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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XX, sentenza 04/02/2026, n. 1783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1783 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1783/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
D'AMORE ASSUNTA, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19171/2025 depositato il 11/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via G Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROCESSO VERBALE DI CONSTATAZIONE n. 07180202500020576000 IRPEF-ALTRO
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via G Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. .TELTELM000059 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TELTELM000153 IRPEF-ALTRO 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1823/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da atti di causa
Resistente: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 07180202500020576/000, notificata in data 26/08/2025, relativamente ai seguenti atti: avviso di accertamento n. TELTELM000059 avente ad oggetto IRPEF, oltre maggiorazioni, sanzioni ed interessi per l'anno di imposta 2013; avviso di accertamento n. TELTELM000153 avente ad oggetto IRPEF, oltre maggiorazioni, sanzioni ed interessi per l'anno di imposta 2014 e ne eccepisce la nullità in quanto gli atti posti a fondamento non le sono mai stati notificati, nonché la nullita' dell'atto notificato attesa la genericita', la mancata prova in ordine agli atti presupposti, la prescrizione dei tributi e delle sanzioni richieste e il difetto di motivazione del calcolo degli interessi richiesti.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate DPII che assume di aver notificato gli atti sottesi alla comunicazione preventiva di fermo nei seguenti termini: avviso di accertamento n. TELTELM000059 notificato il 26/2/2018
e avviso di accertamento n. TELTELM000153 notificato il 26/2/2018 per cui il credito vantato dall'Ufficio, trascorsi i termini di impugnazione stabiliti dall'art. 21 co.1 D.lgs. 546/92, è divenuto ormai certo, liquido ed esigibile, oltre che l'infondatezza della presunta prescrizione del credito erariale delle sanzioni e degli interessi riportato in atti posto che l'attività di riscossione dei tributi erariali e loro accessori, è soggetta al termine ordinario di prescrizione decennale.
La ricorrente deposita memorie con cui con specifico riferimento all'avviso TELTELM000059 eccepisce che il relativo procedimento notificatorio (asseritamente perfezionatosi per compiuta giacenza) è da considerarsi irrimediabilmente viziato non risultando provato l'invio e la ricezione della CAD mentre con riferimento invece all'avviso TELTELM000153 disconosce espressamente la firma apposta sull'avviso di ricevimento prodotta in giudizio.
All'esito dell'udienza del 3 febbraio 2026 la Corte decide come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso appare infondato. La comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 07180202500020576/000 è stata impugnata con riferimento all'avviso di accertamento n. TELTELM000059 notificato il 26/2/2018 e all'avviso di accertamento n. TELTELM000153 notificato il 26/2/2018 (cfr. cartolina postale con l'indicazione del numero dell'avviso).
Con riferimento alla notifica eseguita per l'avviso TELTELM000059 va osservato che, contrariamente a quanto eccepito da parte ricorrente, la notifica eseguita per compiuta giacenza è valida posto che, in tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella di pagamento, eseguita ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto da parte dell'agente di una raccomandata con avviso di ricevimento, è regolata dalle norme concernenti il servizio postale ordinario e non da quelle della l. n. 890 del 1982, in quanto tale forma "semplificata" di notificazione si giustifica in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione, volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato (cfr. Cass. Sez. 5 - ,
Ordinanza n. 9866 del 11/04/2024) sicché, in caso di mancato recapito della raccomandata per temporanea assenza del destinatario, la notifica si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data di rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'ufficio postale (o dalla data di spedizione di tale avviso, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento di notifica semplificato il regolamento sul servizio postale ordinario (che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica) e non già le norme della l. n. 890 del 1982 (cfr. Cass. Sez. L - , Sentenza n. 21847 del
29/07/2025).
Parimenti il disconoscimento della autenticità della sottoscrizione della relata di notifica dell'avviso di accertamento TELTELM000153 va ritenuta irrilevante posto che la Suprema Corte (Sez. 6 - 5, Ordinanza
n. 4556 del 21/02/2020) ha, invero, affermato che “Nel caso di notifica a mezzo del servizio postale di cartella esattoriale, ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla "firma del destinatario o di persona delegata",
e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell'avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all' art. 160 c.p.c.”.
La Suprema Corte in più occasioni ha statuito che, nel caso di notifica eseguita a mezzo del servizio postale, tanto direttamente ad opera dell'ente impositore, ovvero dell'agente di riscossione, quanto per il tramite dell'ufficiale giudiziario, le attestazioni che emergono dall'avviso di ricevimento - secondo le concrete prescrizioni riferibili all'una e all'altra modalità di notifica - godono della stessa fede privilegiata di cui all'art. 2700 cod. civ. e quindi sono impugnabili con querela di falso, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata (Cass., 21 febbraio 2020, n. 4556; Cass., 25 luglio 2018, n. 19795; Cass.,
5 agosto 2016, n. 16488; Cass., 6 marzo 2015, n. 4567; Cass., 12 gennaio 2012, n. 270; Cass., 27 maggio
2011, n. 11708; Cass., 17 dicembre 2010, n. 25616; Cass., 29 gennaio 2008, n. 1906; Cass., 13 giugno
2007, n. 13812; Cass., 4 agosto 2006, n. 17723).
Ebbene, l'omessa impugnativa di detti avvisi determina il cristallizzarsi della pretesa per tutti i fatti verificatisi anteriormente ad essi. Invero, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato.
Pertanto, a considerare l'ultimo atto ricevuto dal destinatario e impugnato con il ricorso in esame non risulta maturata la eccepita prescrizione decennale. Deve, invero, farsi riferimento alla disciplina sostanziale, in tema di prescrizione, propria di ciascun tributo, trovando applicazione, ove non disposto diversamente dalla legge, il termine ordinario decennale di cui all'art. 2946 c.c.. Proprio detto termine di prescrizione viene in rilievo per i tributi erariali (cfr., tra le altre, Cass n. 2941 del 2007; Cass. n. 4283 del 2010; Cass. n. 26013 del 2014; Cass. n. 18804 del 2018; Cass. n. 28315 del 2019 e, da ultimo, Cass. 19983/2023), essendosi osservato che ai crediti afferenti ai tributi erariali, in mancanza di espressa diversa disposizione di legge, non può comunque applicarsi la prescrizione breve di cinque anni prevista dall'art. 2948 c.c. per le prestazioni periodiche.
Alle stesse conclusioni deve pervenirsi anche con riferimento all'eccezione di prescrizione degli interessi posto che per essi, pur dovendosi applicare il più breve termine quinquennale, lo stesso non è decorso tenuto conto della sospensione dei termini prevista dalla legislazione emergenziale (cfr. art. 68 comma 1 D.
L. n. 18/20 e successive proroghe in relazione all'art. 12 D.lgs. n. 159/15).
Andando ad analizzare le eccezioni avanzate avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo osserva la Corte che sono richiamati nell'atto impugnato i presupposti impositivi ovvero il tributo preteso e l'anno di riferimento, nonché tutte le ulteriori voci aggiuntive, con indicazione per gli interessi dovuti del tasso di interesse per ogni singolo anno di riferimento.
L'obbligo di allegazione all'atto impositivo notificato al contribuente degli eventuali documenti od atti amministrativi richiamati "per relationem" (L. n. 212 del 2000, art. 7) è disposto in funzione di garanzia dell'esercizio del diritto difesa (id est alla possibilità di valutare compiutamente i fatti costitutivi della pretesa tributaria ai fini della eventuale opposizione), con la conseguenza che detta violazione inficia la legittimità dell'atto impositivo laddove venga a tradursi nella effettiva mancata conoscenza di elementi di valutazione essenziali della pretesa tributaria.
Tale pregiudizio non può ritenersi "in re ipsa" per il mero fatto della mancata allegazione dell'atto prodromico ivi richiamato, vieppiù, in considerazione della sua certa conoscenza che ne ha avuto la ricorrente.
In questo senso si è espressa, infatti, la Cassazione (sentenza n. 6980/2024), secondo cui “il difetto di motivazione della cartella esattoriale, che faccia rinvio ad altro atto costituente il presupposto dell'imposizione senza indicarne i relativi estremi di notificazione o di pubblicazione, non può condurre alla dichiarazione di nullità, allorché la cartella sia stata impugnata dal contribuente il quale abbia dimostrato in tal modo di avere piena conoscenza dei presupposti dell'imposizione, per averli puntualmente contestati, ma abbia omesso di allegare e specificamente provare quale sia stato in concreto il pregiudizio che il vizio dell'atto abbia determinato al suo diritto di difesa (Cass. 17 dicembre 2021, n. 40618; Cass. 22 giugno 2017, n. 15580;
Cass., sez. U., 14 maggio 2010, n. 11722)”. Con sentenza n. 16812/2024, la Suprema Corte ha ribadito che
“La cartella di pagamento, che fa seguito ad un atto impositivo regolarmente notificato al contribuente, è sufficientemente motivata con la semplice indicazione degli estremi di tale atto. Invero, il contribuente è messo in grado di conoscere le ragioni della pretesa proprio in virtù di quanto indicato nell'atto impositivo, da lui già conosciuto. ”.
Quanto alla mancata indicazione dei criteri per il calcolo degli interessi va ricordato l'insegnamento del
Supremo Collegio (Sez. U - , Sentenza n. 22281 del 14/07/2022), applicabile nella fattispecie in esame in cui l'atto impugnato ha fatto seguito a un avviso di accertamento regolarmente notificato, secondo cui la cartella di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il "quantum" del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990; se, invece, la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati - la quale può anche essere implicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono - e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo.
E' stato, di seguito, precisato che l'obbligo di motivazione relativo alla pretesa per interessi è assolto attraverso l'indicazione dell'importo monetario richiesto, della relativa base normativa - che può anche essere desunta implicitamente dalla specifica individuazione della tipologia e della natura degli accessori reclamati ovvero dal tipo di tributo cui accedono - e della decorrenza dalla quale sono dovuti, senza necessità di indicare i singoli saggi periodicamente applicati o le modalità di calcolo (Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 28742 del
16/10/2023).
Il ricorso va, pertanto, respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della parte resistente che si liquidano in
€ 800,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Napoli il 3 febbraio 2026.
Il Giudice
dr.ssa Assunta d'Amore
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
D'AMORE ASSUNTA, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19171/2025 depositato il 11/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via G Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROCESSO VERBALE DI CONSTATAZIONE n. 07180202500020576000 IRPEF-ALTRO
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via G Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. .TELTELM000059 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TELTELM000153 IRPEF-ALTRO 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1823/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da atti di causa
Resistente: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 07180202500020576/000, notificata in data 26/08/2025, relativamente ai seguenti atti: avviso di accertamento n. TELTELM000059 avente ad oggetto IRPEF, oltre maggiorazioni, sanzioni ed interessi per l'anno di imposta 2013; avviso di accertamento n. TELTELM000153 avente ad oggetto IRPEF, oltre maggiorazioni, sanzioni ed interessi per l'anno di imposta 2014 e ne eccepisce la nullità in quanto gli atti posti a fondamento non le sono mai stati notificati, nonché la nullita' dell'atto notificato attesa la genericita', la mancata prova in ordine agli atti presupposti, la prescrizione dei tributi e delle sanzioni richieste e il difetto di motivazione del calcolo degli interessi richiesti.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate DPII che assume di aver notificato gli atti sottesi alla comunicazione preventiva di fermo nei seguenti termini: avviso di accertamento n. TELTELM000059 notificato il 26/2/2018
e avviso di accertamento n. TELTELM000153 notificato il 26/2/2018 per cui il credito vantato dall'Ufficio, trascorsi i termini di impugnazione stabiliti dall'art. 21 co.1 D.lgs. 546/92, è divenuto ormai certo, liquido ed esigibile, oltre che l'infondatezza della presunta prescrizione del credito erariale delle sanzioni e degli interessi riportato in atti posto che l'attività di riscossione dei tributi erariali e loro accessori, è soggetta al termine ordinario di prescrizione decennale.
La ricorrente deposita memorie con cui con specifico riferimento all'avviso TELTELM000059 eccepisce che il relativo procedimento notificatorio (asseritamente perfezionatosi per compiuta giacenza) è da considerarsi irrimediabilmente viziato non risultando provato l'invio e la ricezione della CAD mentre con riferimento invece all'avviso TELTELM000153 disconosce espressamente la firma apposta sull'avviso di ricevimento prodotta in giudizio.
All'esito dell'udienza del 3 febbraio 2026 la Corte decide come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso appare infondato. La comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 07180202500020576/000 è stata impugnata con riferimento all'avviso di accertamento n. TELTELM000059 notificato il 26/2/2018 e all'avviso di accertamento n. TELTELM000153 notificato il 26/2/2018 (cfr. cartolina postale con l'indicazione del numero dell'avviso).
Con riferimento alla notifica eseguita per l'avviso TELTELM000059 va osservato che, contrariamente a quanto eccepito da parte ricorrente, la notifica eseguita per compiuta giacenza è valida posto che, in tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella di pagamento, eseguita ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto da parte dell'agente di una raccomandata con avviso di ricevimento, è regolata dalle norme concernenti il servizio postale ordinario e non da quelle della l. n. 890 del 1982, in quanto tale forma "semplificata" di notificazione si giustifica in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione, volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato (cfr. Cass. Sez. 5 - ,
Ordinanza n. 9866 del 11/04/2024) sicché, in caso di mancato recapito della raccomandata per temporanea assenza del destinatario, la notifica si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data di rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'ufficio postale (o dalla data di spedizione di tale avviso, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento di notifica semplificato il regolamento sul servizio postale ordinario (che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica) e non già le norme della l. n. 890 del 1982 (cfr. Cass. Sez. L - , Sentenza n. 21847 del
29/07/2025).
Parimenti il disconoscimento della autenticità della sottoscrizione della relata di notifica dell'avviso di accertamento TELTELM000153 va ritenuta irrilevante posto che la Suprema Corte (Sez. 6 - 5, Ordinanza
n. 4556 del 21/02/2020) ha, invero, affermato che “Nel caso di notifica a mezzo del servizio postale di cartella esattoriale, ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla "firma del destinatario o di persona delegata",
e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell'avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all' art. 160 c.p.c.”.
La Suprema Corte in più occasioni ha statuito che, nel caso di notifica eseguita a mezzo del servizio postale, tanto direttamente ad opera dell'ente impositore, ovvero dell'agente di riscossione, quanto per il tramite dell'ufficiale giudiziario, le attestazioni che emergono dall'avviso di ricevimento - secondo le concrete prescrizioni riferibili all'una e all'altra modalità di notifica - godono della stessa fede privilegiata di cui all'art. 2700 cod. civ. e quindi sono impugnabili con querela di falso, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata (Cass., 21 febbraio 2020, n. 4556; Cass., 25 luglio 2018, n. 19795; Cass.,
5 agosto 2016, n. 16488; Cass., 6 marzo 2015, n. 4567; Cass., 12 gennaio 2012, n. 270; Cass., 27 maggio
2011, n. 11708; Cass., 17 dicembre 2010, n. 25616; Cass., 29 gennaio 2008, n. 1906; Cass., 13 giugno
2007, n. 13812; Cass., 4 agosto 2006, n. 17723).
Ebbene, l'omessa impugnativa di detti avvisi determina il cristallizzarsi della pretesa per tutti i fatti verificatisi anteriormente ad essi. Invero, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato.
Pertanto, a considerare l'ultimo atto ricevuto dal destinatario e impugnato con il ricorso in esame non risulta maturata la eccepita prescrizione decennale. Deve, invero, farsi riferimento alla disciplina sostanziale, in tema di prescrizione, propria di ciascun tributo, trovando applicazione, ove non disposto diversamente dalla legge, il termine ordinario decennale di cui all'art. 2946 c.c.. Proprio detto termine di prescrizione viene in rilievo per i tributi erariali (cfr., tra le altre, Cass n. 2941 del 2007; Cass. n. 4283 del 2010; Cass. n. 26013 del 2014; Cass. n. 18804 del 2018; Cass. n. 28315 del 2019 e, da ultimo, Cass. 19983/2023), essendosi osservato che ai crediti afferenti ai tributi erariali, in mancanza di espressa diversa disposizione di legge, non può comunque applicarsi la prescrizione breve di cinque anni prevista dall'art. 2948 c.c. per le prestazioni periodiche.
Alle stesse conclusioni deve pervenirsi anche con riferimento all'eccezione di prescrizione degli interessi posto che per essi, pur dovendosi applicare il più breve termine quinquennale, lo stesso non è decorso tenuto conto della sospensione dei termini prevista dalla legislazione emergenziale (cfr. art. 68 comma 1 D.
L. n. 18/20 e successive proroghe in relazione all'art. 12 D.lgs. n. 159/15).
Andando ad analizzare le eccezioni avanzate avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo osserva la Corte che sono richiamati nell'atto impugnato i presupposti impositivi ovvero il tributo preteso e l'anno di riferimento, nonché tutte le ulteriori voci aggiuntive, con indicazione per gli interessi dovuti del tasso di interesse per ogni singolo anno di riferimento.
L'obbligo di allegazione all'atto impositivo notificato al contribuente degli eventuali documenti od atti amministrativi richiamati "per relationem" (L. n. 212 del 2000, art. 7) è disposto in funzione di garanzia dell'esercizio del diritto difesa (id est alla possibilità di valutare compiutamente i fatti costitutivi della pretesa tributaria ai fini della eventuale opposizione), con la conseguenza che detta violazione inficia la legittimità dell'atto impositivo laddove venga a tradursi nella effettiva mancata conoscenza di elementi di valutazione essenziali della pretesa tributaria.
Tale pregiudizio non può ritenersi "in re ipsa" per il mero fatto della mancata allegazione dell'atto prodromico ivi richiamato, vieppiù, in considerazione della sua certa conoscenza che ne ha avuto la ricorrente.
In questo senso si è espressa, infatti, la Cassazione (sentenza n. 6980/2024), secondo cui “il difetto di motivazione della cartella esattoriale, che faccia rinvio ad altro atto costituente il presupposto dell'imposizione senza indicarne i relativi estremi di notificazione o di pubblicazione, non può condurre alla dichiarazione di nullità, allorché la cartella sia stata impugnata dal contribuente il quale abbia dimostrato in tal modo di avere piena conoscenza dei presupposti dell'imposizione, per averli puntualmente contestati, ma abbia omesso di allegare e specificamente provare quale sia stato in concreto il pregiudizio che il vizio dell'atto abbia determinato al suo diritto di difesa (Cass. 17 dicembre 2021, n. 40618; Cass. 22 giugno 2017, n. 15580;
Cass., sez. U., 14 maggio 2010, n. 11722)”. Con sentenza n. 16812/2024, la Suprema Corte ha ribadito che
“La cartella di pagamento, che fa seguito ad un atto impositivo regolarmente notificato al contribuente, è sufficientemente motivata con la semplice indicazione degli estremi di tale atto. Invero, il contribuente è messo in grado di conoscere le ragioni della pretesa proprio in virtù di quanto indicato nell'atto impositivo, da lui già conosciuto. ”.
Quanto alla mancata indicazione dei criteri per il calcolo degli interessi va ricordato l'insegnamento del
Supremo Collegio (Sez. U - , Sentenza n. 22281 del 14/07/2022), applicabile nella fattispecie in esame in cui l'atto impugnato ha fatto seguito a un avviso di accertamento regolarmente notificato, secondo cui la cartella di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il "quantum" del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990; se, invece, la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati - la quale può anche essere implicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono - e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo.
E' stato, di seguito, precisato che l'obbligo di motivazione relativo alla pretesa per interessi è assolto attraverso l'indicazione dell'importo monetario richiesto, della relativa base normativa - che può anche essere desunta implicitamente dalla specifica individuazione della tipologia e della natura degli accessori reclamati ovvero dal tipo di tributo cui accedono - e della decorrenza dalla quale sono dovuti, senza necessità di indicare i singoli saggi periodicamente applicati o le modalità di calcolo (Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 28742 del
16/10/2023).
Il ricorso va, pertanto, respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della parte resistente che si liquidano in
€ 800,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Napoli il 3 febbraio 2026.
Il Giudice
dr.ssa Assunta d'Amore