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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/11/2025, n. 10984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10984 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5924/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Oggi 25 novembre 2025 innanzi al giudice AM RA, assistita dall'addetta al processo TA Martirani, sono comparsi: per parte attrice l'avv. SCOGNAMIGLIO DEBORA;
per parte convenuta l'avv. CASERTA DANIELE per delega dell'avv. CARLO
BUCCIARELLI;
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I difensori delle parti concludono riportandosi ai propri atti introduttivi, ai propri scritti difensivi ed a quanto dedotto nei verbali di causa;
I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il giudice preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio. successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il giudice
AM RA
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice AM RA, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 5924/2023 promossa da:
, C.F.: , elettivamente domiciliato in San Parte_1 C.F._1
Giorgio a Cremano (NA) alla Via G. Marconi n.40, presso lo studio dell'avv. Debora
Scognamiglio, C.F. , dalla quale è rappresentato e difeso in virtù di C.F._2
procura in calce all'atto di citazione in appello.
- APPELLANTE
E
, P. IVA in persona del legale rapp.te Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore. elett.te dom.to in Battipaglia alla Via Salvator Rosa n.122, presso lo studio dell'avv. Carmine Bucciarelli, c.f. , dal quale è rappresentato e CodiceFiscale_3 difeso in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello.
- APPELLATA
, residente in [...]91. CP_2
- APPELLATO CONTUMACE.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
PQM
Con atto di citazione conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Parte_1
Barra, , in qualità di proprietario del veicolo AN US tg. DH567EN, nonché la CP_2
pagina 2 di 7 società , in persona del legale rapp.te pro tempore, in qualità di Controparte_3
impresa di assicurazione del predetto veicolo, chiedendone, previo accertamento dell'esclusiva responsabilità del conducente di quest'ultimo, la condanna, in solido, al risarcimento delle lesioni subite in occasione del sinistro verificatosi in data 13/06/2013, alle ore 00,30 circa, in
Napoli, quartiere Ponticelli, alla Via Madonnelle, allorquando l'istante, a bordo del proprio velocipede, mentre transitava con direzione Via Botteghelle, veniva investito dal conducente del veicolo AN US tg. DH567EN che, in uscita in retromarcia dalla posizione di parcheggio a pettine sul margine sinistro della carreggiata, non si avvedeva del predetto velocipede e lo colpiva alla parte sinistra.
A fondamento della domanda l'attore deduceva, altresì, che a seguito dell'impatto rovinava al suolo in uno al velocipede sulla parte destra e riportava lesioni personali per le quali, dopo alcune ore, veniva trasportato presso il pronto soccorso del presidio Ospedaliero Villa Betania, ove gli veniva diagnosticata "contusione polso e mano destra, contusione caviglia e piede destro” cui seguivano postumi permanenti.
Si costituiva la in persona del legale rapp.te pro tempore, della Controparte_3
quale non è dato conoscere le allegazioni difensive svolte in primo grado per la mancanza agli atti del fascicolo di parte ivi depositato.
, anche se regolarmente citato, restava contumace. CP_2
Il giudizio veniva istruito con l'acquisizione della documentazione ritualmente prodotta dalle parti, con l'escussione di un teste di parte attrice e disponendo una consulenza tecnica d'ufficio medico-legale sulla persona dell'attore e all'esito, il Giudice di Pace di Barra, con la sentenza n. 4095/2022, rigettava la domanda non ritenendola provata, con compensazione delle spese di lite.
Avverso la predetta decisione ha proposto appello, censurando la sentenza Parte_1
impugnata sotto il profilo del malgoverno delle istanze istruttorie nella parte in cui il Giudice di
Pace ha ritenuto lacunosa e generica la dichiarazione del teste escusso là dove questi ha confermato il verificarsi del sinistro secondo la dinamica dedotta nell'atto di citazione per cui, riformulata la domanda proposta in primo grado, ha concluso chiedendone l'accoglimento in riforma della sentenza impugnata, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Costituitasi in giudizio non tempestivamente in persona del legale Controparte_3
pagina 3 di 7 rapp.te p.t., ha eccepito, in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342
c.p.c., e, nel merito, condivisa la sentenza impugnata, ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
, anche se regolarmente citato, è rimasto contumace anche nel presente grado di CP_2 giudizio.
Acquisito il fascicolo di primo grado, occorre dare atto che non sono stati rinvenuti i fascicoli di parte all'interno dello stesso in quanto, come da attestazione di cancelleria in atti, gli stessi sono stati smarriti presso l'ufficio del Giudice di Pace di Barra per cui si procede all'esame del merito allo stato degli atti.
In via pregiudiziale, va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello avendo l'appellante riportato le parti del provvedimento impugnato, indicato in modo specifico le censure mosse ed argomentato sulle modifiche richieste nel rispetto di quanto previsto all'art. 342 c.p.c.
In ordine alla qualificazione della domanda la stessa va ricondotta all'azione di risarcimento diretta di cui all'art. 144 d. lgs. n. 209 del 2005 esperita nei confronti dell'impresa di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi del veicolo asseritamente danneggiante, rispetto alla quale è litisconsorte necessario il responsabile civile , correttamente CP_2 convenuto in giudizio, in primo ed in secondo grado.
Rispetto a tale domanda l'impugnata sentenza presenta un dispositivo esatto in diritto ma ne va riformata la motivazione, stante l'infondatezza della domanda per motivi diversi da quelli accertati in primo grado.
In tema di circolazione stradale, l'art. 2054, comma 2, c.c. ha stabilito che in caso di scontro tra veicoli si presume la pari responsabilità dei conducenti, vale a dire che ciascuno dei conducenti abbia ugualmente concorso a produrre il danno, fino a prova contraria e, cioè, fino a quando non risulti accertato il prevalente apporto causale colposo di uno dei medesimi conducenti così che all'altro sarà legittimamente imputabile la residua area di responsabilità, a meno che, quest'ultimo, non provi (vedi Cass. 2002, n. 2739) di essersi uniformato alle norme della circolazione stradale e di comune prudenza e di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, in tale ultimo caso il presunto apporto causale colposo può essere riconosciuto solo indicando ciò che sarebbe stato possibile fare e che non era stato fatto dal conducente.
Pertanto, perché vi sia il superamento della presunzione di pari responsabilità nella causazione pagina 4 di 7 di un sinistro, la parte che asserisce di non esserne il responsabile e che si assume danneggiata deve allegare e provare il verificarsi del sinistro, la dinamica dello stesso provando l'esclusiva responsabilità del conducente dell'altro veicolo nella sua verificazione e di essersi pienamente uniformata alle norme sulla circolazione stradale ed a quelle di comune prudenza e di aver fatto tutto quanto era in suo potere per evitare il danno.
Inoltre, allegata e dimostrata la verificazione del sinistro e la ricostruzione della dinamica dello stesso, l'asserito danneggiato deve anche allegare e provare le conseguenze pregiudizievoli di cui pretende la reintegrazione, in forma specifica o per equivalente, il cd. danno-conseguenza, nonché il nesso di causalità tra il fatto ed il danno conseguenza, cd. causalità giuridica, atteso che sono risarcibili unicamente i danni che siano “conseguenza diretta ed immediata” del fatto secondo quanto prescritto dall'art. 1223 c.c. richiamato dall'art. 2056 c.c., in tema di responsabilità extracontrattuale .
Ebbene, l'attore, attuale appellante, ha dedotto che il sinistro si è verificato per l'esclusiva responsabilità del veicolo AN US tg. DH567EN che, uscendo in retromarcia da una posizione di parcheggio, avrebbe impattato la parte sinistra della bicicletta di sua proprietà provocandone la caduta al suolo sulla parte destra in uno al velocipede.
Tale descrizione appare alquanto generica.
Infatti, l'attore non ha assolto all'onere assertivo, corollario indefettibile dell'onere probatorio, sullo stesso incombente in ordine alla precisa dinamica del fatto dato che ha allegato unicamente profili attinenti alla condotta dell'asserito danneggiante ma nulla ha dedotto in ordine alla propria (non ha specificato ad es. la velocità di guida tenuta, il senso di percorrenza,
l'essere alla guida di una bicicletta munita di luci anteriori, luci e catarifrangenti posteriori, catarifrangenti sui pedali e laterali) e tanto meno di essersi pienamente uniformato alle norme sulla circolazione stradale ed a quelle di comune prudenza e di aver fatto tutto quanto era in suo potere per evitare il danno.
La genericità della descrizione dei fatti nell'atto di citazione non solo non consente una compiuta e chiara ricostruzione del sinistro ma comporta la mancata rappresentazione dei fatti costitutivi della domanda, difetto cui consegue il rigetto della stessa.
Alla genericità della descrizione dei fatti nell'atto di citazione e in mancanza di rilievi svolti dalle autorità competenti, non valgono a supplire le dichiarazioni testimoniali dell'unico teste pagina 5 di 7 escusso, atteso che queste ultime servono a corroborare un impianto Testimone_1
allegatorio che deve essere compiutamente rappresentato nell'atto di citazione, l'unico notificato al convenuto, affinché questi sia edotto dell'azione esperita nei suoi confronti e sia in grado, sin da subito, di valutare la riconducibilità delle conseguenze dannose descritte alla condotta dannosa che gli viene imputata.
Alla tardività dell'appello incidentale sulla compensazione delle spese di lite del primo grado di giudizio consegue il rigetto dello stesso.
In virtù del criterio della soccombenza condanna , al pagamento delle spese Parte_1
di lite del presente grado di giudizio, in favore di in persona del Controparte_3 legale rapp.te p.t., che si liquidano in dispositivo tenuto conto dei parametri medi previsti dal d.m. n.55 del 2014 per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale di valore compresi tra 1.101
e 5.200,00 euro, in ordine alla fase alla fase di studio, introduttiva e decisionale (il cui importo va decurtato della metà per non essere stato disposto lo scambio delle comparse conclusionali e memorie di replica), con una riduzione del 30%, per l'assenza di rilevanti questioni di fatto e di diritto.
Ai sensi di quanto previsto dall'art.
1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115, così come inserito dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile, ai sensi del successivo art. 18, dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge - e dunque dal 27.1.2013 – si dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il pagamento, da parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.
Nulla sulle spese per stante la sua contumacia. CP_2
PQM
Il Tribunale di Napoli, VI sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Barra n. 4095/2022, proposto da nei confronti di in persona del Parte_1 Controparte_3
legale rapp.te p.t., nonché di , così provvede: CP_2
1. rigetta l'appello, e per l'effetto, conferma il dispositivo della sentenza impugnata;
2. condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, Parte_1
in favore di in persona del legale rapp.te p.t, che si liquidano in Controparte_3
pagina 6 di 7 euro 893,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA secondo le aliquote vigenti per legge;
3. nulla sulle spese nei confronti di;
CP_2
4. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.
1-quater dell'art. 13 del DPR
30.5.2002, n. 115 per il pagamento, da parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti/in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale.
Napoli, 25/11/2025
Il giudice
AM RA
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Oggi 25 novembre 2025 innanzi al giudice AM RA, assistita dall'addetta al processo TA Martirani, sono comparsi: per parte attrice l'avv. SCOGNAMIGLIO DEBORA;
per parte convenuta l'avv. CASERTA DANIELE per delega dell'avv. CARLO
BUCCIARELLI;
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I difensori delle parti concludono riportandosi ai propri atti introduttivi, ai propri scritti difensivi ed a quanto dedotto nei verbali di causa;
I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il giudice preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio. successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il giudice
AM RA
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice AM RA, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 5924/2023 promossa da:
, C.F.: , elettivamente domiciliato in San Parte_1 C.F._1
Giorgio a Cremano (NA) alla Via G. Marconi n.40, presso lo studio dell'avv. Debora
Scognamiglio, C.F. , dalla quale è rappresentato e difeso in virtù di C.F._2
procura in calce all'atto di citazione in appello.
- APPELLANTE
E
, P. IVA in persona del legale rapp.te Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore. elett.te dom.to in Battipaglia alla Via Salvator Rosa n.122, presso lo studio dell'avv. Carmine Bucciarelli, c.f. , dal quale è rappresentato e CodiceFiscale_3 difeso in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello.
- APPELLATA
, residente in [...]91. CP_2
- APPELLATO CONTUMACE.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
PQM
Con atto di citazione conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Parte_1
Barra, , in qualità di proprietario del veicolo AN US tg. DH567EN, nonché la CP_2
pagina 2 di 7 società , in persona del legale rapp.te pro tempore, in qualità di Controparte_3
impresa di assicurazione del predetto veicolo, chiedendone, previo accertamento dell'esclusiva responsabilità del conducente di quest'ultimo, la condanna, in solido, al risarcimento delle lesioni subite in occasione del sinistro verificatosi in data 13/06/2013, alle ore 00,30 circa, in
Napoli, quartiere Ponticelli, alla Via Madonnelle, allorquando l'istante, a bordo del proprio velocipede, mentre transitava con direzione Via Botteghelle, veniva investito dal conducente del veicolo AN US tg. DH567EN che, in uscita in retromarcia dalla posizione di parcheggio a pettine sul margine sinistro della carreggiata, non si avvedeva del predetto velocipede e lo colpiva alla parte sinistra.
A fondamento della domanda l'attore deduceva, altresì, che a seguito dell'impatto rovinava al suolo in uno al velocipede sulla parte destra e riportava lesioni personali per le quali, dopo alcune ore, veniva trasportato presso il pronto soccorso del presidio Ospedaliero Villa Betania, ove gli veniva diagnosticata "contusione polso e mano destra, contusione caviglia e piede destro” cui seguivano postumi permanenti.
Si costituiva la in persona del legale rapp.te pro tempore, della Controparte_3
quale non è dato conoscere le allegazioni difensive svolte in primo grado per la mancanza agli atti del fascicolo di parte ivi depositato.
, anche se regolarmente citato, restava contumace. CP_2
Il giudizio veniva istruito con l'acquisizione della documentazione ritualmente prodotta dalle parti, con l'escussione di un teste di parte attrice e disponendo una consulenza tecnica d'ufficio medico-legale sulla persona dell'attore e all'esito, il Giudice di Pace di Barra, con la sentenza n. 4095/2022, rigettava la domanda non ritenendola provata, con compensazione delle spese di lite.
Avverso la predetta decisione ha proposto appello, censurando la sentenza Parte_1
impugnata sotto il profilo del malgoverno delle istanze istruttorie nella parte in cui il Giudice di
Pace ha ritenuto lacunosa e generica la dichiarazione del teste escusso là dove questi ha confermato il verificarsi del sinistro secondo la dinamica dedotta nell'atto di citazione per cui, riformulata la domanda proposta in primo grado, ha concluso chiedendone l'accoglimento in riforma della sentenza impugnata, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Costituitasi in giudizio non tempestivamente in persona del legale Controparte_3
pagina 3 di 7 rapp.te p.t., ha eccepito, in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342
c.p.c., e, nel merito, condivisa la sentenza impugnata, ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
, anche se regolarmente citato, è rimasto contumace anche nel presente grado di CP_2 giudizio.
Acquisito il fascicolo di primo grado, occorre dare atto che non sono stati rinvenuti i fascicoli di parte all'interno dello stesso in quanto, come da attestazione di cancelleria in atti, gli stessi sono stati smarriti presso l'ufficio del Giudice di Pace di Barra per cui si procede all'esame del merito allo stato degli atti.
In via pregiudiziale, va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello avendo l'appellante riportato le parti del provvedimento impugnato, indicato in modo specifico le censure mosse ed argomentato sulle modifiche richieste nel rispetto di quanto previsto all'art. 342 c.p.c.
In ordine alla qualificazione della domanda la stessa va ricondotta all'azione di risarcimento diretta di cui all'art. 144 d. lgs. n. 209 del 2005 esperita nei confronti dell'impresa di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi del veicolo asseritamente danneggiante, rispetto alla quale è litisconsorte necessario il responsabile civile , correttamente CP_2 convenuto in giudizio, in primo ed in secondo grado.
Rispetto a tale domanda l'impugnata sentenza presenta un dispositivo esatto in diritto ma ne va riformata la motivazione, stante l'infondatezza della domanda per motivi diversi da quelli accertati in primo grado.
In tema di circolazione stradale, l'art. 2054, comma 2, c.c. ha stabilito che in caso di scontro tra veicoli si presume la pari responsabilità dei conducenti, vale a dire che ciascuno dei conducenti abbia ugualmente concorso a produrre il danno, fino a prova contraria e, cioè, fino a quando non risulti accertato il prevalente apporto causale colposo di uno dei medesimi conducenti così che all'altro sarà legittimamente imputabile la residua area di responsabilità, a meno che, quest'ultimo, non provi (vedi Cass. 2002, n. 2739) di essersi uniformato alle norme della circolazione stradale e di comune prudenza e di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, in tale ultimo caso il presunto apporto causale colposo può essere riconosciuto solo indicando ciò che sarebbe stato possibile fare e che non era stato fatto dal conducente.
Pertanto, perché vi sia il superamento della presunzione di pari responsabilità nella causazione pagina 4 di 7 di un sinistro, la parte che asserisce di non esserne il responsabile e che si assume danneggiata deve allegare e provare il verificarsi del sinistro, la dinamica dello stesso provando l'esclusiva responsabilità del conducente dell'altro veicolo nella sua verificazione e di essersi pienamente uniformata alle norme sulla circolazione stradale ed a quelle di comune prudenza e di aver fatto tutto quanto era in suo potere per evitare il danno.
Inoltre, allegata e dimostrata la verificazione del sinistro e la ricostruzione della dinamica dello stesso, l'asserito danneggiato deve anche allegare e provare le conseguenze pregiudizievoli di cui pretende la reintegrazione, in forma specifica o per equivalente, il cd. danno-conseguenza, nonché il nesso di causalità tra il fatto ed il danno conseguenza, cd. causalità giuridica, atteso che sono risarcibili unicamente i danni che siano “conseguenza diretta ed immediata” del fatto secondo quanto prescritto dall'art. 1223 c.c. richiamato dall'art. 2056 c.c., in tema di responsabilità extracontrattuale .
Ebbene, l'attore, attuale appellante, ha dedotto che il sinistro si è verificato per l'esclusiva responsabilità del veicolo AN US tg. DH567EN che, uscendo in retromarcia da una posizione di parcheggio, avrebbe impattato la parte sinistra della bicicletta di sua proprietà provocandone la caduta al suolo sulla parte destra in uno al velocipede.
Tale descrizione appare alquanto generica.
Infatti, l'attore non ha assolto all'onere assertivo, corollario indefettibile dell'onere probatorio, sullo stesso incombente in ordine alla precisa dinamica del fatto dato che ha allegato unicamente profili attinenti alla condotta dell'asserito danneggiante ma nulla ha dedotto in ordine alla propria (non ha specificato ad es. la velocità di guida tenuta, il senso di percorrenza,
l'essere alla guida di una bicicletta munita di luci anteriori, luci e catarifrangenti posteriori, catarifrangenti sui pedali e laterali) e tanto meno di essersi pienamente uniformato alle norme sulla circolazione stradale ed a quelle di comune prudenza e di aver fatto tutto quanto era in suo potere per evitare il danno.
La genericità della descrizione dei fatti nell'atto di citazione non solo non consente una compiuta e chiara ricostruzione del sinistro ma comporta la mancata rappresentazione dei fatti costitutivi della domanda, difetto cui consegue il rigetto della stessa.
Alla genericità della descrizione dei fatti nell'atto di citazione e in mancanza di rilievi svolti dalle autorità competenti, non valgono a supplire le dichiarazioni testimoniali dell'unico teste pagina 5 di 7 escusso, atteso che queste ultime servono a corroborare un impianto Testimone_1
allegatorio che deve essere compiutamente rappresentato nell'atto di citazione, l'unico notificato al convenuto, affinché questi sia edotto dell'azione esperita nei suoi confronti e sia in grado, sin da subito, di valutare la riconducibilità delle conseguenze dannose descritte alla condotta dannosa che gli viene imputata.
Alla tardività dell'appello incidentale sulla compensazione delle spese di lite del primo grado di giudizio consegue il rigetto dello stesso.
In virtù del criterio della soccombenza condanna , al pagamento delle spese Parte_1
di lite del presente grado di giudizio, in favore di in persona del Controparte_3 legale rapp.te p.t., che si liquidano in dispositivo tenuto conto dei parametri medi previsti dal d.m. n.55 del 2014 per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale di valore compresi tra 1.101
e 5.200,00 euro, in ordine alla fase alla fase di studio, introduttiva e decisionale (il cui importo va decurtato della metà per non essere stato disposto lo scambio delle comparse conclusionali e memorie di replica), con una riduzione del 30%, per l'assenza di rilevanti questioni di fatto e di diritto.
Ai sensi di quanto previsto dall'art.
1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115, così come inserito dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile, ai sensi del successivo art. 18, dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge - e dunque dal 27.1.2013 – si dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il pagamento, da parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.
Nulla sulle spese per stante la sua contumacia. CP_2
PQM
Il Tribunale di Napoli, VI sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Barra n. 4095/2022, proposto da nei confronti di in persona del Parte_1 Controparte_3
legale rapp.te p.t., nonché di , così provvede: CP_2
1. rigetta l'appello, e per l'effetto, conferma il dispositivo della sentenza impugnata;
2. condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, Parte_1
in favore di in persona del legale rapp.te p.t, che si liquidano in Controparte_3
pagina 6 di 7 euro 893,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA secondo le aliquote vigenti per legge;
3. nulla sulle spese nei confronti di;
CP_2
4. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.
1-quater dell'art. 13 del DPR
30.5.2002, n. 115 per il pagamento, da parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti/in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale.
Napoli, 25/11/2025
Il giudice
AM RA
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