TRIB
Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 27/10/2025, n. 728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 728 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 632/2025 Ruolo Generale
TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Collegio, composto dai magistrati: dr.ssa Annamaria Antonini Presidente
dr.ssa Marta Diamante Giudice rel.
dr.ssa Elisabetta Sartor Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso da:
) difeso e Parte_1 C.F._1 rappresentato dall'avv.to ARIIS KATIA ricorrente contro
) difesa e rappresentata Controparte_1 C.F._2 dall'avv.to CINQUE FRANCESCA resistente
Il Pubblico Ministero intervenuto necessario
Oggetto: divorzio contenzioso.
Conclusioni di parte ricorrente e di parte resistente concordemente
1) disporre l'obbligo del sig. di versare direttamente alla figlia Parte_1
ai sensi dell'art. 337 septies c.c., quale contributo al suo Per_1 mantenimento, l'importo mensile di € 400,00 omicomprensivi, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT fino al raggiungimento della sua
1 indipendenza economica;
2) dare atto, previa conferma della valutazione di relativa equità, che le parti hanno concordato la corresponsione in un'unica soluzione, ai sensi dell'art. 5 comma 8 l.898/1970, dell'assegno divorzile a favore della sig.ra
[...]
per l'importo complessivo di € 8.500,00 che il sig. CP_1 [...]
bonificherà alle note coordinate bancarie in quattro tranches di Parte_1 cui: - € 4.000,00 entro il 15.08.2025; - € 2.000,00 entro il 31.12.2025; - €
2.000,00 entro il 28.02.2026; - € 500,00 entro il 31.05.2026.
Conseguentemente, il sig. prende atto e accetta la rinuncia della Parte_1 sig.ra a ogni somma pretesa e/o dovuta a titolo di rivalutazione e CP_1 interessi sull'importo dell'assegno di mantenimento da lui corrisposto mensilmente fino allo scorso mese di luglio 2025 e a ogni altra pretesa e/o dovuta in relazione al rapporto matrimoniale cosi come prende atto e accetta la rinuncia della medesima ad avanzare qualsiasi altra domanda di contenuto economico per il futuro, come previsto dall'art. 5 comma 8 l.898/1970;
Del pari, la sig.ra dichiara che, con il pagamento della Controparte_1 complessiva somma di € 8.500,00, conferma e accetta di non aver null'altro da pretendere dal sig. a qualsiasi titolo e/o ragione Parte_1 anche conseguente o connessa al matrimonio (ivi compresa, in particolare, la richiesta di rivalutazioni e interessi sinora maturati sull'importo dell'assegno di mantenimento corrispostole mensilmente fino allo scorso mese di luglio 2025) ed è consapevole di non poter proporre alcuna successiva domanda di contenuto economico, come previsto dall'art. 5 comma 8 l.898/1970;
3) prendere atto che le parti hanno definito ogni questione afferente ai rapporti economico-patrimoniali in essere anche in ragione del rapporto di coniugio;
4) prendere atto che le parti fin d'ora dichiarano di rinunciare all'impugnazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio emessa conformemente alle condizioni concordate, non avendovi interesse.
5) spese compensate, con rinuncia alla solidarietà da parte dei procuratori ai
2 sensi della legge professionale che sottoscrivono anche a tal fine.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 7.3.2025 e regolarmente notificato,
, premesso di aver contratto matrimonio il Parte_1
17.4.1993 con e che dalla unione sono nate Controparte_1 Per_2 il 12.2.1996 e il 7.1.2005, ha chiesto la pronuncia di cessazione degli Per_1 effetti civili del vincolo coniugale.
In particolare, ha riferito che il Tribunale di Udine, con decreto del
19.1.2019, aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi e che era, pertanto, decorso il termine di sei mesi dalla comparizione di fronte al
Presidente del Tribunale, senza che fosse ripresa la convivenza né, in alcun modo, ricostruita l'unità familiare.
Oltre alla pronuncia di divorzio, il ricorrente si è proposto di versare un assegno mensile pari ad euro 400,00 a titolo di concorso nel mantenimento di oltre al 50% delle spese straordinarie;
nulla a titolo di assegno Per_1 divorzile.
Si è costituita , che si è dichiarata remissiva alla Controparte_1 pronuncia di divorzio e ha chiesto la previsione in suo favore e a carico del sig. di un assegno divorzile, pari ad euro 300,00. Parte_1
Le parti hanno depositato le memorie previste dall'art. 473-bis.17 c.p.c.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, il giudice istruttore ha formulato una proposta conciliativa.
All'udienza del 20.10.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. la parti hanno dato atto di avere raggiunto un accordo complessivo sulle varie questioni controverse.
Status
Osserva il Collegio, quanto alla domanda di divorzio, che ai sensi degli artt.
1 e 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.5.15 n. 55, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciato qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita”, nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra
3 i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto ..”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente da “almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da almeno sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato fra le parti.
Infatti, dalla copia degli atti del giudizio di separazione, risulta che, con decreto dd. 18.1.2019, il Tribunale di Udine omologava l'accordo di separazione personale dei coniugi.
Le parti comparivano dinanzi al Presidente all'udienza del 6.12.2018, sicché alla data del deposito del ricorso (7.3.2025) erano certamente trascorsi ben oltre sei mesi dall'udienza presidenziale.
Inoltre, è da escludere qualsiasi possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, la cui irreversibile frattura appare evidente, considerato il fatto che le parti hanno da tempo stabilito residenze distinte senza più alcuna comunanza di vita.
Tanto basta per accogliere la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Altre questioni
Essendo pertanto concordi le conclusioni rassegnate dalle parti, il Collegio deve pronunciare sentenza in conformità alle stesse, anche perché non contrarie all'ordine pubblico e alla legge.
Spese li lite.
Le spese di lite vengono compensate tra le parti come da richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- visti gli artt. 4 e 5 l. 898/1970 pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto in data 17/04/1993 in NOVA MILANESE e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del Comune di NOVA
4 MILANESE dell'anno 1993 al n. 12 parte 2 serie A, da
[...]
, nato a [...] il [...], e Parte_1
, nata a [...] il [...], alle seguenti Controparte_1 condizioni
1) dispone l'obbligo del sig. di versare direttamente alla figlia Parte_1
ai sensi dell'art. 337 septies c.c., quale contributo al suo Per_1 mantenimento, l'importo mensile di € 400,00 omnicomprensivi, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT fino al raggiungimento della sua indipendenza economica;
2) dà atto, previa conferma della valutazione di relativa equità, che le parti hanno concordato la corresponsione in un'unica soluzione, ai sensi dell'art. 5 comma 8 l.898/1970, dell'assegno divorzile a favore della sig.ra
[...]
per l'importo complessivo di € 8.500,00 che il sig. CP_1 [...]
bonificherà alle note coordinate bancarie in quattro tranches di Parte_1 cui: - € 4.000,00 entro il 15.08.2025; - € 2.000,00 entro il 31.12.2025; - €
2.000,00 entro il 28.02.2026; - € 500,00 entro il 31.05.2026.
Conseguentemente, il sig. prende atto e accetta la rinuncia della Parte_1 sig.ra a ogni somma pretesa e/o dovuta a titolo di rivalutazione e CP_1 interessi sull'importo dell'assegno di mantenimento da lui corrisposto mensilmente fino allo scorso mese di luglio 2025 e a ogni altra pretesa e/o dovuta in relazione al rapporto matrimoniale cosi come prende atto e accetta la rinuncia della medesima ad avanzare qualsiasi altra domanda di contenuto economico per il futuro, come previsto dall'art. 5 comma 8 l.898/1970;
Del pari, la sig.ra dichiara che, con il pagamento della Controparte_1 complessiva somma di € 8.500,00, conferma e accetta di non aver null'altro da pretendere dal sig. a qualsiasi titolo e/o ragione Parte_1 anche conseguente o connessa al matrimonio (ivi compresa, in particolare, la richiesta di rivalutazioni e interessi sinora maturati sull'importo dell'assegno di mantenimento corrispostole mensilmente fino allo scorso mese di luglio 2025) ed è consapevole di non poter proporre alcuna successiva domanda di contenuto economico, come previsto dall'art. 5 comma 8 l.898/1970;
5 3) prende atto che le parti hanno definito ogni questione afferente ai rapporti economico-patrimoniali in essere anche in ragione del rapporto di coniugio;
4) prende atto che le parti fin d'ora dichiarano di rinunciare all'impugnazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio emessa conformemente alle condizioni concordate, non avendovi interesse.
5) spese compensate, dando atto che vi è rinuncia alla solidarietà da parte dei procuratori ai sensi della legge professionale.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza;
Udine, così deciso nella camera di consiglio del 23.10.2025
Il Presidente dr.ssa Annamaria Antonini il Giudice rel. dr.ssa Marta Diamante
6
TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Collegio, composto dai magistrati: dr.ssa Annamaria Antonini Presidente
dr.ssa Marta Diamante Giudice rel.
dr.ssa Elisabetta Sartor Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso da:
) difeso e Parte_1 C.F._1 rappresentato dall'avv.to ARIIS KATIA ricorrente contro
) difesa e rappresentata Controparte_1 C.F._2 dall'avv.to CINQUE FRANCESCA resistente
Il Pubblico Ministero intervenuto necessario
Oggetto: divorzio contenzioso.
Conclusioni di parte ricorrente e di parte resistente concordemente
1) disporre l'obbligo del sig. di versare direttamente alla figlia Parte_1
ai sensi dell'art. 337 septies c.c., quale contributo al suo Per_1 mantenimento, l'importo mensile di € 400,00 omicomprensivi, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT fino al raggiungimento della sua
1 indipendenza economica;
2) dare atto, previa conferma della valutazione di relativa equità, che le parti hanno concordato la corresponsione in un'unica soluzione, ai sensi dell'art. 5 comma 8 l.898/1970, dell'assegno divorzile a favore della sig.ra
[...]
per l'importo complessivo di € 8.500,00 che il sig. CP_1 [...]
bonificherà alle note coordinate bancarie in quattro tranches di Parte_1 cui: - € 4.000,00 entro il 15.08.2025; - € 2.000,00 entro il 31.12.2025; - €
2.000,00 entro il 28.02.2026; - € 500,00 entro il 31.05.2026.
Conseguentemente, il sig. prende atto e accetta la rinuncia della Parte_1 sig.ra a ogni somma pretesa e/o dovuta a titolo di rivalutazione e CP_1 interessi sull'importo dell'assegno di mantenimento da lui corrisposto mensilmente fino allo scorso mese di luglio 2025 e a ogni altra pretesa e/o dovuta in relazione al rapporto matrimoniale cosi come prende atto e accetta la rinuncia della medesima ad avanzare qualsiasi altra domanda di contenuto economico per il futuro, come previsto dall'art. 5 comma 8 l.898/1970;
Del pari, la sig.ra dichiara che, con il pagamento della Controparte_1 complessiva somma di € 8.500,00, conferma e accetta di non aver null'altro da pretendere dal sig. a qualsiasi titolo e/o ragione Parte_1 anche conseguente o connessa al matrimonio (ivi compresa, in particolare, la richiesta di rivalutazioni e interessi sinora maturati sull'importo dell'assegno di mantenimento corrispostole mensilmente fino allo scorso mese di luglio 2025) ed è consapevole di non poter proporre alcuna successiva domanda di contenuto economico, come previsto dall'art. 5 comma 8 l.898/1970;
3) prendere atto che le parti hanno definito ogni questione afferente ai rapporti economico-patrimoniali in essere anche in ragione del rapporto di coniugio;
4) prendere atto che le parti fin d'ora dichiarano di rinunciare all'impugnazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio emessa conformemente alle condizioni concordate, non avendovi interesse.
5) spese compensate, con rinuncia alla solidarietà da parte dei procuratori ai
2 sensi della legge professionale che sottoscrivono anche a tal fine.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 7.3.2025 e regolarmente notificato,
, premesso di aver contratto matrimonio il Parte_1
17.4.1993 con e che dalla unione sono nate Controparte_1 Per_2 il 12.2.1996 e il 7.1.2005, ha chiesto la pronuncia di cessazione degli Per_1 effetti civili del vincolo coniugale.
In particolare, ha riferito che il Tribunale di Udine, con decreto del
19.1.2019, aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi e che era, pertanto, decorso il termine di sei mesi dalla comparizione di fronte al
Presidente del Tribunale, senza che fosse ripresa la convivenza né, in alcun modo, ricostruita l'unità familiare.
Oltre alla pronuncia di divorzio, il ricorrente si è proposto di versare un assegno mensile pari ad euro 400,00 a titolo di concorso nel mantenimento di oltre al 50% delle spese straordinarie;
nulla a titolo di assegno Per_1 divorzile.
Si è costituita , che si è dichiarata remissiva alla Controparte_1 pronuncia di divorzio e ha chiesto la previsione in suo favore e a carico del sig. di un assegno divorzile, pari ad euro 300,00. Parte_1
Le parti hanno depositato le memorie previste dall'art. 473-bis.17 c.p.c.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, il giudice istruttore ha formulato una proposta conciliativa.
All'udienza del 20.10.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. la parti hanno dato atto di avere raggiunto un accordo complessivo sulle varie questioni controverse.
Status
Osserva il Collegio, quanto alla domanda di divorzio, che ai sensi degli artt.
1 e 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.5.15 n. 55, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciato qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita”, nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra
3 i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto ..”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente da “almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da almeno sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato fra le parti.
Infatti, dalla copia degli atti del giudizio di separazione, risulta che, con decreto dd. 18.1.2019, il Tribunale di Udine omologava l'accordo di separazione personale dei coniugi.
Le parti comparivano dinanzi al Presidente all'udienza del 6.12.2018, sicché alla data del deposito del ricorso (7.3.2025) erano certamente trascorsi ben oltre sei mesi dall'udienza presidenziale.
Inoltre, è da escludere qualsiasi possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, la cui irreversibile frattura appare evidente, considerato il fatto che le parti hanno da tempo stabilito residenze distinte senza più alcuna comunanza di vita.
Tanto basta per accogliere la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Altre questioni
Essendo pertanto concordi le conclusioni rassegnate dalle parti, il Collegio deve pronunciare sentenza in conformità alle stesse, anche perché non contrarie all'ordine pubblico e alla legge.
Spese li lite.
Le spese di lite vengono compensate tra le parti come da richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- visti gli artt. 4 e 5 l. 898/1970 pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto in data 17/04/1993 in NOVA MILANESE e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del Comune di NOVA
4 MILANESE dell'anno 1993 al n. 12 parte 2 serie A, da
[...]
, nato a [...] il [...], e Parte_1
, nata a [...] il [...], alle seguenti Controparte_1 condizioni
1) dispone l'obbligo del sig. di versare direttamente alla figlia Parte_1
ai sensi dell'art. 337 septies c.c., quale contributo al suo Per_1 mantenimento, l'importo mensile di € 400,00 omnicomprensivi, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT fino al raggiungimento della sua indipendenza economica;
2) dà atto, previa conferma della valutazione di relativa equità, che le parti hanno concordato la corresponsione in un'unica soluzione, ai sensi dell'art. 5 comma 8 l.898/1970, dell'assegno divorzile a favore della sig.ra
[...]
per l'importo complessivo di € 8.500,00 che il sig. CP_1 [...]
bonificherà alle note coordinate bancarie in quattro tranches di Parte_1 cui: - € 4.000,00 entro il 15.08.2025; - € 2.000,00 entro il 31.12.2025; - €
2.000,00 entro il 28.02.2026; - € 500,00 entro il 31.05.2026.
Conseguentemente, il sig. prende atto e accetta la rinuncia della Parte_1 sig.ra a ogni somma pretesa e/o dovuta a titolo di rivalutazione e CP_1 interessi sull'importo dell'assegno di mantenimento da lui corrisposto mensilmente fino allo scorso mese di luglio 2025 e a ogni altra pretesa e/o dovuta in relazione al rapporto matrimoniale cosi come prende atto e accetta la rinuncia della medesima ad avanzare qualsiasi altra domanda di contenuto economico per il futuro, come previsto dall'art. 5 comma 8 l.898/1970;
Del pari, la sig.ra dichiara che, con il pagamento della Controparte_1 complessiva somma di € 8.500,00, conferma e accetta di non aver null'altro da pretendere dal sig. a qualsiasi titolo e/o ragione Parte_1 anche conseguente o connessa al matrimonio (ivi compresa, in particolare, la richiesta di rivalutazioni e interessi sinora maturati sull'importo dell'assegno di mantenimento corrispostole mensilmente fino allo scorso mese di luglio 2025) ed è consapevole di non poter proporre alcuna successiva domanda di contenuto economico, come previsto dall'art. 5 comma 8 l.898/1970;
5 3) prende atto che le parti hanno definito ogni questione afferente ai rapporti economico-patrimoniali in essere anche in ragione del rapporto di coniugio;
4) prende atto che le parti fin d'ora dichiarano di rinunciare all'impugnazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio emessa conformemente alle condizioni concordate, non avendovi interesse.
5) spese compensate, dando atto che vi è rinuncia alla solidarietà da parte dei procuratori ai sensi della legge professionale.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza;
Udine, così deciso nella camera di consiglio del 23.10.2025
Il Presidente dr.ssa Annamaria Antonini il Giudice rel. dr.ssa Marta Diamante
6