CASS
Sentenza 4 giugno 2024
Sentenza 4 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/06/2024, n. 22541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22541 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AR TI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 28/06/2023 della CORTE APPELLO di LECCE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso„ udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. si riporta alla requisitoria depositata in atti e conclude per il rigetto del ricorso. L'avvocato DE MITRI AYMONE ROBERTO anche quale sostituto processuale dell'avvocato MESSA VIOLA co-difensore dell'imputato AR TI, si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento dello stesso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 22541 Anno 2024 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: BELMONTE MARIA TERESA Data Udienza: 25/03/2024 RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Lecce - quale Giudice del rinvio a seguito dell'annullamento pronunciato dalla I sezione della Corte di cassazione con sentenza n. 9646/2017, limitatamente al trattamento sanzionatorio - in parziale riforma della decisione del Tribunale di Lecce, che aveva dichiarato IA AR colpevole, in concorso, di tentato omicidio volontario, e dei delitti di cui ai capi 2,3,4, dell'imputazione ( detenzione e porto di arma comune da sparo;
detenzione e porto di arma clandestina;
ricettazione), ha rideterminato il trattamento sanzionatorio inflitto a IA AR, riducendo la pena a dieci anni e tre mesi di reclusione, e confermato nel resto la sentenza di primo grado. 2. Ricorre per cassazione l'imputato, con il ministero dei difensori di fiducia, avvocati Roberto De TR NE e OL SS, i quali svolgono due motivi. 2.1. Con il primo, denunciano violazione del principio di specialità di cui all'art. 15 cod. pen. in materia di concorso apparente tra gli artt. 2, 4, e 7 L. n. 895/67 e l'art. 23 L. n. 110/1975 e correlati vizi di motivazione, invocando l'assorbimento del delitto di cui al capo 2 ( detenzione e porto di arma comune da sparo) in quello sub 3 ( detenzione e porto di arma clandestina), secondo il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite 'La Marca'. Una volta dato atto dell'assorbimento, gli aumenti, ai fini della continuazione, avrebbero dovuto essere disposti solo per i capi 3 e 4. 2.2. Con il secondo motivo, vengono dedotti vizi dellla motivazione in merito alle modalità di determinazione del trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento al discostamento dal minimo edittale. Richiama il ricorrente la sentenza rescindente, che aveva censurato l'assenza di autonoma valutazione da parte della Corte di appello sulle doglianze dell'appellante in tema di entità della pena e l' immotivato discostamento di ben tre anni dal minimo edittale, e ritenuto non adeguatamente motivata la affermata inutilità della confessione, atteso che - sottolineava la Corte di legittimità - essa aveva consentito una oggettiva semplificazione ricostruttiva. Secondo il ricorrente, la sentenza impugnata ha replicato analoghi vizi argomentativi, sostanzialmente discostandosi significativamente ancora una volta dal minimo edittale, avendo considerato una pena base di poco inferiore a quella censurata, pari ad anni otto e mesi sei di reclusione, in luogo di anni dieci. Ancora, si denuncia che la Corte di appello abbia disatteso il dictum della sentenza rescindente quanto al valore da attribuire alla confessione, atteso che l'unico elemento preso in considerazione, ai fini della ri-determinazione del trattamento sanzionatorio, è stata la confessione, di cui è stata apprezzata l'utilità ai soli fini del rinvenimento dell'arma utilizzata per l'omicidio, mentre essa ha avuto, come sottolineato dalla Corte di legittimità, una più ampia incidenza sulla puntuale definizione della posizione del AR, e sulla sua stessa partecipazione al delitto. Un'ulteriore doglianza riguarda l'assenza di specifica motivazione in merito alla riduzione effettivamente operata ai sensi dell'art. 56 cod. pen., non esplicitata dalla Corte di appello. 2 3. Con successiva memoria i difensori del ricorrente hanno insistito nei motivi, segnalando, quanto al primo, che, pur non essendo stato devoluto il tema specifico della violazione dell'art. 15 cod. pen. con l'atto di appello, ben avrebbe potuto essere rilevata d'ufficio la violazione di legge dalla Corte di appello, nell'esercizio del potere di corretta qualificazione del fatto. CONSIDERATO IN D:IRITTO Il ricorso è inammissibile. 1.11 primo motivo è inammissibilmente dedotto per la prima volta con il ricorso in esame, mancando un'analoga doglianza nei motivi di appello e nello stesso ricorso per cassazione proposto congiuntamente a AR PP, che ha dato luogo all'annullamento con rinvio da parte del Giudice di legittimità di cui alla sentenza rescindente n. 9646/2017, annullamento che, come si è premesso, ha avuto esclusivamente riguardo alla trattamento sanzionatorio. Infatti, pur avendo la difesa, con il IV motivo del precedente ricorso per cassazione, mosso censure al trattamento sanzionatorio (v. pag. 10 della citata sentenza n. 9646/2017), non si era doluta della violazione dell'art. 15 c.p., avendo piuttosto, da un lato, invocato l'applicazione dell'attenuante dello stato d'ira, e dall'altro, lamentato l'eccessività della pena, stabilita in misura di molto superiore al limite edittale. Poichè il tema dell'assorbimento era del tutto estraneo alle questioni devolute alla Corte d'appello in sede di rinvio„ detta censura risulta proposta in questa sede per la prima volta, in violazione del carattere vincolato del giudizio di rinvio. 1.1. Neppure coglie nel segno la deduzione con la quale la difesa ricorrente, con la memoria di replica, ha sottolineato come la Corte di appello avrebbe potuto ben rilevare d'ufficio la violazione di legge, nell'esercizio del potere di corretta qualificazione del fatto. Invero, ai fini della operatività del principio di specialità, occorre accertare che si tratti proprio del medesimo fatto, verifica che impinge necessariamente nel fatto. Le Sezioni Unite 'La Marca' - che hanno affermato che i reati di detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di un'arma clandestina - in virtù dell'operatività del principio di specialità - non possono concorrere, rispettivamente, con i reati di detenzione e porto illegale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, della medesima arma comune da sparo - hanno precisato, in motivazione, che l'operatività del principio di specialità presuppone l'unità naturalistica del fatto, da accertarsi nel giudizio di merito, con la conseguenza che resta impregiudicata la possibilità del concorso tra i suddetti reati, qualora l'agente ponga in essere una pluralità di condotte nell'ambito di una progressione criminosa, nella quale, alla detenzione o al porto illegale di un'arma comune da sparo, segua, in un secondo momento, la fisica alterazione dell'arma medesima (Sez. U, n. 41588 del 22/06/2017 Ud. (dep. 12/09/2017 ) Rv. 270902). La mancata deduzione della questione dell'assorbimento dell'un delitto nell'altro, ne preclude l'esame in questa sede. 1.2. Neppure ha pregio evocare il principio di correlazione tra contestazione e sentenza nella lettura data dalla sentenza Drassich della Corte Edu, trattandosi, anche sotto tale profilo, di questione mai prospettata nel giudizio di merito ( Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012 (dep. 2013) Rv. 256631), oltre al fatto che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio non si 3 esaurisce nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vedendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051; Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205619), non potendosi dubitare del fatto che l'imputato ha acquisito consapevolezza della contestazione fin dal rinvio a giudizio. 2. Manifestamente infondato il secondo motivo. 2.1. La sentenza rescindente ha rimesso alla Corte d'appello di rivalutare in sede di rinvio il trattamento sanzionatorio applicato all'imputato, e in particolare osservando che la pena base di 10 anni per il reato più grave era stata applicata con uno "scostamento di anni tre privo di adeguata motivazione in replica alle considerazioni difensive soprattutto sul punto della ritenuta inutilità della confessione, atteso che (...) tale elemento ha consentito una oggettiva semplificazione ricostruttiva". 2.2. La Corte d'appello si è attenuta al mandato rescindente, dal momento che ha rivalutato il trattamento sanzionatorio, riducendo di un anno e mezzo la precedente commisurazione della pena, peraltro, con adeguata argomentazione in merito alla gravità del fatto, per giustificare il discostamento dal minimo edittale. Ha, infatti, ritenuto che l'imputato meritasse un trattamento sanzionatorio superiore al minimo edittale in ragione del suo ruolo di esecutore materiale del grave fatto di sangue e dell'iniziativa criminosa a lui stesso riconducibile;
ha poi valorizzato l'utilità della sua confessione ai fini del ritrovamento dell'arma adoperata per il delitto, per giustificare un ridimensionamento sia della pena base (fissata in anni 8 e sei mesi), sia degli aumenti per la continuazione con gli altri reati in contestazione. 2.3. La Corte di appello ha esibito un ragionamento, in sede di quantificazione della pena, immune da vizi logici, e comunque contenuto nel solco tracciato dal dictum del Giudice di legittimità, apparendo più che ragionevole la valutazione compiuta dai giudici, che hanno soppesato gli elementi individuati dalla sentenza rescindente, tenendo conto, per un verso, dell'utilità ricostruttiva della confessione, e, dall'altro rimarcando come le gravi condotte tenute dall'imputato siano espressione della sua oggettiva pericolosità, della non occasionalità del fatto e del suo inserimento in pericolosi contesti criminali. La valutazione della Corte di appello appare, dunque, coerente con il consolidato canone giurisprudenziale secondo cui la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Rv, 271243). 4 3.Giova, infine, ricordare che l'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione per motivi che non riguardano l'affermazione di responsabilità dell'imputato determina il passaggio in giudicato della sentenza sul punto e conseguentemente comporta che nel successivo giudizio di rinvio non decorrono ulteriormente i termini di prescrizione. (Sez. 5 n. 51098 del 19/09/2019, Rv. 278050).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, addì 25 marzo 2024 Il Consigliere estensore
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. si riporta alla requisitoria depositata in atti e conclude per il rigetto del ricorso. L'avvocato DE MITRI AYMONE ROBERTO anche quale sostituto processuale dell'avvocato MESSA VIOLA co-difensore dell'imputato AR TI, si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento dello stesso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 22541 Anno 2024 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: BELMONTE MARIA TERESA Data Udienza: 25/03/2024 RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Lecce - quale Giudice del rinvio a seguito dell'annullamento pronunciato dalla I sezione della Corte di cassazione con sentenza n. 9646/2017, limitatamente al trattamento sanzionatorio - in parziale riforma della decisione del Tribunale di Lecce, che aveva dichiarato IA AR colpevole, in concorso, di tentato omicidio volontario, e dei delitti di cui ai capi 2,3,4, dell'imputazione ( detenzione e porto di arma comune da sparo;
detenzione e porto di arma clandestina;
ricettazione), ha rideterminato il trattamento sanzionatorio inflitto a IA AR, riducendo la pena a dieci anni e tre mesi di reclusione, e confermato nel resto la sentenza di primo grado. 2. Ricorre per cassazione l'imputato, con il ministero dei difensori di fiducia, avvocati Roberto De TR NE e OL SS, i quali svolgono due motivi. 2.1. Con il primo, denunciano violazione del principio di specialità di cui all'art. 15 cod. pen. in materia di concorso apparente tra gli artt. 2, 4, e 7 L. n. 895/67 e l'art. 23 L. n. 110/1975 e correlati vizi di motivazione, invocando l'assorbimento del delitto di cui al capo 2 ( detenzione e porto di arma comune da sparo) in quello sub 3 ( detenzione e porto di arma clandestina), secondo il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite 'La Marca'. Una volta dato atto dell'assorbimento, gli aumenti, ai fini della continuazione, avrebbero dovuto essere disposti solo per i capi 3 e 4. 2.2. Con il secondo motivo, vengono dedotti vizi dellla motivazione in merito alle modalità di determinazione del trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento al discostamento dal minimo edittale. Richiama il ricorrente la sentenza rescindente, che aveva censurato l'assenza di autonoma valutazione da parte della Corte di appello sulle doglianze dell'appellante in tema di entità della pena e l' immotivato discostamento di ben tre anni dal minimo edittale, e ritenuto non adeguatamente motivata la affermata inutilità della confessione, atteso che - sottolineava la Corte di legittimità - essa aveva consentito una oggettiva semplificazione ricostruttiva. Secondo il ricorrente, la sentenza impugnata ha replicato analoghi vizi argomentativi, sostanzialmente discostandosi significativamente ancora una volta dal minimo edittale, avendo considerato una pena base di poco inferiore a quella censurata, pari ad anni otto e mesi sei di reclusione, in luogo di anni dieci. Ancora, si denuncia che la Corte di appello abbia disatteso il dictum della sentenza rescindente quanto al valore da attribuire alla confessione, atteso che l'unico elemento preso in considerazione, ai fini della ri-determinazione del trattamento sanzionatorio, è stata la confessione, di cui è stata apprezzata l'utilità ai soli fini del rinvenimento dell'arma utilizzata per l'omicidio, mentre essa ha avuto, come sottolineato dalla Corte di legittimità, una più ampia incidenza sulla puntuale definizione della posizione del AR, e sulla sua stessa partecipazione al delitto. Un'ulteriore doglianza riguarda l'assenza di specifica motivazione in merito alla riduzione effettivamente operata ai sensi dell'art. 56 cod. pen., non esplicitata dalla Corte di appello. 2 3. Con successiva memoria i difensori del ricorrente hanno insistito nei motivi, segnalando, quanto al primo, che, pur non essendo stato devoluto il tema specifico della violazione dell'art. 15 cod. pen. con l'atto di appello, ben avrebbe potuto essere rilevata d'ufficio la violazione di legge dalla Corte di appello, nell'esercizio del potere di corretta qualificazione del fatto. CONSIDERATO IN D:IRITTO Il ricorso è inammissibile. 1.11 primo motivo è inammissibilmente dedotto per la prima volta con il ricorso in esame, mancando un'analoga doglianza nei motivi di appello e nello stesso ricorso per cassazione proposto congiuntamente a AR PP, che ha dato luogo all'annullamento con rinvio da parte del Giudice di legittimità di cui alla sentenza rescindente n. 9646/2017, annullamento che, come si è premesso, ha avuto esclusivamente riguardo alla trattamento sanzionatorio. Infatti, pur avendo la difesa, con il IV motivo del precedente ricorso per cassazione, mosso censure al trattamento sanzionatorio (v. pag. 10 della citata sentenza n. 9646/2017), non si era doluta della violazione dell'art. 15 c.p., avendo piuttosto, da un lato, invocato l'applicazione dell'attenuante dello stato d'ira, e dall'altro, lamentato l'eccessività della pena, stabilita in misura di molto superiore al limite edittale. Poichè il tema dell'assorbimento era del tutto estraneo alle questioni devolute alla Corte d'appello in sede di rinvio„ detta censura risulta proposta in questa sede per la prima volta, in violazione del carattere vincolato del giudizio di rinvio. 1.1. Neppure coglie nel segno la deduzione con la quale la difesa ricorrente, con la memoria di replica, ha sottolineato come la Corte di appello avrebbe potuto ben rilevare d'ufficio la violazione di legge, nell'esercizio del potere di corretta qualificazione del fatto. Invero, ai fini della operatività del principio di specialità, occorre accertare che si tratti proprio del medesimo fatto, verifica che impinge necessariamente nel fatto. Le Sezioni Unite 'La Marca' - che hanno affermato che i reati di detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di un'arma clandestina - in virtù dell'operatività del principio di specialità - non possono concorrere, rispettivamente, con i reati di detenzione e porto illegale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, della medesima arma comune da sparo - hanno precisato, in motivazione, che l'operatività del principio di specialità presuppone l'unità naturalistica del fatto, da accertarsi nel giudizio di merito, con la conseguenza che resta impregiudicata la possibilità del concorso tra i suddetti reati, qualora l'agente ponga in essere una pluralità di condotte nell'ambito di una progressione criminosa, nella quale, alla detenzione o al porto illegale di un'arma comune da sparo, segua, in un secondo momento, la fisica alterazione dell'arma medesima (Sez. U, n. 41588 del 22/06/2017 Ud. (dep. 12/09/2017 ) Rv. 270902). La mancata deduzione della questione dell'assorbimento dell'un delitto nell'altro, ne preclude l'esame in questa sede. 1.2. Neppure ha pregio evocare il principio di correlazione tra contestazione e sentenza nella lettura data dalla sentenza Drassich della Corte Edu, trattandosi, anche sotto tale profilo, di questione mai prospettata nel giudizio di merito ( Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012 (dep. 2013) Rv. 256631), oltre al fatto che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio non si 3 esaurisce nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vedendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051; Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205619), non potendosi dubitare del fatto che l'imputato ha acquisito consapevolezza della contestazione fin dal rinvio a giudizio. 2. Manifestamente infondato il secondo motivo. 2.1. La sentenza rescindente ha rimesso alla Corte d'appello di rivalutare in sede di rinvio il trattamento sanzionatorio applicato all'imputato, e in particolare osservando che la pena base di 10 anni per il reato più grave era stata applicata con uno "scostamento di anni tre privo di adeguata motivazione in replica alle considerazioni difensive soprattutto sul punto della ritenuta inutilità della confessione, atteso che (...) tale elemento ha consentito una oggettiva semplificazione ricostruttiva". 2.2. La Corte d'appello si è attenuta al mandato rescindente, dal momento che ha rivalutato il trattamento sanzionatorio, riducendo di un anno e mezzo la precedente commisurazione della pena, peraltro, con adeguata argomentazione in merito alla gravità del fatto, per giustificare il discostamento dal minimo edittale. Ha, infatti, ritenuto che l'imputato meritasse un trattamento sanzionatorio superiore al minimo edittale in ragione del suo ruolo di esecutore materiale del grave fatto di sangue e dell'iniziativa criminosa a lui stesso riconducibile;
ha poi valorizzato l'utilità della sua confessione ai fini del ritrovamento dell'arma adoperata per il delitto, per giustificare un ridimensionamento sia della pena base (fissata in anni 8 e sei mesi), sia degli aumenti per la continuazione con gli altri reati in contestazione. 2.3. La Corte di appello ha esibito un ragionamento, in sede di quantificazione della pena, immune da vizi logici, e comunque contenuto nel solco tracciato dal dictum del Giudice di legittimità, apparendo più che ragionevole la valutazione compiuta dai giudici, che hanno soppesato gli elementi individuati dalla sentenza rescindente, tenendo conto, per un verso, dell'utilità ricostruttiva della confessione, e, dall'altro rimarcando come le gravi condotte tenute dall'imputato siano espressione della sua oggettiva pericolosità, della non occasionalità del fatto e del suo inserimento in pericolosi contesti criminali. La valutazione della Corte di appello appare, dunque, coerente con il consolidato canone giurisprudenziale secondo cui la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Rv, 271243). 4 3.Giova, infine, ricordare che l'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione per motivi che non riguardano l'affermazione di responsabilità dell'imputato determina il passaggio in giudicato della sentenza sul punto e conseguentemente comporta che nel successivo giudizio di rinvio non decorrono ulteriormente i termini di prescrizione. (Sez. 5 n. 51098 del 19/09/2019, Rv. 278050).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, addì 25 marzo 2024 Il Consigliere estensore