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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XVII, sentenza 29/01/2026, n. 383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 383 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 383/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 17, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
MO MADDALENA, Presidente
NN NG, AT
BOLOGNESI MAURO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 4508/2025 depositato il 03/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TM9TM9M000119 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2020
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 4678/2025 depositato il 17/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
Con ricorso notificato in data 17 ottobre 2025, il sig. Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento n. TM9TM9M000119, emesso dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Milano, relativo all'anno d'imposta 2020, con il quale l'Ufficio aveva contestato la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi, determinando un maggior reddito imponibile sulla base delle certificazioni uniche presenti nell'Anagrafe tributaria e liquidando maggiori imposte, sanzioni e interessi per un importo complessivo pari a euro 16.998,78
Il ricorrente deduceva l'illegittimità dell'atto impugnato sotto il profilo dell'erronea determinazione della base imponibile, evidenziando come una delle certificazioni uniche utilizzate dall'Ufficio fosse affetta da un errore materiale macroscopico, avendo attestato un reddito da lavoro dipendente pari a euro
25.663,00 in luogo di quello effettivamente percepito, pari a euro 257,00. Tale errore, secondo il ricorrente, era stato successivamente riconosciuto e corretto dal sostituto d'imposta mediante l'invio di una certificazione unica rettificativa. Ne derivava, ad avviso del contribuente, una radicale sovrastima del reddito imponibile e, conseguentemente, delle imposte, delle sanzioni e degli interessi liquidati.
Sulla base di tali premesse, il ricorrente chiedeva l'annullamento dell'avviso di accertamento, ovvero, in subordine, la rideterminazione della pretesa tributaria in misura conforme al reddito effettivamente percepito, oltre alla sospensione cautelare dell'esecuzione dell'atto.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Milano, la quale, nelle proprie controdeduzioni, ricostruiva l'iter dell'accertamento, dando atto dell'origine della pretesa impositiva e, al contempo, rappresentando che, nelle more del giudizio, era emersa la possibilità di una definizione conciliativa della controversia ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 546/1992, anche in considerazione della documentazione prodotta dal contribuente e della rettifica intervenuta sulla certificazione unica
Successivamente, in data 9 dicembre 2025, le parti addivenivano alla sottoscrizione di un accordo conciliativo fuori udienza, con il quale veniva rideterminata la pretesa tributaria in misura notevolmente ridotta rispetto a quella originariamente accertata, prevedendo il pagamento, da parte del contribuente, di un importo complessivo pari a euro 361,56, comprensivo di imposte, sanzioni ridotte e interessi, nonché la compensazione integrale delle spese di giudizio
A seguito della sottoscrizione dell'accordo conciliativo, il difensore del ricorrente depositava formale richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, cui faceva seguito analoga istanza dell'Ufficio resistente, entrambe fondate sull'intervenuta conciliazione totale della controversia.
La corte, all'udienza originariamente prevista per la sospensiva, riteneva sussistenti i presupposti per la pronuncia di sentenza semplificata
MOTIVAZIONI Dalla documentazione in atti risulta provato che, nelle more del giudizio, le parti hanno validamente concluso un accordo conciliativo ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 546/1992, avente ad oggetto l'integrale definizione della controversia.
L'accordo risulta ritualmente sottoscritto dalle parti legittimate, contiene la puntuale determinazione delle somme dovute dal contribuente e prevede espressamente la compensazione delle spese di lite. Esso costituisce titolo per la riscossione delle somme concordate e determina il venir meno dell'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio.
Ricorrono, pertanto, tutti i presupposti per dichiarare l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere, ai sensi degli artt. 46 e 48 del D.Lgs. n. 546/1992.
Quanto alle spese di giudizio, deve darsi atto che la loro compensazione risulta conforme alla volontà espressa dalle parti nell'accordo conciliativo e appare, in ogni caso, giustificata dall'esito transattivo della controversia.
P.Q.M.
Estingue il giudizio per intervenuta conciliazione trale parti. Spese di lite compensate. Così deciso in
Milano il 16.12.2025 Il AT Angelo Renna Il Presidente Maddalena Mottes
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 17, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
MO MADDALENA, Presidente
NN NG, AT
BOLOGNESI MAURO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 4508/2025 depositato il 03/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TM9TM9M000119 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2020
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 4678/2025 depositato il 17/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
Con ricorso notificato in data 17 ottobre 2025, il sig. Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento n. TM9TM9M000119, emesso dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Milano, relativo all'anno d'imposta 2020, con il quale l'Ufficio aveva contestato la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi, determinando un maggior reddito imponibile sulla base delle certificazioni uniche presenti nell'Anagrafe tributaria e liquidando maggiori imposte, sanzioni e interessi per un importo complessivo pari a euro 16.998,78
Il ricorrente deduceva l'illegittimità dell'atto impugnato sotto il profilo dell'erronea determinazione della base imponibile, evidenziando come una delle certificazioni uniche utilizzate dall'Ufficio fosse affetta da un errore materiale macroscopico, avendo attestato un reddito da lavoro dipendente pari a euro
25.663,00 in luogo di quello effettivamente percepito, pari a euro 257,00. Tale errore, secondo il ricorrente, era stato successivamente riconosciuto e corretto dal sostituto d'imposta mediante l'invio di una certificazione unica rettificativa. Ne derivava, ad avviso del contribuente, una radicale sovrastima del reddito imponibile e, conseguentemente, delle imposte, delle sanzioni e degli interessi liquidati.
Sulla base di tali premesse, il ricorrente chiedeva l'annullamento dell'avviso di accertamento, ovvero, in subordine, la rideterminazione della pretesa tributaria in misura conforme al reddito effettivamente percepito, oltre alla sospensione cautelare dell'esecuzione dell'atto.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Milano, la quale, nelle proprie controdeduzioni, ricostruiva l'iter dell'accertamento, dando atto dell'origine della pretesa impositiva e, al contempo, rappresentando che, nelle more del giudizio, era emersa la possibilità di una definizione conciliativa della controversia ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 546/1992, anche in considerazione della documentazione prodotta dal contribuente e della rettifica intervenuta sulla certificazione unica
Successivamente, in data 9 dicembre 2025, le parti addivenivano alla sottoscrizione di un accordo conciliativo fuori udienza, con il quale veniva rideterminata la pretesa tributaria in misura notevolmente ridotta rispetto a quella originariamente accertata, prevedendo il pagamento, da parte del contribuente, di un importo complessivo pari a euro 361,56, comprensivo di imposte, sanzioni ridotte e interessi, nonché la compensazione integrale delle spese di giudizio
A seguito della sottoscrizione dell'accordo conciliativo, il difensore del ricorrente depositava formale richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, cui faceva seguito analoga istanza dell'Ufficio resistente, entrambe fondate sull'intervenuta conciliazione totale della controversia.
La corte, all'udienza originariamente prevista per la sospensiva, riteneva sussistenti i presupposti per la pronuncia di sentenza semplificata
MOTIVAZIONI Dalla documentazione in atti risulta provato che, nelle more del giudizio, le parti hanno validamente concluso un accordo conciliativo ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 546/1992, avente ad oggetto l'integrale definizione della controversia.
L'accordo risulta ritualmente sottoscritto dalle parti legittimate, contiene la puntuale determinazione delle somme dovute dal contribuente e prevede espressamente la compensazione delle spese di lite. Esso costituisce titolo per la riscossione delle somme concordate e determina il venir meno dell'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio.
Ricorrono, pertanto, tutti i presupposti per dichiarare l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere, ai sensi degli artt. 46 e 48 del D.Lgs. n. 546/1992.
Quanto alle spese di giudizio, deve darsi atto che la loro compensazione risulta conforme alla volontà espressa dalle parti nell'accordo conciliativo e appare, in ogni caso, giustificata dall'esito transattivo della controversia.
P.Q.M.
Estingue il giudizio per intervenuta conciliazione trale parti. Spese di lite compensate. Così deciso in
Milano il 16.12.2025 Il AT Angelo Renna Il Presidente Maddalena Mottes