CASS
Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/06/2025, n. 21882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21882 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IN NN, nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 27/09/2024 della CORTE di APPELLO di CATANIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE MARRA;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FLAVIA ALEMI, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente la mancata concessione della sospensione condizionale della pena, con rinvio alla Corte di appello di Catania per nuovo giudizio, e dichiararsi, nel resto, inammissibile il ricorso, con le conseguenti statuizioni. Ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini, secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5, e 611, comma 1 bis, e ss. cod. proc. pen. Penale Sent. Sez. 2 Num. 21882 Anno 2025 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: MARRA GIUSEPPE Data Udienza: 15/05/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 27 settembre 2024 la Corte di appello di Catania, in riforma della sentenza n. 295/2021 emessa dal Tribunale di Ragusa il 3 marzo 2021, appellata da NA IN e IN IN, assolveva quest'ultimo dal reato allo stesso ascritto per non aver commesso il fatto, mentre confermava la condanna nei confronti di NA IN per il reato di truffa nei confronti di CO NA. 2. Avverso tale decisione NA IN ricorre per cassazione, a mezzo del proprio difensore, svolgendo quattro distinti motivi per i quali chiede l'annullamento della sentenza impugnata. 2.1. In particolare, con il primo motivo eccepisce ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. B) e E) cod. proc. pen., la violazione di legge in relazione all'art. 640 cod. pen., nonché la mancanza di motivazione, rilevando che la Corte territoriale, malgrado lo specifico motivo di appello, non avrebbe esplicitato alcuna argomentazione per descrivere le condotte di artifici e raggiri compiuti nei confronti della persona offesa, la quale, invece, avrebbe dimostrato una totale mancanza di accortezza nelle trattative per l'acquisto dell'automobile Nissan. Si sarebbe, perciò, di fronte a condotte in concreto inidonee a trarre in inganno una persona dotata di un minimo di attenzione e di prudenza, ragion per cui i giudici di merito avrebbero dovuto assolvere anche la odierna ricorrente. 2.2. Con il secondo motivo deduce ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. B) e E) cod. proc. pen., la violazione di legge in relazione all'art. 640 cod. pen., nonché il vizio della motivazione, rilevando che la Corte di appello non avrebbe motivato in ordine alla sussistenza di una prova certa riguardante il fatto che i vaglia postali fossero stati effettivamente incassati da NA CA, mancando la testimonianza dell'operatore dell'ufficio postale ove avvenne l'incasso; inoltre, non sarebbe stato chiarito come l'imputata avrebbe potuto procedere alla riscossione dal momento che non conosceva "la parola chiave", terzo elemento (insieme ai dati del documento di identità ed alla sottoscrizione del modulo per l'incasso) indispensabile per riscuotere le somme disposte nei vaglia postali. A fronte di meri indizi i giudici di merito avrebbero dovuto motivare specificamente per escludere ogni plausibile spiegazione alternativa, confrontandosi con le diverse prospettazioni difensive. 2.3. Con il terzo motivo deduce ex art. 606, comma 1, lett. E) cod. proc. pen., la contraddittorietà della motivazione in relazione al mancato proscioglimento della ricorrente ex art. 131-bis cod. pen. chiesto dalla difesa, rilevando che i giudici di appello sarebbero incorsi in un travisamento di elementi probatori, dato che la CA, persona incensurata, non compì alcuna condotta di artificio o raggiro come, invece, sostenuto in sentenza, e il suo coinvolgimento fu in ogni caso del tutto occasionale. 2.4 Con il quarto motivo deduce ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. B) cod. proc. pen., la violazione di legge in relazione all'art. 165 cod. pen., nonché il vizio della motivazione in ordine alla concessione della sospensione condizionale della pena subordinata alla condizione del 2 pagamento della provvisionale, deducendo sul punto che il giudice ha l'obbligo di valutare le reali condizioni economiche del condannato in ogni caso e, ancor di più, quando sussista un accenno di prova dell'incapacità di questo di sopportare l'onere del pagamento risarcitorio;
nel caso di specie, tali elementi non solo sussistevano, ma erano ben presenti anche al giudice di prime cure, che aveva ammesso l'imputata al gratuito patrocinio a spese dello Stato, a seguito di presentazione di un'istanza ove si certificava il possesso di un reddito, per l'anno 2019, di poco superiore ad euro 3.000,00, per un nucleo familiare composto da quattro persone. Tuttavia, la motivazione resa della Corte d'appello si è limitata ad affermare che «....non vi sono elementi per ritenere che tale statuizione (quella in punto di sospensione condizionale della pena n.d.r.) sia errata», senza offrire alcuna effettiva argomentazione in ordine all'impossibilità dell'imputata di far fronte al pagamento della provvisionale posta come condizione per la sospensione condizionale della pena. Inoltre, si eccepisce la violazione dell'art. 165 cod. pen., dato che per l'adempimento è stato fissato un termine di 60 giorni dal deposito della motivazione e non piuttosto dalla sua irrevocabilità, in contrasto con quanto sostenuto dalla Suprema Corte in diverse decisioni. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato limitatamente alla sospensione condizionale della pena concessa ai sensi dell'art. 165 cod. pen., mentre per il resto va dichiarato inammissibile perché i motivi sono manifestamente infondati. 2. Il primo ed il secondo motivo, tra loro connessi perché riguardano entrambi il profilo della riconosciuta responsabilità di NA CA, sono manifestamente infondati. Infatti, da un lato non è ravvisabile alcuna violazione di legge essendo stata applicata correttamente la fattispecie di reato di cui all'art. 640 cod. pen., non avendo, a tal fine, alcuna rilevanza il grado di accortezza e di prudenza della persona offesa, ove siano provate idonee condotte decettive;
per altro verso le motivazioni svolte per affermare la responsabilità concorsuale della ricorrente per il delitto contestato risultano congrue e non certo viziate da manifesta illogicità e/o contraddittorietà, al pari di quelle contenute nella sentenza del Tribunale di Ragusa, con cui si saldano costituendo un unico corpo decisionale, come sostenuto più volte dalla Suprema Corte secondo cui: «Ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la c.d. "doppia conforme" quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale» (così tra le tante Sez.2, n.37295, del 12/06/2019, E., Rv.277218-01). Va, altresì, evidenziato che la modifica dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., per effetto della legge n. 46 del 2006, non consente alla Corte di legittimità di sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, 3 mentre comporta che la rispondenza delle dette valutazioni alle acquisizioni processuali possa essere dedotta sotto lo stigma del cosiddetto travisamento della prova, a condizione che siano indicati in maniera specifica e puntuale gli atti rilevanti e sempre che la contraddittorietà della motivazione rispetto ad essi sia percepibile ictu ocu/í, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato ai rilievi di macroscopica evidenza, senza che siano apprezzabili le minime incongruenze (Sez. 3, n.18521 dei 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01; Sez. 6, n.25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099-01; Sez. 4, n. 35683 del 10/07/2007, Rv. 237652-01), tutte circostanze che non ricorrono nel caso di specie. In particolare, si rileva che la sentenza impugnata ha descritto in maniera puntuale e coerente le ragioni per riconoscere la responsabilità della CA, individuate nel fatto che la stessa aveva incassato i due vaglia postali predisposti dalla persona offesa, compiendo, perciò, una condotta fondamentale per portare a consumazione la truffa perpetrata in danno di CO IN, a nulla rilevando il fatto che le precedenti condotte ingannatorie non fossero a lei direttamente riconducibili, poiché la CA risponde in qualità di concorrente con altri alla realizzazione del reato contestato, anche solo compiendo una frazione delle condotte illecite. Peraltro, la ricostruzione alternativa dei fatti esposta dalla difesa non trova alcun riscontro nelle prove indicate dai giudici di merito nelle due sentenze di condanna, né la Corte di Cassazione, come detto, può sostituirsi nella valutazione probatoria da essi svolta con argomentazioni prive di manifesta illogicità e/o contraddittorietà ed in assenza di accertato travisamento dei fatti. 3. Anche il terzo motivo è manifestamente infondato. La motivazione della Corte di appello fa riferimento, in primo luogo, alla circostanza che l'offesa al bene giuridico «...non presenta una obiettivamente minima gravità», elemento riscontrabile già dalla lettura del capo di imputazione, ove si precisa che la persona offesa aveva corrisposto la somma complessiva di 3.960,00 euro senza ricevere la vettura acquistata, importo che oggettivamente non può essere considerato esiguo. Giova ricordare, del resto, che «Ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo» (così Sez. un., n.13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590-01). Le ulteriori considerazioni espresse dalla sentenza impugnata in ordine all'intensità del dolo riscontrabile nella spregiudicatezza e nella pervicacia della condotta della CA per raggirare la vittima, per quanto opinabili considerato il ruolo effettivamente svolto dalla ricorrente, non vanno ad intaccare la valutazione di rigetto della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. che trova ragione, come evidenziato, nell'entità non trascurabile del danno patrimoniale arrecato a IM IN. 4 4. Con riferimento al quarto motivo si ritiene che esso debba essere accolto nei limiti di seguito indicati. Si osserva che la sentenza di primo grado aveva sostenuto che «...il giudice, nel subordinare il beneficio al pagamento della somma accordata a titolo di provvisionale non è tenuto a compiere alcuna indagine sulle condizioni economiche dell'imputato». La Corte di appello, a fronte di una specifica censura svolta con l'atto di impugnazione, si è limitata ad affermare che non vi erano elementi per ritenere che la decisione del Tribunale di Ragusa fosse errata, senza, però, fornire alcuna specifica motivazione sul punto. A parte l'evidente vizio motivazionale consistente nel rendere un'affermazione del tutto assertiva da parte della Corte territoriale, il Collegio ritiene che la decisione dei giudici di merito è errata e non conforma al consolidato orientamento giurisprudenziale, che si ritiene di ribadire in questa sede, secondo cui: «Il giudice che intende subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena all'adempimento dell'obbligo risarcitorio è tenuto a valutare, motivando pur sommariamente sul punto, le reali condizioni economiche del condannato, onde verificare se lo stesso sia in grado di effettuare il pagamento entro il termine fissato.» (così Sez.2, n.20317 del 18/04/2024, Rv.286410-01; conf. Sez.4, n.1436 del 12/12/2023, dep.2024, Rv.285633-01). In altra decisione (così Sez.2, n.38431, del 13/09/2023, Rv.285041-01) la Suprema Corte ha precisato che: «In tema di sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento del danno, il giudice, pur non essendo tenuto a svolgere un preventivo accertamento delle condizioni economiche dell'imputato, deve tuttavia effettuare un motivato apprezzamento di esse se dagli atti emergano elementi che consentano di dubitare della capacità di soddisfare la condizione imposta ovvero quando tali elementi vengano forniti dalla parte interessata in vista della decisione. (Fattispecie in cui l'imputato non aveva fornito idonei elementi di valutazione da cui desumere l'eventuale impossibilità di adempiere al risarcimento del danno, limitandosi ad affermare genericamente la propria incapacità economica)». Nel caso di specie, come già indicato dalla difesa con l'atto di appello, la ricorrente era stata ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato, con decreto del Tribunale di Ragusa in relazione ai redditi per l'anno 2019, circostanza che imponeva di svolgere degli accertamenti sulle condizioni economiche della CA. In forza di queste considerazioni la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla concessione della sospensione condizionale subordinata ex art. 165 cod. pen., rimettendo alla Corte di appello di Catania il compito di svolgere accertamenti sulle reali capacità dell'imputata di provvedere al pagamento della provvisionale posta come condizione per la sospensione condizionale della pena e di motivare specificamente sul punto. L'altra questione giuridica dedotta dalla difesa, relativa al momento di decorrenza dell'obbligo di pagamento stabilito come condizione, rimane assorbita dall'accoglimento della prima questione e non può, quindi, essere decisa in questa sede. Tuttavia, la Corte di appello, nel caso in cui riterrà di ribadire la decisione ex art. 165 cod. pen. sarà tenuta a motivare adeguatamente anche su tale punto, risultando esserci orientamenti giurisprudenziali non univoci. 5 5. Quanto alla richiesta di rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute in questo giudizio dalla parte civile CO IN, presentata con la memoria del 9 maggio 2025, essa deve essere rigettata, poiché non è stata svolta alcuna attività difensiva a sostegno della conferma delle statuizioni civili contenute nella sentenza impugnata, limitandosi la difesa a esprimere le proprie istanze in ordine al ricorso. 6. In conclusione, in ragione delle considerazioni sin qui espresse, si annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale ex art. 165 cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Catania, dichiarando inammissibile nel resto il ricorso di NA CA. Si rigetta la richiesta di rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile IN CO.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale ex art. 165 cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Catania. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Rigetta la richiesta di rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile IN CO. Così deciso in Roma il 15 maggio 2025 Il Consigliere estensore Il Pres ente
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE MARRA;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FLAVIA ALEMI, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente la mancata concessione della sospensione condizionale della pena, con rinvio alla Corte di appello di Catania per nuovo giudizio, e dichiararsi, nel resto, inammissibile il ricorso, con le conseguenti statuizioni. Ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini, secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5, e 611, comma 1 bis, e ss. cod. proc. pen. Penale Sent. Sez. 2 Num. 21882 Anno 2025 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: MARRA GIUSEPPE Data Udienza: 15/05/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 27 settembre 2024 la Corte di appello di Catania, in riforma della sentenza n. 295/2021 emessa dal Tribunale di Ragusa il 3 marzo 2021, appellata da NA IN e IN IN, assolveva quest'ultimo dal reato allo stesso ascritto per non aver commesso il fatto, mentre confermava la condanna nei confronti di NA IN per il reato di truffa nei confronti di CO NA. 2. Avverso tale decisione NA IN ricorre per cassazione, a mezzo del proprio difensore, svolgendo quattro distinti motivi per i quali chiede l'annullamento della sentenza impugnata. 2.1. In particolare, con il primo motivo eccepisce ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. B) e E) cod. proc. pen., la violazione di legge in relazione all'art. 640 cod. pen., nonché la mancanza di motivazione, rilevando che la Corte territoriale, malgrado lo specifico motivo di appello, non avrebbe esplicitato alcuna argomentazione per descrivere le condotte di artifici e raggiri compiuti nei confronti della persona offesa, la quale, invece, avrebbe dimostrato una totale mancanza di accortezza nelle trattative per l'acquisto dell'automobile Nissan. Si sarebbe, perciò, di fronte a condotte in concreto inidonee a trarre in inganno una persona dotata di un minimo di attenzione e di prudenza, ragion per cui i giudici di merito avrebbero dovuto assolvere anche la odierna ricorrente. 2.2. Con il secondo motivo deduce ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. B) e E) cod. proc. pen., la violazione di legge in relazione all'art. 640 cod. pen., nonché il vizio della motivazione, rilevando che la Corte di appello non avrebbe motivato in ordine alla sussistenza di una prova certa riguardante il fatto che i vaglia postali fossero stati effettivamente incassati da NA CA, mancando la testimonianza dell'operatore dell'ufficio postale ove avvenne l'incasso; inoltre, non sarebbe stato chiarito come l'imputata avrebbe potuto procedere alla riscossione dal momento che non conosceva "la parola chiave", terzo elemento (insieme ai dati del documento di identità ed alla sottoscrizione del modulo per l'incasso) indispensabile per riscuotere le somme disposte nei vaglia postali. A fronte di meri indizi i giudici di merito avrebbero dovuto motivare specificamente per escludere ogni plausibile spiegazione alternativa, confrontandosi con le diverse prospettazioni difensive. 2.3. Con il terzo motivo deduce ex art. 606, comma 1, lett. E) cod. proc. pen., la contraddittorietà della motivazione in relazione al mancato proscioglimento della ricorrente ex art. 131-bis cod. pen. chiesto dalla difesa, rilevando che i giudici di appello sarebbero incorsi in un travisamento di elementi probatori, dato che la CA, persona incensurata, non compì alcuna condotta di artificio o raggiro come, invece, sostenuto in sentenza, e il suo coinvolgimento fu in ogni caso del tutto occasionale. 2.4 Con il quarto motivo deduce ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. B) cod. proc. pen., la violazione di legge in relazione all'art. 165 cod. pen., nonché il vizio della motivazione in ordine alla concessione della sospensione condizionale della pena subordinata alla condizione del 2 pagamento della provvisionale, deducendo sul punto che il giudice ha l'obbligo di valutare le reali condizioni economiche del condannato in ogni caso e, ancor di più, quando sussista un accenno di prova dell'incapacità di questo di sopportare l'onere del pagamento risarcitorio;
nel caso di specie, tali elementi non solo sussistevano, ma erano ben presenti anche al giudice di prime cure, che aveva ammesso l'imputata al gratuito patrocinio a spese dello Stato, a seguito di presentazione di un'istanza ove si certificava il possesso di un reddito, per l'anno 2019, di poco superiore ad euro 3.000,00, per un nucleo familiare composto da quattro persone. Tuttavia, la motivazione resa della Corte d'appello si è limitata ad affermare che «....non vi sono elementi per ritenere che tale statuizione (quella in punto di sospensione condizionale della pena n.d.r.) sia errata», senza offrire alcuna effettiva argomentazione in ordine all'impossibilità dell'imputata di far fronte al pagamento della provvisionale posta come condizione per la sospensione condizionale della pena. Inoltre, si eccepisce la violazione dell'art. 165 cod. pen., dato che per l'adempimento è stato fissato un termine di 60 giorni dal deposito della motivazione e non piuttosto dalla sua irrevocabilità, in contrasto con quanto sostenuto dalla Suprema Corte in diverse decisioni. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato limitatamente alla sospensione condizionale della pena concessa ai sensi dell'art. 165 cod. pen., mentre per il resto va dichiarato inammissibile perché i motivi sono manifestamente infondati. 2. Il primo ed il secondo motivo, tra loro connessi perché riguardano entrambi il profilo della riconosciuta responsabilità di NA CA, sono manifestamente infondati. Infatti, da un lato non è ravvisabile alcuna violazione di legge essendo stata applicata correttamente la fattispecie di reato di cui all'art. 640 cod. pen., non avendo, a tal fine, alcuna rilevanza il grado di accortezza e di prudenza della persona offesa, ove siano provate idonee condotte decettive;
per altro verso le motivazioni svolte per affermare la responsabilità concorsuale della ricorrente per il delitto contestato risultano congrue e non certo viziate da manifesta illogicità e/o contraddittorietà, al pari di quelle contenute nella sentenza del Tribunale di Ragusa, con cui si saldano costituendo un unico corpo decisionale, come sostenuto più volte dalla Suprema Corte secondo cui: «Ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la c.d. "doppia conforme" quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale» (così tra le tante Sez.2, n.37295, del 12/06/2019, E., Rv.277218-01). Va, altresì, evidenziato che la modifica dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., per effetto della legge n. 46 del 2006, non consente alla Corte di legittimità di sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, 3 mentre comporta che la rispondenza delle dette valutazioni alle acquisizioni processuali possa essere dedotta sotto lo stigma del cosiddetto travisamento della prova, a condizione che siano indicati in maniera specifica e puntuale gli atti rilevanti e sempre che la contraddittorietà della motivazione rispetto ad essi sia percepibile ictu ocu/í, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato ai rilievi di macroscopica evidenza, senza che siano apprezzabili le minime incongruenze (Sez. 3, n.18521 dei 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01; Sez. 6, n.25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099-01; Sez. 4, n. 35683 del 10/07/2007, Rv. 237652-01), tutte circostanze che non ricorrono nel caso di specie. In particolare, si rileva che la sentenza impugnata ha descritto in maniera puntuale e coerente le ragioni per riconoscere la responsabilità della CA, individuate nel fatto che la stessa aveva incassato i due vaglia postali predisposti dalla persona offesa, compiendo, perciò, una condotta fondamentale per portare a consumazione la truffa perpetrata in danno di CO IN, a nulla rilevando il fatto che le precedenti condotte ingannatorie non fossero a lei direttamente riconducibili, poiché la CA risponde in qualità di concorrente con altri alla realizzazione del reato contestato, anche solo compiendo una frazione delle condotte illecite. Peraltro, la ricostruzione alternativa dei fatti esposta dalla difesa non trova alcun riscontro nelle prove indicate dai giudici di merito nelle due sentenze di condanna, né la Corte di Cassazione, come detto, può sostituirsi nella valutazione probatoria da essi svolta con argomentazioni prive di manifesta illogicità e/o contraddittorietà ed in assenza di accertato travisamento dei fatti. 3. Anche il terzo motivo è manifestamente infondato. La motivazione della Corte di appello fa riferimento, in primo luogo, alla circostanza che l'offesa al bene giuridico «...non presenta una obiettivamente minima gravità», elemento riscontrabile già dalla lettura del capo di imputazione, ove si precisa che la persona offesa aveva corrisposto la somma complessiva di 3.960,00 euro senza ricevere la vettura acquistata, importo che oggettivamente non può essere considerato esiguo. Giova ricordare, del resto, che «Ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo» (così Sez. un., n.13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590-01). Le ulteriori considerazioni espresse dalla sentenza impugnata in ordine all'intensità del dolo riscontrabile nella spregiudicatezza e nella pervicacia della condotta della CA per raggirare la vittima, per quanto opinabili considerato il ruolo effettivamente svolto dalla ricorrente, non vanno ad intaccare la valutazione di rigetto della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. che trova ragione, come evidenziato, nell'entità non trascurabile del danno patrimoniale arrecato a IM IN. 4 4. Con riferimento al quarto motivo si ritiene che esso debba essere accolto nei limiti di seguito indicati. Si osserva che la sentenza di primo grado aveva sostenuto che «...il giudice, nel subordinare il beneficio al pagamento della somma accordata a titolo di provvisionale non è tenuto a compiere alcuna indagine sulle condizioni economiche dell'imputato». La Corte di appello, a fronte di una specifica censura svolta con l'atto di impugnazione, si è limitata ad affermare che non vi erano elementi per ritenere che la decisione del Tribunale di Ragusa fosse errata, senza, però, fornire alcuna specifica motivazione sul punto. A parte l'evidente vizio motivazionale consistente nel rendere un'affermazione del tutto assertiva da parte della Corte territoriale, il Collegio ritiene che la decisione dei giudici di merito è errata e non conforma al consolidato orientamento giurisprudenziale, che si ritiene di ribadire in questa sede, secondo cui: «Il giudice che intende subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena all'adempimento dell'obbligo risarcitorio è tenuto a valutare, motivando pur sommariamente sul punto, le reali condizioni economiche del condannato, onde verificare se lo stesso sia in grado di effettuare il pagamento entro il termine fissato.» (così Sez.2, n.20317 del 18/04/2024, Rv.286410-01; conf. Sez.4, n.1436 del 12/12/2023, dep.2024, Rv.285633-01). In altra decisione (così Sez.2, n.38431, del 13/09/2023, Rv.285041-01) la Suprema Corte ha precisato che: «In tema di sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento del danno, il giudice, pur non essendo tenuto a svolgere un preventivo accertamento delle condizioni economiche dell'imputato, deve tuttavia effettuare un motivato apprezzamento di esse se dagli atti emergano elementi che consentano di dubitare della capacità di soddisfare la condizione imposta ovvero quando tali elementi vengano forniti dalla parte interessata in vista della decisione. (Fattispecie in cui l'imputato non aveva fornito idonei elementi di valutazione da cui desumere l'eventuale impossibilità di adempiere al risarcimento del danno, limitandosi ad affermare genericamente la propria incapacità economica)». Nel caso di specie, come già indicato dalla difesa con l'atto di appello, la ricorrente era stata ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato, con decreto del Tribunale di Ragusa in relazione ai redditi per l'anno 2019, circostanza che imponeva di svolgere degli accertamenti sulle condizioni economiche della CA. In forza di queste considerazioni la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla concessione della sospensione condizionale subordinata ex art. 165 cod. pen., rimettendo alla Corte di appello di Catania il compito di svolgere accertamenti sulle reali capacità dell'imputata di provvedere al pagamento della provvisionale posta come condizione per la sospensione condizionale della pena e di motivare specificamente sul punto. L'altra questione giuridica dedotta dalla difesa, relativa al momento di decorrenza dell'obbligo di pagamento stabilito come condizione, rimane assorbita dall'accoglimento della prima questione e non può, quindi, essere decisa in questa sede. Tuttavia, la Corte di appello, nel caso in cui riterrà di ribadire la decisione ex art. 165 cod. pen. sarà tenuta a motivare adeguatamente anche su tale punto, risultando esserci orientamenti giurisprudenziali non univoci. 5 5. Quanto alla richiesta di rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute in questo giudizio dalla parte civile CO IN, presentata con la memoria del 9 maggio 2025, essa deve essere rigettata, poiché non è stata svolta alcuna attività difensiva a sostegno della conferma delle statuizioni civili contenute nella sentenza impugnata, limitandosi la difesa a esprimere le proprie istanze in ordine al ricorso. 6. In conclusione, in ragione delle considerazioni sin qui espresse, si annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale ex art. 165 cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Catania, dichiarando inammissibile nel resto il ricorso di NA CA. Si rigetta la richiesta di rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile IN CO.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale ex art. 165 cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Catania. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Rigetta la richiesta di rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile IN CO. Così deciso in Roma il 15 maggio 2025 Il Consigliere estensore Il Pres ente