Art. 12. (Riparto dell'onere contributivo)
A decorrere dal 1 gennaio 1965, il contributo complessivamente dovuto al Fondo e' ripartito come segue:
a) fino al 18 per cento, per tre quarti e' posto a carico dei datori di lavoro e per un quarto a carico dei lavoratori;
b) per la parte eccedente il 18 per cento, per due terzi e' posto a carico dei datori di lavoro e per un terzo a carico dei lavoratori.
Con effetto a partire dal 1 gennaio 1965, sono abrogate le norme relative alla ripartizione del contributo tra datori di lavoro e lavoratori, contenute nell' articolo 8, primo comma, della legge 4 dicembre 1956, n. 1450 , nonche' nell'articolo 3, ultimo comma, della legge 11 dicembre 1962, n. 1790 .
A decorrere dal 1 gennaio 1965, il contributo complessivamente dovuto al Fondo e' ripartito come segue:
a) fino al 18 per cento, per tre quarti e' posto a carico dei datori di lavoro e per un quarto a carico dei lavoratori;
b) per la parte eccedente il 18 per cento, per due terzi e' posto a carico dei datori di lavoro e per un terzo a carico dei lavoratori.
Con effetto a partire dal 1 gennaio 1965, sono abrogate le norme relative alla ripartizione del contributo tra datori di lavoro e lavoratori, contenute nell' articolo 8, primo comma, della legge 4 dicembre 1956, n. 1450 , nonche' nell'articolo 3, ultimo comma, della legge 11 dicembre 1962, n. 1790 .