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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/01/2025, n. 2591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2591 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano PRIMA SEZIONE PENALE - Presidente - DO OR RO TI NG RI NA IN US SENTENZA sul ricorso proposto da: AC RA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 07/08/2024 del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere NG RI NA;
udita la requisitoria del Sostituto Procuratore generale MARCO DALL'OLIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso uditi gli avvocati VINCENZO BELVEDERE e LEONE FONTE, in difesa di AC RA, i quali hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale del riesame di Catanzaro ha confermato la misura restrittiva della libertà personale della custodia cautelare in carcere, applicata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della medesima città, con provvedimento del 29/04/2024, nei confronti di NC LA, per essere questi gravemente indiziato: - del reato p. e p. dagli artt. 110, 575, 577 n. 3), 416-bis.1 cod. pen. perché - in concorso con NC DU e con altri soggetti allo stato ignoti - cagionava la morte di UR RZ e della di lui compagna NE HE, concordando con DU le modalità più adeguate per attirare le vittime nella propria masseria ubicata in Castrovillari, onde porre in essere il fatto omicidiario e mettendo poi in esecuzione tali propositi, mediante la telefonata fatta da DU alla vittima;
LA, nel frattempo, si procurava una vettura a sé non riconducibile (la Suzuki Grand Vitara tg. CJ298ZG, intestata a PA TO), ricevendola in prestito dal proprietario, con il pretesto di dover eseguire lavori agricoli;
presso la masseria di DU, infine, venivano esplosi all’indirizzo di RZ e HE diversi colpi di fuoco (in particolare, due all'indirizzo del primo e dodici verso la seconda); fatto aggravato dalla premeditazione e dall’utilizzo del metodo mafioso, oltre che dal fine di contribuire all'attività di un'associazione mafiosa;
- reato p. e p. dagli artt. 61 n. 2, 110, 2, 4 e 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895, per aver detenuto e portato in luogo pubblico – al fine di commettere il sopra descritto omicidio – due armi comuni da sparo. Penale Sent. Sez. 1 Num. 2591 Anno 2025 Presidente: DE ZO PE Relatore: NA NG RI Data Udienza: 04/12/2024 2. Ricorre per cassazione NC LA, a mezzo degli avv.ti Vincenzo Belvedere e NE Fonte, deducendo sei motivi, che vengono di seguito enunciati, entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, viene denunciata violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., eccependosi la violazione degli artt. 192, 292, comma 2 lett. c) e c-bis), 309 comma 9 e 273 cod. proc. pen., oltre che degli artt. 111 e 117 primo comma Cost., degli artt. 5 e 6, Par. 3, lett. D) della CEDU, censurandosi l’assenza di gravi indizi di colpevolezza, l’insufficienza e la non attendibilità delle dichiarazioni del testimone di giustizia, nonché la mancanza di riscontri esterni dotati di autenticità, rispetto alle dichiarazioni rese. Si censura, altresì, il contrasto logico-giuridico della prova indiziaria che, inopinatamente, trascura l’autenticità del narrato reso nell’immediatezza dal TO, il quale conduce alla responsabilità di NC IS, anziché di NC LA. Vengono censurati, in particolare, i passaggi motivazionali contenuti nelle pagine nn. 6, 14 e 15 dell’ordinanza impugnata.
2.2. Con il secondo motivo, viene denunciata violazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., stante la carenza motivazionale che caratterizza l’ordinanza impugnata, ex artt. 309 comma 9, 292, 192, 273 cod. proc. pen., per omessa valutazione critica delle dichiarazioni del testimone di giustizia, che deve considerarsi - a partire dalla data della prima perquisizione, effettuata il 09/06/2022 - totalmente inattendibile nelle dichiarazioni successivamente rese, oltre che per l’omessa considerazione degli elementi a favore dell’indagato. Merita censura la scelta di non assoggettare a misura cautelare il soggetto maggiormente sospettabile di quanto accaduto, ossia il proprietario dell’autovettura che compare sulla scena del duplice omicidio, ma di lasciarlo in libertà, in grado di costruire una versione alternativa e calunniatoria in danno di altri. Si consideri, sul punto, che TO è un soggetto avvezzo a destreggiarsi nel modo criminale, tanto che – nella giornata stessa in cui subisce la perquisizione – si catapulta presso l’abitazione dei LL RE e UI ZZ, al fine di consultarsi con questi. Il Tribunale del riesame sbaglia, nel giudicare genuine le dichiarazioni di TO e dei soggetti con i quali egli intrattiene le conversazioni, posto che tutti i dialoghi partono da un dato inquinato in partenza, rappresentato dal fatto che il fuoristrada Suzuki fosse stato preso da LA, circostanza mai confermata da alcuno. Tutte le conversazioni intrattenute da TO, tra le quali quelle con gli amici CI e GL, sono orientate ad attribuire – ad altri e, prima di tutti, all’odierno ricorrente LA – la responsabilità dell’accaduto.
2.3. Con il terzo motivo, viene dedotta violazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., stante la carenza motivazionale dell’ordinanza impugnata, in ordine agli artt. 192, 292, 309 comma 9, 272 cod. proc. pen., per mancata valutazione critica delle dichiarazioni rese dal testimone di giustizia, censurandosi l’esistenza, altresì, di una ricostruzione priva di concreta valenza indiziaria, nonché formulata in pieno conflitto di interessi e derivante da un unico schieramento familiare, contrapposto ai LA. A fronte del dato oggettivo disponibile, costituito dalla sicura titolarità della suddetta autovettura Suzuki Grand Vitara in capo al Centore, è la sola voce di questi che attribuisce il delitto a LA;
né PE, né NO, infatti, ricordano come fosse giunto in loco il ricorrente. Molte delle affermazioni di TO e della moglie AS sono state veicolate de relato, con il primo che tenta sempre di fornire istruzioni ai suoi interlocutori, in ordine a quanto riferire.
2.4. Con il quarto motivo, viene denunciato vizio rilevante ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 192, 292, 309 comma 9 e 273 cod. proc. pen., per manifesta illogicità della motivazione, nel passaggio in cui il Tribunale del riesame afferma che, fra i sessantanove controlli stradali ai quali veniva sottoposto il LA (tra il 2001 e il 2022), in ben sessantotto casi la vettura sulla quale viaggiava risultava intestata a terze persone, oppure a società 2 di leasing, senza tenere conto del fatto che, in tali controlli, le auto utilizzate fossero sempre le stesse, riconducibili a quattro o cinque modelli e che in alcuna circostanza il ricorrente è mai stato trovato all’interno di una Volvo grigia. Si censura, in particolare, il passaggio motivazionale riportato a pag. 15 dell’impugnato provvedimento, dato che LA non ha mai avuto una Volvo e non ne ha avuto la disponibilità, nel pomeriggio del 4 aprile 2021. Le affermazioni di TO, circa il fatto che LA lo abbia raggiunto in officina e gli abbia lasciato una autovettura Volvo, chiedendo in prestito una Suzuki, sono palesemente contraddittorie, così come sono non collimanti con le dichiarazioni di PE. A partire dal 09/06/2022, comunque, le dichiarazioni accusatorie di TO sono totalmente prive di genuinità, in un quadro di assoluta e progressiva inattendibilità calunniatoria.
2.5. Con il quinto motivo, viene denunciata violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 191, 292, 309 comma 9 e 273 cod. proc. pen., per inadeguatezza motivazionale, nella parte in cui si sostiene la piena affidabilità del testimone di giustizia PA TO e vengono totalmente pretermesse le contraddizioni interne che connotano il racconto dello stesso, rilevabili dalle plurime e confliggenti dichiarazioni rese nei suoi interrogatori, ancor più se confrontate con gli ulteriori atti di indagine. TO afferma che – una volta venuto a conoscenza dell’esser stata la sua autovettura adoperata per la commissione di un delitto – se ne era andato a lamentare con LV AN, cognato di suo figlio NC;
dimentica di precisare, però, che prima ne aveva parlato con i due LL ZZ, i quali gli avevano rivelato dettagli dell’omicidio e, inspiegabilmente, non sono stati poi sentiti a sommarie informazioni testimoniali.
2.6. Con il sesto motivo, viene denunciata violazione dell’art. 606 comma 1, lett. e) cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 192, 292, 309 comma 9, 273 cod. proc. pen., stante la mancanza motivazionale dell’impugnata ordinanza, nella parte in cui non prende posizione, in ordine alla lamentata assenza di riscontri, rispetto alla versione del TO. Le dichiarazioni di TO configurano non una chiamata in correità, bensì una chiamata in reità, che avrebbe avuto necessità – in ragione dell’assenza di rischi di autoincriminazione – di approfondimenti più rigorosi, così da penetrare in ogni aspetto della narrazione, dalla causale all’efficacia rappresentativa della dichiarazione stessa. Parimenti inconsistente, infine, è la valenza dimostrativa ricollegabile alle dichiarazioni rese da PE. 3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato, nei sensi e nei termini sotto chiariti. 2. Integrando la ricostruzione storica e oggettiva contenuta in parte narrativa, desumibile da quanto riportato nell’impugnato provvedimento, si può brevemente esporre quanto segue.
2.1. La vicenda in relazione alla quale si procede è quella dell’omicidio di UR RZ e della compagna HE NE, avvenuto in Castrovillari il 4 aprile 2022. Nell’ambito di altro procedimento, al tempo in corso a carico di UR RZ, venne intercettata – il giorno stesso dell’omicidio suddetto – una conversazione intercorrente fra lo stesso RZ e tal NC DU, nel corso della quale quest’ultimo invitava l’altro a raggiungerlo in campagna, intendendo fargli omaggio di un agnello, in vista delle ormai prossime festività pasquali. RZ si portò, quindi, presso la masseria dell’DU, all’orario convenuto telefonicamente e venne colà ucciso;
il cadavere venne poi condotto altrove, tanto che fu rinvenuto in una strada di campagna ubicata nella contrada Gammellone del Comune di Castrovillari. I corpi risultarono attinti da colpi di arma da fuoco;
quello della donna era adagiato sul sedile anteriore, lato passeggero, mentre quello di RZ 3 era stato posizionato all’interno del bagagliaio, accanto a un agnello sgozzato. Una telecamera di videosorveglianza, però, immortalò la vettura di RZ che - successivamente al fatto – presentava un vetro infranto e usciva dalla masseria di DU, seguendo un fuoristrada Suzuki Gran Vitara. Quest’ultima autovettura, secondo quanto appurato nel corso delle indagini, risultò appartenere al carrozziere PA TO, il quale venne pertanto immediatamente iscritto nel registro degli indagati. L’architrave dell’impianto accusatorio è rappresentata, quindi dalla tesi del coinvolgimento, nel fatto omicidiario, del soggetto che – il giorno in cui fu commesso il delitto – aveva in uso l’autovettura Suzuki sopra detta (e che pertanto, stando a quanto immortalato dalla suddetta telecamera, precedeva il veicolo dello RZ all’uscita della masseria di DU, dopo l’assassinio del primo).
2.2. Ascoltato nel corso delle indagini preliminari, TO rese plurime e tra loro discordanti dichiarazioni, circa la disponibilità dell’autovettura Suzuki in concomitanza con la commissione dell’omicidio di RZ;
egli infatti: - in prima battuta, affermò di aver dato la vettura a dei non meglio identificati soggetti di nazionalità pachistana;
- successivamente, sostenne di averla consegnata a NC IS;
- infine, dichiarò di averla prestata all’odierno ricorrente LA, nello stesso pomeriggio in cui venne perpetrato il duplice omicidio de quo.
2.3. A suffragio della genuinità di tale ultima versione, atta a convogliare sul LA elementi di forte attitudine indiziante, il Tribunale del Riesame ha posto i seguenti elementi di valutazione e conoscenza: a) le sommarie informazioni rese da NC AR Perciacciante, collaboratore del TO nell’officina da questi gestita (dichiara Perciacciante di aver appreso dallo stesso cantore, che quest’ultimo aveva prestato la vettura Suzuki a LA); b) le dichiarazioni di ET PI NO, anch’egli collaboratore del TO (dichiara NO di aver avuto modo di vedere – il giorno dell’omicidio - il LA giungere presso l’officina del TO e, in seguito, ricorda di non aver più visto l’autovettura Suzuki); c) una intercettazione ambientale nella quale era impegnato TO, il quale si sfogava con due amici (tali KO CI e NI GL), affermando di esser stato “messo nei guai da uno che mancava da 20 giorni”; d) una seconda captazione effettuata a bordo del veicolo in uso al TO, nel corso della quale questi conversava con la moglie LE AS, con KO CI e con la moglie di questi, affermando di aver prestato l’autovettura Suzuki a tal “Francè”; e) una conversazione intercorsa tra la suddetta LE AS e IA AN (moglie di NC TO, figlio del suddetto PA TO e cugina di NC LA), nel corso della quale la prima lanciava insulti verso LA, che definiva “quel bastardo di tuo cugino”, accusandolo di aver coinvolto il marito nella vicenda. f) una ulteriore conversazione in ambientale, in cui la succitata IA AN riferiva alla suocera, AR RE AL, chi quel giorno avesse preso l’auto, indicando NC LA. 3. Posta la richiamata base descrittiva e argomentativa del provvedimento impugnato, la disamina delle censure articolate deve essere compiuta seguendo il solco tracciato da diversi principi di diritto, così brevemente riassumibili: a) in tema di misure cautelari personali, il giudizio di legittimità relativo alla verifica della sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza (ex art. 273 cod. proc. pen.), oltre che delle esigenze cautelari (ex art. 274 cod. proc. pen.), deve riscontrare – entro il perimetro circoscritto dalla devoluzione - la violazione di specifiche norme di legge o la mancanza o manifesta illogicità della 4 motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Essa, dunque, non può intervenire nella ricostruzione dei fatti, né sostituire l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza dei dati probatori, bensì deve dirigersi a controllare se il giudice di merito abbia dato adeguato conto delle ragioni che l'hanno convinto della sussistenza o meno della gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e a verificare la congruenza della motivazione riguardante lo scrutinio degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che devono governare l'apprezzamento delle risultanze analizzate (si vedano, sull'argomento, Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 – 01 e le successive, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460 - 01). Quanto ai limiti del sindacato consentito in sede di legittimità, quindi, è possibile richiamare il dictum di Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628, secondo cui: ‹‹In tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito››. b) Occorre rifarsi, inoltre, alla regola di giudizio secondo la quale: <<in tema di procedimento riesame misure cautelari personali, sussiste l'obbligo del tribunale esaminare compiutamente ogni censura difensiva sollevata all'udienza ex art. 309 cod. proc. pen., con la conseguenza che è da ritenersi affetta vizio motivazione l'ordinanza che, a fronte un'eccezione ritualmente proposta, non contenga una compiuta disamina della stessa>> (Sez. 4, n. 21374 del 11/06/2020, Davis, Rv. 279297 – 01). Pare utile, allora, precisare quale sia la relazione intercorrente, fra le deduzioni difensive svolte in sede di riesame e la motivazione che il Tribunale è tenuto a fornire in ordine ai temi posti dalla difesa stessa, ribadendosi come l’obbligo di motivazione possa reputarsi adempiuto anche nel caso in cui il provvedimento emesso dal Tribunale del riesame effettui un rinvio per relationem alle argomentazioni contenute nel provvedimento genetico, rinvio che sia incastonato in una più ampia valutazione, atta a contrastare – anche per implicito – le deduzioni difensive. Il tutto postula, però, che le questioni poste dalla difesa non siano idonee a disarticolare il ragionamento probatorio proposto nell'ordinanza applicativa della misura cautelare, non potendo, in tal caso, la motivazione per relationem fornire una risposta implicita alle censure formulate. c) All'esito del riesame dell'ordinanza applicativa di una misura cautelare, è legittima la motivazione che richiami (o riproduca) le argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato, ove siano mancate specifiche deduzioni difensive, formulate con l’istanza originaria o con successiva memoria, ovvero articolate oralmente in udienza, tali da rendere funzionalmente inadeguata la relatio su cui il richiamo si è basato (Sez. 1, n. 8676 del 15/01/2018, Falduto, Rv. 272628 - 01; Sez. 6, n. 566 del 29/10/2015, dep. 2016, Nappello, Rv. 265765 - 01). In questa prospettiva, si può ritenere senz’altro legittima la riproposizione anche di parti del provvedimento applicativo nell’ordinanza resa all’esito del riesame;
a patto, però, che tale tecnica espositiva sia affiancata dalla dovuta analisi dei contenuti e dall'esplicitazione delle ragioni alla base del convincimento espresso in sede decisoria (Sez. 2, n. 13604 del 28/10/2020, dep. 2021, Torcasio, Rv. 281127 - 01). Vero, in sostanza, che è pienamente consentita la motivazione per relationem, rispetto all’ordinanza impugnata, ma a patto che l'ordinanza del Tribunale del riesame contenga una motivazione che dimostri un vaglio critico e che non si risolva quindi nel mero richiamo alle argomentazioni svolte nel provvedimento restrittivo della libertà personale, omettendo la valutazione delle doglianze contenute nella richiesta di riesame (Sez. 6, n. 9752 del 29/01/2014, Ferrante, 5 Rv. 259111). E nemmeno è consentito – sempre in tema di misure cautelari personali – assolvere all'obbligo di offrire un adeguato e congruo apparato motivazionale (sia dell'ordinanza applicativa di misure coercitive, sia di quella di conferma in sede di riesame), attraverso la mera riedizione del compendio raccolto in sede di indagini preliminari, facendo affidamento sul requisito dell'autoevidenza dello stesso (Sez. 6, n. 27928 del 14/06/2013, Ferrara, Rv. 256262 – 01). 4. Le doglianze difensive, sebbene articolate in plurimi motivi tra loro distinti, presentano numerosi tratti evidentemente comuni, risultando addirittura - per molteplici aspetti – del tutto sovrapponibili;
tali censure ben si prestano, pertanto, a una agevole trattazione unitaria. Il fulcro della tesi a discolpa, dunque, si incentra sull’assunto che TO - una volta compreso di essere il principale sospettato, per essere l’intestatario della autovettura immortalata dalle telecamere di sorveglianza, nei luoghi del delitto e immediatamente dopo la perpetrazione dello stesso - abbia architettato una vera e propria calunnia, al fine di poter allontanare da sé le attenzioni investigative. In pratica, una volta subita la perquisizione, egli si sarebbe reso ben conto di avere i telefoni sotto controllo e, pertanto, avrebbe astutamente reso dichiarazioni di mero carattere strumentale, in quanto utili ad avvalorare una ricostruzione fattuale atta ad allontanare da sé i sospetti.
4.1. L’impugnazione pone quindi uno specifico tema che percorre - come una corrente invisibile - l’intero scritto difensivo e che è, effettivamente, di particolare rilievo, oltre ad avere una natura praticamente assorbente, rispetto alle ulteriori questioni agitate dalla difesa;
trattasi della problematica inerente alla circolarità dell’informazione, nonché alla valenza degli elementi di supporto, rispetto a quanto riferito da TO. Correlata a tale problematica è quella inerente alla credibilità intrinseca del TO. Quest’ultimo – come sopra accennato – ha immediatamente assunto la veste di soggetto indagato, in quanto proprietario della vettura Suzuki vista sul luogo del delitto;
richiesto di riferire a chi l’avesse consegnata, si è successivamente districato attraverso tre successive versioni, tra loro radicalmente inconciliabili e – solo all’esito di un “faticoso” percorso di aggiustamento e ricomposizione - si è attestato sull’ultima ricostruzione, nella quale affermava di aver consegnato il veicolo all’odierno ricorrente NC LA. 4.2. È allora necessario, in primo luogo, richiamare il principio di diritto affermato dalle Sezioni unite di questa Corte, secondo cui: «Nella valutazione della chiamata in correità o in reità, il giudice, ancora prima di accertare l'esistenza di riscontri esterni, deve verificare la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni, ma tale percorso valutativo non deve muoversi attraverso passaggi rigidamente separati, in quanto la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto devono essere vagliate unitariamente, non indicando l'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., alcuna specifica tassativa sequenza logico-temporale» (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, Aquilina, Rv. 255145). Tale orientamento ermeneutico, com'è noto, si inserisce in un filone giurisprudenziale ormai consolidato, che è possibile esplicitare richiamando il seguente principio di diritto: «In tema di chiamata in reità, poiché la valutazione della credibilità soggettiva del dichiarante e quella della attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni non si muovono lungo linee separate, posto che l'uno aspetto influenza necessariamente l'altro, al giudice è imposta una considerazione unitaria dei due aspetti, pur logicamente scomponibili;
sicché, in presenza di elementi incerti in ordine all'attendibilità del racconto, egli non può esimersi dal vagliarne la tenuta probatoria alla luce delle complessive emergenze processuali, in quanto - salvo il caso estremo di una sicura inattendibilità del dichiarato - il suo convincimento deve formarsi sulla base di un vaglio globale di tutti gli elementi di informazione legittimamente raccolti nel processo» (cfr. Sez. 6, n. 11599 del 13/03/2007, Pelaggi, Rv. 236151). Ne deriva che le chiamate in correità o in reità, in quanto contenute nelle dichiarazioni 6 eteroaccusatorie rese da uno dei soggetti processuali indicati nell'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., non possono che soggiacere ai criteri di valutazione della prova previsti da tale disposizione normativa, nel senso che la loro credibilità soggettiva e la loro attendibilità, intrinseca ed estrinseca, devono trovare conferma in ulteriori elementi di prova;
da tale struttura dell’iter formativo della prova, discende una marcata accentuazione, conformemente all'espressa previsione del primo comma della stessa norma, dell'obbligo di motivazione del convincimento del giudice, da intendersi quale manifestazione di un giudizio di carattere unitario, omogeneo e non frazionabile, quanto alle propalazioni esaminate. A ciò deve però aggiungersi, in linea con quanto opportunamente affermato dalla successiva giurisprudenza di questa Corte, come tale sequenza non debba seguire uno sviluppo rigido e settoriale: essa rappresenta infatti, come accennato, l’espressione di un giudizio di matrice unitaria, omogenea e non valutabile in maniera atomistica, quanto alle propalazioni di volta in volta esaminate. Il percorso valutativo dei vari passaggi, pertanto, non deve muoversi lungo linee separate, dato che la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva della sua narrazione, influenzandosi vicendevolmente, al pari di quanto si verifica in relazione a ogni altra fonte di prova dichiarativa, devono essere valutate unitariamente, in aderenza ai criteri epistemologici generali, non prevedendo la disposizione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. alcuna specifica deroga (Sez. 1, n. 22633 del 05/02/2014, Pagnozzi, Rv. 262348; Sez. 4, n. 34413 del 18/06/2019, Khess Khalid, Rv. 276676).
4.2.1. Quanto, infine, all'oggetto dei riscontri probatori, la genericità testuale del riferimento agli elementi di prova, da parte dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., legittima l'interpretazione secondo cui, in questo ambito, viga il principio della libertà degli fattori di riscontro estrinseco;
questi ultimi, proprio in quanto non predeterminati nella specie e nella qualità, possono quindi essere di qualsiasi natura, ricomprendendo non esclusivamente le prove storiche dirette, bensì ogni ulteriore elemento probatorio, anche indiretto, che sia stato legittimamente acquisito al processo e che sia idoneo, anche sul piano della mera consequenzialità deduttiva, a corroborare - nell'ambito di una valutazione probatoria di carattere unitario - il mezzo di prova bisognoso di conferma processuale (cfr. Sez. U, Aquilina, sopra citata).
4.2.2. I riscontri esterni alla chiamata di reità o correità, richiesti dall'art. 192 cod. proc. pen., possono consistere, pertanto anche in elementi di carattere logico;
tali elementi di suffragio, però, oltre ad essere dotati di una connotazione individualizzante (ossia, oltre ad essere direttamente pertinenti alla persona dell'incolpato, con riferimento allo specifico fatto a questi attribuito), debbono anche essere esterni, rispetto alle dichiarazioni accusatorie, allo scopo di evitare che la verifica assuma una valenza circolare ed autoreferente. Richiamate brevemente le regole ermeneutiche che governano la complessa materia, può di seguito passarsi all’esame delle specifiche tematiche poste dalla concreta vicenda processuale.
4.3. Problematico risulta, in primo luogo, il profilo della attendibilità intrinseca e soggettiva da riconnettere al TO. Come giustamente osservato dalla difesa, quest’ultimo, conversando con la moglie, avanza espressamente il dubbio che la polizia giudiziaria – nel corso della perquisizione effettuata a suo carico - possa aver posizionato delle “cimici”; da quel momento (sarebbe a dire, in un momento primigenio dell’indagine) e in base a tale acquisita consapevolezza, TO avrebbe callidamente gestito le proprie conversazioni, modellandole secondo convenienza egoistica e - in maniera sistematica – avrebbe sviato da sé possibili sospetti, indirizzandoli strumentalmente verso altri soggetti.
4.3.1. Questo aspetto, specificamente sottolineato dalla difesa, avrebbe sicuramente meritato - sotto il profilo della genuinità delle successive captazioni - una maggiore analisi ed una più esaustiva risposta, ad opera del Tribunale del riesame. Viene infatti lungamente criticato nell’atto di impugnazione, in particolare a mezzo del secondo motivo, il passaggio motivazionale contenuto a 7 pagina sei del provvedimento impugnato, nel punto in cui si ritiene che le risultanze delle intercettazioni in atti, che vedono impegnato proprio TO, possano poi confermare la affidabilità delle dichiarazioni da lui stesso rese;
si sarebbe così tralasciato di considerare – in ipotesi difensiva - come egli avesse immediatamente compreso del posizionamento degli strumenti utili per la captazione delle conversazioni, nel corso della perquisizione effettuata dalla polizia giudiziaria. Essendo consapevole dell’esistenza di un ascoltatore occulto, dunque, egli avrebbe astutamente avviato monologhi atti a costituirsi un alibi, a discapito della posizione di terzi.
4.3.2. L’impugnata ordinanza, a fronte di tale argomentazione, evita il confronto sostanziale con le deduzioni difensive, limitandosi a riportare pedissequamente le captazioni che hanno interessato il TO, direttamente o indirettamente;
ciò ad onta del rilievo, proveniente dallo stesso Tribunale del riesame, in ordine al fatto che il dichiarante avesse immediatamente compreso la vera ragione dell’effettuazione della perquisizione a suo carico (si veda quanto riportato a pagina sei dell’impugnata ordinanza, laddove è richiamata la frase proferita, sul punto specifico, dal TO).
4.4. Prescindendo pure dalla necessità di un approfondimento, quanto alla credibilità intrinseca del soggetto, non vi è chi non rilevi come l’accusa mossa da TO sia puntellata esclusivamente da fonti dichiarative che sono o di incerta natura, oppure che mutuano il proprio patrimonio conoscitivo dallo stesso Centore, con buona pace dell’esigenza tanto di rinvenire riscontri estrinseci individualizzanti, rispetto alla chiamata in reità, quanto di evitare il fenomeno della unicità della fonte conoscitiva. Più nel dettaglio – e richiamando la elencazione riportata sub 2.3. della presente sentenza - emerge infatti quanto segue. I riscontri sopra indicati sub c) e d) (rispettivamente costituiti da una prima intercettazione che vede impegnato TO, il quale esprime a due amici il proprio disappunto, per esser stato “messo nei guai da uno che mancava da 20 giorni” e da una seconda captazione, nella quale lo stesso TO dichiara di aver prestato il veicolo a tal “Francè”) si risolvono in dichiarazioni che – seppur veicolate all’interno del patrimonio processuale sotto forma, questa volta, di captazioni telefoniche – rampollano pur sempre dalla medesima fonte. Tali propalazioni, infatti, trovano comunque la loro scaturigine nel TO, essendo sempre questi il soggetto che propala l’informazione e identica risultando, inevitabilmente, l’origine conoscitiva della stessa. Il riscontro sub a) si compendia nelle sommarie informazioni rese da PE, il quale afferma di esser venuto a conoscenza – ancora tramite TO - che questi aveva prestato la vettura Suzuki all’odierno ricorrente LA. Tale dichiarazione è però de relato e presenta una evidente natura circolare, dato che PE, a sua volta, riporta ciò che ha appreso dallo stesso TO;
quest’ultimo, quindi, continua ad essere l’origine della nozione, che è meramente diffusa da PE. Quanto all’elemento sub e), si tratta di una conversazione intercettata, nel corso della quale LE AS, moglie di TO, inveisce all’indirizzo di NC LA, dolendosi di un possibile coinvolgimento del marito nella vicenda per la quale si procede. Il dato risulta scarsamente significativo, in quanto non è possibile dedurre da dove sia nata l’affermazione della AS, ossia da chi ella abbia appreso l’informazione, inerente alla responsabilità di LA. L’elemento di riscontro sub f) si sostanzia in una ulteriore conversazione, oggetto di intercettazione ambientale, in cui la succitata IA AN riferisce alla suocera, AR RE AL, quale soggetto abbia avuto la disponibilità dell’autovettura Suzuki, il giorno in cui fu commesso l’omicidio e, al proposito, indica NC LA. Anche con riferimento a tale elemento di supporto, però, non è dato comprendere quale sia la fonte della conoscenza vantata dalla AN. E sul punto la difesa - come fatto anche in relazione al riscontro sub e), ossia quanto all’intercettazione relativa alla AS - comprensibilmente richiama i rapporti della conversante con TO e, senza incontrare ostacoli di ordine logico, indica proprio in quest’ultimo 8 l’unica vera fonte di tutte le propalazioni. Di maggior valenza evocativa - quantomeno in virtù della maggior tenuta concettuale del relativo sillogismo - è il riscontro dato da NO PI NO, la cui dichiarazione è sintetizzata sub b), il quale afferma di aver visto LA in officina, nel giorno dell’omicidio (si tratta di una circostanza ammessa, del resto, dallo stesso indagato); una volta terminata la giornata lavorativa, il NO – nell’allontanarsi dal luogo di lavoro – dichiara di aver visto l’autovettura Audi adoperata dalla famiglia di TO, ma di non aver visto la Suzuki. Nemmeno NO, però, ha assistito direttamente al momento della materiale consegna, al ricorrente, della Suzuki Vitara. Una circostanza che lascia monca e slabbrata l’informazione, che quindi non è idonea a dimostrare come la Suzuki sia sicuramente entrata nella disponibilità di LA. 5. La sostanziale unicità della fonte informativa, sopra ampiamente esaminata, potrebbe anche essere superata, laddove gli elementi logici di riscontro avessero una qualche consistenza e consentissero di collegare il destinatario della chiamata in reità ai fatti a lui attribuiti dal chiamante (fra tante, si vedano Sez. 1, n. 33398 del 04/04/2012, Madonia, Rv. 252930 – 01 e Sez. 1, n. 1560 del 21/11/2006, dep. 2007, Missi, Rv. 235801 – 01; quanto alla efficacia dimostrativa da attribuire al riscontro de relato, allorquando provenga dal medesimo dichiarante, si veda Sez.1,n. 34712 del 02/02/2016, Ausilio, rv.267529, a mente della quale ‹‹In tema di chiamata in correità o reità, possono costituire riscontro utilizzabile a conferma delle dichiarazioni del coimputato o dell'imputato in procedimento connesso, a norma dell'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., anche le ulteriori dichiarazioni fatte dal chiamante ad un terzo che ne riferisca in giudizio, allorquando queste ultime abbiano ad oggetto un fatto diverso, per contenuto e contesto, da quello attribuito al chiamato in correità o reità, seppure al medesimo storicamente e logicamente connesso, giacché, in tal caso, il dato probatorio esterno non è direttamente attinente all'imputazione e non si pone, dunque, come circolare o autoreferenziale››; si veda, altresì, Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, rv. 260607: ‹‹In tema di chiamata in correità, i riscontri dei quali necessita la narrazione, possono essere costituiti da qualsiasi elemento o dato probatorio, sia rappresentativo che logico, a condizione che sia indipendente e, quindi, anche da altre chiamate in correità, purché la conoscenza del fatto da provare sia autonoma e non appresa dalla fonte che occorre riscontrare, ed a condizione che abbia valenza individualizzante, dovendo cioè riguardare non soltanto il fatto-reato, ma anche la riferibilità dello stesso all'imputato, mentre non è richiesto che i riscontri abbiano lo spessore di una prova "autosufficiente" perché, in caso contrario, la chiamata non avrebbe alcun rilievo, in quanto la prova si fonderebbe su tali elementi esterni e non sulla chiamata di correità››). Nella concreta fattispecie, invece, nessuno degli ulteriori elementi di valutazione e conoscenza addotti può assumere una funzione di valido suffragio, rispetto alla dichiarazione eteroaccusatoria promanante dal TO (questi essendo, si ripete, la fonte informativa unica disponibile, sebbene la narrazione si sia poi dipanata attraverso plurimi canali). 6. Coglie nel segno, inoltre, la deduzione difensiva che censura l’avversata ordinanza per la totale assenza di risposte, non solo per quanto attiene alla convulsa mutevolezza narrativa nella quale incorre il TO, ma anche con riferimento ai dubbi sollevati, in ordine alla esatta significazione della seconda dichiarazione da questi offerta, laddove viene coinvolto NC IS.
6.1. Le osservazioni formulate, in realtà, avrebbero dovuto essere affrontate non accontentandosi di recepire – acriticamente e nebulosamente - quanto in proposito riferito dal collaboratore TO. Questi ha affermato, infatti, di aver improvvidamente indicato IS, quale soggetto al quale sarebbe stata consegnata la vettura Suzuki, in quanto “particolarmente provato 9 dall’essere indagato per un duplice omicidio di mafia”, oltre che condizionato da precarie condizioni di salute e, infine, per essere NC LA noto quale criminale di spessore, laddove NC IS verrebbe considerato “il fesso della compagnia”. Non vi è chi non rilevi come si tratti di giustificazioni generiche, prive di un reale substrato contenutistico, di inafferrabile significazione e, certamente, non atte a giustificare una errata falsa indicazione soggettiva, circa la riferibilità di un fatto di tanto efferata caratura criminale. I continui “cambiamenti di rotta” del collaboratore, in sostanza, avrebbero preteso un ben maggiore confronto argomentativo.
6.2. Sarebbe stato necessario, inoltre, scandagliare attentamente ruoli dei protagonisti e peso degli stessi, nonché prendere adeguatamente in considerazione le specifiche dinamiche che hanno circondato l'episodio. Come già ricordato, è del resto lo stesso indagato ad ammettere di essersi recato presso l'officina del TO, il giorno in cui poi sarebbe stato commesso l'omicidio. Ma tale profilo, nell’ordinanza impugnata, viene affrontato in modo del tutto evanescente. 7. Diversa ampiezza argomentativa avrebbe meritato anche il tema dei contatti intercorsi tra il ricorrente e il possibile mandante dell'omicidio (secondo ciò che emerge dalle dichiarazioni sussunte nell’impugnato provvedimento, in particolare alla pagina numero tredici). Il Tribunale del riesame, infatti, riporta dichiarazioni rese da TO, il quale afferma di aver appreso la causale dell’omicidio dai LL UI e RE ZZ: secondo TO, sarebbero insorti contrasti inerenti al traffico di sostanze stupefacenti, tra tali RZ e Pepe;
quest’ultimo avrebbe “ordinato” a LA di condurre RZ al suo cospetto;
LA, immaginando come l’altro potesse intuire il pericolo e, quindi, ben sapendo che si sarebbe rifiutato di partecipare all’incontro, avrebbe chiesto aiuto al coindagato DU, il quale avrebbe infine organizzato una “trappola” per RZ, inventando la scusa di volergli regalare un agnello, in vista delle ormai prossime festività pasquali. Anche in tal caso, però, la fonte primaria di conoscenza è sempre TO. I due LL ZZ, dai quali TO deriva la propria scienza, circa tali fatti, non risultano ascoltati, almeno attenendosi a quanto riportato nell’ordinanza impugnata, pure essendo essi stessi la fonte primaria di questa ulteriore filiera narrativa. 8. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Catanzaro – Sezione riesame, il quale provvederà – con piena libertà negli esiti – a colmare le sopra evidenziate lacune motivazionali. Non comportando – la presente decisione – la rimessione in libertà del ricorrente, segue altresì la disposizione di trasmissione, a cura della cancelleria, di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Catanzaro - Sezione Riesame. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così è deciso, 04/12/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente NG RI NA PE DE ZO 10
udita la requisitoria del Sostituto Procuratore generale MARCO DALL'OLIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso uditi gli avvocati VINCENZO BELVEDERE e LEONE FONTE, in difesa di AC RA, i quali hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale del riesame di Catanzaro ha confermato la misura restrittiva della libertà personale della custodia cautelare in carcere, applicata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della medesima città, con provvedimento del 29/04/2024, nei confronti di NC LA, per essere questi gravemente indiziato: - del reato p. e p. dagli artt. 110, 575, 577 n. 3), 416-bis.1 cod. pen. perché - in concorso con NC DU e con altri soggetti allo stato ignoti - cagionava la morte di UR RZ e della di lui compagna NE HE, concordando con DU le modalità più adeguate per attirare le vittime nella propria masseria ubicata in Castrovillari, onde porre in essere il fatto omicidiario e mettendo poi in esecuzione tali propositi, mediante la telefonata fatta da DU alla vittima;
LA, nel frattempo, si procurava una vettura a sé non riconducibile (la Suzuki Grand Vitara tg. CJ298ZG, intestata a PA TO), ricevendola in prestito dal proprietario, con il pretesto di dover eseguire lavori agricoli;
presso la masseria di DU, infine, venivano esplosi all’indirizzo di RZ e HE diversi colpi di fuoco (in particolare, due all'indirizzo del primo e dodici verso la seconda); fatto aggravato dalla premeditazione e dall’utilizzo del metodo mafioso, oltre che dal fine di contribuire all'attività di un'associazione mafiosa;
- reato p. e p. dagli artt. 61 n. 2, 110, 2, 4 e 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895, per aver detenuto e portato in luogo pubblico – al fine di commettere il sopra descritto omicidio – due armi comuni da sparo. Penale Sent. Sez. 1 Num. 2591 Anno 2025 Presidente: DE ZO PE Relatore: NA NG RI Data Udienza: 04/12/2024 2. Ricorre per cassazione NC LA, a mezzo degli avv.ti Vincenzo Belvedere e NE Fonte, deducendo sei motivi, che vengono di seguito enunciati, entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, viene denunciata violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., eccependosi la violazione degli artt. 192, 292, comma 2 lett. c) e c-bis), 309 comma 9 e 273 cod. proc. pen., oltre che degli artt. 111 e 117 primo comma Cost., degli artt. 5 e 6, Par. 3, lett. D) della CEDU, censurandosi l’assenza di gravi indizi di colpevolezza, l’insufficienza e la non attendibilità delle dichiarazioni del testimone di giustizia, nonché la mancanza di riscontri esterni dotati di autenticità, rispetto alle dichiarazioni rese. Si censura, altresì, il contrasto logico-giuridico della prova indiziaria che, inopinatamente, trascura l’autenticità del narrato reso nell’immediatezza dal TO, il quale conduce alla responsabilità di NC IS, anziché di NC LA. Vengono censurati, in particolare, i passaggi motivazionali contenuti nelle pagine nn. 6, 14 e 15 dell’ordinanza impugnata.
2.2. Con il secondo motivo, viene denunciata violazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., stante la carenza motivazionale che caratterizza l’ordinanza impugnata, ex artt. 309 comma 9, 292, 192, 273 cod. proc. pen., per omessa valutazione critica delle dichiarazioni del testimone di giustizia, che deve considerarsi - a partire dalla data della prima perquisizione, effettuata il 09/06/2022 - totalmente inattendibile nelle dichiarazioni successivamente rese, oltre che per l’omessa considerazione degli elementi a favore dell’indagato. Merita censura la scelta di non assoggettare a misura cautelare il soggetto maggiormente sospettabile di quanto accaduto, ossia il proprietario dell’autovettura che compare sulla scena del duplice omicidio, ma di lasciarlo in libertà, in grado di costruire una versione alternativa e calunniatoria in danno di altri. Si consideri, sul punto, che TO è un soggetto avvezzo a destreggiarsi nel modo criminale, tanto che – nella giornata stessa in cui subisce la perquisizione – si catapulta presso l’abitazione dei LL RE e UI ZZ, al fine di consultarsi con questi. Il Tribunale del riesame sbaglia, nel giudicare genuine le dichiarazioni di TO e dei soggetti con i quali egli intrattiene le conversazioni, posto che tutti i dialoghi partono da un dato inquinato in partenza, rappresentato dal fatto che il fuoristrada Suzuki fosse stato preso da LA, circostanza mai confermata da alcuno. Tutte le conversazioni intrattenute da TO, tra le quali quelle con gli amici CI e GL, sono orientate ad attribuire – ad altri e, prima di tutti, all’odierno ricorrente LA – la responsabilità dell’accaduto.
2.3. Con il terzo motivo, viene dedotta violazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., stante la carenza motivazionale dell’ordinanza impugnata, in ordine agli artt. 192, 292, 309 comma 9, 272 cod. proc. pen., per mancata valutazione critica delle dichiarazioni rese dal testimone di giustizia, censurandosi l’esistenza, altresì, di una ricostruzione priva di concreta valenza indiziaria, nonché formulata in pieno conflitto di interessi e derivante da un unico schieramento familiare, contrapposto ai LA. A fronte del dato oggettivo disponibile, costituito dalla sicura titolarità della suddetta autovettura Suzuki Grand Vitara in capo al Centore, è la sola voce di questi che attribuisce il delitto a LA;
né PE, né NO, infatti, ricordano come fosse giunto in loco il ricorrente. Molte delle affermazioni di TO e della moglie AS sono state veicolate de relato, con il primo che tenta sempre di fornire istruzioni ai suoi interlocutori, in ordine a quanto riferire.
2.4. Con il quarto motivo, viene denunciato vizio rilevante ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 192, 292, 309 comma 9 e 273 cod. proc. pen., per manifesta illogicità della motivazione, nel passaggio in cui il Tribunale del riesame afferma che, fra i sessantanove controlli stradali ai quali veniva sottoposto il LA (tra il 2001 e il 2022), in ben sessantotto casi la vettura sulla quale viaggiava risultava intestata a terze persone, oppure a società 2 di leasing, senza tenere conto del fatto che, in tali controlli, le auto utilizzate fossero sempre le stesse, riconducibili a quattro o cinque modelli e che in alcuna circostanza il ricorrente è mai stato trovato all’interno di una Volvo grigia. Si censura, in particolare, il passaggio motivazionale riportato a pag. 15 dell’impugnato provvedimento, dato che LA non ha mai avuto una Volvo e non ne ha avuto la disponibilità, nel pomeriggio del 4 aprile 2021. Le affermazioni di TO, circa il fatto che LA lo abbia raggiunto in officina e gli abbia lasciato una autovettura Volvo, chiedendo in prestito una Suzuki, sono palesemente contraddittorie, così come sono non collimanti con le dichiarazioni di PE. A partire dal 09/06/2022, comunque, le dichiarazioni accusatorie di TO sono totalmente prive di genuinità, in un quadro di assoluta e progressiva inattendibilità calunniatoria.
2.5. Con il quinto motivo, viene denunciata violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 191, 292, 309 comma 9 e 273 cod. proc. pen., per inadeguatezza motivazionale, nella parte in cui si sostiene la piena affidabilità del testimone di giustizia PA TO e vengono totalmente pretermesse le contraddizioni interne che connotano il racconto dello stesso, rilevabili dalle plurime e confliggenti dichiarazioni rese nei suoi interrogatori, ancor più se confrontate con gli ulteriori atti di indagine. TO afferma che – una volta venuto a conoscenza dell’esser stata la sua autovettura adoperata per la commissione di un delitto – se ne era andato a lamentare con LV AN, cognato di suo figlio NC;
dimentica di precisare, però, che prima ne aveva parlato con i due LL ZZ, i quali gli avevano rivelato dettagli dell’omicidio e, inspiegabilmente, non sono stati poi sentiti a sommarie informazioni testimoniali.
2.6. Con il sesto motivo, viene denunciata violazione dell’art. 606 comma 1, lett. e) cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 192, 292, 309 comma 9, 273 cod. proc. pen., stante la mancanza motivazionale dell’impugnata ordinanza, nella parte in cui non prende posizione, in ordine alla lamentata assenza di riscontri, rispetto alla versione del TO. Le dichiarazioni di TO configurano non una chiamata in correità, bensì una chiamata in reità, che avrebbe avuto necessità – in ragione dell’assenza di rischi di autoincriminazione – di approfondimenti più rigorosi, così da penetrare in ogni aspetto della narrazione, dalla causale all’efficacia rappresentativa della dichiarazione stessa. Parimenti inconsistente, infine, è la valenza dimostrativa ricollegabile alle dichiarazioni rese da PE. 3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato, nei sensi e nei termini sotto chiariti. 2. Integrando la ricostruzione storica e oggettiva contenuta in parte narrativa, desumibile da quanto riportato nell’impugnato provvedimento, si può brevemente esporre quanto segue.
2.1. La vicenda in relazione alla quale si procede è quella dell’omicidio di UR RZ e della compagna HE NE, avvenuto in Castrovillari il 4 aprile 2022. Nell’ambito di altro procedimento, al tempo in corso a carico di UR RZ, venne intercettata – il giorno stesso dell’omicidio suddetto – una conversazione intercorrente fra lo stesso RZ e tal NC DU, nel corso della quale quest’ultimo invitava l’altro a raggiungerlo in campagna, intendendo fargli omaggio di un agnello, in vista delle ormai prossime festività pasquali. RZ si portò, quindi, presso la masseria dell’DU, all’orario convenuto telefonicamente e venne colà ucciso;
il cadavere venne poi condotto altrove, tanto che fu rinvenuto in una strada di campagna ubicata nella contrada Gammellone del Comune di Castrovillari. I corpi risultarono attinti da colpi di arma da fuoco;
quello della donna era adagiato sul sedile anteriore, lato passeggero, mentre quello di RZ 3 era stato posizionato all’interno del bagagliaio, accanto a un agnello sgozzato. Una telecamera di videosorveglianza, però, immortalò la vettura di RZ che - successivamente al fatto – presentava un vetro infranto e usciva dalla masseria di DU, seguendo un fuoristrada Suzuki Gran Vitara. Quest’ultima autovettura, secondo quanto appurato nel corso delle indagini, risultò appartenere al carrozziere PA TO, il quale venne pertanto immediatamente iscritto nel registro degli indagati. L’architrave dell’impianto accusatorio è rappresentata, quindi dalla tesi del coinvolgimento, nel fatto omicidiario, del soggetto che – il giorno in cui fu commesso il delitto – aveva in uso l’autovettura Suzuki sopra detta (e che pertanto, stando a quanto immortalato dalla suddetta telecamera, precedeva il veicolo dello RZ all’uscita della masseria di DU, dopo l’assassinio del primo).
2.2. Ascoltato nel corso delle indagini preliminari, TO rese plurime e tra loro discordanti dichiarazioni, circa la disponibilità dell’autovettura Suzuki in concomitanza con la commissione dell’omicidio di RZ;
egli infatti: - in prima battuta, affermò di aver dato la vettura a dei non meglio identificati soggetti di nazionalità pachistana;
- successivamente, sostenne di averla consegnata a NC IS;
- infine, dichiarò di averla prestata all’odierno ricorrente LA, nello stesso pomeriggio in cui venne perpetrato il duplice omicidio de quo.
2.3. A suffragio della genuinità di tale ultima versione, atta a convogliare sul LA elementi di forte attitudine indiziante, il Tribunale del Riesame ha posto i seguenti elementi di valutazione e conoscenza: a) le sommarie informazioni rese da NC AR Perciacciante, collaboratore del TO nell’officina da questi gestita (dichiara Perciacciante di aver appreso dallo stesso cantore, che quest’ultimo aveva prestato la vettura Suzuki a LA); b) le dichiarazioni di ET PI NO, anch’egli collaboratore del TO (dichiara NO di aver avuto modo di vedere – il giorno dell’omicidio - il LA giungere presso l’officina del TO e, in seguito, ricorda di non aver più visto l’autovettura Suzuki); c) una intercettazione ambientale nella quale era impegnato TO, il quale si sfogava con due amici (tali KO CI e NI GL), affermando di esser stato “messo nei guai da uno che mancava da 20 giorni”; d) una seconda captazione effettuata a bordo del veicolo in uso al TO, nel corso della quale questi conversava con la moglie LE AS, con KO CI e con la moglie di questi, affermando di aver prestato l’autovettura Suzuki a tal “Francè”; e) una conversazione intercorsa tra la suddetta LE AS e IA AN (moglie di NC TO, figlio del suddetto PA TO e cugina di NC LA), nel corso della quale la prima lanciava insulti verso LA, che definiva “quel bastardo di tuo cugino”, accusandolo di aver coinvolto il marito nella vicenda. f) una ulteriore conversazione in ambientale, in cui la succitata IA AN riferiva alla suocera, AR RE AL, chi quel giorno avesse preso l’auto, indicando NC LA. 3. Posta la richiamata base descrittiva e argomentativa del provvedimento impugnato, la disamina delle censure articolate deve essere compiuta seguendo il solco tracciato da diversi principi di diritto, così brevemente riassumibili: a) in tema di misure cautelari personali, il giudizio di legittimità relativo alla verifica della sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza (ex art. 273 cod. proc. pen.), oltre che delle esigenze cautelari (ex art. 274 cod. proc. pen.), deve riscontrare – entro il perimetro circoscritto dalla devoluzione - la violazione di specifiche norme di legge o la mancanza o manifesta illogicità della 4 motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Essa, dunque, non può intervenire nella ricostruzione dei fatti, né sostituire l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza dei dati probatori, bensì deve dirigersi a controllare se il giudice di merito abbia dato adeguato conto delle ragioni che l'hanno convinto della sussistenza o meno della gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e a verificare la congruenza della motivazione riguardante lo scrutinio degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che devono governare l'apprezzamento delle risultanze analizzate (si vedano, sull'argomento, Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 – 01 e le successive, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460 - 01). Quanto ai limiti del sindacato consentito in sede di legittimità, quindi, è possibile richiamare il dictum di Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628, secondo cui: ‹‹In tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito››. b) Occorre rifarsi, inoltre, alla regola di giudizio secondo la quale: <<in tema di procedimento riesame misure cautelari personali, sussiste l'obbligo del tribunale esaminare compiutamente ogni censura difensiva sollevata all'udienza ex art. 309 cod. proc. pen., con la conseguenza che è da ritenersi affetta vizio motivazione l'ordinanza che, a fronte un'eccezione ritualmente proposta, non contenga una compiuta disamina della stessa>> (Sez. 4, n. 21374 del 11/06/2020, Davis, Rv. 279297 – 01). Pare utile, allora, precisare quale sia la relazione intercorrente, fra le deduzioni difensive svolte in sede di riesame e la motivazione che il Tribunale è tenuto a fornire in ordine ai temi posti dalla difesa stessa, ribadendosi come l’obbligo di motivazione possa reputarsi adempiuto anche nel caso in cui il provvedimento emesso dal Tribunale del riesame effettui un rinvio per relationem alle argomentazioni contenute nel provvedimento genetico, rinvio che sia incastonato in una più ampia valutazione, atta a contrastare – anche per implicito – le deduzioni difensive. Il tutto postula, però, che le questioni poste dalla difesa non siano idonee a disarticolare il ragionamento probatorio proposto nell'ordinanza applicativa della misura cautelare, non potendo, in tal caso, la motivazione per relationem fornire una risposta implicita alle censure formulate. c) All'esito del riesame dell'ordinanza applicativa di una misura cautelare, è legittima la motivazione che richiami (o riproduca) le argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato, ove siano mancate specifiche deduzioni difensive, formulate con l’istanza originaria o con successiva memoria, ovvero articolate oralmente in udienza, tali da rendere funzionalmente inadeguata la relatio su cui il richiamo si è basato (Sez. 1, n. 8676 del 15/01/2018, Falduto, Rv. 272628 - 01; Sez. 6, n. 566 del 29/10/2015, dep. 2016, Nappello, Rv. 265765 - 01). In questa prospettiva, si può ritenere senz’altro legittima la riproposizione anche di parti del provvedimento applicativo nell’ordinanza resa all’esito del riesame;
a patto, però, che tale tecnica espositiva sia affiancata dalla dovuta analisi dei contenuti e dall'esplicitazione delle ragioni alla base del convincimento espresso in sede decisoria (Sez. 2, n. 13604 del 28/10/2020, dep. 2021, Torcasio, Rv. 281127 - 01). Vero, in sostanza, che è pienamente consentita la motivazione per relationem, rispetto all’ordinanza impugnata, ma a patto che l'ordinanza del Tribunale del riesame contenga una motivazione che dimostri un vaglio critico e che non si risolva quindi nel mero richiamo alle argomentazioni svolte nel provvedimento restrittivo della libertà personale, omettendo la valutazione delle doglianze contenute nella richiesta di riesame (Sez. 6, n. 9752 del 29/01/2014, Ferrante, 5 Rv. 259111). E nemmeno è consentito – sempre in tema di misure cautelari personali – assolvere all'obbligo di offrire un adeguato e congruo apparato motivazionale (sia dell'ordinanza applicativa di misure coercitive, sia di quella di conferma in sede di riesame), attraverso la mera riedizione del compendio raccolto in sede di indagini preliminari, facendo affidamento sul requisito dell'autoevidenza dello stesso (Sez. 6, n. 27928 del 14/06/2013, Ferrara, Rv. 256262 – 01). 4. Le doglianze difensive, sebbene articolate in plurimi motivi tra loro distinti, presentano numerosi tratti evidentemente comuni, risultando addirittura - per molteplici aspetti – del tutto sovrapponibili;
tali censure ben si prestano, pertanto, a una agevole trattazione unitaria. Il fulcro della tesi a discolpa, dunque, si incentra sull’assunto che TO - una volta compreso di essere il principale sospettato, per essere l’intestatario della autovettura immortalata dalle telecamere di sorveglianza, nei luoghi del delitto e immediatamente dopo la perpetrazione dello stesso - abbia architettato una vera e propria calunnia, al fine di poter allontanare da sé le attenzioni investigative. In pratica, una volta subita la perquisizione, egli si sarebbe reso ben conto di avere i telefoni sotto controllo e, pertanto, avrebbe astutamente reso dichiarazioni di mero carattere strumentale, in quanto utili ad avvalorare una ricostruzione fattuale atta ad allontanare da sé i sospetti.
4.1. L’impugnazione pone quindi uno specifico tema che percorre - come una corrente invisibile - l’intero scritto difensivo e che è, effettivamente, di particolare rilievo, oltre ad avere una natura praticamente assorbente, rispetto alle ulteriori questioni agitate dalla difesa;
trattasi della problematica inerente alla circolarità dell’informazione, nonché alla valenza degli elementi di supporto, rispetto a quanto riferito da TO. Correlata a tale problematica è quella inerente alla credibilità intrinseca del TO. Quest’ultimo – come sopra accennato – ha immediatamente assunto la veste di soggetto indagato, in quanto proprietario della vettura Suzuki vista sul luogo del delitto;
richiesto di riferire a chi l’avesse consegnata, si è successivamente districato attraverso tre successive versioni, tra loro radicalmente inconciliabili e – solo all’esito di un “faticoso” percorso di aggiustamento e ricomposizione - si è attestato sull’ultima ricostruzione, nella quale affermava di aver consegnato il veicolo all’odierno ricorrente NC LA. 4.2. È allora necessario, in primo luogo, richiamare il principio di diritto affermato dalle Sezioni unite di questa Corte, secondo cui: «Nella valutazione della chiamata in correità o in reità, il giudice, ancora prima di accertare l'esistenza di riscontri esterni, deve verificare la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni, ma tale percorso valutativo non deve muoversi attraverso passaggi rigidamente separati, in quanto la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto devono essere vagliate unitariamente, non indicando l'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., alcuna specifica tassativa sequenza logico-temporale» (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, Aquilina, Rv. 255145). Tale orientamento ermeneutico, com'è noto, si inserisce in un filone giurisprudenziale ormai consolidato, che è possibile esplicitare richiamando il seguente principio di diritto: «In tema di chiamata in reità, poiché la valutazione della credibilità soggettiva del dichiarante e quella della attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni non si muovono lungo linee separate, posto che l'uno aspetto influenza necessariamente l'altro, al giudice è imposta una considerazione unitaria dei due aspetti, pur logicamente scomponibili;
sicché, in presenza di elementi incerti in ordine all'attendibilità del racconto, egli non può esimersi dal vagliarne la tenuta probatoria alla luce delle complessive emergenze processuali, in quanto - salvo il caso estremo di una sicura inattendibilità del dichiarato - il suo convincimento deve formarsi sulla base di un vaglio globale di tutti gli elementi di informazione legittimamente raccolti nel processo» (cfr. Sez. 6, n. 11599 del 13/03/2007, Pelaggi, Rv. 236151). Ne deriva che le chiamate in correità o in reità, in quanto contenute nelle dichiarazioni 6 eteroaccusatorie rese da uno dei soggetti processuali indicati nell'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., non possono che soggiacere ai criteri di valutazione della prova previsti da tale disposizione normativa, nel senso che la loro credibilità soggettiva e la loro attendibilità, intrinseca ed estrinseca, devono trovare conferma in ulteriori elementi di prova;
da tale struttura dell’iter formativo della prova, discende una marcata accentuazione, conformemente all'espressa previsione del primo comma della stessa norma, dell'obbligo di motivazione del convincimento del giudice, da intendersi quale manifestazione di un giudizio di carattere unitario, omogeneo e non frazionabile, quanto alle propalazioni esaminate. A ciò deve però aggiungersi, in linea con quanto opportunamente affermato dalla successiva giurisprudenza di questa Corte, come tale sequenza non debba seguire uno sviluppo rigido e settoriale: essa rappresenta infatti, come accennato, l’espressione di un giudizio di matrice unitaria, omogenea e non valutabile in maniera atomistica, quanto alle propalazioni di volta in volta esaminate. Il percorso valutativo dei vari passaggi, pertanto, non deve muoversi lungo linee separate, dato che la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva della sua narrazione, influenzandosi vicendevolmente, al pari di quanto si verifica in relazione a ogni altra fonte di prova dichiarativa, devono essere valutate unitariamente, in aderenza ai criteri epistemologici generali, non prevedendo la disposizione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. alcuna specifica deroga (Sez. 1, n. 22633 del 05/02/2014, Pagnozzi, Rv. 262348; Sez. 4, n. 34413 del 18/06/2019, Khess Khalid, Rv. 276676).
4.2.1. Quanto, infine, all'oggetto dei riscontri probatori, la genericità testuale del riferimento agli elementi di prova, da parte dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., legittima l'interpretazione secondo cui, in questo ambito, viga il principio della libertà degli fattori di riscontro estrinseco;
questi ultimi, proprio in quanto non predeterminati nella specie e nella qualità, possono quindi essere di qualsiasi natura, ricomprendendo non esclusivamente le prove storiche dirette, bensì ogni ulteriore elemento probatorio, anche indiretto, che sia stato legittimamente acquisito al processo e che sia idoneo, anche sul piano della mera consequenzialità deduttiva, a corroborare - nell'ambito di una valutazione probatoria di carattere unitario - il mezzo di prova bisognoso di conferma processuale (cfr. Sez. U, Aquilina, sopra citata).
4.2.2. I riscontri esterni alla chiamata di reità o correità, richiesti dall'art. 192 cod. proc. pen., possono consistere, pertanto anche in elementi di carattere logico;
tali elementi di suffragio, però, oltre ad essere dotati di una connotazione individualizzante (ossia, oltre ad essere direttamente pertinenti alla persona dell'incolpato, con riferimento allo specifico fatto a questi attribuito), debbono anche essere esterni, rispetto alle dichiarazioni accusatorie, allo scopo di evitare che la verifica assuma una valenza circolare ed autoreferente. Richiamate brevemente le regole ermeneutiche che governano la complessa materia, può di seguito passarsi all’esame delle specifiche tematiche poste dalla concreta vicenda processuale.
4.3. Problematico risulta, in primo luogo, il profilo della attendibilità intrinseca e soggettiva da riconnettere al TO. Come giustamente osservato dalla difesa, quest’ultimo, conversando con la moglie, avanza espressamente il dubbio che la polizia giudiziaria – nel corso della perquisizione effettuata a suo carico - possa aver posizionato delle “cimici”; da quel momento (sarebbe a dire, in un momento primigenio dell’indagine) e in base a tale acquisita consapevolezza, TO avrebbe callidamente gestito le proprie conversazioni, modellandole secondo convenienza egoistica e - in maniera sistematica – avrebbe sviato da sé possibili sospetti, indirizzandoli strumentalmente verso altri soggetti.
4.3.1. Questo aspetto, specificamente sottolineato dalla difesa, avrebbe sicuramente meritato - sotto il profilo della genuinità delle successive captazioni - una maggiore analisi ed una più esaustiva risposta, ad opera del Tribunale del riesame. Viene infatti lungamente criticato nell’atto di impugnazione, in particolare a mezzo del secondo motivo, il passaggio motivazionale contenuto a 7 pagina sei del provvedimento impugnato, nel punto in cui si ritiene che le risultanze delle intercettazioni in atti, che vedono impegnato proprio TO, possano poi confermare la affidabilità delle dichiarazioni da lui stesso rese;
si sarebbe così tralasciato di considerare – in ipotesi difensiva - come egli avesse immediatamente compreso del posizionamento degli strumenti utili per la captazione delle conversazioni, nel corso della perquisizione effettuata dalla polizia giudiziaria. Essendo consapevole dell’esistenza di un ascoltatore occulto, dunque, egli avrebbe astutamente avviato monologhi atti a costituirsi un alibi, a discapito della posizione di terzi.
4.3.2. L’impugnata ordinanza, a fronte di tale argomentazione, evita il confronto sostanziale con le deduzioni difensive, limitandosi a riportare pedissequamente le captazioni che hanno interessato il TO, direttamente o indirettamente;
ciò ad onta del rilievo, proveniente dallo stesso Tribunale del riesame, in ordine al fatto che il dichiarante avesse immediatamente compreso la vera ragione dell’effettuazione della perquisizione a suo carico (si veda quanto riportato a pagina sei dell’impugnata ordinanza, laddove è richiamata la frase proferita, sul punto specifico, dal TO).
4.4. Prescindendo pure dalla necessità di un approfondimento, quanto alla credibilità intrinseca del soggetto, non vi è chi non rilevi come l’accusa mossa da TO sia puntellata esclusivamente da fonti dichiarative che sono o di incerta natura, oppure che mutuano il proprio patrimonio conoscitivo dallo stesso Centore, con buona pace dell’esigenza tanto di rinvenire riscontri estrinseci individualizzanti, rispetto alla chiamata in reità, quanto di evitare il fenomeno della unicità della fonte conoscitiva. Più nel dettaglio – e richiamando la elencazione riportata sub 2.3. della presente sentenza - emerge infatti quanto segue. I riscontri sopra indicati sub c) e d) (rispettivamente costituiti da una prima intercettazione che vede impegnato TO, il quale esprime a due amici il proprio disappunto, per esser stato “messo nei guai da uno che mancava da 20 giorni” e da una seconda captazione, nella quale lo stesso TO dichiara di aver prestato il veicolo a tal “Francè”) si risolvono in dichiarazioni che – seppur veicolate all’interno del patrimonio processuale sotto forma, questa volta, di captazioni telefoniche – rampollano pur sempre dalla medesima fonte. Tali propalazioni, infatti, trovano comunque la loro scaturigine nel TO, essendo sempre questi il soggetto che propala l’informazione e identica risultando, inevitabilmente, l’origine conoscitiva della stessa. Il riscontro sub a) si compendia nelle sommarie informazioni rese da PE, il quale afferma di esser venuto a conoscenza – ancora tramite TO - che questi aveva prestato la vettura Suzuki all’odierno ricorrente LA. Tale dichiarazione è però de relato e presenta una evidente natura circolare, dato che PE, a sua volta, riporta ciò che ha appreso dallo stesso TO;
quest’ultimo, quindi, continua ad essere l’origine della nozione, che è meramente diffusa da PE. Quanto all’elemento sub e), si tratta di una conversazione intercettata, nel corso della quale LE AS, moglie di TO, inveisce all’indirizzo di NC LA, dolendosi di un possibile coinvolgimento del marito nella vicenda per la quale si procede. Il dato risulta scarsamente significativo, in quanto non è possibile dedurre da dove sia nata l’affermazione della AS, ossia da chi ella abbia appreso l’informazione, inerente alla responsabilità di LA. L’elemento di riscontro sub f) si sostanzia in una ulteriore conversazione, oggetto di intercettazione ambientale, in cui la succitata IA AN riferisce alla suocera, AR RE AL, quale soggetto abbia avuto la disponibilità dell’autovettura Suzuki, il giorno in cui fu commesso l’omicidio e, al proposito, indica NC LA. Anche con riferimento a tale elemento di supporto, però, non è dato comprendere quale sia la fonte della conoscenza vantata dalla AN. E sul punto la difesa - come fatto anche in relazione al riscontro sub e), ossia quanto all’intercettazione relativa alla AS - comprensibilmente richiama i rapporti della conversante con TO e, senza incontrare ostacoli di ordine logico, indica proprio in quest’ultimo 8 l’unica vera fonte di tutte le propalazioni. Di maggior valenza evocativa - quantomeno in virtù della maggior tenuta concettuale del relativo sillogismo - è il riscontro dato da NO PI NO, la cui dichiarazione è sintetizzata sub b), il quale afferma di aver visto LA in officina, nel giorno dell’omicidio (si tratta di una circostanza ammessa, del resto, dallo stesso indagato); una volta terminata la giornata lavorativa, il NO – nell’allontanarsi dal luogo di lavoro – dichiara di aver visto l’autovettura Audi adoperata dalla famiglia di TO, ma di non aver visto la Suzuki. Nemmeno NO, però, ha assistito direttamente al momento della materiale consegna, al ricorrente, della Suzuki Vitara. Una circostanza che lascia monca e slabbrata l’informazione, che quindi non è idonea a dimostrare come la Suzuki sia sicuramente entrata nella disponibilità di LA. 5. La sostanziale unicità della fonte informativa, sopra ampiamente esaminata, potrebbe anche essere superata, laddove gli elementi logici di riscontro avessero una qualche consistenza e consentissero di collegare il destinatario della chiamata in reità ai fatti a lui attribuiti dal chiamante (fra tante, si vedano Sez. 1, n. 33398 del 04/04/2012, Madonia, Rv. 252930 – 01 e Sez. 1, n. 1560 del 21/11/2006, dep. 2007, Missi, Rv. 235801 – 01; quanto alla efficacia dimostrativa da attribuire al riscontro de relato, allorquando provenga dal medesimo dichiarante, si veda Sez.1,n. 34712 del 02/02/2016, Ausilio, rv.267529, a mente della quale ‹‹In tema di chiamata in correità o reità, possono costituire riscontro utilizzabile a conferma delle dichiarazioni del coimputato o dell'imputato in procedimento connesso, a norma dell'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., anche le ulteriori dichiarazioni fatte dal chiamante ad un terzo che ne riferisca in giudizio, allorquando queste ultime abbiano ad oggetto un fatto diverso, per contenuto e contesto, da quello attribuito al chiamato in correità o reità, seppure al medesimo storicamente e logicamente connesso, giacché, in tal caso, il dato probatorio esterno non è direttamente attinente all'imputazione e non si pone, dunque, come circolare o autoreferenziale››; si veda, altresì, Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, rv. 260607: ‹‹In tema di chiamata in correità, i riscontri dei quali necessita la narrazione, possono essere costituiti da qualsiasi elemento o dato probatorio, sia rappresentativo che logico, a condizione che sia indipendente e, quindi, anche da altre chiamate in correità, purché la conoscenza del fatto da provare sia autonoma e non appresa dalla fonte che occorre riscontrare, ed a condizione che abbia valenza individualizzante, dovendo cioè riguardare non soltanto il fatto-reato, ma anche la riferibilità dello stesso all'imputato, mentre non è richiesto che i riscontri abbiano lo spessore di una prova "autosufficiente" perché, in caso contrario, la chiamata non avrebbe alcun rilievo, in quanto la prova si fonderebbe su tali elementi esterni e non sulla chiamata di correità››). Nella concreta fattispecie, invece, nessuno degli ulteriori elementi di valutazione e conoscenza addotti può assumere una funzione di valido suffragio, rispetto alla dichiarazione eteroaccusatoria promanante dal TO (questi essendo, si ripete, la fonte informativa unica disponibile, sebbene la narrazione si sia poi dipanata attraverso plurimi canali). 6. Coglie nel segno, inoltre, la deduzione difensiva che censura l’avversata ordinanza per la totale assenza di risposte, non solo per quanto attiene alla convulsa mutevolezza narrativa nella quale incorre il TO, ma anche con riferimento ai dubbi sollevati, in ordine alla esatta significazione della seconda dichiarazione da questi offerta, laddove viene coinvolto NC IS.
6.1. Le osservazioni formulate, in realtà, avrebbero dovuto essere affrontate non accontentandosi di recepire – acriticamente e nebulosamente - quanto in proposito riferito dal collaboratore TO. Questi ha affermato, infatti, di aver improvvidamente indicato IS, quale soggetto al quale sarebbe stata consegnata la vettura Suzuki, in quanto “particolarmente provato 9 dall’essere indagato per un duplice omicidio di mafia”, oltre che condizionato da precarie condizioni di salute e, infine, per essere NC LA noto quale criminale di spessore, laddove NC IS verrebbe considerato “il fesso della compagnia”. Non vi è chi non rilevi come si tratti di giustificazioni generiche, prive di un reale substrato contenutistico, di inafferrabile significazione e, certamente, non atte a giustificare una errata falsa indicazione soggettiva, circa la riferibilità di un fatto di tanto efferata caratura criminale. I continui “cambiamenti di rotta” del collaboratore, in sostanza, avrebbero preteso un ben maggiore confronto argomentativo.
6.2. Sarebbe stato necessario, inoltre, scandagliare attentamente ruoli dei protagonisti e peso degli stessi, nonché prendere adeguatamente in considerazione le specifiche dinamiche che hanno circondato l'episodio. Come già ricordato, è del resto lo stesso indagato ad ammettere di essersi recato presso l'officina del TO, il giorno in cui poi sarebbe stato commesso l'omicidio. Ma tale profilo, nell’ordinanza impugnata, viene affrontato in modo del tutto evanescente. 7. Diversa ampiezza argomentativa avrebbe meritato anche il tema dei contatti intercorsi tra il ricorrente e il possibile mandante dell'omicidio (secondo ciò che emerge dalle dichiarazioni sussunte nell’impugnato provvedimento, in particolare alla pagina numero tredici). Il Tribunale del riesame, infatti, riporta dichiarazioni rese da TO, il quale afferma di aver appreso la causale dell’omicidio dai LL UI e RE ZZ: secondo TO, sarebbero insorti contrasti inerenti al traffico di sostanze stupefacenti, tra tali RZ e Pepe;
quest’ultimo avrebbe “ordinato” a LA di condurre RZ al suo cospetto;
LA, immaginando come l’altro potesse intuire il pericolo e, quindi, ben sapendo che si sarebbe rifiutato di partecipare all’incontro, avrebbe chiesto aiuto al coindagato DU, il quale avrebbe infine organizzato una “trappola” per RZ, inventando la scusa di volergli regalare un agnello, in vista delle ormai prossime festività pasquali. Anche in tal caso, però, la fonte primaria di conoscenza è sempre TO. I due LL ZZ, dai quali TO deriva la propria scienza, circa tali fatti, non risultano ascoltati, almeno attenendosi a quanto riportato nell’ordinanza impugnata, pure essendo essi stessi la fonte primaria di questa ulteriore filiera narrativa. 8. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Catanzaro – Sezione riesame, il quale provvederà – con piena libertà negli esiti – a colmare le sopra evidenziate lacune motivazionali. Non comportando – la presente decisione – la rimessione in libertà del ricorrente, segue altresì la disposizione di trasmissione, a cura della cancelleria, di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Catanzaro - Sezione Riesame. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così è deciso, 04/12/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente NG RI NA PE DE ZO 10