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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VI, sentenza 13/01/2026, n. 485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 485 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 485/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 6, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
APRILE STEFANO, Presidente
CACACE MONICA, Relatore
ROSSI CORRADO, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2765/2025 depositato il 14/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 17536772333 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22137/2025 depositato il
15/12/2025 Richieste delle parti:
Le parti si riportano
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Societal, con ricorso depositato in data 14.02.2025 nei confronti di Municipia spa, impugnava l'avviso di accertamento richiamato in epigrafe relativo al mancato versamento della Tari per l'anno 2019 sostenendo di occupare una superficie imponibile nettamente inferirore rispetto a quanto evidenziato nell'avviso di accertamento esecutivo impugnato (cfr.: libello introduttivo). Si costituiva in giudizio l'Ente impositore che eccepiva l'infondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto con vittoria di spese.
All'udienza del 12.12.2025 la procedura veniva chiamata e decisa come da verbale di camera di consiglio cui fa seguito la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato. Rileva la Corte che la società istante assume l'illegittimità della pretesa tributaria di cui all'atto impositivo impugnato deducendo di occupare una superficie imponibile nettamente inferirore rispetto a quanto evidenziato nell'avviso di accertamento esecutivo impugnato. Viceversa, dalla documentazione acquisita agli atti di causa, in realtà, si evince che è stata la stessa società ricorrente a comunicare in data 23/05/2017 l'inizio attività, affermando di svolgerla su una superficie 1.150 e complessiva in mq. 11570 allegando anche una perizia tecnica eseguita nel 2020 dal Geometra Nominativo_1 (cfr.: perizia allegata alla produzione della parte resistente). D'altra parte, poi, è infondata l'eccezione relativa al dedotto difetto di motivazione, in quanto l'avviso di accertamento quì impugnato risulta essere stato emesso a seguito di un “OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO” con indicazione delle modalità di calcolo degli interessi legali, nonché con indicazione specifica del riepilogo delle aree occupate dalla contribuente per lo svolgimento dell'attività d'impresa ivi dalla stessa espletata. Tutto quanto premesso il ricorso deve essere rigettato. Le spese della procedura seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese in favore della resistente che liquida in euro 2000, oltre il 15% per spese generali e altri accessori di legge
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 6, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
APRILE STEFANO, Presidente
CACACE MONICA, Relatore
ROSSI CORRADO, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2765/2025 depositato il 14/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 17536772333 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22137/2025 depositato il
15/12/2025 Richieste delle parti:
Le parti si riportano
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Societal, con ricorso depositato in data 14.02.2025 nei confronti di Municipia spa, impugnava l'avviso di accertamento richiamato in epigrafe relativo al mancato versamento della Tari per l'anno 2019 sostenendo di occupare una superficie imponibile nettamente inferirore rispetto a quanto evidenziato nell'avviso di accertamento esecutivo impugnato (cfr.: libello introduttivo). Si costituiva in giudizio l'Ente impositore che eccepiva l'infondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto con vittoria di spese.
All'udienza del 12.12.2025 la procedura veniva chiamata e decisa come da verbale di camera di consiglio cui fa seguito la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato. Rileva la Corte che la società istante assume l'illegittimità della pretesa tributaria di cui all'atto impositivo impugnato deducendo di occupare una superficie imponibile nettamente inferirore rispetto a quanto evidenziato nell'avviso di accertamento esecutivo impugnato. Viceversa, dalla documentazione acquisita agli atti di causa, in realtà, si evince che è stata la stessa società ricorrente a comunicare in data 23/05/2017 l'inizio attività, affermando di svolgerla su una superficie 1.150 e complessiva in mq. 11570 allegando anche una perizia tecnica eseguita nel 2020 dal Geometra Nominativo_1 (cfr.: perizia allegata alla produzione della parte resistente). D'altra parte, poi, è infondata l'eccezione relativa al dedotto difetto di motivazione, in quanto l'avviso di accertamento quì impugnato risulta essere stato emesso a seguito di un “OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO” con indicazione delle modalità di calcolo degli interessi legali, nonché con indicazione specifica del riepilogo delle aree occupate dalla contribuente per lo svolgimento dell'attività d'impresa ivi dalla stessa espletata. Tutto quanto premesso il ricorso deve essere rigettato. Le spese della procedura seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese in favore della resistente che liquida in euro 2000, oltre il 15% per spese generali e altri accessori di legge