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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 30/06/2025, n. 1067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1067 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
PRIMA SEZIONE CIVILE
R.G. nr. 915/2024
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Alessandra Pesci Presidente dott.ssa Giulia Civiero Giudice dott.ssa Cristina Bandiera Giudice rel. ed est.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 915/2024 R.G., introdotta con ricorso depositato in data 26/02/2024 da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
Con l'avv. AGOSTINACCHIO ALDO
- ricorrente -
nei confronti di
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
- resistente contumace -
e con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
Avente ad oggetto: Altri istituti di diritto di famiglia
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 26.6.2025, sulle seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente: in via istruttoria come in atti e
“Nel merito, in via principale:
- disporre l'affidamento dei minori ed in via Persona_1 Persona_2 esclusiva alla madre, con diritto di visita del padre, che potrà vedere e tenere con sé i figli due fine settimana al mese, dal venerdì sera, al termine dell'orario di lavoro, alla domenica sera alle 19:00;
- disporre a carico del signor l'obbligo di corrispondere alla signora un Controparte_1 Parte_1 contributo nel mantenimento dei figli minori di importo pari ad € 400,00 mensili per ciascun figlio, somma da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT relativi al costo della vita, e ciò entro il primo giorno di ogni mese mediante bonifico bancario
1 sul conto corrente intestato alla signora;
Pt_1
- disporsi che il signor concorra, in misura pari al 70%, al pagamento delle spese straordinarie come da CP_1 protocollo in uso presso l'intestato Tribunale;
tali somme dovranno essere corrisposte alla signora entro il primo Pt_1 giorno del mese successivo, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Ricorrente.
Nel merito, in via subordinata:
- disporre l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori con diritto di visita del padre con le modalità sopra indicate;
- disporre a carico del signor l'obbligo di corrispondere alla Ricorrente un contributo nel mantenimento dei figli CP_1 come sopra individuato, oltre al pagamento del 70% delle spese straordinarie, come da protocollo in uso presso l'intestato
Tribunale.
In ogni caso: con rifusione di spese e competenze professionali del giudizio.”
Per parte resistente: -
Per il Pubblico Ministero: “visto”
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
− Con il ricorso riportato in epigrafe, – ammessa al beneficio del gratuito patrocinio Parte_1
- agiva nei confronti di , con cui allegava di aver intrattenuto una Controparte_2 convivenza more uxorio per circa 6 anni.
Dalla relazione nascevano i figli (l'1.12.2018) ed Persona_1 [...]
(il 23.7.2021), entrambi cittadini nigeriani. Persona_2
Allegava:
- che nel giugno 2023 il resistente interrompeva bruscamente la convivenza lasciando l'abitazione familiare senza fornire spiegazioni;
- di continuare a vivere nella casa familiare (rectius nella stanza presa in affitto) con i figli, con canone di locazione di € 300,00 mensili;
- che il resistente dopo aver lasciato l'abitazione rifiutava di vedere i minori e di comunicare con loro, manifestando totale disinteresse nei loro confronti e omettendo di contribuire al loro mantenimento;
- di essere disoccupata e alla ricerca di un impiego.
Chiedeva la regolamentazione delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale sui minori con affido esclusivo a sé, collocamento presso di sé, regolamentazione del diritto di visita del padre due fine settimana al mese, dal venerdì sera, al termine dell'orario di lavoro, alla domenica sera alle
19:00 e con statuizione a carico dello stesso dell'obbligo di contribuire al mantenimento dei minori versando l'importo di € 400,00 mensili (€ 200,00 a minore), con rivalutazione annuale ISTAT, oltre al
2 70 % delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Treviso.
− Decorsi i termini ex art. 473 bis.17 c.p.c. la ricorrente compariva all'udienza del 12.12.2024 e veniva sentita.
Il Giudice, verificate la tempestività e la regolarità della notifica al resistente, ne dichiarava la contumacia e,
“preso atto dell'impossibilità di esperire tentativo di conciliazione;
in attesa dell'esito dei disposti approfondimenti istruttori;
tenuto conto che il resistente si è di fatto reso irreperibile e che non ne è nota l'attuale residenza;
considerato che
allo stato lo stesso non risulta contribuire al mantenimento dei figli minori;
ritenuta l'opportunità di disporre l'affido esclusivo degli stessi alla madre per garantirle la possibilità di assumere le decisioni necessarie nell'interesse dei minori, risultando l'affidamento al padre, di fatto irrintracciabile, contrario all'interesse dei minori, dovendo essere garantita al genitore che degli stessi si occupa in via esclusiva la possibilità di assumere tempestivamente le decisioni relative ai figli;
ritenuta inoltre la necessità, per quanto sopra esposto, di attribuire alla madre, ex art. 337 quater, ultimo comma, c.c., anche la possibilità di assumere le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione e alla salute dei minori;
visto l'art. 473 bis.22 c.p.c.”; in via provvisoria e urgente così disponeva:
“- affida i minori ed , in via Persona_1 Per_2 Persona_2 esclusiva alla madre, che potrà assumere in via esclusiva anche le decisioni di maggior interesse per i minori relative a istruzione e salute;
- dispone il collocamento dei minori presso la madre;
- il padre potrà incontrare i minori previo contatto con i Servizi Sociali incaricati di prendere in carico il nucleo, con onere di relazione in tempo utile per la prossima udienza, e che si occuperanno di predisporre un calendario di incontri e di effettuare preliminarmente gli stessi in spazio neutro e alla presenza di un operatore in modo da accertare la possibilità di incontri liberi e di un eventuale pernotto;
- con decorrenza da febbraio 2024, (C.F.: ), verserà a Controparte_1 C.F._2
(C.F.: ) a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei minori Parte_1 C.F._1
l'importo di € 400,00 mensili (€ 200,00 a minore) con rivalutazione annuale ISTAT, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
- Assegno unico al 100 % a favore di stante l'affido esclusivo dei minori alla stessa”; Parte_1 nel contempo disponendo il deposito di documentazione economica integrativa e incaricando i Servizi sociali territorialmente competenti di favorire una ripresa dei rapporti tra il padre e i minori.
− All'udienza del 26.3.2025, fissata per l'esame della relazione dei Servizi sociali, compariva personalmente anche il resistente che veniva sentito.
− All'esito il Giudice, con ordinanza del 10.4.2025, preso atto di quanto nel frattempo acquisito
3 provvedeva ex art. 473 bis.23 c.p.c. e a parziale modifica dei provvedimenti ex art. 473 bis.22 c.p.c. assunti all'udienza del 12.12.2024, così disponeva:
“- il padre potrà incontrare i minori secondo i tempi calendarizzati dai Servizi Sociali incaricati, eventualmente anche in spazio libero;
- con decorrenza da maggio 2025, , verserà a a titolo di contributo Controparte_1 Parte_1 al mantenimento ordinario dei minori l'importo di € 320,00 mensili (€ 160,00 a minore) con rivalutazione annuale
ISTAT, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
- Assegno unico al 100 % a favore di stante l'affido esclusivo dei minori alla stessa;
Parte_1
- che i Servizi sociali già incaricati, proseguano il monitoraggio del nucleo, con possibilità di organizzare visite del padre ai minori anche fuori dallo spazio neutro, salvo l'onere di verificare periodicamente l'andamento degli incontri e di fornire sostegno alla genitorialità delle parti ove necessario, e con incarico di effettuare una visita domiciliare al padre – all'indirizzo indicato in parte motiva – per verificare l'eventuale idoneità dell'ambiente ad accogliere i minori.
Con onere di relazione su quanto sopra, sull'andamento degli incontri, sul miglior regime di affidamento (e, in particolare sulla possibilità di un affido condiviso dei minori a entrambi i genitori) e su una possibile regolamentazione dei tempi di visita, entro il 20.6.2025 e comunque in tempo utile per la prossima udienza (fissata per il 26.6.2025).”.
− All'udienza del 26.6.2025, fissata per l'esame della relazione di aggiornamento dei Servizi sociali, il
Giudice, sentiti la parte e il difensore, ritenuta la causa matura per la decisione ordinava la discussione della causa ex art. 473 bis.22, ultimo comma, c.p.c. e all'esito di riservava di riferire al Collegio.
***
Sul regime di affido, collocamento e visite dei minori
− Preliminarmente, considerati gli elementi di internazionalità della controversia, va dato atto che sulla stessa sussiste la giurisdizione del Giudice italiano ex Regolamento UE 2019/1111 considerato i minori risiedono abitualmente in Italia.
− La legge sostanziale applicabile alla responsabilità genitoriale nei confronti dei minori, in base agli artt.
5 e 15 della Convenzione dell'Aja del 19.10.1996, ratificata dall'Italia con L. 18.6.2015 n. 101, risulta essere quella italiana in quanto legge dell'autorità dello Stato contraente di residenza abituale degli stessi.
− Con riguardo alla determinazione della disciplina sostanziale da applicare al mantenimento nei confronti dei minori, si deve aver riguardo all'art. 45 L. 218/1995 e agli artt. 3, 5 e 15 del Regolamento
CE n. 4/2009, per cui la legge applicabile alle obbligazioni alimentari è individuata secondo gli artt. 3,
4 e 5 del Protocollo dell'Aja del 23.11.2007, in mancanza di una specifica designazione ad opera delle parti, in quella dello Stato di residenza abituale del creditore alimentare. Non è revocabile in dubbio, pertanto, l'applicabilità, nel caso concreto, della legge italiana.
− Ciò premesso, la ricorrente con il ricorso introduttivo aveva richiesto l'affido esclusivo dei minori a sé sul presupposto della totale assenza del padre dalla vita degli stessi a far data dalla fine della relazione 4 tra le parti nel giugno 2023.
− Con i provvedimenti ex art. 473 bis.22 c.p.c., viste le allegazioni della ricorrente e la contumacia del resistente – idonea a suffragare le stesse circa il totale disinteresse del padre e la sua sostanziale irreperibilità – il Giudice disponeva l'affido c.d. semi esclusivo dei minori attribuendo alla madre il potere di assumere in via autonoma le decisioni inerenti alla salute e all'istruzione dei figli.
− Con la relazione del 26.3.2025 i Servizi sociali incaricati davano atto di aver avviato la presa in carico del nucleo e di aver reperito il resistente che – pur negando il consenso a comunicare il suo indirizzo di residenza– si rendeva disponibile a incontrare i figli in spazio neutro.
− Con tale relazione, inoltre, i Servizi riferivano lo svolgersi regolare degli incontri tra il padre e i minori, con atteggiamento adeguato e partecipativo del primo e gioia e manifestazioni di affetto da parte dei minori nel reincontrarlo. All'esito i Servizi hanno dato atto: “Non si sono rilevate particolari criticità nella gestione dei figli da parte del padre in situazione di spostamento nel territorio. L'andamento degli incontri di spazio neutro, per quanto si è potuto fino ad oggi riscontrare, è positivo.”
− I Servizi proponevano quindi la calendarizzazione di incontri liberi dei minori con il padre con riscontro positivo della proposta anche da parte della ricorrente che, in particolare, “si è detta disponibile ad attendere il venerdì per poter sapere i turni di lavoro del sig così da organizzare la visita dei figli nel giorno CP_1 libero del padre”.
− Il resistente, comparso autonomamente alla successiva udienza, forniva il proprio indirizzo di residenza, fino a quel momento celato agli stessi Servizi sociali.
La ricorrente da parte propria confermava di non avere obiezioni a incontri liberi tra il padre e i minori, confermando nel frattempo il versamento del contributo al mantenimento disposto.
− Con la successiva relazione del 18.6.2025 i Servizi sociali hanno dato atto del miglioramento della situazione e di un ripristino della comunicazione tra le parti, con precisazione che le stesse “riescono in autonomia ad accordarsi rispetto alla gestione dei figli.”
− I Servizi, inoltre, davano atto di aver effettuato visita domiciliare presso l'abitazione del padre (rectius, la stanza dallo stesso affittata) precisando “Il sig. riferisce che i figli sono già andati lì a dormire e che CP_1 hanno dormito tutti e tre nel lettone, riferisce anche che li ha visti contenti di passare del tempo con lui. Questa informazione viene avvallata anche dalla madre, vista in un momento successivo” e che lo stesso si era nel frattempo reso autonomo – comprando un'auto – nell'accompagnare i figli a scuola.
− Inoltre, i Servizi riferivano: “In data 12 maggio la signora si è presentata a colloquio insieme ai bambini, confermando la situazione sopra riportata. I bambini apparivano sereni, attivi e giocosi;
hanno raccontato di trovarsi bene a casa del papà, di avere a disposizioni dei giochi e si sono mostrati felici che questi possa accompagnarli a scuola in auto”.
− Alla luce di quanto sopra e, in particolare, considerato che il resistente pur non essendosi costituito, risulta aver aderito attivamente al percorso proposto dai Servizi, tornando a incontrare con regolarità 5 i minori e attivandosi per poter gestire gli stessi in autonomia, anche accompagnandoli a scuola e che, inoltre, risultano essere proficuamente riprese le comunicazioni – anche autonome - tra le parti relative alla gestione dei figli, si ritiene che sussistano i presupposti per modificare il regime in essere disponendo l'affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori.
− Viene inoltre confermato il collocamento prevalente degli stessi presso la madre, considerato che pur essendo riprese le visite del padre, gli stessi hanno sempre vissuto in via prevalente con la ricorrente e che anche attualmente i tempi di visita presso il padre sono condizionati dagli orari dello stesso, che sono tali da impedire di ipotizzare allo stato un diverso collocamento, anche considerata l'età dei minori e la lunga assenza in passato del padre, con cui solo di recente sono stati ristabiliti i rapporti.
− Quanto alle visite del padre ai minori, tenuto conto di quanto relazionato dai Servizi sociali e confermato dalla stessa ricorrente, si recepiscono le conclusioni della stessa sul punto, con alcune precisazioni.
Il padre, quindi, potrà vedere e tenere con sé i figli due fine settimana al mese, dal venerdì sera, al termine dell'orario di lavoro, alla domenica sera alle 19:00.
Considerati i particolari orari di lavoro del resistente - che risulta talvolta impegnato anche nel weekend
- il padre comunicherà ogni settimana alla ricorrente appena noti, e comunque entro venerdì, i giorni e gli orari della settimana successiva, in modo da accordarsi con la ricorrente per le visite dei minori e in particolare per poter godere infrasettimanalmente di un giorno di visita, con pernotto dei minori presso di sé e riaccompagnamento a scuola la mattina successiva (o dalla madre a orario equivalente in periodo non scolastico).
Sono fatti salvi tempi più ampi se di comune accordo con le parti.
− Considerato che solo di recente sono riprese le visite tra il padre e i figli, si incaricano i Servizi sociali di proseguire il monitoraggio, in particolare sulla regolarità degli incontri, l'andamento delle visite e la capacità delle parti di comunicare nell'interesse dei minori, organizzando periodicamente per almeno un anno incontri di controllo – ed eventualmente visite in spazio neutro per monitorare l'evoluzione dei rapporti tra il padre e i minori – e relazionando al G.T. in caso di emergere di criticità.
***
Sulle domande di contributo economico per i minori
− La ricorrente, che è collocataria in via prevalente dei minori risulta risiedere con gli stessi in stanza presa in affitto con canone di € 300,00 mensili di cui non ha documentato il versamento.
− Del pari il resistente ha dichiarato di versare € 230,00 mensili di affitto senza documentare la sottoscrizione del relativo contratto, pur se i Servizi hanno confermato che lo stesso risulta condividere abitazione in affitto con dei coinquilini.
− A livello reddituale la ricorrente ha dichiarato di fare pulizie con reddito di circa € 300,00 mensili, non in regola. 6 Risulta comunque presumibile un maggiore reddito della stessa, considerata l'insufficienza di tale introito a far fronte al canone di locazione e ai bisogni della stessa e dei minori laddove al momento del deposito del ricorso dava atto di non percepire né assegno unico, né contribuzione alcuna da parte del resistente e di non lavorare.
− Il resistente da parte sua risulta percepire, in base alla documentazione nel frattempo depositata dall' un reddito medio netto mensile di circa 1.100,00 €, da cui detrarre il canone di locazione. CP_3
− Considerato quanto sopra e considerata altresì la ripresa dei rapporti tra il padre e il minore – con il conseguente farsi carico da parte dello stesso nei rispettivi tempi di visita del mantenimento diretto dei figli – e considerata la percezione dell'AU totalmente a favore della ricorrente si ritiene che possano essere confermati sotto questo profili i provvedimenti in essere con onere per il resistente di versare
€ 320,00 mensili (€ 160,00 a figlio) a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei minore, oltre al 50 % delle spese straordinarie individuate e regolamentate come da Protocollo del Tribunale di
Treviso, ferma la percezione dell'AU totalmente a favore della ricorrente.
***
Sulle spese di lite
− Le spese di lite – in considerazione dell'esito complessivo del giudizio e del fatto che il resistente pur essendo rimasto contumace, vi ha dato causa - vengono compensate per metà tra le parti e per la restante metà (liquidata come in dispositivo ex D.M. 55/2014 e ss. mod., valori minimi in considerazione della contumacia del resistente e dell'attività effettivamente posta in essere) vengono poste a carico del resistente con onere di versamento a favore dello Stato attesa l'ammissione della ricorrente al beneficio del gratuito patrocinio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
915 /2024 R.G., ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
− affida i minori ed , Persona_1 Persona_2 in via condivisa ai genitori;
− dispone il collocamento prevalente dei minori presso la madre;
− Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli due fine settimana al mese, dal venerdì sera, al termine dell'orario di lavoro, alla domenica sera alle 19:00.
Il padre comunicherà a appena noti e comunque entro il venerdì di ogni settimana, Parte_1
i propri giorni e orari lavorativi della settimana successiva, in modo da accordarsi con la madre per le visite dei minori nella settimana successiva e concordare l'eventuale giorno infrasettimanale di visita, con pernotto dei minori presso di sé e riaccompagnamento a scuola la mattina successiva (o dalla madre a orario equivalente in periodo non scolastico).
Sono fatti salvi tempi più ampi se di comune accordo con le parti;
7 − i Servizi sociali sono incaricati di proseguire il monitoraggio, in particolare, verificando la regolarità degli incontri dei minori con il padre, l'andamento delle visite e la capacità delle parti di comunicare nell'interesse dei minori, organizzando periodicamente per almeno un anno incontri di controllo – ed eventualmente visite in spazio neutro - per monitorare l'evoluzione dei rapporti tra il padre e i minori e relazionando al G.T. in caso di emergere di criticità;
− fermo quanto già stabilito per il pregresso, con decorrenza da luglio 2025 (primo mese successivo al deposito della presente decisione), , verserà a a titolo Controparte_1 Parte_1 di contributo al mantenimento ordinario dei minori l'importo di € 320,00 mensili (€ 160,00 a minore) con rivalutazione annuale ISTAT, oltre al 50 % delle spese straordinarie, individuate e regolamentate come da Protocollo dell'intestato Tribunale.
− Assegno unico al 100 % a favore di . Parte_1
− Compensa per metà le spese di lite e per la restante metà condanna alla Controparte_1 rifusione a favore di con versamento a favore dello Stato ex art. 133 d.p.r. n. 115 Parte_1
/02 – data l'ammissione della ricorrente al PSS -, quantificate nella frazione già ridotta di ½ in € 952,25 complessivi per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge.
Dispone la trasmissione del presente provvedimento a cura della Cancelleria ai Servizi Sociali territorialmente competenti per i minori (nata a [...] il 1° Persona_1 dicembre 2018) ed (nato a [...] il [...]), Persona_2 entrambi residenti a [...], per quanto statuito in parte dispositiva.
Così deciso in Treviso nella Camera di Consiglio del 30/06/2025
Il Presidente dott.ssa Alessandra Pesci
Il Giudice relatore dott.ssa Cristina Bandiera
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