Articolo 22 della Legge 11 ottobre 1990, n. 290
Articolo 21Articolo 23
Versione
2 novembre 1990
Art. 22. 1. Fermo restando quanto previsto dall' articolo 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 544 , i competenti organi della Cassa adottano i provvedimenti necessari a garantire l'equilibrio della gestione con oneri ad esclusivo carico della Cassa e con esclusione comunque di oneri a carico dello Stato.
Nota all'art. 22:
- Il testo dell' art. 7 della legge n. 544/1988 (Elevazione dei livelli dei trattamenti sociali e miglioramenti delle pensioni) e' il seguente:
"Art. 7 (Pensioni dei liberi professionisti). - 1. I trattamenti pensionistici corrisposti dalle Casse di previdenza per i liberi professionisti non possono essere d'importo inferiore a quello minimo a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. A tal fine, entro il 30 giugno 1989, con separati provvedimenti che tengano conto dei limiti di reddito previsti per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle specifiche normative delle singole gestioni, i competenti organi delle Casse adottano i provvedimenti necessari ad assicurare la copertura dei relativi oneri, che restano a loro carico, sempreche' le disponibilita' complessive delle rispettive gestioni lo consentano e con esclusione, comunque, di oneri a carico dello Stato".
Entrata in vigore il 2 novembre 1990