Articolo 4 della Legge 12 febbraio 1974, n. 109
Articolo 3
Versione
12 maggio 1974
Art. 4.
Il Governo e' delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, con decreti aventi valore di legge ordinaria e con l'osservanza dei principi e criteri direttivi contenuti negli atti internazionali di cui all'articolo 1 della presente legge, le norme occorrenti per l'applicazione degli stessi atti internazionali e il loro coordinamento con le disposizioni di legge in vigore.

Entrata in vigore il 12 maggio 1974