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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 19/02/2025, n. 307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 307 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, Sezione I Civile, in composizione collegiale monocratica, in persona dei
Giudici dott.ssa Rosangela Viteritti Presidente dott.ssa Carmen Misasi Giudice dott.ssa Filomena De Sanzo Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 80003 del R.G.A.C. dell'anno 2024 vertente
TRA
, in persona del l.r.p.t., con il patrocinio Parte_1 dell'avvocato DE BONIS GRAZIANO
RICORRENTE
E
, con il patrocinio dell'avvocato PETRASSI SANDRAIDA Controparte_1
RESISTENTE
Oggetto: reclamo ex art. 630, ultimo comma c.p.c. avverso ordinanza di estinzione di procedura esecutiva mobiliare
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in Cancelleria, ha proposto reclamo Parte_1 ex art. 630, ultimo comma c.p.c. avverso l'ordinanza emessa dal GE nell'ambito della procedura esecutiva mobiliare n. 335/2024 RGEM con cui è stata dichiarata l'estinzione del procedimento ai sensi degli artt. 629, 632 c.p.c. per rinuncia al pignoramento da parte del creditore procedente e le spese poste a carico di chi le ha sostenute.
Il reclamante, premesso di avere “rassegna(to) opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi contestando le ragioni asseritamente creditorie avanzate da controparte” contro il pignoramento in discorso, ha circoscritto il gravame alla sola statuizione sulle spese legali deducendo l'omessa motivazione circa la regolamentazione adottata, così impedendo ogni comprensione circa la norma di legge applicata, e comunque l'erroneità della decisione del GE che, nonostante espressamente richiesto a verbale (da parte del suo legale) della condanna alle spese del creditore rinunciante in ossequio al combinato disposto dagli artt. 632, 629, terzo comma e 306 c.p.c., sembrerebbe avere applicato il regime di cui all'art. 310, ultimo comma c.p.c. afferente al diverso caso di estinzione del processo per inattività delle parti.
Ha chiesto, pertanto, al Tribunale di “dichiarare erronea ed illegittima la compensazione delle spese di lite per come disposta dal Sig. Giudice nell'Ordinanza dichiarativa dell'estinzione del Giudizio n.
335/2024 RGEM pronunciata nell'udienza tenutasi in data 15/03/2024; conseguentemente, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 629, 632 e 306 cpc, condannare il Sig. al Controparte_1 pagamento delle spese e competenze del giudizio, quantificate ai sensi del DM 55/2014 e ss.mm.ii.
(competenza tribunale, scaglione 5.600/26.000, valore tariffario medio, voci studio e fase introduttiva
e comprensive di spese vive sostenute pari ad euro 195,00 (168+27)), in euro 1.891,00 oltre accessori di legge ovvero condannare controparte al pagamento della diversa somma ritenuta di giustizia dal
Collegio adito. Compensi del presente giudizio da distrarsi al sottoscritto procuratore antistatario”.
Costituitosi in giudizio, ha resistito al reclamo deducendo che, non avendo egli Controparte_1 proceduto alla notifica dell'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo del pignoramento né al debitore né ai terzi pignorati, stanti le dichiarazioni negative di questi ultimi, si era verificata, ancora prima della stessa iscrizione a ruolo del pignoramento, l'inefficacia di quest'ultimo ai sensi dell'art. 543, comma
6 c.p.c. con conseguenti cessazione degli obblighi del debitore e dei terzi ai sensi del comma 7 del medesimo art. 543 c.p.c. e obbligo del GE di dichiarare l'estinzione della procedura a prescindere dalla (intervenuta) rinuncia al pignoramento del creditore procedente. Ha, inoltre, evidenziato che nessuna attività il GE avrebbe dovuto liquidare e riconoscere al debitore esecutato il quale non ha in realtà proposto alcun ricorso in opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi essendosi limitato a depositare il relativo atto, non iscritto a ruolo, all'udienza di assegnazione del 15.03.2024, quando il pignoramento era già divenuto inefficace ex lege ed esponendo, per altro, i medesimi motivi già oggetto di separato giudizio che vede l'udienza di precisazione delle conclusioni fissata per il
6.05.2025 senza sospensione del titolo.
Il ha chiesto, pertanto, al Tribunale di “rigettare il proposto reclamo con condanna alle spese CP_1
e competenze di lite da distrarsi in favore del costituito procuratore”.
Il reclamo è fondato.
Nel caso che ci occupa, infatti, ai sensi dell'art. 629, comma 3 c.p.c., ove il processo esecutivo si estingua per rinuncia agli atti da parte del creditore munito di titolo esecutivo si applicano “in quanto possibile le disposizioni dell'art. 306 c.p.c.”
L'art. 306 c.p.c, al comma 4, stabilisce che “il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro”.
Ritiene il Tribunale che la disposizione dettata dall'art. 306 c.p.c., comma 4 c.p.c. sia tra quelle che possono essere applicate nel processo esecutivo e che sono intendersi richiamate dall'art. 629 c.p.c., comma 3.
Lo ha chiarito in maniera inequivocabile la S.C. la quale, intervenendo sulla problematica in esame, ha espressamente chiarito come “la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 306 c.p.c., a norma della quale, se non vi è un diverso accordo, la parte che ha rinunciato agli atti del processo deve rimborsare le spese alle altre parti, è applicabile, in virtù dell'espresso richiamo dell'art. 629 c.p.c., anche nel processo esecutivo, per le spese sostenute dal debitore, la cui attività non è esclusa in questo processo ma è anzi espressamente prevista e può manifestarsi sia con la comparizione dinnanzi al giudice, nei casi in cui è prescritta l'audizione delle parti, sia con istanze, eccezioni ed osservazioni” (cfr. Cass. civ., n. 18514/2016).
In particolare, in altro pronunciamento, la Cassazione ha spiegato che l'applicabilità della disciplina dell'art. 306 c.p.c. al giudizio di esecuzione “si ricava dalle norme che regolano lo svolgimento del processo esecutivo e, per restare aderenti al caso concreto, da quelle dettate per l'espropriazione forzata. Queste norme non prevedono la costituzione in giudizio del debitore e però il debitore, a norma dell'art. 485 cod. proc. civ., è tra le parti la cui comparizioni avanti a sè deve essere ordinata dal giudice dell'esecuzione tutte le volte che la legge richiede che un provvedimento dello stesso giudice sia adottato solo previa audizione delle parti. Inoltre, l'attività del debitore nell'ambito del processo esecutivo può manifestarsi in domande (art. 495 e 496 c.p.c.), eccezioni (art. 483 c.p.c., e art. 630 c.p.c., comma 2) od osservazioni (art. 530 c.p.c., comma 2, e art. 569 c.p.c., comma 2, e art. 569 c.p.c., comma 2) e non è dubbio che, fuori del caso preveduto dall'art. 82 c.p.c., comma 2 il debitore dovrà, ove intenda svolgere difese, avvalersi del ministero d'un difensore” (Cass. civ., n.
4849/2009).
Si è ritenuto analogamente anche con la sentenza n. 7254/1992 della S.C. che, nello statuire, per le medesime ragioni prima viste, l'applicabilità della disposizione dettata dall'art. 306 c.p.c., comma 4,
“anche al caso di rinunzia agli atti e conseguente estinzione del processo esecutivo e perciò ricompresa tra quelle richiamate dall'art. 629 c.p.c., comma 3”, ha richiamato ulteriore precedente in tal senso (Cass. civ., n. 1497/1971).
Da quanto detto, deriva l'erroneità del pronunciamento sulle spese effettuato nel provvedimento impugnato dal GE il quale, senza invero motivare espressamente sul punto (è fondato, quindi, il reclamo anche in punto di eccepito difetto di motivazione), pur richiamando, solo in parte dispositiva, il disposto degli artt. 629 e 632 c.p.c., che avrebbe condotto, come visto, alla decisione di porre le spese processuali a carico del rinunciante (v. in ordine alla mancanza di discrezionalità del GE circa la condanna al pagamento delle spese del rinunciante, Cass. civ., sezione lavoro, n. 4849/2009) ha all'evidenza applicato il regime di regolamentazione delle spese processuali di cui all'art. 310 c.p.c. statuendo che “le spese restano a carico di chi le ha sostenute”.
La Cassazione ha, infatti, pure chiarito come “l' ordinanza con cui, a seguito della rinunzia agli atti ed alla conseguente estinzione del processo esecutivo, il giudice dell'esecuzione, nel liquidare le spese ai sensi del combinato disposto degli articoli 306 e 629 c.p.c., si limiti, in mancanza di diverso accordo tra le parti, a porre le stesse a carico del creditore rinunciante, non incorre nel vizio del difetto di assoluto di motivazione in quanto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 306 e 629
c.p.c., non sussiste alcun potere discrezionale del giudice, che, in mancanza di diverso accordo tra le parti, deve necessariamente porre le spese a carico del rinunciante” (Cass., 4849/2009 nonché n.
10396/2000).
Non può invece essere condivisa la ricostruzione difensiva del creditore reclamato secondo il quale, non avendo egli provveduto ai sensi dell'art. 543, comma 5 c.p.c., a notificare al debitore l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo del pignoramento (con indicazione del numero di ruolo della procedura in discorso) ed a depositare l'avviso notificato entro “la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento” (07.03.2024) con conseguente inefficacia del pignoramento stesso, il ricorso in opposizione (peraltro non iscritto a ruolo), depositato all'udienza del 14.03.2024 (data a cui era stata differita d'ufficio l'udienza per la comparizione delle parti), nella consapevolezza dell'inefficacia del pignoramento (“e, quindi, di un giudizio che non avrebbe potuto avere seguito”) sarebbe “un atto irrilevante” poiché il Giudice non avrebbe potuto “prendere ad esame il suo contenuto, perchè anche la costituzione non sarebbe valsa a sanare il vizio”.
Poichè la ratio della disposizione di cui all'art. 543 c.p.c. è quella di consentire al giudice dell'esecuzione di verificare l'effettivo compimento della notifica, e poiché la prima udienza è il primo momento utile per effettuare tale verifica, ritiene, infatti, il Tribunale che il deposito dell'avviso notificato debba avvenire entro la data dell'udienza effettiva e non, irragionevolmente, entro la data originariamente fissata nell'atto introduttivo: non essendo stata, infatti, in quella data celebrata alcuna udienza, alcuna verifica avrebbe potuto svolgersi, né si è, in effetti, svolta (in tal senso, anche
Tribunale di Genova, ordinanza del 22.06.2023).
Ne consegue che, fino al momento delle verifiche in discorso sussiste l'interesse del debitore a svolgere attività difensiva ditalchè il deposito del ricorso non può ritenersi inutiliter effettuato, essendo stata, peraltro, la rinuncia al pignoramento depositata (ed essendo, quindi, conoscibile dal debitore) solo i l 15 .03.202- giorno dell'udienza di comparizione delle parti.
Vero è che al deposito in udienza non è seguita, per ovvie ragioni, l'iscrizione a ruolo del ricorso stesso il quale deve, pertanto, considerarsi alla stregua di una memoria difensiva.
Per tutte le ragioni esposte, il reclamo deve trovare accoglimento e l'ordinanza impugnata deve essere riformata statuendo la condanna del rinunciante alla rifusione delle spese processuali sostenute dal debitore esecutato nell'ambito della procedura esecutiva n. 335/2024 RGEM, liquidate facendo applicazione dello scaglione di valore (“esecuzioni mobiliari”) compreso tra euro 5.201,00 ed euro
26.000,00 (avuto riguardo al valore della somma azionata col pignoramento, pari ad euro 9.827,50) in relazione alle due fasi di studio della controversia e introduttiva, non essendo stata espletata altra attività (v. verbale d'udienza del 15.03.2024), a tariffa minima in ragione della ordinarietà delle questioni trattate (fase di studio: euro 276,00, fase introduttiva: euro 153,00, per un totale di euro
429,00).
Le spese del presente reclamo seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo
(procedimenti cautelari;
scaglione di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00; tariffa compresa tra minimo e medio in ragione della complessità delle questioni trattate) per le fasi di studio
(euro 500,00), introduttiva (euro 400,00) e decisoria (euro 350,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, deduzione e istanza disattesa, così decide:
- accoglie il reclamo per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma del provvedimento impugnato, applicati gli artt. 639, 632, 306 c.p.c., condanna il creditore procedente alla rifusione delle spese legali sostenute dal debitore esecutato nella procedura esecutiva n.
335/2024 RGEM, liquidate in euro 429,00 per onorari professionali, oltre rimborso forfettario,
CAP ed Iva, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
- condanna, altresì, il reclamato al pagamento delle spese legali sostenute da parte reclamante nel presente giudizio che liquida in euro 147,00 per esborsi ed euro 1.250,00 per onorari professionali, oltre rimborso forfettario, CAP ed IVA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Cosenza, 12 febbraio 2025
IL GIUDICE est.
Dott.ssa Filomena De Sanzo
IL PRESIDENTE dott.ssa Rosangela Viteritti