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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XV, sentenza 27/02/2026, n. 1771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1771 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1771/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PENNISI FILIPPO, Presidente
RESTA ON, RE
SCIACCA MARIANO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6973/2023 depositato il 13/11/2023
proposto da
Ricorrente1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230008801721000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230008801721000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230008801721000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230008801721000 IRPEF-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230008801721000 IRPEF-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230008801721000 IVA-ALTRO 2017 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230008801721000 IRAP 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 13.11.2023 la parte ricorrente di cui in epigrafe impugnava la cartella esattoriale sopraindicata , notificata il 20.04.2023, scaturita da controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art. 36 bis del DPR 600/1973 e dell'art. 54 bis DPR 633/73, contenente n. 4 partite di ruolo ed emessa a seguito di controllo automatizzato sulle dichiarazioni Modello Iva e modello IRAP anni 2017-2018.
Quale motivo di gravame eccepiva l'omesso invio delle comunicazioni di irregolarità e l'intervenuta decadenza dell'Amministrazione dalla potestà di riscuotere il tributo ex art. 25 DPR n. 602/73 per decorrenza del termine triennale decorrente a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi, avente scadenza nella fattispecie in data 31.12.2022
Chiedeva quindi, previa sospensiva, l' annullamento della cartella impugnata, con vittoria di spese ed onorari di causa.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'Agenzia dell'Entrate, contestando il ricorso e chiedendone il rigetto.
Indi, all'esito della camera di consiglio in data 01.12.2025, la controversia veniva discussa e decisa come da dispositivo in calce trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che il ricorso sia infondato e pertanto non possa che essere rigettato per le ragioni di seguito specificate.
Con riferimento all'eccezione inerente l'omesso invio delle comunicazioni di irregolarità, non può che rilevarsi come la doglianza risulti manifesti infondata, venendo in rilievo iscrizioni a ruolo derivanti dall'omesso versamento di tributi a seguito di dichiarazione del contribuente in relazione alle quali in termini generali non risulta previsto ai sensi del disposto di cui all'art. 6 comma 5 del L. 212/2000 l'obbligo di instaurazione del contraddittorio preventivo, a meno che non sussistano “incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”
(cfr. Cass. 22061/2022) . Va quindi evidenziato come nel caso di specie l'Amministrazione costituendosi abbia dato atto di aver notificato via pec al contribuente con riferimento alle prime due partite di ruolo due diverse comunicazioni di irregolarità in data 15.12.2022, sicchè il rilievo non può che essere rigettato.
Venendo quindi all'esame dell'eccezione di decadenza formulata da parte ricorrente si osserva che, come noto, l'art. 25 del DPR 602/73, co. 1 lett. a) prevede che:
1. Il concessionario notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre: a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell'unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell'anno in cui la dichiarazione e' presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attivita' di liquidazione prevista dall'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonche' del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”.
Orbene, in forza dell'art. 67, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, “sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori” (comma 1), così come i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, in virtù del richiamo a quanto prescritto dall'art. 12, commi 1 e 3,
D.Lgs. n. 159/2015 (comma 4).
Con l'art. 157, comma 1, D.L. n. 34/2020 è stato previsto che, “in deroga a quanto previsto all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza, calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 […] scadono tra l'8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre
2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, salvo casi di indifferibilità
e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi”. L'articolo 4 del decreto legge 41/2021 (cosiddetto Decreto Sostegni) ha poi previsto una proroga di 24 mesi sia per i termini di decadenza che per i termini di prescrizione. Essa si rivolge a tutti gli affidamenti trasmessi dall'8 marzo 2020 al 31 dicembre 2021, a prescindere dal tipo di imposta o sanzione riscossa
(erariale o locale, tributaria o patrimoniale). Tale differimento opera anche per gli affidamenti riferiti alle procedure di controllo e accertamenti fiscali dell'Agenzia delle entrate aventi scadenza nel periodo de qua,
e ciò a prescindere dalla data di trasmissione all'Agente della Riscossione. Esse riguardano le liquidazioni relative alle dichiarazioni presentate nel 2018 e alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta presentate nel 2017 nonché i controlli formali delle dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018. Viene così meno la proroga di 14 mesi già disposta dall'articolo 157 , poi sostituita con quella in esame.
Dunque la cartella di pagamento rientra tra gli atti, i cui termini di decadenza sono prorogati ai sensi dell'art. 157 del DL 34/2020, e, pertanto, la notifica della stessa, effettuata in data 20.04.2023, deve ritenersi tempestiva, essendo il termine di decadenza fissato al 31.12.2023.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite sostenute da controparte, che liquida in euro 700,00, oltre accessori come per legge.
Catania, 1 dicembre 2025
Il Giudice relatore il Presidente dott. Antonella Resta dott. Filippo Pennisi
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PENNISI FILIPPO, Presidente
RESTA ON, RE
SCIACCA MARIANO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6973/2023 depositato il 13/11/2023
proposto da
Ricorrente1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230008801721000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230008801721000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230008801721000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230008801721000 IRPEF-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230008801721000 IRPEF-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230008801721000 IVA-ALTRO 2017 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230008801721000 IRAP 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 13.11.2023 la parte ricorrente di cui in epigrafe impugnava la cartella esattoriale sopraindicata , notificata il 20.04.2023, scaturita da controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art. 36 bis del DPR 600/1973 e dell'art. 54 bis DPR 633/73, contenente n. 4 partite di ruolo ed emessa a seguito di controllo automatizzato sulle dichiarazioni Modello Iva e modello IRAP anni 2017-2018.
Quale motivo di gravame eccepiva l'omesso invio delle comunicazioni di irregolarità e l'intervenuta decadenza dell'Amministrazione dalla potestà di riscuotere il tributo ex art. 25 DPR n. 602/73 per decorrenza del termine triennale decorrente a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi, avente scadenza nella fattispecie in data 31.12.2022
Chiedeva quindi, previa sospensiva, l' annullamento della cartella impugnata, con vittoria di spese ed onorari di causa.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'Agenzia dell'Entrate, contestando il ricorso e chiedendone il rigetto.
Indi, all'esito della camera di consiglio in data 01.12.2025, la controversia veniva discussa e decisa come da dispositivo in calce trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che il ricorso sia infondato e pertanto non possa che essere rigettato per le ragioni di seguito specificate.
Con riferimento all'eccezione inerente l'omesso invio delle comunicazioni di irregolarità, non può che rilevarsi come la doglianza risulti manifesti infondata, venendo in rilievo iscrizioni a ruolo derivanti dall'omesso versamento di tributi a seguito di dichiarazione del contribuente in relazione alle quali in termini generali non risulta previsto ai sensi del disposto di cui all'art. 6 comma 5 del L. 212/2000 l'obbligo di instaurazione del contraddittorio preventivo, a meno che non sussistano “incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”
(cfr. Cass. 22061/2022) . Va quindi evidenziato come nel caso di specie l'Amministrazione costituendosi abbia dato atto di aver notificato via pec al contribuente con riferimento alle prime due partite di ruolo due diverse comunicazioni di irregolarità in data 15.12.2022, sicchè il rilievo non può che essere rigettato.
Venendo quindi all'esame dell'eccezione di decadenza formulata da parte ricorrente si osserva che, come noto, l'art. 25 del DPR 602/73, co. 1 lett. a) prevede che:
1. Il concessionario notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre: a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell'unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell'anno in cui la dichiarazione e' presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attivita' di liquidazione prevista dall'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonche' del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”.
Orbene, in forza dell'art. 67, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, “sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori” (comma 1), così come i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, in virtù del richiamo a quanto prescritto dall'art. 12, commi 1 e 3,
D.Lgs. n. 159/2015 (comma 4).
Con l'art. 157, comma 1, D.L. n. 34/2020 è stato previsto che, “in deroga a quanto previsto all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza, calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 […] scadono tra l'8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre
2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, salvo casi di indifferibilità
e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi”. L'articolo 4 del decreto legge 41/2021 (cosiddetto Decreto Sostegni) ha poi previsto una proroga di 24 mesi sia per i termini di decadenza che per i termini di prescrizione. Essa si rivolge a tutti gli affidamenti trasmessi dall'8 marzo 2020 al 31 dicembre 2021, a prescindere dal tipo di imposta o sanzione riscossa
(erariale o locale, tributaria o patrimoniale). Tale differimento opera anche per gli affidamenti riferiti alle procedure di controllo e accertamenti fiscali dell'Agenzia delle entrate aventi scadenza nel periodo de qua,
e ciò a prescindere dalla data di trasmissione all'Agente della Riscossione. Esse riguardano le liquidazioni relative alle dichiarazioni presentate nel 2018 e alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta presentate nel 2017 nonché i controlli formali delle dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018. Viene così meno la proroga di 14 mesi già disposta dall'articolo 157 , poi sostituita con quella in esame.
Dunque la cartella di pagamento rientra tra gli atti, i cui termini di decadenza sono prorogati ai sensi dell'art. 157 del DL 34/2020, e, pertanto, la notifica della stessa, effettuata in data 20.04.2023, deve ritenersi tempestiva, essendo il termine di decadenza fissato al 31.12.2023.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite sostenute da controparte, che liquida in euro 700,00, oltre accessori come per legge.
Catania, 1 dicembre 2025
Il Giudice relatore il Presidente dott. Antonella Resta dott. Filippo Pennisi