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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. X, sentenza 20/01/2026, n. 573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 573 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 573/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 10, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
EL AR GA, Presidente
CRESCENTI EMANUELE, OR
PAGANO ANDREA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6684/2022 depositato il 12/12/2022
proposto da
Ricorrente 1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale IN - Via S. Cecilia 104 98100 IN ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1191/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 10 e pubblicata il 18/05/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX03FF01001 IRAP
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come da verbale in atti
Resistente/Appellato: come da verbale in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 1191/2022 depositata il 18/05/2022 la Commissione Tributaria Provinciale di
IN (oggi Corte di Giustizia Tributaria di primo grado) rigettava il ricorso presentato dalla società
Ricorrente 1 SRL contro l'Agenzia delle Entrate di IN, relativo a un avviso di accertamento IVA per l'anno 2015. La Ricorrente_propone appello chiedendo la riforma della decisione ed il conseguente annullamento dell'accertamento. In subordine, riduzione degli importi intimati e delle spese legali.
All'odierna udienza, esaminati gli atti e sentite le parti, questa corte pronuncia come da dispositivo per il rigetto del gravame e la conferma della sentenza di primo grado con previsione di condanna alle spese alla parte appellante - soccombente - Ricorrente_1 SRL.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto del ricorso un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2015, emesso dall'Agenzia delle
Entrate anche per la mancata consegna di documenti (richiesti tramite questionario ex art.32 DPR 600/73) contestando la deducibilità di costi relativi a lavori affidati dalla Ricorrente_1 alla Società 3 SRLS per lavori di riqualificazione ambientale e valorizzazione di aree rurali, nell'ambito di progetti finanziati dalla
Regione Sicilia
L'Agenzia delle Entrate ha ritenuto pertanto non deducibili i costi sostenuti verso Società 3 SRLS, recuperando a reddito circa € 220.339,00, sostenendo la presunta antieconomicità dell'attività e la fittizietà della Società 3 srls, risultata non operativa.
La Corte di primo grado ha ritenuto generico e non adeguatamente documentato il ricorso proposto rilevando che la documentazione prodotta dalla società era incompleta e non pertinente agli anni contestati,
Inoltre la società non ha risposto ai questionari e agli inviti dell'Agenzia delle Entrate, mantenendo un atteggiamento elusivo. La mancata esibizione della documentazione richiesta rende la stessa eventualmente depositata inutilizzabile in giudizio.
Ricorrente 1 SRL impugna la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di IN motivando di non aver mai ricevuto la richiesta di documentazione e di aver regolarmente eseguito e documentato i lavori, regolarmente collaudati come dimostrato tramite documentazione contabile, fotografica, eccepisce pertanto la congruità delle dichiarazioni fiscali. Viene evidenziato che anche in sede penale (sentenza GIP di Barcellona P.G. n. 56/2022) è stato dichiarato che "il fatto non sussiste". La società lamenta superficialità nei controlli e nelle motivazioni dell'Agenzia delle Entrate.
Vanno individuati alcuni punti decisivi ai fini dell'odierno giudizio e in primo luogo deve dirsi che il rilievo di base non riguarda la mancata o irregolare effettuazione dei lavori (elemento che risulta estraneo ai fini del presente giudizio) bensì l'affidamento degli stessi (o meglio la effettiva fatturazione di prestazioni) alla ditta Società 3 SRLS con conseguente verifica sulla deducibilità dei costi a tale fine sostenuti.
Sul punto la SRL che risulta formalmente affidataria delle opere è risultata non essere in alcun modo operativa e le fatture prodotte in atti a sostegno delle ragioni della società contribuente risultano non chiare e non concludenti.
Il procedimento penale al quale la parte fa riferimento (concluso come detto con sentenza di non doversi procedere perché il fatto non sussiste) non presenta attinenza con il presente giudizio tributario perché la contestazione riguarda una presunta truffa ai danni dell'INPS per rapporti di lavoro (e conseguenti retribuzioni) ritenuti in realtà insussistenti.
Non viene in contestazione l'esecuzione dei lavori a mezzo ditta affidataria (anche se in motivazione il giudice si esprime sull'effettività dei lavori eseguiti) ma rileva se siano stati impegnati o meno le persone sottoposte alla indagini - elemento che non incide sulla portata delle contestazioni tributarie.
Ma il punto ancora decisivo è che nell'ambito procedurale la Ricorrente_1 non ha prodotto nonostante ripetute richieste alcun riscontro documentale a sostegno delle proprie ragioni, dapprima non rispondendo al questionario notificato e non avendo la parte dimostrato di non aver potuto adempiere per cause non imputabili.
Con ordinanza n. 10669, del 23 aprile 2025, la Corte di Cassazione, accogliendo un ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha chiarito alcuni aspetti fondamentali in tema di potere istruttorio dell'Amministrazione finanziaria.
L'art. 32 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 consente all'Agenzia delle Entrate di richiedere formalmente la trasmissione di dati, notizie, atti e documenti da parte del contribuente e stabilisce che le informazioni e i documenti non forniti in risposta a tali inviti non possono essere successivamente utilizzati a favore del contribuente.
La preclusione probatoria si applica ogniqualvolta il contribuente non ottemperi all'invito dell'Ufficio, salvo che dimostri, in sede contenziosa, che tale inadempimento sia stato determinato da cause non imputabili e l'onere della prova di tale causa giustificativa incombe interamente sul contribuente, e non sull'Amministrazione, la quale, in presenza di una notifica valida e di un avviso sulle conseguenze della mancata risposta, non è tenuta a dimostrare un dolo omissivo.
A motivare la ratio legis contribuisce la Cass. civ. Sez. V nell'Ord., 06/06/2018, n. 14605 ove afferma che in tema di accertamento fiscale, l'invito da parte dell'Amministrazione finanziaria, previsto dall'art. 32, comma 4 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, a fornire dati, notizie e chiarimenti, assolve alla funzione di assicurare,. in rispondenza ai canoni di lealtà, correttezza e collaborazione propri degli obblighi di solidarietà della materia tributaria, un dialogo preventivo tra fisco e contribuente, per favorire la definizione delle reciproche posizioni, sì da evitare l'instaurazione del contenzioso giudiziario, rimanendo legittimamente sanzionata l'omessa o intempestiva risposta con la preclusione amministrativa e processuale di allegazione di dati e documenti non forniti nella sede precontenziosa. Tale inutilizzabilità consegue automaticamente all'inottemperanza all'invito, non è soggetta alla eccezione di parte e può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado di giudizio.
Tale elemento che si somma a quanto sopra detto circa l'accertata non operatività dell'imprese Società_2 SRL che risulta affidataria dalle opere e conduce a confermare la sintetica ma conclusiva decisione di primo grado che deve considerarsi richiamata come parte integrante della presente motivazione. Rigetto del gravame proposto e spese a carico della parte appellante soccombente (Ricorrente_1 SRL) liquidate nella somma di € 2.500//00 (duemilacinquecento) oltre oneri ed accessori dovuti per legge
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione 10 distaccata di IN, rigetta l'appello proposto dalla Ricorrente_le per l'effetto conferma la sentenza di primo grado - spese di lite a carico della parte soccombente liquidate nella complessiva somma di €2.500//00
(duemilacinquecento) oltre oneri ed accessori dovuti per legge.
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 10, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
EL AR GA, Presidente
CRESCENTI EMANUELE, OR
PAGANO ANDREA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6684/2022 depositato il 12/12/2022
proposto da
Ricorrente 1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale IN - Via S. Cecilia 104 98100 IN ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1191/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 10 e pubblicata il 18/05/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX03FF01001 IRAP
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come da verbale in atti
Resistente/Appellato: come da verbale in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 1191/2022 depositata il 18/05/2022 la Commissione Tributaria Provinciale di
IN (oggi Corte di Giustizia Tributaria di primo grado) rigettava il ricorso presentato dalla società
Ricorrente 1 SRL contro l'Agenzia delle Entrate di IN, relativo a un avviso di accertamento IVA per l'anno 2015. La Ricorrente_propone appello chiedendo la riforma della decisione ed il conseguente annullamento dell'accertamento. In subordine, riduzione degli importi intimati e delle spese legali.
All'odierna udienza, esaminati gli atti e sentite le parti, questa corte pronuncia come da dispositivo per il rigetto del gravame e la conferma della sentenza di primo grado con previsione di condanna alle spese alla parte appellante - soccombente - Ricorrente_1 SRL.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto del ricorso un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2015, emesso dall'Agenzia delle
Entrate anche per la mancata consegna di documenti (richiesti tramite questionario ex art.32 DPR 600/73) contestando la deducibilità di costi relativi a lavori affidati dalla Ricorrente_1 alla Società 3 SRLS per lavori di riqualificazione ambientale e valorizzazione di aree rurali, nell'ambito di progetti finanziati dalla
Regione Sicilia
L'Agenzia delle Entrate ha ritenuto pertanto non deducibili i costi sostenuti verso Società 3 SRLS, recuperando a reddito circa € 220.339,00, sostenendo la presunta antieconomicità dell'attività e la fittizietà della Società 3 srls, risultata non operativa.
La Corte di primo grado ha ritenuto generico e non adeguatamente documentato il ricorso proposto rilevando che la documentazione prodotta dalla società era incompleta e non pertinente agli anni contestati,
Inoltre la società non ha risposto ai questionari e agli inviti dell'Agenzia delle Entrate, mantenendo un atteggiamento elusivo. La mancata esibizione della documentazione richiesta rende la stessa eventualmente depositata inutilizzabile in giudizio.
Ricorrente 1 SRL impugna la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di IN motivando di non aver mai ricevuto la richiesta di documentazione e di aver regolarmente eseguito e documentato i lavori, regolarmente collaudati come dimostrato tramite documentazione contabile, fotografica, eccepisce pertanto la congruità delle dichiarazioni fiscali. Viene evidenziato che anche in sede penale (sentenza GIP di Barcellona P.G. n. 56/2022) è stato dichiarato che "il fatto non sussiste". La società lamenta superficialità nei controlli e nelle motivazioni dell'Agenzia delle Entrate.
Vanno individuati alcuni punti decisivi ai fini dell'odierno giudizio e in primo luogo deve dirsi che il rilievo di base non riguarda la mancata o irregolare effettuazione dei lavori (elemento che risulta estraneo ai fini del presente giudizio) bensì l'affidamento degli stessi (o meglio la effettiva fatturazione di prestazioni) alla ditta Società 3 SRLS con conseguente verifica sulla deducibilità dei costi a tale fine sostenuti.
Sul punto la SRL che risulta formalmente affidataria delle opere è risultata non essere in alcun modo operativa e le fatture prodotte in atti a sostegno delle ragioni della società contribuente risultano non chiare e non concludenti.
Il procedimento penale al quale la parte fa riferimento (concluso come detto con sentenza di non doversi procedere perché il fatto non sussiste) non presenta attinenza con il presente giudizio tributario perché la contestazione riguarda una presunta truffa ai danni dell'INPS per rapporti di lavoro (e conseguenti retribuzioni) ritenuti in realtà insussistenti.
Non viene in contestazione l'esecuzione dei lavori a mezzo ditta affidataria (anche se in motivazione il giudice si esprime sull'effettività dei lavori eseguiti) ma rileva se siano stati impegnati o meno le persone sottoposte alla indagini - elemento che non incide sulla portata delle contestazioni tributarie.
Ma il punto ancora decisivo è che nell'ambito procedurale la Ricorrente_1 non ha prodotto nonostante ripetute richieste alcun riscontro documentale a sostegno delle proprie ragioni, dapprima non rispondendo al questionario notificato e non avendo la parte dimostrato di non aver potuto adempiere per cause non imputabili.
Con ordinanza n. 10669, del 23 aprile 2025, la Corte di Cassazione, accogliendo un ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha chiarito alcuni aspetti fondamentali in tema di potere istruttorio dell'Amministrazione finanziaria.
L'art. 32 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 consente all'Agenzia delle Entrate di richiedere formalmente la trasmissione di dati, notizie, atti e documenti da parte del contribuente e stabilisce che le informazioni e i documenti non forniti in risposta a tali inviti non possono essere successivamente utilizzati a favore del contribuente.
La preclusione probatoria si applica ogniqualvolta il contribuente non ottemperi all'invito dell'Ufficio, salvo che dimostri, in sede contenziosa, che tale inadempimento sia stato determinato da cause non imputabili e l'onere della prova di tale causa giustificativa incombe interamente sul contribuente, e non sull'Amministrazione, la quale, in presenza di una notifica valida e di un avviso sulle conseguenze della mancata risposta, non è tenuta a dimostrare un dolo omissivo.
A motivare la ratio legis contribuisce la Cass. civ. Sez. V nell'Ord., 06/06/2018, n. 14605 ove afferma che in tema di accertamento fiscale, l'invito da parte dell'Amministrazione finanziaria, previsto dall'art. 32, comma 4 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, a fornire dati, notizie e chiarimenti, assolve alla funzione di assicurare,. in rispondenza ai canoni di lealtà, correttezza e collaborazione propri degli obblighi di solidarietà della materia tributaria, un dialogo preventivo tra fisco e contribuente, per favorire la definizione delle reciproche posizioni, sì da evitare l'instaurazione del contenzioso giudiziario, rimanendo legittimamente sanzionata l'omessa o intempestiva risposta con la preclusione amministrativa e processuale di allegazione di dati e documenti non forniti nella sede precontenziosa. Tale inutilizzabilità consegue automaticamente all'inottemperanza all'invito, non è soggetta alla eccezione di parte e può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado di giudizio.
Tale elemento che si somma a quanto sopra detto circa l'accertata non operatività dell'imprese Società_2 SRL che risulta affidataria dalle opere e conduce a confermare la sintetica ma conclusiva decisione di primo grado che deve considerarsi richiamata come parte integrante della presente motivazione. Rigetto del gravame proposto e spese a carico della parte appellante soccombente (Ricorrente_1 SRL) liquidate nella somma di € 2.500//00 (duemilacinquecento) oltre oneri ed accessori dovuti per legge
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione 10 distaccata di IN, rigetta l'appello proposto dalla Ricorrente_le per l'effetto conferma la sentenza di primo grado - spese di lite a carico della parte soccombente liquidate nella complessiva somma di €2.500//00
(duemilacinquecento) oltre oneri ed accessori dovuti per legge.