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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 08/01/2025, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice Sibilla Ottoni
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 8/1/2025 nella causa iscritta al n. 4408/2023 r.g. tra
con il patrocinio dell'Avv. Ester Ferrari Morandi Parte_1
ricorrente e
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Angelo CP_1
Bellaroba resistente Fatto e diritto
Il ricorrente ha incardinato il presente giudizio deducendo di essere già stato riconosciuto invalido al 100%, e di aver inoltrato domanda al fine del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 l.18/80 in data 13.7.2021, ma di non essere mai stato convocato dall'Ente; di aver quindi già proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo al fine di far accertare la sussistenza del diritto all'indennità di accompagnamento ex art.1 L. 18/80; che in sede di Atp (rgn.
5336/2022) veniva riconosciuto il solo requisito dell'invalidità al 100% e non anche l'indennità di accompagnamento;
che pertanto il ricorrente contestava le conclusioni rassegnate dal c.t.u., limitatamente al mancato riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, depositando la dichiarazione di dissenso in data 10.7.2023. Il ricorrente ha quindi agito in opposizione ex art. 445 bis
c.p.c. in data 4.8.2023, chiedendo che gli sia riconosciuto il suddetto requisito a decorrere dalla presentazione della domanda amministrativa del 13.7.2021, con condanna dell resistente al CP_2 pagamento dei ratei maturati e maturandi oltre interessi.
Si è costituito l'Ente resistente, eccependo l'improponibilità della domanda per omessa o tardiva contestazione delle conclusioni del CTU, e l'inammissibilità per mancanza di idonee e specifiche contestazioni e l'inammissibilità della domanda di condanna formulata da parte ricorrente, nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
La causa, istruita mediante l'acquisizione documentale e discussa all'udienza odierna.
Preliminarmente si rileva la procedibilità del ricorso in quanto le contestazioni sono state depositate nel termine di 30 giorni (10.7.2023) dal deposito della relazione peritale (27.6.2023). Deve essere inoltre dichiarata inammissibile la domanda di condanna formulata da parte ricorrente in quanto il rito per ATP è volto esclusivamente all'accertamento del requisito sanitario.
Nel merito, la domanda è parzialmente fondata per le ragioni che si vanno ad esporre.
Per quanto attiene al requisito sanitario, l'art. 1 Legge n. 18/1980 dispone che “Ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli articoli 2 e 12 della legge 30 marzo 1971, n.
118, nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie, previste dall'art. 7 e seguenti della legge citata, abbiano accertato che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua, è concessa un'indennità di accompagnamento, non reversibile, al solo titolo della minorazione, a totale carico dello Stato”.
Con riferimento alla spettanza del beneficio, l'art. 1 della Legge n. 18 del 1980 richiede quindi la contestuale presenza di una situazione di invalidità totale, rilevante per la pensione di inabilità civile ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 118/1971 e, alternativamente, dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure dell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con necessità di assistenza continua, requisiti, quindi, diversi dalla semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà, ma senza impossibilità (così, ex multis,
Cassazione n. 15882/2015).
Gli stati patologici riscontrati dal consulente medico d'ufficio e specificati nella relazione dal medesimo redatta nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, escludono la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Il CTU ha correttamente tenuto conto della documentazione allegata all'accertamento tecnico preventivo e della pluralità di patologie che affliggono il periziando e ha altresì valutato se e in che modo tali patologie incidano sulla deambulazione e sulla necessita di assistenza continua del ricorrente affermando che dati anamnestici e degli elementi emersi dallo studio dei documenti medici, nonché dei rilievi accertati in sede peritale, mette in luce un complesso patologico che interessa precipuamente l'apparato osteoarticolare (di natura dege- nerativa, connaturata con l'età, ed autoimmune, interessante precipuamente il rachide lombare e le grandi articolazioni, con difficoltà statico-posturali, senza significativi deficit delle capacità deambulatorie, autonome e/o di determinazione) ed endocrino (di natura displastica, a livello ipofisario, eradicata chirurgicamente, in trattamento sostitutivo e discreto controllo metabolico). Coesistono menomazioni, di minor rilievo, di quelli genito-urinario (di natura neo-plastica, eradicato chirurgicamente, senza reliquati e/o turbe della minzione significative, né deficit dell'emuntorio renale), venoso (di natura displastica, con complicanze emboliche polmonari, in trattamento specifico), metabolico (versante glucidico, senza complicazioni secondarie e discreto controllo clinico-evolutivo) e digerente (di natura flogistica jatrogena, senza evolutività secondaria). Le relative manifestazioni cliniche e funzionali sono da ritenere di grave entità in tema di incidenza sullo svolgimento dei compiti e delle funzioni proprie connaturate con l'età del ricorrente...”.
Il consulente ha quindi concluso affermando che in capo al ricorrente risulta ancora adeguatamente e sufficientemente conservata la possibilità di deambulare in maniera autonoma “senza l'aiuto di un accompagnatore ed attendere agli atti quotidiani della vita, senza l'effettiva e comprovata necessità di assistenza continua da parte di terzi”.
La relazione peritale risulta adeguatamente approfondita e motivata, priva di evidenti vizi logici o tecnici, attenta alla concreta incidenza funzionale delle patologie, sicché le relative conclusioni possono essere condivise ed utilizzate ai fini della decisione.
La parte ricorrente afferma di non condividere la consulenza tecnica della prima fase, per quanto attiene alle conclusioni cui è giunta, sostenendo che le conclusioni del CTU non appaiono rispondenti alle reali condizioni di salute della stessa.
In particolare, parte ricorrente si limita ad opporre semplicemente le proprie valutazioni a quelle rese nella consulenza. Dal complesso delle critiche avanzate alle risultanze della consulenza emerge la mera contrapposizione, non approfondita, della propria tesi accertativa a quella espressa dalla consulenza. Non sono infatti stati evidenziati errori relativi alla metodologia usata, ai parametri utilizzati, agli elementi considerati o erroneamente non considerati per la valutazione. Neppure sono stati rilevati profili di contraddittorietà nel percorso argomentativo e tra il percorso argomentativo e le conclusioni rassegnate
A fronte della carenza di allegazione così evidenziata non risulta possibile esperire un rinnovo di consulenza, che si presenterebbe come meramente ripetitivo di una valutazione già espressa e non condivisa. Pertanto, a fronte di un accertamento già compiuto, non allegando parte ricorrente alcun elemento che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, le risultanze del medesimo accertamento non possono che essere confermate.
Deve tuttavia essere dichiarata la sussistenza dei requisiti sanitari, già riconosciuti in fase di ATP, ovvero l'invalidità al 100%. L'omologa di tali requisiti non era possibile in sede di ATP, laddove le contestazioni anche parziali alla CTU precludono l'emissione del decreto di omologa, con la conseguenza che l'accertamento sulla sussistenza dei requisiti riconosciuti dal consulente in sede di ATP
è rimesso al giudice dell'opposizione, configurandosi interesse di parte a detto giudizio e quindi soccombenza soltanto parziale laddove, come nel caso di specie, i motivi di opposizione siano rigettati
(Cass., Sez.
6 - L, Ordinanza n. 3377 del 5/2/2019).
Le spese devono essere compensate tra le parti in ragione del parziale riconoscimento del requisito sanitario nel senso appena esposto.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 4408/2023 r.g.:
- Accerta la sussistenza in capo al ricorrente di una invalidità pari al 100 % ai sensi dell'art. 5 co.
7 del D.l. 124/98 (ai soli fini dell'assistenza sanitaria) a decorrere dalla domanda amministrativa;
- Respinge per il resto la domanda; - Compensa tra le parti le spese legali.
Tivoli, 8/1/2025
Il Giudice
Sibilla Ottoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice Sibilla Ottoni
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 8/1/2025 nella causa iscritta al n. 4408/2023 r.g. tra
con il patrocinio dell'Avv. Ester Ferrari Morandi Parte_1
ricorrente e
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Angelo CP_1
Bellaroba resistente Fatto e diritto
Il ricorrente ha incardinato il presente giudizio deducendo di essere già stato riconosciuto invalido al 100%, e di aver inoltrato domanda al fine del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 l.18/80 in data 13.7.2021, ma di non essere mai stato convocato dall'Ente; di aver quindi già proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo al fine di far accertare la sussistenza del diritto all'indennità di accompagnamento ex art.1 L. 18/80; che in sede di Atp (rgn.
5336/2022) veniva riconosciuto il solo requisito dell'invalidità al 100% e non anche l'indennità di accompagnamento;
che pertanto il ricorrente contestava le conclusioni rassegnate dal c.t.u., limitatamente al mancato riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, depositando la dichiarazione di dissenso in data 10.7.2023. Il ricorrente ha quindi agito in opposizione ex art. 445 bis
c.p.c. in data 4.8.2023, chiedendo che gli sia riconosciuto il suddetto requisito a decorrere dalla presentazione della domanda amministrativa del 13.7.2021, con condanna dell resistente al CP_2 pagamento dei ratei maturati e maturandi oltre interessi.
Si è costituito l'Ente resistente, eccependo l'improponibilità della domanda per omessa o tardiva contestazione delle conclusioni del CTU, e l'inammissibilità per mancanza di idonee e specifiche contestazioni e l'inammissibilità della domanda di condanna formulata da parte ricorrente, nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
La causa, istruita mediante l'acquisizione documentale e discussa all'udienza odierna.
Preliminarmente si rileva la procedibilità del ricorso in quanto le contestazioni sono state depositate nel termine di 30 giorni (10.7.2023) dal deposito della relazione peritale (27.6.2023). Deve essere inoltre dichiarata inammissibile la domanda di condanna formulata da parte ricorrente in quanto il rito per ATP è volto esclusivamente all'accertamento del requisito sanitario.
Nel merito, la domanda è parzialmente fondata per le ragioni che si vanno ad esporre.
Per quanto attiene al requisito sanitario, l'art. 1 Legge n. 18/1980 dispone che “Ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli articoli 2 e 12 della legge 30 marzo 1971, n.
118, nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie, previste dall'art. 7 e seguenti della legge citata, abbiano accertato che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua, è concessa un'indennità di accompagnamento, non reversibile, al solo titolo della minorazione, a totale carico dello Stato”.
Con riferimento alla spettanza del beneficio, l'art. 1 della Legge n. 18 del 1980 richiede quindi la contestuale presenza di una situazione di invalidità totale, rilevante per la pensione di inabilità civile ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 118/1971 e, alternativamente, dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure dell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con necessità di assistenza continua, requisiti, quindi, diversi dalla semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà, ma senza impossibilità (così, ex multis,
Cassazione n. 15882/2015).
Gli stati patologici riscontrati dal consulente medico d'ufficio e specificati nella relazione dal medesimo redatta nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, escludono la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Il CTU ha correttamente tenuto conto della documentazione allegata all'accertamento tecnico preventivo e della pluralità di patologie che affliggono il periziando e ha altresì valutato se e in che modo tali patologie incidano sulla deambulazione e sulla necessita di assistenza continua del ricorrente affermando che dati anamnestici e degli elementi emersi dallo studio dei documenti medici, nonché dei rilievi accertati in sede peritale, mette in luce un complesso patologico che interessa precipuamente l'apparato osteoarticolare (di natura dege- nerativa, connaturata con l'età, ed autoimmune, interessante precipuamente il rachide lombare e le grandi articolazioni, con difficoltà statico-posturali, senza significativi deficit delle capacità deambulatorie, autonome e/o di determinazione) ed endocrino (di natura displastica, a livello ipofisario, eradicata chirurgicamente, in trattamento sostitutivo e discreto controllo metabolico). Coesistono menomazioni, di minor rilievo, di quelli genito-urinario (di natura neo-plastica, eradicato chirurgicamente, senza reliquati e/o turbe della minzione significative, né deficit dell'emuntorio renale), venoso (di natura displastica, con complicanze emboliche polmonari, in trattamento specifico), metabolico (versante glucidico, senza complicazioni secondarie e discreto controllo clinico-evolutivo) e digerente (di natura flogistica jatrogena, senza evolutività secondaria). Le relative manifestazioni cliniche e funzionali sono da ritenere di grave entità in tema di incidenza sullo svolgimento dei compiti e delle funzioni proprie connaturate con l'età del ricorrente...”.
Il consulente ha quindi concluso affermando che in capo al ricorrente risulta ancora adeguatamente e sufficientemente conservata la possibilità di deambulare in maniera autonoma “senza l'aiuto di un accompagnatore ed attendere agli atti quotidiani della vita, senza l'effettiva e comprovata necessità di assistenza continua da parte di terzi”.
La relazione peritale risulta adeguatamente approfondita e motivata, priva di evidenti vizi logici o tecnici, attenta alla concreta incidenza funzionale delle patologie, sicché le relative conclusioni possono essere condivise ed utilizzate ai fini della decisione.
La parte ricorrente afferma di non condividere la consulenza tecnica della prima fase, per quanto attiene alle conclusioni cui è giunta, sostenendo che le conclusioni del CTU non appaiono rispondenti alle reali condizioni di salute della stessa.
In particolare, parte ricorrente si limita ad opporre semplicemente le proprie valutazioni a quelle rese nella consulenza. Dal complesso delle critiche avanzate alle risultanze della consulenza emerge la mera contrapposizione, non approfondita, della propria tesi accertativa a quella espressa dalla consulenza. Non sono infatti stati evidenziati errori relativi alla metodologia usata, ai parametri utilizzati, agli elementi considerati o erroneamente non considerati per la valutazione. Neppure sono stati rilevati profili di contraddittorietà nel percorso argomentativo e tra il percorso argomentativo e le conclusioni rassegnate
A fronte della carenza di allegazione così evidenziata non risulta possibile esperire un rinnovo di consulenza, che si presenterebbe come meramente ripetitivo di una valutazione già espressa e non condivisa. Pertanto, a fronte di un accertamento già compiuto, non allegando parte ricorrente alcun elemento che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, le risultanze del medesimo accertamento non possono che essere confermate.
Deve tuttavia essere dichiarata la sussistenza dei requisiti sanitari, già riconosciuti in fase di ATP, ovvero l'invalidità al 100%. L'omologa di tali requisiti non era possibile in sede di ATP, laddove le contestazioni anche parziali alla CTU precludono l'emissione del decreto di omologa, con la conseguenza che l'accertamento sulla sussistenza dei requisiti riconosciuti dal consulente in sede di ATP
è rimesso al giudice dell'opposizione, configurandosi interesse di parte a detto giudizio e quindi soccombenza soltanto parziale laddove, come nel caso di specie, i motivi di opposizione siano rigettati
(Cass., Sez.
6 - L, Ordinanza n. 3377 del 5/2/2019).
Le spese devono essere compensate tra le parti in ragione del parziale riconoscimento del requisito sanitario nel senso appena esposto.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 4408/2023 r.g.:
- Accerta la sussistenza in capo al ricorrente di una invalidità pari al 100 % ai sensi dell'art. 5 co.
7 del D.l. 124/98 (ai soli fini dell'assistenza sanitaria) a decorrere dalla domanda amministrativa;
- Respinge per il resto la domanda; - Compensa tra le parti le spese legali.
Tivoli, 8/1/2025
Il Giudice
Sibilla Ottoni