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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/12/2025, n. 12684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12684 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 34855 RG. 2024;
TRIBUNALE DI ROMA Sezione lavoro e previdenza REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona di Giulio Cruciani, nella causa tra:
CP_1 in persona del legale rappresentante, ricorrente, rappresentata e difesa dall'avv.to A. Colitti e IRAIM AS in persona del legale rappresentante, resistente, rappresentata e difesa dall'avv.to F. Chiucchiuini e
CP_2 in persona del legale rappresentante, terza chiamata, rappresentata e difesa dagli avv.ti S. Consani e C. Di Carlo
all'udienza del 9 dicembre 2025 ha pronunciato, secondo le modalità della trattazione scritta, la seguente sentenza:
Dichiara l'estinzione del giudizio;
Condanna l'AI AS al pagamento in favore dell delle spese CP_1 di lite (comprensive della fase cautelare) che liquida in € 4.500,00 oltre spese, iva e cpa, con distrazione;
compensa le spese di lite nei confronti dell . CP_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
L ha chiesto di respingere l'opposizione avanzata dall'AI AS CP_1 avverso il pignoramento di crediti verso terzi n. 09784202300006078001 fascicolo n. 97/2023/6056.
Nelle more l' ha rinunciato all'esecuzione intrapresa con il CP_1 richiamato pignoramento avendo la parte debitrice saldato il debito (v. Cont doc. 4 fascicolo .
Deve, pertanto, essere dichiarata l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Le spese di lite sono a carico della parte debitrice AI AS che ha adempiuto tardivamente e sono liquidate (anche per la fase cautelare) come in dispositivo, con distrazione, secondo la generale regola della soccombenza (art. 91, c.p.c.); nei confronti della terza chiamata
[...]
vista la posizione di terzo all'interno di una procedura CP_2 esecutiva, possono essere integralmente compensate (art. 92, c. 2, c.p.c.).
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Roma, 9 dicembre 2025. Il Giudice del Lavoro
TRIBUNALE DI ROMA Sezione lavoro e previdenza REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona di Giulio Cruciani, nella causa tra:
CP_1 in persona del legale rappresentante, ricorrente, rappresentata e difesa dall'avv.to A. Colitti e IRAIM AS in persona del legale rappresentante, resistente, rappresentata e difesa dall'avv.to F. Chiucchiuini e
CP_2 in persona del legale rappresentante, terza chiamata, rappresentata e difesa dagli avv.ti S. Consani e C. Di Carlo
all'udienza del 9 dicembre 2025 ha pronunciato, secondo le modalità della trattazione scritta, la seguente sentenza:
Dichiara l'estinzione del giudizio;
Condanna l'AI AS al pagamento in favore dell delle spese CP_1 di lite (comprensive della fase cautelare) che liquida in € 4.500,00 oltre spese, iva e cpa, con distrazione;
compensa le spese di lite nei confronti dell . CP_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
L ha chiesto di respingere l'opposizione avanzata dall'AI AS CP_1 avverso il pignoramento di crediti verso terzi n. 09784202300006078001 fascicolo n. 97/2023/6056.
Nelle more l' ha rinunciato all'esecuzione intrapresa con il CP_1 richiamato pignoramento avendo la parte debitrice saldato il debito (v. Cont doc. 4 fascicolo .
Deve, pertanto, essere dichiarata l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Le spese di lite sono a carico della parte debitrice AI AS che ha adempiuto tardivamente e sono liquidate (anche per la fase cautelare) come in dispositivo, con distrazione, secondo la generale regola della soccombenza (art. 91, c.p.c.); nei confronti della terza chiamata
[...]
vista la posizione di terzo all'interno di una procedura CP_2 esecutiva, possono essere integralmente compensate (art. 92, c. 2, c.p.c.).
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Roma, 9 dicembre 2025. Il Giudice del Lavoro