Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. III, sentenza 29/01/2026, n. 359
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Sentenza 29 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Infondatezza del contributo consortile

    La Corte ritiene che, in presenza di un piano di classifica approvato, l'onere della prova del beneficio spetti al contribuente. Tuttavia, nel caso specifico, il Consorzio ha fornito documentazione sufficiente a dimostrare i benefici ricevuti dalla contribuente.

  • Accolto
    Legittimità del contributo consortile

    La Corte accoglie l'appello, ritenendo fondata la pretesa del Consorzio. Si evidenzia che i contributi di bonifica hanno natura di tributo e che l'inserimento dell'immobile nel perimetro di contribuenza e l'approvazione del piano di classifica sono presupposti costitutivi della pretesa tributaria. Il Consorzio ha fornito la documentazione necessaria a dimostrare i benefici ricevuti dalla contribuente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. III, sentenza 29/01/2026, n. 359
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
    Numero : 359
    Data del deposito : 29 gennaio 2026

    Testo completo