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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/11/2025, n. 836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 836 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
SI PRENOTI
A DEBITO
(artt. 146 d.p.r. 115/2002
59 d.p.r.131/1986)
Repubblica italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Milano Sezione II civile
Il Tribunale di Milano, sezione seconda civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori Dott. Laura De Simone Presidente Dott. Luisa Vasile Giudice rel.est. Dott. Sergio Rossetti Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento per apertura di liquidazione giudiziale R.G. 1235/2025 Pre-Liquidazione Giudiziale promosso su istanza IN PROPRIO depositata in data 1-10-25 DA (C.F. e P.I. , con sede legale in Milano, Via Rossini 1, in persona Parte_1 P.IVA_1 Consiglier nata a [...] il [...] (C.F. Parte_2
rappresentata e difesa, giusta procura allegata al presente atto, C.F._1 urri (C.F. ) del Foro di Milano, procura in atti CodiceFiscale_2
***** Il Tribunale esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato;
rilevato in fatto che:
• con ricorso in data 1-10-2025 parte ricorrente in epigrafe ha chiesto IN PRORPIO l'apertura della liquidazione giudiziale dell'impresa Parte_1
• la debitrice è stata convocata all'udienza del 29-10-2025 al fine di verificare la ricorrenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale;
• la debitrice è comparsa, in persona del consigliere unico e l.r. assistita da difensore;
hanno insistito nell'apertura della liquidazione giudiziale depositando la documentazione in loro possesso;
ritenuto che
sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale e in particolare che:
• Sussiste, in primo luogo, la competenza di questo tribunale, dal momento che la sede legale/COMI dell'impresa è situata in Milano via G.Rossini 1 e non ricorrono elementi per localizzare una eventuale sede diversa;
• Relativamente ai parametri previsti dall'art. 121 codice della crisi, dalla documentazione in atti si evince l'intervenuto superamento delle cd. soglie di cui all'art. 2 lett. d) codice della crisi: è sufficiente evidenziare che il debito scaduto risulta costituito da €.422.448,47 per cartelle e avvisi pagamenti di , oltre agli ulteriori importi da debiti come da informativa acquisita e da CP_1 CP_2 debiti attest informativa pure acquisita. li debiti, inoltre, a mente delle CP_2 dichiarazioni rese a verbale d'udienza andrebbero aggiunti anche quelli verso i dipendenti che sono in corso di licenziamento. Nulla è specificato, invece, quanto all'avvenuto pagamento del locatore (cui comunque i locali risulterebbero restituiti) non potendosi comunque escludere la ricorrenza anche di tale debito. TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE II CIVILE
• Ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, ultimo comma, codice della crisi dal momento che i debiti scaduti sono di importo ampiamente superiore a 30.000 euro.
• Quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato in diritto che lo stato d'insolvenza del debitore, quale presupposto ex art. 121 codice della crisi per l'apertura della dichiarazione giudiziale, è definito dall'art. 2 co. 1 lett. b) codice della crisi quale lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
• È da ritenersi che, nella specie, ricorra una situazione di insolvenza dell'impresa, desumibile: a) dalle stesse dichiarazioni confessorie contenute nel ricorso sulle cause della crisi); b) dalla pluralità di debiti non soddisfatti e dall'elevato importo del debito erariale (422.448,47). Ritiene, pertanto, il Collegio che debba emettersi sentenza dichiarativa di liquidazione giudiziale. L'individuazione del Curatore, nominato ex art.125 CCII, avviene nel rispetto dei criteri di cui agli artt.356 e 358 CCII.
P.Q.M.
1) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di [C.F. Parte_1
], con sede legale in MILANO via G.Rossini 1, quale procedura principale di P.IVA_1 sensi dell'art. 3, comma 1, Regolamento UE 848 del 2015;
2) NOMINA Giudice Delegato la dott. Luisa Vasile;
3) NOMINA Curatore dott. Persona_1 C.F._3
4) ORDINA al debitore, ove non vi abbia già provveduto, di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art.2215bis cc, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art.39 CCII;
5) FISSA per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo la data del 4-3-2026 ore 11:00 , innanzi al Giudice Delegato dott. Luisa Vasile, stanza 34 piano II Palazzo di Giustizia, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
6) ASSEGNA ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata, per la presentazione delle domande di insinuazione a norma dell'art.201 CCII;
7) ORDINA al curatore di effettuare le comunicazioni di cui all'art.200 CCII;
8) AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt.155 quater,155 quinquies e 155 sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
9) ORDINA al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del debitore (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, ai sensi dell'art.193 CCII;
f) ORDINA al curatore, ai sensi dell'art. 195 CCII, di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei
Pagina nr. 2 TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE II CIVILE
sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
per i beni e le cose per i quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art.758 cpc;
g) INVITA il curatore fallimentare, entro DUE giorni successivi alla comunicazione della sua nomina, a far pervenire in cancelleria la propria accettazione, ex art.126 CC, con avviso che, ove non osservato questo obbligo, il Tribunale provvederà d'urgenza alla nomina di altro curatore;
h) ORDINA ai sensi dell'art. 49 co.4 CCII che la presente sentenza sia pubblicata e comunicata ai sensi dell'art.45 CCII in copia integrale al debitore, ai richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale e al pubblico ministero;
i) DISPONE la trasmissione ai sensi degli artt.45 e 49 CCII all'ufficio del registro delle imprese ove il debitore ha sede legale e, se difforme da quella effettiva, anche all'Ufficio del Registro delle imprese della sede effettiva per l'annotazione. Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 06/11/2025. Il giudice rel.est. Dott.Luisa Vasile
Il Presidente Dott. Laura De Simone
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A DEBITO
(artt. 146 d.p.r. 115/2002
59 d.p.r.131/1986)
Repubblica italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Milano Sezione II civile
Il Tribunale di Milano, sezione seconda civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori Dott. Laura De Simone Presidente Dott. Luisa Vasile Giudice rel.est. Dott. Sergio Rossetti Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento per apertura di liquidazione giudiziale R.G. 1235/2025 Pre-Liquidazione Giudiziale promosso su istanza IN PROPRIO depositata in data 1-10-25 DA (C.F. e P.I. , con sede legale in Milano, Via Rossini 1, in persona Parte_1 P.IVA_1 Consiglier nata a [...] il [...] (C.F. Parte_2
rappresentata e difesa, giusta procura allegata al presente atto, C.F._1 urri (C.F. ) del Foro di Milano, procura in atti CodiceFiscale_2
***** Il Tribunale esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato;
rilevato in fatto che:
• con ricorso in data 1-10-2025 parte ricorrente in epigrafe ha chiesto IN PRORPIO l'apertura della liquidazione giudiziale dell'impresa Parte_1
• la debitrice è stata convocata all'udienza del 29-10-2025 al fine di verificare la ricorrenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale;
• la debitrice è comparsa, in persona del consigliere unico e l.r. assistita da difensore;
hanno insistito nell'apertura della liquidazione giudiziale depositando la documentazione in loro possesso;
ritenuto che
sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale e in particolare che:
• Sussiste, in primo luogo, la competenza di questo tribunale, dal momento che la sede legale/COMI dell'impresa è situata in Milano via G.Rossini 1 e non ricorrono elementi per localizzare una eventuale sede diversa;
• Relativamente ai parametri previsti dall'art. 121 codice della crisi, dalla documentazione in atti si evince l'intervenuto superamento delle cd. soglie di cui all'art. 2 lett. d) codice della crisi: è sufficiente evidenziare che il debito scaduto risulta costituito da €.422.448,47 per cartelle e avvisi pagamenti di , oltre agli ulteriori importi da debiti come da informativa acquisita e da CP_1 CP_2 debiti attest informativa pure acquisita. li debiti, inoltre, a mente delle CP_2 dichiarazioni rese a verbale d'udienza andrebbero aggiunti anche quelli verso i dipendenti che sono in corso di licenziamento. Nulla è specificato, invece, quanto all'avvenuto pagamento del locatore (cui comunque i locali risulterebbero restituiti) non potendosi comunque escludere la ricorrenza anche di tale debito. TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE II CIVILE
• Ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, ultimo comma, codice della crisi dal momento che i debiti scaduti sono di importo ampiamente superiore a 30.000 euro.
• Quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato in diritto che lo stato d'insolvenza del debitore, quale presupposto ex art. 121 codice della crisi per l'apertura della dichiarazione giudiziale, è definito dall'art. 2 co. 1 lett. b) codice della crisi quale lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
• È da ritenersi che, nella specie, ricorra una situazione di insolvenza dell'impresa, desumibile: a) dalle stesse dichiarazioni confessorie contenute nel ricorso sulle cause della crisi); b) dalla pluralità di debiti non soddisfatti e dall'elevato importo del debito erariale (422.448,47). Ritiene, pertanto, il Collegio che debba emettersi sentenza dichiarativa di liquidazione giudiziale. L'individuazione del Curatore, nominato ex art.125 CCII, avviene nel rispetto dei criteri di cui agli artt.356 e 358 CCII.
P.Q.M.
1) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di [C.F. Parte_1
], con sede legale in MILANO via G.Rossini 1, quale procedura principale di P.IVA_1 sensi dell'art. 3, comma 1, Regolamento UE 848 del 2015;
2) NOMINA Giudice Delegato la dott. Luisa Vasile;
3) NOMINA Curatore dott. Persona_1 C.F._3
4) ORDINA al debitore, ove non vi abbia già provveduto, di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art.2215bis cc, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art.39 CCII;
5) FISSA per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo la data del 4-3-2026 ore 11:00 , innanzi al Giudice Delegato dott. Luisa Vasile, stanza 34 piano II Palazzo di Giustizia, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
6) ASSEGNA ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata, per la presentazione delle domande di insinuazione a norma dell'art.201 CCII;
7) ORDINA al curatore di effettuare le comunicazioni di cui all'art.200 CCII;
8) AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt.155 quater,155 quinquies e 155 sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
9) ORDINA al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del debitore (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, ai sensi dell'art.193 CCII;
f) ORDINA al curatore, ai sensi dell'art. 195 CCII, di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei
Pagina nr. 2 TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE II CIVILE
sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
per i beni e le cose per i quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art.758 cpc;
g) INVITA il curatore fallimentare, entro DUE giorni successivi alla comunicazione della sua nomina, a far pervenire in cancelleria la propria accettazione, ex art.126 CC, con avviso che, ove non osservato questo obbligo, il Tribunale provvederà d'urgenza alla nomina di altro curatore;
h) ORDINA ai sensi dell'art. 49 co.4 CCII che la presente sentenza sia pubblicata e comunicata ai sensi dell'art.45 CCII in copia integrale al debitore, ai richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale e al pubblico ministero;
i) DISPONE la trasmissione ai sensi degli artt.45 e 49 CCII all'ufficio del registro delle imprese ove il debitore ha sede legale e, se difforme da quella effettiva, anche all'Ufficio del Registro delle imprese della sede effettiva per l'annotazione. Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 06/11/2025. Il giudice rel.est. Dott.Luisa Vasile
Il Presidente Dott. Laura De Simone
Pagina nr. 3