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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 04/12/2025, n. 509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 509 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Alessandra CONTESTABILE, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 405/2023 promossa da (P. Iva in persona del legale rappresentante pro tempore, con Parte_1 P.IVA_1 sede in Bari alla via Lindemann 5/3, 5/4, rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Silella ATTRICE OPPONENTE contro (c.f. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, con CP_1 P.IVA_2 sede in Roma via Sestio Calvino n. 214 rappresentata e difesa dall'Avv. Alfredo Retico CONVENUTA OPPOSTA Oggetto: Opposizione avverso decreto ingiuntivo n. 91/2023 emesso dal Tribunale di Avezzano in data 31.01.2023, notificato in pari data. CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 24.07.2025 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione La ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 91/2023 emesso Parte_1 dal Tribunale di Avezzano in data 31.01.2023 con cui le è stato ingiunto il pagamento in favore della della somma di euro 88.832,21 oltre interessi e spese. CP_1 L'attrice ha preliminarmente sollevato eccezione di incompetenza di questo Tribunale in favore del Tribunale di Bari, richiamando all'uopo, quanto stipulato tra le parti nell'accordo di partecipazione congiunta del 04.12.2017, in virtù del quale è stato poi stipulato il contratto di costituzione di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese (da ora RTI) ai fini dell'espletamento di una gara di appalto. Inoltre l'attrice sostiene che questo Tribunale è incompetente anche in forza di quanto previsto dall'art. 19 c.p.c. e di quanto previsto dall'art. 1182 cod. civ. Nel merito deduce l'attrice che il decreto ingiuntivo reca la somma di euro 68.209,48 inesigibile sino alla data del 17.02.2023 perché la ha consegnato solo in tale CP_1 data il richiesto. La ha comunque chiarito che il pagamento della CP_2 Parte_1 suddetta somma è avvenuto, sebbene dopo la notificazione del decreto ingiuntivo opposto. Assume altresì l'attrice opponente che la residua somma di euro 20.622,73 non sarebbe dovuta in ragione della ripartizione tra i soci della trattenuta operata dalla stazione appaltante a seguito del fallimento della Capital S.r.l. Costituita in giudizio, la convenuta ha contestato l'eccezione preliminare di incompetenza per territorio sostenendo che l'art. 7 dell'accordo di partecipazione del 04.12.2017 non deroga al foro in via esclusiva e che in ogni caso l'accordo di partecipazione costituisce un patto preliminare con il quale le parti si impegnano a partecipare ad una gara di appalto che una volta vinta si estingue ed è sostituito dal contratto di costituzione del RTI nel quale la deroga non è stata riprodotta. Nel merito la convenuta, dopo aver preso atto dell'avvenuto pagamento della somma di euro 68.209,48 a parziale deconto del debito ed aver chiarito che il proprio credito residuo ammonta ad euro 20.622,73, ha dedotto che detto importo è dovuto perché la Parte_1 era già in possesso del durc della in quanto le fatture emesse da quest'ultima CP_1 per la suddetta cifra risalgono ai mesi di febbraio e maggio 2022 e che la trattenuta operata dalla stazione appaltante per la parte relativa al socio fallito Capital S.r.l., non giustifica il mancato pagamento, in quanto si tratta di una trattenuta temporanea e non costituisce un ammanco. Ed ancora l'opposta ha contestato la misura percentuale di partecipazione nel RTI, che l'attrice ha indicato nel 5,74%, in quanto nel corso degli anni detta partecipazione si è ridotta avendo rinunciato ai servizi della Caserma di Sora e ad altri servizi. La causa di natura documentale è stata avviata alla decisione all'udienza del 24.07.2025 udienza in cui le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nei propri scritti. Va preliminarmente esaminata nuovamente l'eccezione di incompetenza per territorio che l'attrice ha tempestivamente sollevato nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e reiterato può volte nel corso del giudizio, eccezione su cui questo Tribunale si è già espresso con ordinanza numero cronologico 6798/2023 del 14.12.2023. L'opponente ha eccepito l'incompetenza per territorio del Tribunale di Avezzano in favore del Tribunale di Bari invocando, tra l'altro, l'applicazione dell'art. 7 dell'accordo di partecipazione del 4 dicembre 2017 e nelle note del 11.10.2023 ha dichiarato che il presunto credito vantato dalla si fonda, invece, sul contratto di costituzione CP_1 della RTI prodotto dalla stessa opponente come doc.
3. Ebbene il tenere letterale della disposizione contenuta nell'art. 7 dell'accordo di partecipazione, a parere di questo Giudice, non consente di affermare che le parti abbiano voluto derogare alla competenza ordinaria né di escludere la concorrenza degli altri fori previsti dalla legge. La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che le clausole dal tenore “per qualunque controversia è competente il Foro di…”, benché riportata in un contratto e debitamente approvata dalle parti, non è di per sé sufficiente a determinare una competenza esclusiva (Cass. Civ. ord. n. 25969/2021; Cass. Civ. sent. n. 21362/2020). Tale orientamento, al quale questo Giudice aderisce, è stato recentemente ribadito da Cass. Civ. Sez. VI con ordinanza n. 21725/2024 nella quale ha affermato che: “la clausola che designa un foro competente, per essere considerata un foro convenzionale esclusivo, deve contenere un'espressione di volontà chiara e inequivocabile, come l'uso dell'aggettivo
<>”. Pertanto in mancanza dell'indicazione del foro convenzionale come foro “esclusivo”, il Tribunale convenzionalmente individuato dalle parti si aggiunge ai fori previsti dalla legge, senza escluderli. Inoltre la pretesa creditoria dell'opposta trae origine dal contratto di costituzione della RTI del 01.01.2018, nel quale detta clausola non è stata riproposta. Secondo Cass. Civ. sent. n. 361/2023, la clausola di scelta del foro contenuta in un contratto precedente non si estende automaticamente a contratti successivi se non espressamente richiamata. Irrilevante è il fatto che il contratto di costituzione della RTI del 01.01.2018 è stato prodotto solo nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in quanto la proposizione dell'opposizione trasforma il procedimento monitorio in un giudizio a cognizione piena che segue pertanto le regole del giudizio ordinario nell'ambito del quale per risolvere un'eccezione e per dirimere la controversia, devono essere utilizzati tutti i documenti che vengono prodotti e, quindi, tanto quelli prodotti nella fase monitoria quanto quelli prodotti nella fase a cognizione piena. La giurisprudenza di legittimità è infatti costante nell'affermare che con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve decidere sulla fondatezza della pretesa e sulle eccezioni, comprese quelle di incompetenza, secondo le regole generali del processo civile (Cass. Civ. Sez. III sent. n. 1238/2019). Non convincono inoltre gli ulteriori argomenti difensivi che l'opponente ha posto a fondamento dell'eccezione di incompetenza per territorio.
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 2 di 5
L'opponente ritiene che la competenza sarebbe del Tribunale di Bari anche applicando l'art. 19 c.p.c. in quanto l'atto di costituzione del RTI stabilisce che: “le prestazioni saranno interamente fatturate alla mandataria. Quest'ultima provvederà alla liquidazione delle somme di competenza delle mandanti entro 7 giorni dal pagamento effettuato dall'Ente Committente ovvero entro 7 giorni dall'avvenuto incasso dell'anticipo delle fatture presso l'istituto di credito”. L'opponente, che ha sede a Bari, duce che il forum contractus e il forum destinatae solutionis sarebbe da individuare nel Tribunale di Bari in quanto, in deroga al principio generale sancito dall'art. 1182 c.c., secondo cui “l'obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza” difettando il necessario presupposto della liquidità e trattandosi, di obbligazioni solo chiedibili, dovrebbe trovare applicazione il principio sancito dell'art. 1182 comma 4 c.c., secondo il quale l'obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha alla scadenza della stessa. Ad avviso di questo Giudice nel caso di specie non trova applicazione lo spostamento della competenza del foro del creditore a quello del debitore perché trattandosi di adempimento di un'obbligazione pecuniaria, determinata o comunque determinabile secondo criteri oggettivi trova applicazione il criterio legale dettato dall'art. 1182 comma III c.c. Infatti nel contratto di appalto è individuata la quota di partecipazione in termine di perdite alla RTI dovute al fallimento di una delle società partecipanti e, quindi, l'obbligazione pecuniaria che doveva essere adempiuta dall'attrice opponente, sebbene non determinata, poteva essere certamente determinata sulla base di un criterio oggettivo. In sintesi, l'eccezione di incompetenza del Tribunale di Avezzano in favore del Tribunale di Bari è infondata sia laddove è stata proposta richiamando la volontà manifestata dalle parti all'art. 7 dell'accordo di partecipazione del 4 dicembre 2017, perché non esclusiva e perché il credito deriva dal successivo contratto di costituzione di RTI del 01 gennaio 2018, sia laddove è proposta fondandola sul forum destinatae solutionis perché al caso di specie trova applicazione il criterio legale dettato dall'art. 1182 comma III c.c. trattandosi di obbligazioni pecuniarie determinate o comunque determinabili sulla base di criteri oggettivi. Prima di passare ad esaminare il merito dell'opposizione va chiarito che questo Tribunale è chiamato a decidere in sulla fondatezza o meno dell'opposizione proposta, limitatamente al minor importo di euro 20.662,73 che l'opponente ha corrisposto all'opposta dopo che, con ordinanza del 11.12.2023, è stata autorizzata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo limitatamente a detto importo. Chiarito ciò l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 91/2023 proposta dalla Pt_1 è infondata anche nel merito.
[...] L'attrice opponente ha dedotto che l'importo di euro 20.662,73 non sarebbe dovuto in primo luogo perché la ha trasmesso il durc in una data successiva al deposito CP_1 del ricorso per decreto ingiuntivo ed in secondo luogo perché in data 06.05.2022 è fallita la Capital S.r.l. ed in conseguenza del fallimento l'appaltante ha operato una trattenuta di € 596.879,17. Gli argomenti prospettati dall'attrice non giustificano il mancato pagamento dell'importo di euro 20.662,73 del quale dunque la va riconosciuta creditrice. CP_1 È provato per tabulas che la pretesa creditoria della convenuta opposta si fonda sull'emissione di fatture risalenti ai mesi di febbraio e maggio 2022, e cioè quando la era in possesso del durc e quando detto documento, avendo validità di 120 Parte_1 giorni dalla sua emissione, non era scaduto. Tale circostanza oltre a risultare per tabulas non è stata contestata dalla Parte_1 È provato inoltre che l'opposta, prima di ricorrere giudizialmente per il recupero del credito, ha intimato il pagamento delle somme ad ella dovuta con lettera del 18.08.2022 e con lettera del 08.11.2022 e, dunque, quando il durc era valido e l'obbligazione di
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pagamento da parte della poteva essere tempestivamente adempiuta senza la Parte_1 necessità di richiedere un nuovo durc. Risulta altresì per tabulas che l'opponente ha richiesto all'opposta l'invio di un nuovo durc solo in data 17.02.2023, dopo l'emissione e la notifica del decreto ingiuntivo opposto. Da ciò deve concludersi che l'opposta, tanto al momento del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, quanto all'emissione e successiva notificazione del decreto opposto, possedeva un durc valido e non scaduto. Inoltre l'opponente non ha provato di aver richiesto alla un nuovo durc prima CP_1 della notifica del decreto ingiuntivo opposto (Trib. di Siracusa sent. n. 1123/2021). Neppure l'argomento relativo alla ripartizione tra i soci della trattenuta operata per la parte spettante al socio fallito Capital S.r.l. giustifica il mancato pagamento del minor importo di
€ 20.662,73 in favore della CP_1 L'art 3 dell'atto costitutivo del RTI del 01.01.2018, prevede che “le prestazioni saranno interamente fatturate dalla mandataria, che provvederà alla liquidazione delle somme di competenza dei mandanti entro 7 giorni dal pagamento effettuato dall'Ente committente ovvero entro 7 giorni dall'avvenuto incasso dell'anticipo fatture presso istituto di credito”. Ne consegue che la mandataria ( è tenuta a liquidare le mandanti anche in caso Parte_1 di mancato o ritardato pagamento da parte dell'ente committente. La giurisprudenza di legittimità, al riguardo, è costante nell'affermare che: “la mandataria di un RTI resta obbligata a trasferire alle mandanti le somme di loro spettanza, anche se il pagamento da parte della stazione appaltante è sospeso, salvo che il credito sia stato definitivamente negato” (Cass. Civ. Sez. I sent. n. 16768/2021). Inoltre secondo Cass. Civ. Sez. I ord. n. 16107/2024 il diritto del mandatario al compenso e alle spese non deriva dalla mera allegazione del contratto, ma dall'effettiva esecuzione del mandato e, dunque, la sospensione del pagamento da parte del committente non incide sugli obblighi interni tra mandatario e mandante. Il principio affermato dalla Suprema Consulta, che questo Giudice ritiene di dover condividere, impone di affermare che la era comunque tenuta a corrispondere Parte_1 le somme dovute alle mandanti (tra cui quindi anche alla , in quanto la CP_1 trattenuta operata dalla committente per la quota del socio fallito Capital S.r.l. aveva carattere meramente temporaneo e non costituiva un definitivo diniego del credito e del relativo pagamento. L'opposizione è altresì infondata anche con riferimento all'individuazione della misura percentuale di partecipazione alla RTI da parte della CP_1 L'attrice ha indicato tale quota di partecipazione nel 5,74% ma in realtà è provato che la ha ridotto negli anni la quota di partecipazione rinunciando ad alcuni servizi, CP_1 tra cui quello presso la Casema di Sora, ove dal 01.05.2021 è subentrata la CP_3 Tale circostanza oltre a risultare per tabulas non è stata contestata dall'opponente e, dunque, ad avviso di questo Giudice, applicando il principio sancito dall'art. 115 c.p.c., essa deve ritenersi provata. Per effetto della riduzione della partecipazione della alla RTI l'importo di € CP_1 34.260,86, che la ritiene di dover trattenere, è evidentemente errato. Parte_1 In considerazione degli argomenti trattati, l'opposizione proposta dalla deve Parte_1 essere rigettata e, di conseguenza, il decreto ingiuntivo n. 91/2023 emesso dal Tribunale di Avezzano in data 31.01.2023 deve essere confermato. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 applicando i valori medi in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia (da € 5.200,01 a € 26.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, definitivamente pronunciando sull'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 91/2023 proposta da (P. Iva in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede in Bari alla via Lindemann 5/3,58/4 nei confronti di CP_1
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CP_ (c.f. in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma via P.IVA_2 Sestio Calvino n. 214 così decide:
- rigetta l'eccezione di incompetenza per territorio;
- rigetta l'opposizione proposta da (P. Iva in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore;
- conferma il decreto ingiuntivo n. 91/2023 emesso dal Tribunale di Avezzano il 31.01.2023;
- condanna parte attrice opponente al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta opposta che si liquidano in complessivi € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15% CPA ed IVA (se dovuta)
Avezzano, li 4.12.2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra CONTESTABILE
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Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Alessandra CONTESTABILE, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 405/2023 promossa da (P. Iva in persona del legale rappresentante pro tempore, con Parte_1 P.IVA_1 sede in Bari alla via Lindemann 5/3, 5/4, rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Silella ATTRICE OPPONENTE contro (c.f. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, con CP_1 P.IVA_2 sede in Roma via Sestio Calvino n. 214 rappresentata e difesa dall'Avv. Alfredo Retico CONVENUTA OPPOSTA Oggetto: Opposizione avverso decreto ingiuntivo n. 91/2023 emesso dal Tribunale di Avezzano in data 31.01.2023, notificato in pari data. CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 24.07.2025 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione La ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 91/2023 emesso Parte_1 dal Tribunale di Avezzano in data 31.01.2023 con cui le è stato ingiunto il pagamento in favore della della somma di euro 88.832,21 oltre interessi e spese. CP_1 L'attrice ha preliminarmente sollevato eccezione di incompetenza di questo Tribunale in favore del Tribunale di Bari, richiamando all'uopo, quanto stipulato tra le parti nell'accordo di partecipazione congiunta del 04.12.2017, in virtù del quale è stato poi stipulato il contratto di costituzione di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese (da ora RTI) ai fini dell'espletamento di una gara di appalto. Inoltre l'attrice sostiene che questo Tribunale è incompetente anche in forza di quanto previsto dall'art. 19 c.p.c. e di quanto previsto dall'art. 1182 cod. civ. Nel merito deduce l'attrice che il decreto ingiuntivo reca la somma di euro 68.209,48 inesigibile sino alla data del 17.02.2023 perché la ha consegnato solo in tale CP_1 data il richiesto. La ha comunque chiarito che il pagamento della CP_2 Parte_1 suddetta somma è avvenuto, sebbene dopo la notificazione del decreto ingiuntivo opposto. Assume altresì l'attrice opponente che la residua somma di euro 20.622,73 non sarebbe dovuta in ragione della ripartizione tra i soci della trattenuta operata dalla stazione appaltante a seguito del fallimento della Capital S.r.l. Costituita in giudizio, la convenuta ha contestato l'eccezione preliminare di incompetenza per territorio sostenendo che l'art. 7 dell'accordo di partecipazione del 04.12.2017 non deroga al foro in via esclusiva e che in ogni caso l'accordo di partecipazione costituisce un patto preliminare con il quale le parti si impegnano a partecipare ad una gara di appalto che una volta vinta si estingue ed è sostituito dal contratto di costituzione del RTI nel quale la deroga non è stata riprodotta. Nel merito la convenuta, dopo aver preso atto dell'avvenuto pagamento della somma di euro 68.209,48 a parziale deconto del debito ed aver chiarito che il proprio credito residuo ammonta ad euro 20.622,73, ha dedotto che detto importo è dovuto perché la Parte_1 era già in possesso del durc della in quanto le fatture emesse da quest'ultima CP_1 per la suddetta cifra risalgono ai mesi di febbraio e maggio 2022 e che la trattenuta operata dalla stazione appaltante per la parte relativa al socio fallito Capital S.r.l., non giustifica il mancato pagamento, in quanto si tratta di una trattenuta temporanea e non costituisce un ammanco. Ed ancora l'opposta ha contestato la misura percentuale di partecipazione nel RTI, che l'attrice ha indicato nel 5,74%, in quanto nel corso degli anni detta partecipazione si è ridotta avendo rinunciato ai servizi della Caserma di Sora e ad altri servizi. La causa di natura documentale è stata avviata alla decisione all'udienza del 24.07.2025 udienza in cui le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nei propri scritti. Va preliminarmente esaminata nuovamente l'eccezione di incompetenza per territorio che l'attrice ha tempestivamente sollevato nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e reiterato può volte nel corso del giudizio, eccezione su cui questo Tribunale si è già espresso con ordinanza numero cronologico 6798/2023 del 14.12.2023. L'opponente ha eccepito l'incompetenza per territorio del Tribunale di Avezzano in favore del Tribunale di Bari invocando, tra l'altro, l'applicazione dell'art. 7 dell'accordo di partecipazione del 4 dicembre 2017 e nelle note del 11.10.2023 ha dichiarato che il presunto credito vantato dalla si fonda, invece, sul contratto di costituzione CP_1 della RTI prodotto dalla stessa opponente come doc.
3. Ebbene il tenere letterale della disposizione contenuta nell'art. 7 dell'accordo di partecipazione, a parere di questo Giudice, non consente di affermare che le parti abbiano voluto derogare alla competenza ordinaria né di escludere la concorrenza degli altri fori previsti dalla legge. La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che le clausole dal tenore “per qualunque controversia è competente il Foro di…”, benché riportata in un contratto e debitamente approvata dalle parti, non è di per sé sufficiente a determinare una competenza esclusiva (Cass. Civ. ord. n. 25969/2021; Cass. Civ. sent. n. 21362/2020). Tale orientamento, al quale questo Giudice aderisce, è stato recentemente ribadito da Cass. Civ. Sez. VI con ordinanza n. 21725/2024 nella quale ha affermato che: “la clausola che designa un foro competente, per essere considerata un foro convenzionale esclusivo, deve contenere un'espressione di volontà chiara e inequivocabile, come l'uso dell'aggettivo
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Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 2 di 5
L'opponente ritiene che la competenza sarebbe del Tribunale di Bari anche applicando l'art. 19 c.p.c. in quanto l'atto di costituzione del RTI stabilisce che: “le prestazioni saranno interamente fatturate alla mandataria. Quest'ultima provvederà alla liquidazione delle somme di competenza delle mandanti entro 7 giorni dal pagamento effettuato dall'Ente Committente ovvero entro 7 giorni dall'avvenuto incasso dell'anticipo delle fatture presso l'istituto di credito”. L'opponente, che ha sede a Bari, duce che il forum contractus e il forum destinatae solutionis sarebbe da individuare nel Tribunale di Bari in quanto, in deroga al principio generale sancito dall'art. 1182 c.c., secondo cui “l'obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza” difettando il necessario presupposto della liquidità e trattandosi, di obbligazioni solo chiedibili, dovrebbe trovare applicazione il principio sancito dell'art. 1182 comma 4 c.c., secondo il quale l'obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha alla scadenza della stessa. Ad avviso di questo Giudice nel caso di specie non trova applicazione lo spostamento della competenza del foro del creditore a quello del debitore perché trattandosi di adempimento di un'obbligazione pecuniaria, determinata o comunque determinabile secondo criteri oggettivi trova applicazione il criterio legale dettato dall'art. 1182 comma III c.c. Infatti nel contratto di appalto è individuata la quota di partecipazione in termine di perdite alla RTI dovute al fallimento di una delle società partecipanti e, quindi, l'obbligazione pecuniaria che doveva essere adempiuta dall'attrice opponente, sebbene non determinata, poteva essere certamente determinata sulla base di un criterio oggettivo. In sintesi, l'eccezione di incompetenza del Tribunale di Avezzano in favore del Tribunale di Bari è infondata sia laddove è stata proposta richiamando la volontà manifestata dalle parti all'art. 7 dell'accordo di partecipazione del 4 dicembre 2017, perché non esclusiva e perché il credito deriva dal successivo contratto di costituzione di RTI del 01 gennaio 2018, sia laddove è proposta fondandola sul forum destinatae solutionis perché al caso di specie trova applicazione il criterio legale dettato dall'art. 1182 comma III c.c. trattandosi di obbligazioni pecuniarie determinate o comunque determinabili sulla base di criteri oggettivi. Prima di passare ad esaminare il merito dell'opposizione va chiarito che questo Tribunale è chiamato a decidere in sulla fondatezza o meno dell'opposizione proposta, limitatamente al minor importo di euro 20.662,73 che l'opponente ha corrisposto all'opposta dopo che, con ordinanza del 11.12.2023, è stata autorizzata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo limitatamente a detto importo. Chiarito ciò l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 91/2023 proposta dalla Pt_1 è infondata anche nel merito.
[...] L'attrice opponente ha dedotto che l'importo di euro 20.662,73 non sarebbe dovuto in primo luogo perché la ha trasmesso il durc in una data successiva al deposito CP_1 del ricorso per decreto ingiuntivo ed in secondo luogo perché in data 06.05.2022 è fallita la Capital S.r.l. ed in conseguenza del fallimento l'appaltante ha operato una trattenuta di € 596.879,17. Gli argomenti prospettati dall'attrice non giustificano il mancato pagamento dell'importo di euro 20.662,73 del quale dunque la va riconosciuta creditrice. CP_1 È provato per tabulas che la pretesa creditoria della convenuta opposta si fonda sull'emissione di fatture risalenti ai mesi di febbraio e maggio 2022, e cioè quando la era in possesso del durc e quando detto documento, avendo validità di 120 Parte_1 giorni dalla sua emissione, non era scaduto. Tale circostanza oltre a risultare per tabulas non è stata contestata dalla Parte_1 È provato inoltre che l'opposta, prima di ricorrere giudizialmente per il recupero del credito, ha intimato il pagamento delle somme ad ella dovuta con lettera del 18.08.2022 e con lettera del 08.11.2022 e, dunque, quando il durc era valido e l'obbligazione di
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 3 di 5
pagamento da parte della poteva essere tempestivamente adempiuta senza la Parte_1 necessità di richiedere un nuovo durc. Risulta altresì per tabulas che l'opponente ha richiesto all'opposta l'invio di un nuovo durc solo in data 17.02.2023, dopo l'emissione e la notifica del decreto ingiuntivo opposto. Da ciò deve concludersi che l'opposta, tanto al momento del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, quanto all'emissione e successiva notificazione del decreto opposto, possedeva un durc valido e non scaduto. Inoltre l'opponente non ha provato di aver richiesto alla un nuovo durc prima CP_1 della notifica del decreto ingiuntivo opposto (Trib. di Siracusa sent. n. 1123/2021). Neppure l'argomento relativo alla ripartizione tra i soci della trattenuta operata per la parte spettante al socio fallito Capital S.r.l. giustifica il mancato pagamento del minor importo di
€ 20.662,73 in favore della CP_1 L'art 3 dell'atto costitutivo del RTI del 01.01.2018, prevede che “le prestazioni saranno interamente fatturate dalla mandataria, che provvederà alla liquidazione delle somme di competenza dei mandanti entro 7 giorni dal pagamento effettuato dall'Ente committente ovvero entro 7 giorni dall'avvenuto incasso dell'anticipo fatture presso istituto di credito”. Ne consegue che la mandataria ( è tenuta a liquidare le mandanti anche in caso Parte_1 di mancato o ritardato pagamento da parte dell'ente committente. La giurisprudenza di legittimità, al riguardo, è costante nell'affermare che: “la mandataria di un RTI resta obbligata a trasferire alle mandanti le somme di loro spettanza, anche se il pagamento da parte della stazione appaltante è sospeso, salvo che il credito sia stato definitivamente negato” (Cass. Civ. Sez. I sent. n. 16768/2021). Inoltre secondo Cass. Civ. Sez. I ord. n. 16107/2024 il diritto del mandatario al compenso e alle spese non deriva dalla mera allegazione del contratto, ma dall'effettiva esecuzione del mandato e, dunque, la sospensione del pagamento da parte del committente non incide sugli obblighi interni tra mandatario e mandante. Il principio affermato dalla Suprema Consulta, che questo Giudice ritiene di dover condividere, impone di affermare che la era comunque tenuta a corrispondere Parte_1 le somme dovute alle mandanti (tra cui quindi anche alla , in quanto la CP_1 trattenuta operata dalla committente per la quota del socio fallito Capital S.r.l. aveva carattere meramente temporaneo e non costituiva un definitivo diniego del credito e del relativo pagamento. L'opposizione è altresì infondata anche con riferimento all'individuazione della misura percentuale di partecipazione alla RTI da parte della CP_1 L'attrice ha indicato tale quota di partecipazione nel 5,74% ma in realtà è provato che la ha ridotto negli anni la quota di partecipazione rinunciando ad alcuni servizi, CP_1 tra cui quello presso la Casema di Sora, ove dal 01.05.2021 è subentrata la CP_3 Tale circostanza oltre a risultare per tabulas non è stata contestata dall'opponente e, dunque, ad avviso di questo Giudice, applicando il principio sancito dall'art. 115 c.p.c., essa deve ritenersi provata. Per effetto della riduzione della partecipazione della alla RTI l'importo di € CP_1 34.260,86, che la ritiene di dover trattenere, è evidentemente errato. Parte_1 In considerazione degli argomenti trattati, l'opposizione proposta dalla deve Parte_1 essere rigettata e, di conseguenza, il decreto ingiuntivo n. 91/2023 emesso dal Tribunale di Avezzano in data 31.01.2023 deve essere confermato. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 applicando i valori medi in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia (da € 5.200,01 a € 26.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, definitivamente pronunciando sull'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 91/2023 proposta da (P. Iva in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede in Bari alla via Lindemann 5/3,58/4 nei confronti di CP_1
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CP_ (c.f. in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma via P.IVA_2 Sestio Calvino n. 214 così decide:
- rigetta l'eccezione di incompetenza per territorio;
- rigetta l'opposizione proposta da (P. Iva in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore;
- conferma il decreto ingiuntivo n. 91/2023 emesso dal Tribunale di Avezzano il 31.01.2023;
- condanna parte attrice opponente al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta opposta che si liquidano in complessivi € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15% CPA ed IVA (se dovuta)
Avezzano, li 4.12.2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra CONTESTABILE
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