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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVIII, sentenza 13/02/2026, n. 2491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2491 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2491/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 28, riunita in udienza il 20/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DAL NE VA RI, Giudice monocratico in data 20/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17214/2024 depositato il 25/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 028.2024.00092135.86.000 BOLLO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20416/2025 depositato il
24/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1- impugnava la cartella di pagamento n. 028.2024.00092135.86.000 per omesso versamento tassa automobilistica anno 2018 notificata il 29 aprile 2024, dell'importo complessivo di €.200,01, eccependo l'intervenuta decadenza e prescrizione del pretesa tributaria.
Si costituiva la Ag.entrate - Riscossionea So.ge.s Società Gestione Servizi S.p.a. che chiedeva la conferma del proprio operato ed il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita, pertanto, l'accoglimento
Infatti, la parte resitente non fornisce alcuna prova della regolarita' delle notifiche degli atti di accertamento sottesi alla cartella impugnata di cui, per l'effetto, va disposto l'annullamento.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna in solido le parti resistenti al pagamento delle spese di lite liquidate in €.
600,00 oltre accessori se dovuti.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 28, riunita in udienza il 20/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DAL NE VA RI, Giudice monocratico in data 20/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17214/2024 depositato il 25/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 028.2024.00092135.86.000 BOLLO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20416/2025 depositato il
24/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1- impugnava la cartella di pagamento n. 028.2024.00092135.86.000 per omesso versamento tassa automobilistica anno 2018 notificata il 29 aprile 2024, dell'importo complessivo di €.200,01, eccependo l'intervenuta decadenza e prescrizione del pretesa tributaria.
Si costituiva la Ag.entrate - Riscossionea So.ge.s Società Gestione Servizi S.p.a. che chiedeva la conferma del proprio operato ed il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita, pertanto, l'accoglimento
Infatti, la parte resitente non fornisce alcuna prova della regolarita' delle notifiche degli atti di accertamento sottesi alla cartella impugnata di cui, per l'effetto, va disposto l'annullamento.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna in solido le parti resistenti al pagamento delle spese di lite liquidate in €.
600,00 oltre accessori se dovuti.