo contributo al manteni- mento del figlio nella misura di euro 380,00 mensili, oltre al Per_1
50% delle spese straordinarie previamente concordate e documentate.
c) Con vittoria di onorari, diritti del procedimento e accessori di legge, in caso di ingiustificata opposizione.
CRISTINA Pt_2
A) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e in Santa Parte_2 Parte_1
ST (OR) il 10.09.1995 – trascritto negli atti del matrimonio del Co- mune di Santa ST al n. 12, parte II, serie A, del 1995 - e, per l'ef- fetto, ordinare all'Ufficiale di Stato Civile di Santa ST di procedere all'annotazione della sentenza e di provvedere alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 nn 396 e successive modificazioni;
B) Affidare il figlio minore ad entrambi i genitori che Per_1 ne cureranno l'educazione e l'istruzione, compatibilmente con le capa- cità ed aspirazioni del medesimo. Data l'età di si insta affin- Per_1 ché il Giudice adito Voglia disporne l'audizione onde determinare la volontà del ragazzo circa la scelta di stabilire la propria residenza presso l'abitazione della madre in Oristano o presso quella del padre, a Tunisi. C) Nel caso in cui il minore scelga di fissare la propria residenza presso la casa della madre, egli potrà vedere il padre quando vorrà, ove sia il padre a recarsi in Sardegna, sempre compatibilmente con le esi- genze di studio, sportive ed extrascolastiche del minore e rispettando il contestuale diritto di visita della madre, che non può venir meno quando il padre è presente in Sardegna. Nel caso in cui sia a doversi Per_1 recare presso l'abitazione del padre in Tunisia, ciò può avvenire unica- mente in periodi coincidenti con il calendario delle vacanze scolastiche italiane e compatibilmente con le esigenze sportive e di vita del ragazzo,
— 2 — con date certe di andata e ritorno, programmate e concordate con la re- sistente, per tempo. In considerazione del fatto che il ricorrente risiede stabilmente in Tunisia, la resistente chiede una programmazione al- meno semestrale delle date in cui il padre intende esercitare il proprio diritto-dovere di visita verso il minore, in modo che sia la he il Pt_2 proprio figlio si possano a loro volta organizzare. Per_1
D) Nell'ipotesi in cui il minore scegliesse di fissare la propria re- sidenza in Tunisia presso l'abitazione paterna, quest'ultimo dovrà ga- rantire allo stesso adeguata istruzione scolastica e sportiva e garantire alla madre l'esercizio del diritto-dovere di visita, considerando che la non può permettersi economicamente di raggiungere il figlio Pt_2 all'estero affrontando le spese di vitto, alloggio e viaggio, il Pt_1 dovrà sostenere le spese di viaggio di andata e ritorno per consentire al figlio di rientrare in Sardegna secondo il calendario scolastico e spor- tivo locale, da concordare anticipatamente semestralmente.
E) Disporre che il padre versi alla il contributo al mante- Pt_2 nimento a favore del minore, mediante adempimento diretto da parte dell' , nella misura di € 449,57 somma da rivalutarsi annualmente CP_1 secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie preven- tivamente concordate e documentate, fatta eccezione per quelle soste- nute in caso di necessità e urgenza.
F) Con vittoria di spese e competenze di causa in caso di resi- stenza.
Con il visto del Pubblico Ministero.
Ragioni della decisione
1. I fatti di causa.
(10 febbraio 1967) e (13 gennaio Parte_1 Parte_2
1971) hanno contratto matrimonio il 10 settembre 1995. Hanno un fi- glio, (3 giugno 2008). La famiglia viveva a Oristano, in via Per_1
Masones 32.
Si sono separati consensualmente il 5 giugno 2013 a queste con- dizioni: 1) affidamento condiviso di con collocazione preva- Per_1 lente presso la madre e assegnazione a lei della casa familiare;
— 3 — 2) frequentazioni calendarizzate tra padre e figlio;
3) obbligo per il sig. di provvedere al mantenimento del Pt_1 figlio versando alla sig.ra 00 € al mese, oltre metà spese straor- Pt_2 dinarie.
Il 22 marzo 2024 il sig. ha presentato ricorso per divor- Pt_1 ziare, chiedendo una liberalizzazione della frequentazione col figlio, di valutare una collocazione presso di lui in Tunisia, e, in ipotesi di sua volontà di rimanere collocato in via prevalente presso la madre, confer- mare il mantenimento già stabilito in sede di separazione. Ritualmente costituitasi, la sig.ra ha sostanzialmente aderito. In corso di Pt_2 causa, il sig. ha chiesto una riduzione del mantenimento a 380 Pt_1
€, esclusa tutta la rivalutazione maturata dal tempo della separazione a oggi.
2. I dissidi tra i genitori.
Al netto dell'apparente concordanza tra le conclusioni dei geni- tori (venuta meno in corso di causa), il sig. ha ritenuto di Pt_1 esporre fatti da lui ritenuti meritevoli di approfondimento. Il sig. infatti, si è trasferito in Tunisia nel 2023 per ra- Pt_1 gioni di imposizione agevolata della pensione. Sostiene che dopo un periodo inizialmente sereno, la sig.ra ha iniziato a ostacolare il Pt_2 rapporto tra padre figlio, per via del rendimento scolastico altalenante di ha requisito al figlio la carta prepagata e il passaporto, per Per_1 via di una sua gestione poco oculata del denaro, e ha preso in via unila- terale una serie di decisioni soggette al previo accordo tra i genitori, in particolare il consenso a un intervento chirurgico di rimozione di un fibroma al lobo dell'orecchio e l'iscrizione a scuola. La sig.ra ha in parte contestato questa ricostruzione, so- Pt_2 stenendo che la permanenza in Tunisia avrebbe dovuto avere una durata limitata per ragioni di lavoro, non permanente per ragioni fiscali;
che padre e figlio abbiano continuato a frequentarsi regolarmente, senza al- cun ostacolo da parte della madre, essendosi solo opposta a un viaggio in Tunisia programmato senza alcun preavviso per febbraio 2024 e, di comune accordo con il sig. di aver proibito ogni ulteriore viag- Pt_1 gio per via del pessimo rendimento scolastico e disciplinare del ragazzo. Maggior approfondimento merita la questione relativa all'inter- vento chirurgico. Secondo la sig.ra il fibroma è stata proprio Pt_2
— 4 — una conseguenza di un buco fatto all'orecchio da col per- Per_1 messo del padre ma senza consultare la madre, che ha causato dapprima un'infezione e poi il fibroma. La sig.ra aveva solo prenotato Pt_2 l'intervento, in quanto il dermatologo, visitato consigliava Per_1 di agire rapidamente. Il sig. si è tuttavia opposto, il che aveva Pt_1 portato i genitori a essere coinvolti in altro procedimento per superare il disaccordo.
3. La collocazione del minore.
Sentito il minore in corso di causa, si deve concludere che la mi- glior collocazione, come da lui stesso richiesto, sia quella presso la ma- dre a Oristano, dove ha sempre avuto la sua vita, le sue amicizie, il per- corso scolastico e, fattore non trascurabile, una carriera agonistica gio- vanile in ambito calcistico. Posto che egli ha compiuto i sedici anni, qualunque regolamentazione delle frequentazioni sarebbe impossibile.
Si ritiene comunque di confermare la prescrizione già data in sede di provvedimenti provvisori dal giudice delegato, cioè che il padre pro- grammi i viaggi necessari alla frequentazione del figlio compatibil- mente con le sue esigenze con un anticipo di almeno tre mesi.
4. Il mantenimento del minore.
Per quanto concerne il mantenimento di si richiama il Per_1 fatto che all'introduzione del giudizio il sig. aveva chiesto di Pt_1 confermare le condizioni di separazione. Con le note dell'udienza del 22 gennaio 2025, fissata per precisa- zione conclusioni e discussione, ha chiesto la pronuncia di sentenza par- ziale sullo stato e la rimessione della causa in istruttoria per acquisire documentazione formatasi successivamente alla scadenza dei termini per le produzioni. Sostiene, infatti, che in corso di causa le condizioni economiche delle parti siano cambiate: da un lato, la sig.ra dal Pt_2 trasferimento del sig. in Tunisia ha iniziato a percepire intera- Pt_1 mente l'assegno unico;
dall'altro, il sig. ha dovuto prendere in Pt_1 locazione un'abitazione, pagando un canone di 500 € al mese e che ha dovuto concordare un piano di rientro per numerosi debiti contratti in passato.
— 5 — Il giudice delegato ha ritenuto comunque di rimettere la causa al collegio, e il collegio ritiene conformemente che non vi siano ragioni per autorizzare ulteriori produzioni. Il canone di locazione pagato dal sig. è motivato dal suo trasferimento in Tunisia, fatto verifica- Pt_1 tosi un anno prima dell'inizio di questo giudizio;
il piano di rientro, in- vece, è solo apparentemente un fatto nuovo, in quanto è finalizzato a estinguere debiti che, per stessa ammissione del sig. sono stati Pt_1 da lui contratti nel corso degli anni.
A complicare il quadro, la domanda subordinata da lui proposta, di confermare le statuizioni di separazione nell'importo di 380 € al mese. Ebbene, questa non sarebbe affatto una conferma, in quanto in tale sede erano stati convenuti dai coniugi 400 € al mese, che oggi sono aumentati a 477,72 € per effetto della rivalutazione. Tale domanda, da considerare principale in mancanza di altre domande a cui subordinarla,
e da considerare come domanda di riduzione, è infondata, in quanto non
è emerso in corso di causa alcun fatto idoneo a consentirne l'accogli- mento. Deve quindi essere confermata la somma attualmente in essere, 400 € al mese, salva la rivalutazione dal tempo della separazione, no- vembre 2012, all'attualità.
5. Le spese del processo.
Le spese devono essere compensate, in ragione dell'interesse co- mune nella decisione.
Dispositivo
Il Tribunale:
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio con- tratto tra e (Santa ST, atto 12, parte Parte_1 Parte_2
II, serie A, anno 1995), incaricando l'ufficiale dello stato civile delle annotazioni di sua competenza.
2. Conferma l'affidamento del figlio minore ad en- Per_1 trambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre.
3. potrà vedere il padre quando vorrà, ove sia il padre Per_1
a recarsi in Sardegna, sempre compatibilmente con le proprie esigenze di studio, sportive ed extrascolastiche. potrà recarsi presso Per_1
— 6 — l'abitazione del padre in Tunisia in periodi coincidenti con il calendario delle vacanze scolastiche italiane e compatibilmente con le proprie esi- genze sportive e di vita, con date certe di andata e ritorno, programmate e concordate per tempo con la madre. 4. Conferma che il sig. deve versare alla sig.ra il Pt_1 Pt_2 contributo per il mantenimento del minore, mediante adempimento di- retto da parte dell'INPS, nella misura di 400 €, somma soggetta a riva- lutazione annuale secondo gli indici ISTAT da novembre 2012, oltre al
50% delle spese straordinarie preventivamente concordate e documen- tate, fatta eccezione per quelle sostenute in caso di necessità e urgenza.
Si comunichi.
Così deciso nella camera di consiglio del 8 febbraio 2025.
La Presidente L'estensore
Consuelo Mighela Nicolò Sesta
— 7 —