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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 28/11/2025, n. 381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 381 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai SI.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 25 giungo 2025, iscritta al n. 1591 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente TRA
nato a Brest, in [...], l'[...], c.f. Parte_1
elettivamente domiciliato in Ronciglione (VT), alla P.zza V. C.F._1
Emanuele n. 12, presso lo studio dell'Avv. Marta La Vella che lo rappresenta e di- fende per procura rilasciata in allegato al ricorso;
E
, nata a Bogdanovich, in [...], il [...], c.f. Parte_2
elettivamente domiciliata in Viterbo, alla Via della Ferrovia n. C.F._2
40, presso lo studio dell'Avv. Chiara Cozzi che la rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte depositate in data 24 ottobre 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto congiuntamente ricorso per Parte_1 Parte_2
la loro separazione personale ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
Premesso che in data 15 agosto 2019, a Ekaterimburg, in Russia, hanno contratto matrimonio civile (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Sutri (VT), parte II, serie C, n. 16, anno 2024); che dalla loro unione è nata la figlia Per_1
, a Roma il 12 dicembre 2020; che la prosecuzione della convivenza non è più
[...]
tollerabile e che non intendono riconciliarsi, hanno concordato le seguenti condizioni inerenti la prole e i loro rapporti economici:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. I coniugi vivranno ciascuno dei propri redditi personali.
3. I coniugi concordano l'affidamento condiviso della figlia minore Persona_1
con suo collocamento prevalente, residenza anagrafica, dimora e domicilio presso la madre, attualmente residente in [...].
4. Il SIno vivrà in Germania, nell'abitazione sita in Nittel (TR), Garte- Parte_1
nweg n. 17, ciò sino al suo rientro in Italia.
5. Per il periodo in cui il SIno risiederà all'estero, le parti concordano: Parte_1
5.1. Il padre eserciterà il diritto di visita nei confronti della figlia minore compatibil- mente con le sue presenze in Italia che saranno di almeno nn. 7 giorni nella mensilità di aprile, nn. 15 giorni nella mensilità di agosto e nn. 7 giorni durante il periodo nata- lizio. Il diritto di visita della figlia minore verrà quindi esercitato almeno nel corso di tali periodi, previo accordo con la madre e nel rispetto delle esigenze scolastiche e personali della piccol Per_1
5.2. Il padre contribuirà al mantenimento della figlia corrispondendo un assegno men- sile pari ad € 550,00 da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato alla SI.ra , codice IBAN: IT Parte_2
74Y3608105138264439064454, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT, tenuto conto del fatto che la minore è stabilmente collocata presso la madre e da questa accudita nella quotidianità.
pag. 2 di 5 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
5.3. Circa le spese straordinarie nel rispetto del “Protocollo per la regolamentazione delle spese straordinarie relative al mantenimento dei figli minori o maggiorenni an- cora non economicamente indipendenti, in materia di separazioni e divorzi e nei pro- cedimenti in materia di famiglia dinanzi al tribunale civile di Viterbo o regolamentati tramite e procedure di negoziazione assistita”, le stesse saranno ripartite nella misura del 75% a carico del padre SI. e del 25% a carico della madre SI.ra Parte_1
. Parte_2
6. Nel momento in cui il SI. farà rientro stabile in Italia, le parti con- Parte_1
cordano sin d'ora che:
6.1 Il padre potrà esercitare un diritto di visita più regolare e continuativo con previ- sione di periodi di permanenza nn. 2 giorni anche consecutivi settimanali e nei fine settimana in modo alterno.
6.2 A decorrere dal rientro in Italia, le parti concordano che il contributo al manteni- mento a carico del padre sarà rideterminato in € 350,00 mensili, in considerazione del maggior tempo che la figlia trascorrerà con il padre e del più equilibrato riparto degli oneri di cura diretta.
6.3. Circa le spese straordinarie nel rispetto del “Protocollo per la regolamentazione delle spese straordinarie relative al mantenimento dei figli minori o maggiorenni an- cora non economicamente indipendenti, in materia di separazioni e divorzi e nei pro- cedimenti in materia di famiglia dinanzi al tribunale civile di Viterbo o regolamentati tramite e procedure di negoziazione assistita” le stesse saranno ripartite nella misura del 50% a carico del padre SI. e del 50% a carico della madre SI.ra Parte_1
. Parte_2
7. Per quanto concerne il tempo che la piccol trascorrerà con i propri genitori Per_1
durante tutte le festività annuali nazionali e locali, compatibilmente con la presenza del padre in Italia (25 aprile, 01 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 01 novembre e 8 dicem- bre), le parti concordano che le stesse saranno trascorse in modo alternato tra ciascun genitore e saranno di anno in anno invertite tra gli stessi. Nel corso delle festività na- talizie la figli trascorrerà il 24 dicembre con un genitore ed il 25 dicembre con Per_1
pag. 3 di 5 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
l'altro genitore, il 31 dicembre ed il 1° gennaio con un genitore e il 5 e 6 gennaio con l'altro genitore, sempre ad anni alternati;
i restanti giorni di vacanza saranno distribuiti tra i genitori di comune accordo sulla base dei turni lavorativi di ciascuno. Durante le festività Pasquali la piccol trascorrerà la domenica di Pasqua con un genitore Per_1
ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore, con alternanza di anno in anno. Durante il periodo estivo, dal mese di giugno a quello di settembre e comunque fino alla ripresa della frequenza scolastica, la figlia trascorrerà almeno due settimane anche non con- secutive con il padre, periodo da concordarsi tra i genitori.
8. Il SInor presta altresì il proprio consenso affinché l'assegno unico Parte_1
venga assegnato interamente alla SInor , in quanto genitore collocatario. Parte_2
9. Nel miglior interesse del minore i genitori dovranno condividere le principali deci- sioni;
ciascun genitore presso cu verrà a trovarsi potrà assumere decisioni circa Per_1
la cura quotidiana della stessa e potrà prendere decisioni di emergenza laddove ne sia compromessa la salute o la sicurezza, con l'obbligo di informare al più presto l'altro genitore.
10. Ogni genitore deve avere accesso a tutte le informazioni legate alla scuola, la salute e la sicurezza della figli ed ha l'autorità indipendente di conferire con gli inse- Per_1
gnanti e gli operatori sociosanitari che si occupano della bambina.
11. Ogni genitore deve assicurarsi che l'altro abbia il suo indirizzo di casa e di lavoro,
e tutti i recapiti utili in caso si ravvisi la necessità di mettersi in contatto con lui/lei.
12. Ogni genitore deve impegnarsi a comunicare all'altro genitore, e da questi ricevere l'assenso, almeno 10 giorni prima l'intenzione di portare la minor in viaggio, Per_1
consentendo del pari la possibilità all'altro genitore di mettersi in contatto con la pic- cola almeno una volta al giorno mediante videochiamata.
13. Per tutta la durata del suo soggiorno all'estero il SI ha il diritto di Parte_1
comunicare con la figlia almeno una volta al giorno per mezzo di videochiamata tra- mite la SI.r , che acconsente in tal senso. Parte_2
14. Le Parti si impegnano a mantenere invariate tutte le presenti condizioni.
15. Le Parti infine dichiarano di aver dato così definitiva soluzione ad ogni altra que-
pag. 4 di 5 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
stione patrimoniale esistente tra loro e di non aver null'altro a pretendere per nessun titolo, azione e ragione.
16. Le Parti si danno mutuo consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio”.
Il Pubblico Ministero ha dichiarato di nulla opporre all'accoglimento di tali condi- zioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al col- legio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi, rileva che le condizioni della separazione non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi della figlia.
La separazione può pertanto essere omologata, ai sensi per gli effetti degli artt. 158
c.c. e 473-bis.51, comma 4, c.p.c.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'inizia- tiva congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Sutri (VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d),
d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e alle Parte_1 Parte_2
condizioni indicate in motivazione;
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 1° novembre 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
pag. 5 di 5
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai SI.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 25 giungo 2025, iscritta al n. 1591 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente TRA
nato a Brest, in [...], l'[...], c.f. Parte_1
elettivamente domiciliato in Ronciglione (VT), alla P.zza V. C.F._1
Emanuele n. 12, presso lo studio dell'Avv. Marta La Vella che lo rappresenta e di- fende per procura rilasciata in allegato al ricorso;
E
, nata a Bogdanovich, in [...], il [...], c.f. Parte_2
elettivamente domiciliata in Viterbo, alla Via della Ferrovia n. C.F._2
40, presso lo studio dell'Avv. Chiara Cozzi che la rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte depositate in data 24 ottobre 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto congiuntamente ricorso per Parte_1 Parte_2
la loro separazione personale ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
Premesso che in data 15 agosto 2019, a Ekaterimburg, in Russia, hanno contratto matrimonio civile (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Sutri (VT), parte II, serie C, n. 16, anno 2024); che dalla loro unione è nata la figlia Per_1
, a Roma il 12 dicembre 2020; che la prosecuzione della convivenza non è più
[...]
tollerabile e che non intendono riconciliarsi, hanno concordato le seguenti condizioni inerenti la prole e i loro rapporti economici:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. I coniugi vivranno ciascuno dei propri redditi personali.
3. I coniugi concordano l'affidamento condiviso della figlia minore Persona_1
con suo collocamento prevalente, residenza anagrafica, dimora e domicilio presso la madre, attualmente residente in [...].
4. Il SIno vivrà in Germania, nell'abitazione sita in Nittel (TR), Garte- Parte_1
nweg n. 17, ciò sino al suo rientro in Italia.
5. Per il periodo in cui il SIno risiederà all'estero, le parti concordano: Parte_1
5.1. Il padre eserciterà il diritto di visita nei confronti della figlia minore compatibil- mente con le sue presenze in Italia che saranno di almeno nn. 7 giorni nella mensilità di aprile, nn. 15 giorni nella mensilità di agosto e nn. 7 giorni durante il periodo nata- lizio. Il diritto di visita della figlia minore verrà quindi esercitato almeno nel corso di tali periodi, previo accordo con la madre e nel rispetto delle esigenze scolastiche e personali della piccol Per_1
5.2. Il padre contribuirà al mantenimento della figlia corrispondendo un assegno men- sile pari ad € 550,00 da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato alla SI.ra , codice IBAN: IT Parte_2
74Y3608105138264439064454, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT, tenuto conto del fatto che la minore è stabilmente collocata presso la madre e da questa accudita nella quotidianità.
pag. 2 di 5 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
5.3. Circa le spese straordinarie nel rispetto del “Protocollo per la regolamentazione delle spese straordinarie relative al mantenimento dei figli minori o maggiorenni an- cora non economicamente indipendenti, in materia di separazioni e divorzi e nei pro- cedimenti in materia di famiglia dinanzi al tribunale civile di Viterbo o regolamentati tramite e procedure di negoziazione assistita”, le stesse saranno ripartite nella misura del 75% a carico del padre SI. e del 25% a carico della madre SI.ra Parte_1
. Parte_2
6. Nel momento in cui il SI. farà rientro stabile in Italia, le parti con- Parte_1
cordano sin d'ora che:
6.1 Il padre potrà esercitare un diritto di visita più regolare e continuativo con previ- sione di periodi di permanenza nn. 2 giorni anche consecutivi settimanali e nei fine settimana in modo alterno.
6.2 A decorrere dal rientro in Italia, le parti concordano che il contributo al manteni- mento a carico del padre sarà rideterminato in € 350,00 mensili, in considerazione del maggior tempo che la figlia trascorrerà con il padre e del più equilibrato riparto degli oneri di cura diretta.
6.3. Circa le spese straordinarie nel rispetto del “Protocollo per la regolamentazione delle spese straordinarie relative al mantenimento dei figli minori o maggiorenni an- cora non economicamente indipendenti, in materia di separazioni e divorzi e nei pro- cedimenti in materia di famiglia dinanzi al tribunale civile di Viterbo o regolamentati tramite e procedure di negoziazione assistita” le stesse saranno ripartite nella misura del 50% a carico del padre SI. e del 50% a carico della madre SI.ra Parte_1
. Parte_2
7. Per quanto concerne il tempo che la piccol trascorrerà con i propri genitori Per_1
durante tutte le festività annuali nazionali e locali, compatibilmente con la presenza del padre in Italia (25 aprile, 01 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 01 novembre e 8 dicem- bre), le parti concordano che le stesse saranno trascorse in modo alternato tra ciascun genitore e saranno di anno in anno invertite tra gli stessi. Nel corso delle festività na- talizie la figli trascorrerà il 24 dicembre con un genitore ed il 25 dicembre con Per_1
pag. 3 di 5 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
l'altro genitore, il 31 dicembre ed il 1° gennaio con un genitore e il 5 e 6 gennaio con l'altro genitore, sempre ad anni alternati;
i restanti giorni di vacanza saranno distribuiti tra i genitori di comune accordo sulla base dei turni lavorativi di ciascuno. Durante le festività Pasquali la piccol trascorrerà la domenica di Pasqua con un genitore Per_1
ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore, con alternanza di anno in anno. Durante il periodo estivo, dal mese di giugno a quello di settembre e comunque fino alla ripresa della frequenza scolastica, la figlia trascorrerà almeno due settimane anche non con- secutive con il padre, periodo da concordarsi tra i genitori.
8. Il SInor presta altresì il proprio consenso affinché l'assegno unico Parte_1
venga assegnato interamente alla SInor , in quanto genitore collocatario. Parte_2
9. Nel miglior interesse del minore i genitori dovranno condividere le principali deci- sioni;
ciascun genitore presso cu verrà a trovarsi potrà assumere decisioni circa Per_1
la cura quotidiana della stessa e potrà prendere decisioni di emergenza laddove ne sia compromessa la salute o la sicurezza, con l'obbligo di informare al più presto l'altro genitore.
10. Ogni genitore deve avere accesso a tutte le informazioni legate alla scuola, la salute e la sicurezza della figli ed ha l'autorità indipendente di conferire con gli inse- Per_1
gnanti e gli operatori sociosanitari che si occupano della bambina.
11. Ogni genitore deve assicurarsi che l'altro abbia il suo indirizzo di casa e di lavoro,
e tutti i recapiti utili in caso si ravvisi la necessità di mettersi in contatto con lui/lei.
12. Ogni genitore deve impegnarsi a comunicare all'altro genitore, e da questi ricevere l'assenso, almeno 10 giorni prima l'intenzione di portare la minor in viaggio, Per_1
consentendo del pari la possibilità all'altro genitore di mettersi in contatto con la pic- cola almeno una volta al giorno mediante videochiamata.
13. Per tutta la durata del suo soggiorno all'estero il SI ha il diritto di Parte_1
comunicare con la figlia almeno una volta al giorno per mezzo di videochiamata tra- mite la SI.r , che acconsente in tal senso. Parte_2
14. Le Parti si impegnano a mantenere invariate tutte le presenti condizioni.
15. Le Parti infine dichiarano di aver dato così definitiva soluzione ad ogni altra que-
pag. 4 di 5 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
stione patrimoniale esistente tra loro e di non aver null'altro a pretendere per nessun titolo, azione e ragione.
16. Le Parti si danno mutuo consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio”.
Il Pubblico Ministero ha dichiarato di nulla opporre all'accoglimento di tali condi- zioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al col- legio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi, rileva che le condizioni della separazione non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi della figlia.
La separazione può pertanto essere omologata, ai sensi per gli effetti degli artt. 158
c.c. e 473-bis.51, comma 4, c.p.c.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'inizia- tiva congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Sutri (VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d),
d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e alle Parte_1 Parte_2
condizioni indicate in motivazione;
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 1° novembre 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
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