CASS
Sentenza 14 giugno 2024
Sentenza 14 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/06/2024, n. 23875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23875 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CE OB nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 11/05/2023 del TRIBUNALE di RAVENNA udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA;
lette le conclusioni del PG ALESSANDRO CIMMINO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 23875 Anno 2024 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: CASA FILIPPO Data Udienza: 17/01/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Ravenna, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza avanzata nell'interesse di BE CE, volta ad ottenere lo scomputo del periodo di 52 giorni, sofferto dal predetto presso il centro di detenzione nicaraguense "El Chipotle" (ove rimase dal 4 maggio 2016 al 25 giugno 2016), dalla pena detentiva di anni 5, mesi 6 e giorni 10 di reclusione, e di anni 1 di arresto, determinata, unitamente alla pena pecuniaria di euro 11.925,00 di multa ed euro 4.500,00 di ammenda, con il provvedimento n. 508 del 2015 di esecuzione di pene concorrenti emesso in data 7 settembre 2015 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna. A ragione della decisione, il Tribunale rilevava che, stando alle informazioni raccolte dall'Ambasciata italiana a Managua, l'istante, una volta allontanato dal Costa Rica per decorso del periodo massimo consentito di permanenza (90 giorni), si era messo in contatto con personaggi definiti "non raccomandabili" al fine di esercitare pressioni sull'Ufficio Immigrazione della Repubblica costaricana per farvi rientro e, dopo essere stato respinto alla frontiera di quel Paese e riaccompagnato presso le Autorità di frontiera del Nicaragua, fu tratto in arresto. Evidenziava, inoltre, che le Autorità locali, invitate dal Ministero degli Affari Esteri italiano a fornire indicazioni in merito alle ragioni dell'arresto, diedero atto della violazione da parte del medesimo (Centulani, n.d.e.) della normativa in materia di Immigrazione. Il giudice dell'esecuzione riteneva, dunque, che non sussistessero, nel caso di specie, i presupposti di fatto necessari per computare come presofferto l'indicato periodo di carcerazione sofferto da CE all'estero, non essendo questi stato tratto in arresto in ragione della segnalazione NT emessa a fronte dell'ordine di esecuzione di pene concorrenti n. 508/2015, come sostenuto dalla difesa, ma per ulteriori condotte criminose commesse in Paesi stranieri come prima indicate. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, per il tramite del difensore avv. Enrico MAZZARELLI, contestando l'ordinanza impugnata in quanto inficiata da contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Assume, in primo luogo, il difensore che le Autorità del Nicaragua motivarono da subito il fermo del CE con il fatto che questi fosse oggetto di una "Red alert Interpor che, nel contesto, sarebbe stata notificata a mano dalle autorità del Costa Rica a quelle del Nicaragua. Tanto sarebbe dimostrato anche dalla dichiarazione dell'Il gennaio 2022 rilasciata dall'Ambasciata d'Italia a Managua, ove testualmente si afferma che "il CE è stato arrestato dalle Autorità di Polizia del Nicaragua in data 4 2 \St)"` maggio 2016, proveniente dalla Repubblica del Costa Rica, che lo aveva espulso a seguito d'una segnalazione INTERPOL". In secondo luogo, il difensore esclude la possibilità che il ricorrente, nelle sole 18 ore trascorse in Nicaragua (fra il 3 e il 4 maggio 2016), reduce dal Costa Rica, avesse commesso reati in materia di immigrazione o frequentato soggetti "poco raccomandabili" in quello Stato. 3. Il Procuratore generale di questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento avversato, osservando che gli elementi in esso indicati non consentivano di individuare con certezza il titolo della detenzione all'estero, presupposto necessario ai fini della valutazione del richiesto computo del presofferto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. In sintonia con le conclusioni del Procuratore generale, ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato e che, per l'effetto, l'ordinanza impugnata debba essere annullata. In linea di principio, giova premettere che, in tema di fungibilità della pena, la detenzione patita in uno Stato straniero può essere computata nella pena da espiare solo se relativa ad un fatto-reato per cui si è proceduto in Italia, mentre non va computato il periodo di detenzione riconducibile a titoli esecutivi esteri (Sez. 5, n. 8156 del 17/01/2023, Shehu, Rv. 284341; Sez. 1, n. 50376 del 12/11/2019, Manzi, Rv. 277863; Sez. 1, n. 3862 del 13/01/2009, Parrella, Rv. 242443). Coerentemente a quanto ora statuito si è, del resto, più volte chiarito che "in tema di mandato di arresto europeo, il periodo di tempo, intercorrente tra la decisione dello Stato richiesto di dar corso al nn.a.e. italiano e l'effettiva consegna del soggetto sottoposto a misura cautelare, non può essere computato ai fini della decorrenza del termine, massimo o di fase, della custodia cautelare in Italia, se la persona da consegnare sia rimasta in stato di custodia all'estero per effetto di altro e diverso titolo cautelare o detentivo ivi emesso" (Sez. 6, n. 6943 del 13/12/2018, dep. 2019, Ferreri, Rv. 275139; Sez. 6, n. 36677 del 07/05/2015, Sansone, Rv. 264580). Tanto premesso, rileva il Collegio che, nel caso sottoposto all'odierno vaglio, l'insufficiente approfondimento dei necessari elementi di conoscenza ha condotto il giudice a quo ad emettere un provvedimento carente di adeguata motivazione. Dall'esame degli atti, cui questa Corte è legittimata ad accedere quale giudice del "fatto processuale" (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro e altri, 3 Rv. 220092), risulta, in quanto allegata all'istanza introduttiva depositata presso il Tribunale di Ravenna il 24 novembre 2022, una dichiarazione resa in data 11 gennaio 2022 dall'ambasciata d'Italia di Managua, in cui si attesta che BE CE era stato arrestato in data 4 maggio 2016 dall'Autorità di polizia del Nicaragua in quanto proveniente dalla Repubblica del Costa Rica, "che lo aveva espulso a seguito d'una segnalazione dell'NT". Nel prosieguo della nota si legge: "Dopo una settimana di arresto presso il centro di detenzione dell'immigrazione di Managua, il predetto fu trasferito presso il centro di detenzione "El Chipotle" di Managua, da dove è stato deportato in data 25 giugno 2016, con il volo COPA Airlines 827 delle ore 11.30 con destinazione Panama, per il successivo rientro in Italia". Già stando al tenore letterale della parte iniziale di questa nota, non sarebbe spiegabile quanto affermato dal giudice dell'esecuzione a pag. 2 del suo provvedimento, ossia che CE "lasciò il Costa Rica perché vi aveva soggiornato per il periodo massimo consentito (90 giorni)", in quanto, affatto diversamente, egli avrebbe lasciato il Costa Rica per espulsione dipendente da una segnalazione dell'NT, in tesi conseguita all'emissione del provvedimento di cumulo emesso in data 7 settembre 2015 dalla Procura della Repubblica di Ravenna. Il mancato confronto, da parte del giudice di merito, col menzionato documento dell'ambasciata italiana di Managua priva, inevitabilmente, il provvedimento di un indispensabile apporto informativo, che, oltretutto, appare in contrasto con le due note in atti emesse nel 2016, in coincidenza con l'arresto del CE all'estero: quella del 23 giugno 2016, della stessa ambasciata di Managua, in cui si legge che CE risulta ancora detenuto presso il carcere CHIPOTE "per ragioni qui mai ufficialmente comunicate"; e quella, di poco antecedente, del 3 giugno 2016, con la quale il Ministero degli Affari Esteri italiano avanza richiesta di "delucidazioni" al Ministero della Giustizia (sempre italiano) sul caso del CE, e cioè, "circa i motivi dell'arresto e della prolungata detenzione da parte nicaraguense" (delucidazioni che, peraltro, in atti non risultano presenti) e in cui si legge che "Inizialmente...le Autorità locali avevano qui dichiarato la posizione di irregolare presenza sul territorio nazionale da parte del CE". Tale ultima informazione ha, evidentemente, indotto il giudice territoriale a ritenere che l'arresto sofferto dal ricorrente in Nicaragua non fosse dipeso dalla segnalazione NT (a sua volta conseguita al cumulo italiano) e che, pertanto, non potesse essere scomputato, come presofferto, dal cumulo in questione il relativo periodo di detenzione. 4 Tuttavia, il già rilevato insanabile contrasto di tale informazione con quella riveniente dalla nota resa in data 11 gennaio 2022 dall'ambasciata d'Italia di Managua avrebbe dovuto indurre il giudice dell'esecuzione ad avvalersi dei poteri istruttori a lui attribuiti dall'art. 666, comma 5, cod. proc. pen. per acquisire ogni ulteriore informazione utile a dirimere il contrasto medesimo, in modo tale da poter, finalmente, appurare, con certezza, se il periodo di detenzione sofferto da CE in Nicaragua nel 2016 fosse riferibile o meno al provvedimento di esecuzione di pene concorrenti più volte citato. In assenza di elementi di certezza, l'ordinanza impugnata va annullata per carenza di motivazione. Il giudice del rinvio provvederà ad espletare ogni utile incombente istruttorio per addivenire a una decisione informata.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Ravenna. Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente
lette le conclusioni del PG ALESSANDRO CIMMINO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 23875 Anno 2024 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: CASA FILIPPO Data Udienza: 17/01/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Ravenna, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza avanzata nell'interesse di BE CE, volta ad ottenere lo scomputo del periodo di 52 giorni, sofferto dal predetto presso il centro di detenzione nicaraguense "El Chipotle" (ove rimase dal 4 maggio 2016 al 25 giugno 2016), dalla pena detentiva di anni 5, mesi 6 e giorni 10 di reclusione, e di anni 1 di arresto, determinata, unitamente alla pena pecuniaria di euro 11.925,00 di multa ed euro 4.500,00 di ammenda, con il provvedimento n. 508 del 2015 di esecuzione di pene concorrenti emesso in data 7 settembre 2015 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna. A ragione della decisione, il Tribunale rilevava che, stando alle informazioni raccolte dall'Ambasciata italiana a Managua, l'istante, una volta allontanato dal Costa Rica per decorso del periodo massimo consentito di permanenza (90 giorni), si era messo in contatto con personaggi definiti "non raccomandabili" al fine di esercitare pressioni sull'Ufficio Immigrazione della Repubblica costaricana per farvi rientro e, dopo essere stato respinto alla frontiera di quel Paese e riaccompagnato presso le Autorità di frontiera del Nicaragua, fu tratto in arresto. Evidenziava, inoltre, che le Autorità locali, invitate dal Ministero degli Affari Esteri italiano a fornire indicazioni in merito alle ragioni dell'arresto, diedero atto della violazione da parte del medesimo (Centulani, n.d.e.) della normativa in materia di Immigrazione. Il giudice dell'esecuzione riteneva, dunque, che non sussistessero, nel caso di specie, i presupposti di fatto necessari per computare come presofferto l'indicato periodo di carcerazione sofferto da CE all'estero, non essendo questi stato tratto in arresto in ragione della segnalazione NT emessa a fronte dell'ordine di esecuzione di pene concorrenti n. 508/2015, come sostenuto dalla difesa, ma per ulteriori condotte criminose commesse in Paesi stranieri come prima indicate. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, per il tramite del difensore avv. Enrico MAZZARELLI, contestando l'ordinanza impugnata in quanto inficiata da contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Assume, in primo luogo, il difensore che le Autorità del Nicaragua motivarono da subito il fermo del CE con il fatto che questi fosse oggetto di una "Red alert Interpor che, nel contesto, sarebbe stata notificata a mano dalle autorità del Costa Rica a quelle del Nicaragua. Tanto sarebbe dimostrato anche dalla dichiarazione dell'Il gennaio 2022 rilasciata dall'Ambasciata d'Italia a Managua, ove testualmente si afferma che "il CE è stato arrestato dalle Autorità di Polizia del Nicaragua in data 4 2 \St)"` maggio 2016, proveniente dalla Repubblica del Costa Rica, che lo aveva espulso a seguito d'una segnalazione INTERPOL". In secondo luogo, il difensore esclude la possibilità che il ricorrente, nelle sole 18 ore trascorse in Nicaragua (fra il 3 e il 4 maggio 2016), reduce dal Costa Rica, avesse commesso reati in materia di immigrazione o frequentato soggetti "poco raccomandabili" in quello Stato. 3. Il Procuratore generale di questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento avversato, osservando che gli elementi in esso indicati non consentivano di individuare con certezza il titolo della detenzione all'estero, presupposto necessario ai fini della valutazione del richiesto computo del presofferto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. In sintonia con le conclusioni del Procuratore generale, ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato e che, per l'effetto, l'ordinanza impugnata debba essere annullata. In linea di principio, giova premettere che, in tema di fungibilità della pena, la detenzione patita in uno Stato straniero può essere computata nella pena da espiare solo se relativa ad un fatto-reato per cui si è proceduto in Italia, mentre non va computato il periodo di detenzione riconducibile a titoli esecutivi esteri (Sez. 5, n. 8156 del 17/01/2023, Shehu, Rv. 284341; Sez. 1, n. 50376 del 12/11/2019, Manzi, Rv. 277863; Sez. 1, n. 3862 del 13/01/2009, Parrella, Rv. 242443). Coerentemente a quanto ora statuito si è, del resto, più volte chiarito che "in tema di mandato di arresto europeo, il periodo di tempo, intercorrente tra la decisione dello Stato richiesto di dar corso al nn.a.e. italiano e l'effettiva consegna del soggetto sottoposto a misura cautelare, non può essere computato ai fini della decorrenza del termine, massimo o di fase, della custodia cautelare in Italia, se la persona da consegnare sia rimasta in stato di custodia all'estero per effetto di altro e diverso titolo cautelare o detentivo ivi emesso" (Sez. 6, n. 6943 del 13/12/2018, dep. 2019, Ferreri, Rv. 275139; Sez. 6, n. 36677 del 07/05/2015, Sansone, Rv. 264580). Tanto premesso, rileva il Collegio che, nel caso sottoposto all'odierno vaglio, l'insufficiente approfondimento dei necessari elementi di conoscenza ha condotto il giudice a quo ad emettere un provvedimento carente di adeguata motivazione. Dall'esame degli atti, cui questa Corte è legittimata ad accedere quale giudice del "fatto processuale" (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro e altri, 3 Rv. 220092), risulta, in quanto allegata all'istanza introduttiva depositata presso il Tribunale di Ravenna il 24 novembre 2022, una dichiarazione resa in data 11 gennaio 2022 dall'ambasciata d'Italia di Managua, in cui si attesta che BE CE era stato arrestato in data 4 maggio 2016 dall'Autorità di polizia del Nicaragua in quanto proveniente dalla Repubblica del Costa Rica, "che lo aveva espulso a seguito d'una segnalazione dell'NT". Nel prosieguo della nota si legge: "Dopo una settimana di arresto presso il centro di detenzione dell'immigrazione di Managua, il predetto fu trasferito presso il centro di detenzione "El Chipotle" di Managua, da dove è stato deportato in data 25 giugno 2016, con il volo COPA Airlines 827 delle ore 11.30 con destinazione Panama, per il successivo rientro in Italia". Già stando al tenore letterale della parte iniziale di questa nota, non sarebbe spiegabile quanto affermato dal giudice dell'esecuzione a pag. 2 del suo provvedimento, ossia che CE "lasciò il Costa Rica perché vi aveva soggiornato per il periodo massimo consentito (90 giorni)", in quanto, affatto diversamente, egli avrebbe lasciato il Costa Rica per espulsione dipendente da una segnalazione dell'NT, in tesi conseguita all'emissione del provvedimento di cumulo emesso in data 7 settembre 2015 dalla Procura della Repubblica di Ravenna. Il mancato confronto, da parte del giudice di merito, col menzionato documento dell'ambasciata italiana di Managua priva, inevitabilmente, il provvedimento di un indispensabile apporto informativo, che, oltretutto, appare in contrasto con le due note in atti emesse nel 2016, in coincidenza con l'arresto del CE all'estero: quella del 23 giugno 2016, della stessa ambasciata di Managua, in cui si legge che CE risulta ancora detenuto presso il carcere CHIPOTE "per ragioni qui mai ufficialmente comunicate"; e quella, di poco antecedente, del 3 giugno 2016, con la quale il Ministero degli Affari Esteri italiano avanza richiesta di "delucidazioni" al Ministero della Giustizia (sempre italiano) sul caso del CE, e cioè, "circa i motivi dell'arresto e della prolungata detenzione da parte nicaraguense" (delucidazioni che, peraltro, in atti non risultano presenti) e in cui si legge che "Inizialmente...le Autorità locali avevano qui dichiarato la posizione di irregolare presenza sul territorio nazionale da parte del CE". Tale ultima informazione ha, evidentemente, indotto il giudice territoriale a ritenere che l'arresto sofferto dal ricorrente in Nicaragua non fosse dipeso dalla segnalazione NT (a sua volta conseguita al cumulo italiano) e che, pertanto, non potesse essere scomputato, come presofferto, dal cumulo in questione il relativo periodo di detenzione. 4 Tuttavia, il già rilevato insanabile contrasto di tale informazione con quella riveniente dalla nota resa in data 11 gennaio 2022 dall'ambasciata d'Italia di Managua avrebbe dovuto indurre il giudice dell'esecuzione ad avvalersi dei poteri istruttori a lui attribuiti dall'art. 666, comma 5, cod. proc. pen. per acquisire ogni ulteriore informazione utile a dirimere il contrasto medesimo, in modo tale da poter, finalmente, appurare, con certezza, se il periodo di detenzione sofferto da CE in Nicaragua nel 2016 fosse riferibile o meno al provvedimento di esecuzione di pene concorrenti più volte citato. In assenza di elementi di certezza, l'ordinanza impugnata va annullata per carenza di motivazione. Il giudice del rinvio provvederà ad espletare ogni utile incombente istruttorio per addivenire a una decisione informata.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Ravenna. Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente